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Document 62015TN0506

Causa T-506/15: Ricorso proposto il 29 agosto 2015 — Repubblica ellenica/Commissione

GU C 371 del 9.11.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/28


Ricorso proposto il 29 agosto 2015 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-506/15)

(2015/C 371/31)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, O. Tsirkinidou e A.-E Vasilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione del 22 giugno 2015«recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015) 4076] (1)» nella parte in cui ha escluso dal finanziamento dell’Unione europea spese effettuate nell’ambito degli aiuti diretti disaccoppiati per gli anni di domanda 2009, 2010 e 2011 e nell’ambito della condizionalità per le domande del 2011, e in quanto ha omesso di prevedere il rimborso alla Repubblica ellenica di un importo pari a EUR 1 0 4 60  620 ,42, sulla base della sentenza del Tribunale del 6 novembre 2014, causa T-632/11, Repubblica ellenica/Commissione europea, conformemente a quanto è stato esposto nel ricorso in relazione ai fatti e ai motivi di annullamento; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Più in particolare, per quanto riguarda la rettifica finanziaria imposta nell’ambito del regime degli aiuti diretti disaccoppiati, la Repubblica ellenica fa valere quattro motivi di annullamento.

1.

Il primo motivo di annullamento, viene invocato nell’ambito della rettifica forfettaria del 25 % imposta a causa di carenze nella definizione e nel controllo dei pascoli permanenti per gli anni 2009, 2010 e 2011 e verte sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 (2) [successivamente dell’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009 (3)].

2.

Il secondo motivo di annullamento viene parimenti invocato nell’ambito della rettifica forfettaria del 25 % imposta a causa di carenze nella definizione e nel controllo dei pascoli permanenti per gli anni 2009, 2010 e 2011 e verte sull’erronea interpretazione ed applicazione degli orientamenti per quanto riguarda le condizioni di assoggettamento ad una rettifica finanziaria del 25 %, su un difetto di motivazione, sull’inosservanza dei limiti del potere discrezionale della Commissione e sulla violazione, nel contempo, del principio di proporzionalità.

3.

Il terzo motivo di annullamento viene invocato nell’ambito della rettifica forfettaria del 5 % imposta per carenze relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) durante il suo primo anno di applicazione (2009), e verte sull’erronea interpretazione ed applicazione degli orientamenti, sull’inosservanza dei limiti del potere discrezionale della Commissione e sulla violazione, nel contempo, del principio di proporzionalità.

4.

Il quarto motivo di annullamento viene invocato nell’ambito delle rettifiche forfettarie imposte per carenze nei controlli in loco e, più precisamente, per la rettifica del 2 % imposta a causa di un’analisi dei rischi inefficace per l’anno di domanda 2010, e verte sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1122/2009 (4) e dell’articolo 27 del regolamento n. 796/2004 nonché sulla violazione del principio del legittimo affidamento.

Inoltre, per quanto riguarda gli altri capi contestati della decisione di esecuzione impugnata, la Repubblica ellenica fa valere i due motivi di annullamento di seguito indicati.

5.

Il quinto motivo di annullamento riguarda la rettifica finanziaria forfettaria del 2 % imposta nell’ambito del regime di condizionalità per l’anno di domanda 2001 e verte sull’erronea applicazione ed interpretazione dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006 (5) e dell’articolo 31 del regolamento no 1290/2005 (6), sulla motivazione insufficiente e sull’errore di fatto quanto alla rettifica forfettaria del 2 % per l’anno di domanda 2011.

6.

Il sesto motivo di annullamento riguarda la somma che deve essere restituita alla Repubblica ellenica in esecuzione della sentenza del Tribunale del 6 novembre 2014, nella causa T-632/11, e verte sulla violazione degli articoli 266 e 280 TFUE relativi all’obbligo della Commissione di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta e sul difetto di motivazione per il mancato rimborso alla Repubblica ellenica della somma di EUR 1 0 4 60  620,42 a seguito della sentenza del Tribunale soprammenzionata.


(1)  GU L 182, pag. 39

(2)  Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).

(3)  Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 316, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 65).

(5)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90).

(6)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).


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