EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0524

Causa T-524/15: Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — NICO/Consiglio

GU C 371 del 9.11.2015, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/34


Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — NICO/Consiglio

(Causa T-524/15)

(2015/C 371/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, P. Gjørtler, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ordinare al Consiglio, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, di trasmettere la versione integrale dell’allegato 1 del documento 7228/14 EXT, del 23 gennaio 2015, relativo a una «NOTA PUNTO I/A» dal Segretariato generale del Consiglio al Comitato dei rappresentanti permanenti, nonché ogni altro documento riguardante la ricorrente;

annullare la decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 26 giugno 2015, indirizzata agli avvocati della ricorrente, relativa al riesame dell’elenco delle persone ed entità designate di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (1), concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come modificata dalla decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, e all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 (2), concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, in quanto la decisione impugnata nega la cancellazione della ricorrente dall’elenco di persone ed entità sottoposte alle misure restrittive;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto a essere sentiti, su una violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio di buona amministrazione

La ricorrente, nel corso della procedura di riesame, sarebbe stata informata soltanto del fatto che il Consiglio aveva già adottato una decisione negativa nei suoi confronti. Non le sarebbe stata data alcuna possibilità di presentare osservazioni e di avvalersi dei suoi diritti della difesa. Le sarebbe stato dato invece solo un termine entro il quale inviare osservazioni, le quali, invece di essere prese in considerazione prima di adottare la decisione, saranno esaminate dal Consiglio solo nell’ambito di un distinto e futuro procedimento amministrativo di riesame dell’elenco.

2.

Secondo motivo, vertente su un’insufficienza della motivazione

La decisione di riesame non conterrebbe una motivazione adeguata tale da consentire alla ricorrente di comprendere le ragioni del rigetto della sua domanda amministrativa di cancellazione dall’elenco.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su una violazione di requisiti procedurali e sostanziali essenziali

Il Consiglio si sarebbe chiaramente basato su documenti e prove relativi a fasi precedenti del procedimento amministrativo per giustificare la decisione impugnata.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione di requisiti procedurali e sostanziali essenziali, su una violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e sul difetto di competenza della persona che ha firmato la decisione impugnata

La lettera impugnata del Consiglio, del 26 giugno 2015, che contiene la decisione di non cancellazione dall’elenco sarebbe inficiata da vizi di forma. Tali vizi di forma dell’atto in questione darebbero altresì luogo a violazioni sostanziali dei diritti della ricorrente.


(1)  Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39).

(2)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).


Top