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Document 62015TN0542

Causa T-542/15: Ricorso proposto il 19 settembre 2015 — Ungheria/Commissione

GU C 406 del 7.12.2015, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 406/35


Ricorso proposto il 19 settembre 2015 — Ungheria/Commissione

(Causa T-542/15)

(2015/C 406/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: D. Bonhage e F. Quast, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2015) 4979 final del 14 luglio 2015, sulla sospensione parziale dei pagamenti intermedi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione per le spese nei programmi Transport, Central Hungary, West Pannon, South Great Plain, Central Transdanubia, North Hungary, North Great Plain e South Transdanubia — CCI 2007HU161PO007, CCI 2007HU161PO003, CCI 2007HU161PO004, CCI 2007HU161PO005, CCI 2007HU161PO006, CCI 2007HU161PO009, CCI 2007HU161PO011, CCI 2007HU161PO001;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla non conformità della decisione C(2015) 4979 final sulla sospensione dei pagamenti intermedi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione al regolamento (CE) n. 1083/2006, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25):

secondo la ricorrente, la decisione impugnata viola l’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1083/2006, in quanto le spese in questione non sono connesse a gravi irregolarità;

la ricorrente afferma inoltre che le autorità ungheresi hanno attuato i programmi operativi nel rispetto del diritto dell’Unione. Secondo la ricorrente, i beneficiari hanno attribuito i lavori e i servizi per l’attuazione dei programmi conformemente alla direttiva sugli appalti pubblici 2004/18/CE del 31 marzo 2014, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114);

infine, secondo la ricorrente, la disponibilità di un impianto di miscelazione dell’asfalto ad una distanza massima dai luoghi al momento della presentazione dell’offerta è stato un criterio proporzionato di idoneità tecnica negli appalti di lavori di costruzione stradale.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa:

secondo la ricorrente, la decisione impugnata viola i diritti della difesa dell’Ungheria, in quanto la Commissione non ha tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto essenziali che l’Ungheria ha sottoposto alla sua attenzione precedentemente alla decisione impugnata;

la ricorrente sostiene altresì che, se non fosse stato per tale irregolarità, l’esito del procedimento sarebbe stato diverso e, quindi, la violazione dei diritti della difesa deve condurre all’annullamento della decisione impugnata.


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