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Document 62015TN0747

    Causa T-747/15: Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — EDF/Commissione

    GU C 78 del 29.2.2016, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 78/24


    Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — EDF/Commissione

    (Causa T-747/15)

    (2016/C 078/35)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Électricité de France (EDF) (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Debroux, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    in via principale, annullare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della decisione impugnata per violazione delle forme sostanziali, errori di diritto ed errori di fatto;

    in subordine, annullare gli articoli 1, 2 e 3 della decisione impugnata, in quanto l’importo da rimborsare imposto alla EDF è stato sovrastimato in modo significativo, e

    in ogni caso, condannare la Commissione all’integralità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi in via principale.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’inosservanza dell’articolo 107 TFUE. Tale motivo si articola in due parti:

    Prima parte, riguardante l’applicabilità del test dell’investitore privato, suddivisa in cinque capi.

    Primo capo, secondo il quale la Commissione, senza che vi fossero giustificazioni o motivazioni, non avrebbe tenuto conto di numerosi documenti e atti che le sarebbero stati debitamente comunicati dalla Francia e dalla EDF;

    Secondo capo, secondo il quale la Commissione avrebbe confuso sistematicamente gli elementi relativi rispettivamente all’applicabilità e all’applicazione del test dell’investitore privato.

    Terzo capo, secondo il quale la Commissione avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità del criterio dell’investitore privato avveduto per il solo fatto che la Francia nell’esaminare la misura avrebbe tenuto conto, in particolare, delle considerazioni sulla sua qualità di autorità pubblica, oltre alle considerazioni sulla sua qualità di azionista.

    Quarto capo, secondo il quale la Commissione avrebbe erroneamente individuato in capo alla EDF l’obbligo di disporre di un business plan formale per giustificare l’applicabilità del criterio dell’investitore privato avveduto.

    Quinto capo, secondo il quale la Commissione avrebbe ignorato la natura e l’oggetto di tale misura, il contesto in cui essa si colloca, nonché l’obiettivo perseguito e le norme cui tale misura è soggetta.

    Seconda parte, riguardante l’applicazione del test dell’investitore privato, suddivisa in tre capi.

    Primo capo, secondo il quale la Commissione avrebbe erroneamente concluso che il Rapport Oxera non era ammissibile come prova.

    Secondo capo, secondo il quale la metodologia della Commissione sarebbe viziata da evidenti difetti. In primo luogo, la Commissione non avrebbe tenuto conto né del contesto dell’epoca, né dei criteri che gli azionisti dell’epoca avrebbero applicato. In secondo luogo, la tesi del «regalo fiscale» che la Commissione continuerebbe a sostenere costituirebbe non solo un errore di diritto, ma sarebbe altresì all’origine di errori nella valutazione dell’adeguatezza dell’investimento. In terzo luogo, la Commissione avrebbe moltiplicato gli errori metodologici, ciascuno dei quali sarebbe sufficiente a dimostrare che la Commissione non avrebbe provato, manifestamente, che il criterio dell’investitore privato non sarebbe stato applicato.

    Terzo capo, sulle conseguenze degli errori di metodo commessi dalla Commissione.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul difetto di motivazione della decisione impugnata.

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce altresì due motivi in subordine.

    1.

    Primo motivo dedotto in subordine, relativo al fatto che la maggior parte del presunto aiuto sarebbe prescritto. Tale motivo si articola in due parti:

    Prima parte, secondo la quale si tratterebbe essenzialmente di un aiuto esistente riconducibile a una misura attuata prima dell’apertura del mercato europeo dell’elettricità alla concorrenza.

    Seconda parte, secondo la quale una parte significativa dell’aiuto dedotto sarebbe riconducibile a una misura attuata più di dieci anni prima del primo atto istruttorio.

    2.

    Secondo motivo dedotto in subordine, vertente su errori di calcolo che la Commissione avrebbe commesso nella determinazione del presunto aiuto. Tale motivo si articola in tre parti:

    Prima parte, secondo la quale la Commissione avrebbe commesso errori relativi all’importo totale degli accantonamenti per il rinnovo.

    Seconda parte, secondo la quale la Commissione avrebbe commesso errori relativi all’aliquota d’imposta applicabile.

    Terza parte, secondo la quale l’importo dell’aiuto dedotto dovrebbe essere rivisto sulla base di tali dati rettificati.


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