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Document 62016CA0174

Causa C-174/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — H./Land Berlin (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2010/18/UE — Accordo-quadro riveduto sul congedo parentale — Clausola 5, punti 1 e 2 — Ritorno dal congedo parentale — Diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o ad un lavoro equivalente o analogo — Mantenimento dei diritti acquisiti o in via di acquisizione — Pubblico dipendente di un Land promosso quale dipendente in prova ad un posto con funzioni direttive — Normativa di tale Land che prevede ipso iure la fine del periodo di prova senza possibilità di proroga al termine di un periodo di due anni, anche in caso di assenza correlata ad un congedo parentale — Incompatibilità — Conseguenze)

GU C 374 del 6.11.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — H./Land Berlin

(Causa C-174/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2010/18/UE - Accordo-quadro riveduto sul congedo parentale - Clausola 5, punti 1 e 2 - Ritorno dal congedo parentale - Diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o ad un lavoro equivalente o analogo - Mantenimento dei diritti acquisiti o in via di acquisizione - Pubblico dipendente di un Land promosso quale dipendente in prova ad un posto con funzioni direttive - Normativa di tale Land che prevede ipso iure la fine del periodo di prova senza possibilità di proroga al termine di un periodo di due anni, anche in caso di assenza correlata ad un congedo parentale - Incompatibilità - Conseguenze))

(2017/C 374/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: H.

Resistente: Land Berlin

Dispositivo

1)

La clausola 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale allegato alla direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che subordini la promozione definitiva ad un posto di direzione nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego alla condizione che il candidato selezionato effettui con successo un periodo di prova preliminare di due anni su tale posto e per effetto della quale, in una situazione in cui il candidato medesimo sia stato, per tutto o parte del periodo di prova, in congedo parentale, ivi trovandosi ancora, il periodo di prova di cui trattasi si concluda ex lege al termine di tale periodo di due anni, senza possibilità di proroga, ove l’interessato sia conseguentemente reintegrato, al momento del rientro dal congedo parentale, nelle funzioni di grado inferiore, sia dal punto di vista statutario che retributivo, occupate anteriormente alla sua ammissione al periodo di prova stesso. Il contrasto con tale clausola non può essere giustificato dall’obiettivo perseguito dal medesimo periodo di prova, consistente nel permettere la verifica dell’idoneità a ricoprire il posto di direzione.

2)

Spetta al giudice del rinvio, se necessario disapplicando la normativa nazionale oggetto del procedimento principale, verificare, come imposto dalla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale allegato alla direttiva 2010/18, se, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, per il Land interessato, in qualità di datore di lavoro, fosse oggettivamente impossibile consentire all’interessata di ritornare allo stesso posto di lavoro al termine del congedo parentale e, in caso affermativo, garantire che a quest’ultima sia attribuito un posto di lavoro equivalente o analogo corrispondente al suo contratto o al suo rapporto di lavoro, senza che tale assegnazione di posto possa essere subordinata alla previa effettuazione di una nuova procedura di selezione. Spetta parimenti al giudice medesimo garantire che, al termine del congedo parentale, l’interessata possa proseguire, per lo stesso posto nel quale sia ritornata o che le sia stato assegnato ex novo, un periodo di prova a condizioni conformi ai requisiti dettati dalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro riveduto.


(1)  GU C 232 del 27.6.2016.


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