Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TO0584(01)

    Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 settembre 2016.
    Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd contro Commissione europea.
    Ricorso di annullamento – Domanda di registrazione di una denominazione d’origine protetta (“Halloumi” o “Hellim”) – Decisione di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, serie C, della domanda di registrazione di una denominazione d’origine protetta in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 – Atto preparatorio – Atto non soggetto a ricorso – Irricevibilità.
    Causa T-584/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2016:510

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

    14 settembre 2016 ( *1 )

    «Ricorso di annullamento — Domanda di registrazione di una denominazione d’origine protetta (“Halloumi” o “Hellim”) — Decisione di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, serie C, della domanda di registrazione di una denominazione d’origine protetta in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 — Atto preparatorio — Atto non soggetto a ricorso — Irricevibilità»

    Nella causa T‑584/15,

    Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA), con sede a Latsia (Cipro), rappresentata da N. Korogiannakis, avvocato,

    ricorrente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da A. Lewis e J. Guillem Carrau, in qualità di agenti,

    convenuta,

    avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2015, C‑246, pag. 9) la domanda di registrazione CY/PDO/0005/01243, presentata dalla Repubblica di Cipro, in quanto essa ha considerato che tale domanda soddisfacesse i presupposti definiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1), come previsti all’articolo 50, paragrafo 1, di detto regolamento,

    IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

    composto da M.E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni e L. Madise (relatore), giudici,

    cancelliere: E. Coulon

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Contesto normativo

    1

    Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1), ai sensi dell’articolo 4, istituisce un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette, di cui possono beneficiare taluni prodotti agricoli e alimentari.

    2

    L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 definisce una «denominazione di origine» come un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

    3

    La registrazione quale denominazione di origine protetta (DOP) del nome di un prodotto agricolo o alimentare, che deve soddisfare i presupposti stabiliti dal regolamento n. 1151/2012 e, in particolare, dev’essere conforme al disciplinare definito all’articolo 7 del medesimo regolamento, conferisce a detto nome una protezione a livello dell’Unione europea. Tale protezione è descritta all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento in parola.

    4

    La procedura di registrazione si svolge in due fasi. In una prima fase, la domanda di registrazione di nomi è esaminata a livello nazionale. Tale fase è disciplinata dall’articolo 49 del regolamento n. 1151/2012, che stabilisce quanto segue:

    «1.   Le domande di registrazione di nomi nell’ambito dei regimi di qualità di cui all’articolo 48 possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome. (...)

    2.   (...) [L]a domanda (...) è rivolta alle autorità di tale Stato membro.

    Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente.

    3.   Nel corso dell’esame di cui al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

    Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle opposizioni (…).

    4.   Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 3.

    Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso.

    Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e fornisce l’accesso per via elettronica al disciplinare.

    Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, lo Stato membro assicura inoltre l’adeguata pubblicazione della versione del disciplinare oggetto della decisione adottata [a] norma dell’articolo 50, paragrafo 2».

    5

    In una seconda fase, la domanda è esaminata dalla Commissione europea e, qualora ricorrano i presupposti definiti dal regolamento n. 1151/2012, è pubblicata a fini di opposizione. Tale procedura dinanzi alla Commissione, oggetto del ricorso in esame, è disciplinata dall’articolo 50, rubricato «Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione», che dispone quanto segue:

    «1.   La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell’articolo 49 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente (...).

    2.   Se, in base all’esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

    a)

    per le domande relative al regime stabilito al titolo II [Denominazioni di Origine Protette e Indicazioni Geografiche Protette], il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare;

    (...)».

    6

    La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea consente l’avvio di una «[p]rocedura di opposizione», conformemente all’articolo 51 del regolamento n. 1151/2012, che precisa quanto segue:

    «1.   Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione.

    Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un’opposizione a norma del primo comma.

    La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle condizioni stabilite nel presente regolamento (...).

    La Commissione trasmette senza indugio la notifica di opposizione all’autorità o all’organismo che ha presentato la domanda.

    2.   Qualora alla Commissione sia presentata una notifica di opposizione, seguita entro due mesi da una dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione esamina la ricevibilità di tale dichiarazione di opposizione motivata.

    3.   Entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione invita l’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi.

    L’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni del presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

    (...)

    4.   Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli elementi pubblicati a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all’esame di cui all’articolo 50 (...)».

    7

    L’articolo 52 del regolamento n. 1151/2012, rubricato «Decisione sulla registrazione», così recita:

    «1.   Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

    2.   Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell’articolo 51, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, che registrano il nome.

    3.   Se le perviene una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all’articolo 51, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:

    a)

    se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; o

    b)

    se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

    4.   Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

    8

    L’articolo 57 del regolamento n. 1151/2012 dispone quanto segue:

    «1.   La Commissione è assistita dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011».

    9

    L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2011, L 55, pag. 13), precisa quanto segue:

    «1.   Nei casi in cui si applica la procedura d’esame, il comitato esprime il proprio parere con la maggioranza prevista dall’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull’Unione europea e, ove applicabile, dall’articolo 238, paragrafo 3, TFUE, per gli atti che devono essere adottati su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri all’interno del comitato sono ponderati nel modo stabilito nei suddetti articoli.

    2.   Nei casi in cui il comitato esprime un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione.

    3.   Fatto salvo l’articolo 7, se il comitato esprime un parere negativo, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione. Qualora ritenga che sia necessario un atto di esecuzione, il presidente può sottoporre una versione modificata del progetto di atto di esecuzione allo stesso comitato entro due mesi dalla presentazione del parere negativo, ovvero presentare il progetto di atto di esecuzione entro un mese dalla suddetta presentazione al comitato di appello per una nuova delibera.

    4.   Nei casi in cui non è espresso alcun parere, la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione, tranne nel caso di cui al secondo comma. Se la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione, il presidente può presentare al comitato una versione modificata dello stesso.

    (...)».

    Fatti

    10

    La Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA), ricorrente, è un’organizzazione di allevatori di bovini che producono latte vaccino e carne. Essa è stata costituita e registrata nel 2004 e annovera 157 membri, che corrispondono a circa il 75% del numero complessivo dei produttori ciprioti di latte vaccino. Mediamente, ogni anno a Cipro sono utilizzati 54 milioni di litri di detto latte, nell’ambito del procedimento di fabbricazione del formaggio denominato «halloumi». Si tratta di un particolare tipo di formaggio cipriota, che è prodotto con determinate modalità e possiede un sapore, una struttura e proprietà culinarie particolari. La ricorrente è il principale produttore cipriota di latte vaccino utilizzato nella produzione dell’halloumi. Essa esercita altresì un’attività di produzione di formaggio halloumi con marchi propri e per marchi di distributori, mediante una filiale detenuta al 100%, la Papouis Dairies Ltd.

    11

    Il 5 aprile 2012 varie società e organizzazioni cipriote operanti nel settore della produzione di formaggi, in particolare dell’halloumi, hanno presentato alle autorità cipriote una domanda di registrazione dell’halloumi quale DOP. Tale domanda si fondava sulla norma di fabbricazione cipriota del 1985 (in prosieguo: la «norma del 1985») ed era volta ad ottenere che quest’ultima fosse interpretata nel senso di obbligare i produttori di halloumi ad utilizzare una percentuale di latte di pecora o di capra superiore al 50%. In altri termini, qualora si fosse aggiunto latte vaccino a latte di pecora o di capra oppure alla mescola di questi ultimi due, non sarebbe stato ammesso, nella produzione dell’halloumi, l’uso di latte vaccino in una percentuale maggiore di quella del latte di pecora o di capra o della mescola di questi ultimi due.

    12

    Nel caso di specie, a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione nell’Episimi Efimerida tis Kypriakis Dimokratias in data 30 novembre 2012, la ricorrente, conformemente all’articolo 49 del regolamento n. 1151/2012, ha sollevato obiezioni nell’ambito della procedura nazionale di opposizione, contestando il divieto di utilizzare, per la produzione dell’halloumi, una quantità di latte vaccino maggiore di quella del latte di capra o di pecora. In proposito, la ricorrente ha sostenuto che, conformemente alla norma del 1985, l’halloumi poteva essere prodotto con una percentuale maggioritaria di latte vaccino, dal momento che erano utilizzate quantità non trascurabili di latte di pecora o di capra.

    13

    Il 14 novembre 2013 si è tenuta una riunione tra le autorità cipriote e gli enti che avevano sollevato un’obiezione, senza che si sia potuto raggiungere un accordo.

    14

    Il 9 luglio 2014 il ministero cipriota dell’Agricoltura ha respinto le obiezioni sollevate e, in pari data, ha pubblicato la domanda di registrazione dell’halloumi quale DOP nell’Episimi Efimerida tis Kypriakis Dimokratias.

    15

    Il 17 luglio 2014 le autorità cipriote hanno presentato alla Commissione la domanda CY/PDO/0005/01243 volta ad ottenere la registrazione dell’halloumi quale DOP (in prosieguo: la «domanda»), con la precisazione che la composizione del latte richiesta dal disciplinare faceva riferimento a una preponderanza del latte di pecora o di capra o di una mescola di tali tipi di latte.

    16

    Il 22 luglio 2014, a seguito del rigetto delle sue obiezioni da parte del ministero cipriota dell’Agricoltura, la ricorrente ha adito l’Anatato Dikastirio tis Kypriakis Dimokratias (Corte suprema della Repubblica di Cipro, Cipro).

    17

    Con lettere del 25 marzo e del 25 giugno 2015, la ricorrente ha espresso le proprie preoccupazioni alla direzione generale (DG) «Agricoltura e sviluppo rurale» della Commissione. Nella sua lettera del 25 marzo 2015 la ricorrente ha sostenuto che l’interpretazione della norma del 1985 contenuta nella domanda era scorretta, in quanto fondata su prove scientifiche errate e infondate.

    18

    Con lettera del 20 luglio 2015, la Commissione ha informato la ricorrente che essa poteva intervenire nella procedura di registrazione soltanto mediante la procedura nazionale di opposizione e che, in tale contesto, il rigetto della sua opposizione a livello nazionale non poteva essere preso in esame dalla Commissione.

    19

    Con atto del 28 luglio 2015 (GU 2015, C 246, pag. 9, in prosieguo: l’«atto controverso»), dopo aver esaminato la domanda, la Commissione ha deciso di pubblicare la domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1151/2012, presentando una sintesi del disciplinare prodotto dalle autorità cipriote ai fini della registrazione dell’halloumi quale DOP. Con tale pubblicazione, è stata avviata la seconda fase del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, ossia la procedura di opposizione transfrontaliera prevista all’articolo 51 del regolamento n. 1151/2012.

    Procedimento e conclusioni delle parti

    20

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2015, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame. Essa chiede che il Tribunale voglia:

    annullare l’atto controverso;

    condannare la Commissione alle spese.

    21

    Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2015, la ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori, nella quale, in sostanza, ha chiesto al presidente del Tribunale di sospendere l’esecuzione dell’atto controverso, inclusa la sospensione dell’avvio della procedura di opposizione di cui all’articolo 51 del regolamento n. 1151/2012, o di ogni altra ulteriore decisione sulla registrazione dell’halloumi quale DOP, ai sensi dell’articolo 52 del medesimo regolamento, nonché di riservare le spese.

    22

    Con ordinanza del 7 dicembre 2015, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori per insussistenza dell’urgenza. Le spese sono state riservate.

    23

    Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 2016, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso in quanto irricevibile;

    condannare la ricorrente alle spese.

    24

    Con atto del 9 marzo 2016, la ricorrente ha presentato osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso ricevibile;

    esaminare il ricorso nel merito;

    annullare l’atto controverso;

    condannare la Commissione alle spese.

    In diritto

    25

    Ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura, se una parte, con atto separato, chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito, il Tribunale può statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

    26

    Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e considera che, pertanto, occorre statuire senza proseguire il procedimento.

    27

    La Commissione sostiene che il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente è irricevibile, poiché, da un lato, l’atto controverso non è un atto impugnabile, in quanto ha una natura preparatoria che non stabilisce in via definitiva la posizione della Commissione e, d’altro lato, esso non incide, in modo giuridicamente sufficiente, sulla situazione giuridica o sui diritti procedurali della ricorrente.

    28

    La ricorrente contesta la natura preparatoria dell’atto controverso. Essa sostiene che quest’ultimo può essere oggetto di sindacato giurisdizionale poiché si tratta di un provvedimento che contiene una «decisione» della Commissione secondo la quale la domanda di registrazione della denominazione Halloumi soddisfa tutti i criteri di registrazione quale DOP, stabiliti nel regolamento n. 1151/2012, e che ha effetti giuridici vincolanti.

    29

    Al fine di statuire sull’eccezione di irricevibilità depositata dalla Commissione, occorre anzitutto stabilire se, come sostiene la Commissione, l’atto controverso ha natura preparatoria rispetto alla decisione finale, cosicché non sarebbe impugnabile.

    30

    In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

    31

    Per stabilire se i provvedimenti impugnati siano atti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, occorre tener conto della loro sostanza (sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9).

    32

    A tal proposito, costituiscono atti o decisioni che possono formare oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i soli provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (v. sentenza del 19 gennaio 2010, Co‑Frutta/Commissione, T‑355/04 e T‑446/04, EU:T:2010:15, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

    33

    Quando si tratta di atti la cui elaborazione ha luogo in più fasi di un procedimento interno, in linea di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale e la cui illegittimità potrebbe validamente venir impugnata con un ricorso avverso la stessa (v. ordinanza del 3 settembre 2015, Spagna/Commissione, T‑676/14, EU:T:2015:602, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).

    34

    Nel caso di specie, da un lato, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, la decisione di «pubblicazione a fini di opposizione», come indica la sua rubrica, ha lo scopo di avviare la procedura di opposizione prevista all’articolo 51 del medesimo regolamento e, quindi, di preparare la «[d]ecisione sulla registrazione», di cui all’articolo 52 del regolamento n. 1151/2012, che rimane la decisione finale.

    35

    Ne consegue che la decisione di «pubblicazione a fini di opposizione», di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, ha natura preparatoria rispetto alla «[d]ecisione sulla registrazione», cosicché soltanto quest’ultima può produrre effetti giuridici tali da incidere sugli interessi del ricorrente e, conseguentemente, può essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 10 settembre 2014, Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commissione, T‑354/13, non pubblicata, EU:T:2014:775, punto 30).

    36

    D’altro lato, gli eventuali vizi di un siffatto atto preparatorio sono tali da essere utilmente fatti valere in un ricorso diretto contro l’atto definitivo, della cui elaborazione l’atto costituisce un momento preparatorio (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 12), a condizione che la parte ricorrente dimostri, conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE, che ricorrono le condizioni di ricevibilità del ricorso.

    37

    Alla luce delle precedenti considerazioni, la decisione di «pubblicazione a fini di opposizione», prevista dall’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, non costituisce un atto impugnabile.

    38

    Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

    39

    In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’atto controverso produce effetti giuridici vincolanti nonché effetti economici assai negativi nei suoi confronti. Essa evidenzia che, da un punto di vista giuridico, l’atto controverso rende immediatamente i suoi prodotti incompatibili con la norma del 1985, in quanto, dalla pubblicazione della domanda di registrazione contestata, questi ultimi saranno considerati soltanto come «tollerati» sul mercato e non saranno più percepiti dai consumatori quali prodotti «tradizionali». In proposito, la ricorrente afferma che, anche qualora la Commissione non registri la denominazione Halloumi quale DOP, l’atto controverso le avrà arrecato pregiudizio, in quanto dichiara che la domanda di registrazione di cui trattasi soddisfa i criteri definiti dal regolamento n. 1151/2012. Inoltre, essa deduce un ingente danno finanziario connesso, in particolare, alla perdita di quote di mercato, di clienti e di contratti relativi alla vendita di latte vaccino utilizzato per la produzione di formaggio halloumi. La ricorrente sostiene che, ove l’atto controverso non fosse annullato, circa 30 milioni di litri di latte prodotti dai suoi membri diverranno immediatamente eccedenti, il che condurrà inevitabilmente alla scomparsa di questi ultimi.

    40

    In proposito, si deve rilevare che gli argomenti della ricorrente non consentono di accertare l’esistenza di effetti giuridici tali da ledere i suoi interessi. Infatti, da un lato, l’atto controverso, tenuto conto della natura preparatoria dello stesso, non ha effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sulla conformità, dal punto di vista del diritto, dei suoi prodotti rispetto alla norma del 1985. In particolare, esso non ha lo scopo né l’effetto di conferire, in quanto tale, forza vincolante all’interpretazione della norma su cui esso si fonda. D’altro lato, il danno finanziario allegato dalla ricorrente, anche se dimostrato, resta privo di impatto sull’analisi della natura giuridica della decisione impugnata (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 3 settembre 2015, Spagna/Commissione, T‑676/14, EU:T:2015:602, punto 18).

    41

    In secondo luogo, si deve respingere come infondata l’analogia suggerita dalla ricorrente tra, da un lato, la decisione di rigetto della domanda di registrazione pronunciata a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012, che interverrebbe a seguito dell’esame previsto dall’articolo 50, paragrafo 1, di detto regolamento ed avrebbe natura definitiva, e, d’altro lato, la decisione di «pubblicazione a fini di opposizione», di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che interverrebbe, parimenti, a seguito di tale esame.

    42

    Come si evince dall’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012, e dall’articolo 50, paragrafo 2, del medesimo regolamento, infatti, la decisione di rigetto della domanda di registrazione presa in considerazione dal primo articolo chiude la procedura di registrazione, mentre, al contrario, la decisione di «pubblicazione a fini di opposizione», contemplata dal secondo, apre una nuova fase di detta procedura.

    43

    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l’esame condotto dalla Commissione, a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012, è definitivo, in quanto la Commissione, conformemente ai principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di legittimo affidamento, può negare la registrazione, a seguito della procedura di opposizione, soltanto sulla base di informazioni aggiuntive ricevute nel contesto di tale procedura, cosicché la decisione adottata a seguito di detto esame, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento di cui trattasi, sarebbe essa stessa definitiva. La ricorrente trae un argomento in proposito dalla circostanza che la decisione adottata a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, non potrebbe essere modificata dalla stessa Commissione.

    44

    Tuttavia, da un lato, detti elementi sono privi di incidenza sulla constatazione effettuata al precedente punto 35, secondo la quale la decisione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012 ha natura meramente preparatoria. D’altro lato, in tale fase della procedura di registrazione nulla esclude che la Commissione, a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1151/2012, proceda al rigetto della domanda di registrazione, in esito alla procedura di opposizione, nel contesto della procedura relativa al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli, predisposta dall’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento in esame.

    45

    In proposito, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’obbligo di attendere la decisione finale per contestare le eventuali illegittimità che viziano un atto preparatorio non costituisce «una perdita di tempo e di risorse». Ammettere un ricorso avverso un simile atto preparatorio sarebbe incompatibile con i sistemi di ripartizione delle competenze tra la Commissione ed il giudice dell’Unione e dei mezzi di ricorso, contemplati dal Trattato, oltre che con le esigenze della buona amministrazione della giustizia e del regolare svolgimento del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

    46

    Infine, la circostanza che la Commissione non disporrebbe di nessun potere di valutazione discrezionale ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, o dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, al fine di respingere la domanda di registrazione, e sarebbe tenuta a registrare il nome oggetto della domanda non fa venir meno l’impugnabilità dell’atto di registrazione e non priva la ricorrente del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, conformemente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, le eventuali illegittimità che viziano un atto preparatorio quale l’atto controverso sono tali da poter essere utilmente dedotte a sostegno di un ricorso avverso l’atto definitivo, che garantisce, perciò, una sufficiente tutela giurisdizionale (v., in tal senso, ordinanza del 27 novembre 2013, MAF/EIOPA, T‑23/12, non pubblicata, EU:T:2013:632, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

    47

    In quarto luogo, nella misura in cui la ricorrente, fondandosi sulla sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione (60/81, EU:C:1981:264, punto 11), afferma che l’atto controverso è «distinto» dagli atti che possono essere adottati ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 1151/2012, in quanto anteriore a tali atti adottati a seguito della procedura di opposizione e indipendente da quest’ultima, occorre rilevare che, contrariamente ai requisiti enunciati al punto 11 della citata sentenza, l’atto controverso non costituisce «il momento conclusivo di un procedimento speciale (...) distinto», ma, al contrario, il termine di una fase della procedura, ossia la fase di «[e]same da parte della Commissione e [di] pubblicazione a fini di opposizione», prevista dall’articolo 50 del regolamento n. 1151/2012 (v. supra, punto 34).

    48

    Conseguentemente, il ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile, senza che sia necessario esaminare la seconda eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

    Sulle spese

    49

    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario, conformemente alla domanda della Commissione.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

    così provvede:

     

    1)

    Il ricorso è respinto.

     

    2)

    La Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

    Lussemburgo, 14 settembre 2016

     

    Il cancelliere

    E. Coulon

    Il presidente

    M.E. Martins Ribeiro


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

    Top