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Documento 62015TN0531

Causa T-531/15: Ricorso proposto l’11 settembre 2015 — Coveris Rigid (Auneau) France/Commissione

GU C 406 del 7.12.2015, pagg. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 406/34


Ricorso proposto l’11 settembre 2015 — Coveris Rigid (Auneau) France/Commissione

(Causa T-531/15)

(2015/C 406/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Coveris Rigid (Auneau) France (Auneau, Francia) (rappresentanti: H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg e L. Titze, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafo 5, della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015 (caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha violato l’articolo 101 TFUE partecipando, nel periodo indicato all’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), della decisione della Commissione, ad una violazione unica e continuata, costituita da più infrazioni distinte, nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio, nel territorio della Francia;

annullare l’articolo 2, paragrafo 5, della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015 (caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), nella parte in cui impone un’ammenda di EUR 4 7 56  000 alla ricorrente, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’errata applicazione del principio della responsabilità personale da parte della Commissione nel ritenere responsabile la Coveris per l’asserita partecipazione ad un’infrazione unica e continuata nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio in Francia. Le circostanze eccezionali della fattispecie giustificavano l’adozione di un approccio olistico con riferimento alle due parti del rilevamento dell’ONO Packaging da parte della dirigenza o, in alternativa, l’applicazione del principio di continuità economica in relazione alla parte di tale operazione riguardante la vendita degli attivi. Sulla base di questi presupposti, la Coveris non avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile dell’infrazione contestatale.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento da parte della Commissione, laddove essa ha operato una distinzione tra l’aspetto del rilevamento dell’ONO Packaging da parte della dirigenza riguardante la vendita degli attivi e l’aspetto di detto rilevamento riguardante la vendita delle quote, e ha così suddiviso tra persone giuridiche (la Coveris e l’ONO Packaging Portugal SA) appartenenti a imprese distinte la responsabilità per le presunte violazioni commesse da una sola e unica impresa, che è rimasta intatta a seguito dell’operazione di rilevamento da parte della dirigenza.


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