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Document 62015TN0156

    Causa T-156/15: Ricorso proposto il 27 marzo 2015 — Francia/Commissione

    Information about publishing Official Journal not found, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 190/23


    Ricorso proposto il 27 marzo 2015 — Francia/Commissione

    (Causa T-156/15)

    (2015/C 190/28)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas e C. Candat, agenti)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare parzialmente la decisione della Commissione C(2015) 53 final, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui, nell’ambito degli aiuti diretti, essa si fonda su conclusioni che non sono state menzionate nell’ambito delle comunicazioni della Commissione e nei limiti in cui il sistema di controllo non consente di garantire la corretta applicazione della normativa dell’Unione relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali per gli anni di domanda 2011 e 2012;

    annullare parzialmente la decisione C(2015) 53 final nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione la totalità delle spese sostenute nel settore degli aiuti per superficie in Alta Corsica per gli anni di domanda 2010 e successivi;

    annullare parzialmente la decisione C(2015) 53 final nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione le spese sostenute dalla Repubblica francese nell’ambito dell’aiuto Indennità compensative degli svantaggi naturali (ICSN) relativo all’asse 2 del programma di sviluppo rurale esagonale per gli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 e 2013. In subordine, annullare parzialmente tale decisione nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea la quota delle spese sostenute dalla Repubblica francese nell’ambito dell’aiuto ICSN per ovini assoggettati a controlli in loco a titolo dei controlli di identificazione degli animali;

    annullare parzialmente la decisione C(2015) 53 final nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione le spese sostenute dalla Repubblica francese nel settore della ristrutturazione dell’industria dello zucchero pari al 25 % delle spese per gli aiuti versati ai produttori di zucchero che hanno beneficiato di un aiuto per lo smantellamento totale e hanno mantenuto silos per lo stoccaggio; in subordine, annullare parzialmente tale decisione nei limiti in cui la rettifica finanziaria imposta pari al 25 % delle spese per aiuti versati ai produttori di zucchero che hanno beneficiato di un aiuto per lo smantellamento totale e hanno mantenuto silos per lo stoccaggio è sproporzionata;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi che riguardano tre aspetti della decisione impugnata.

    Sulla parte della decisione impugnata che riguarda il settore degli aiuti diretti del primo pilastro per gli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013

    1.

    Primo motivo vertente su una violazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) 885/2006 (1) e dei diritti della difesa della ricorrente, nella misura in cui la rettifica forfettaria imposta all’insieme dei pagamenti degli aiuti nel settore summenzionato, ad eccezione dell’Alta Corsica, sarebbe fondata su carenze non comunicate alla ricorrente.

    2.

    Secondo motivo, dedotto in subordine, vertente su una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) 73/2009 (2) e dell’allegato III a detto regolamento.

    3.

    Terzo motivo vertente su una violazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) 885/2006 e dei diritti della difesa della ricorrente, nella misura in cui la rettifica finanziaria applicata in tale settore all’insieme delle spese per aiuti in Alta Corsica sarebbe fondata su carenze non comunicate alla ricorrente.

    4.

    Quarto motivo, dedotto parzialmente in subordine, vertente su una violazione del principio di proporzionalità e sulla mancata presa in considerazione del documento n. VI/5330/97 della Commissione, del 23 dicembre 1997, intitolato «Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione Garanzia del FEAOG».

    Sulla parte della decisione impugnata che riguarda le indennità compensative per gli svantaggi naturali dell’asse 2 del programma di sviluppo rurale esagonale — FEASR

    5.

    Quinto motivo vertente su una violazione degli articoli 10, paragrafi 2 e 4, e 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1975/2006 (3), poiché la Commissione ha erroneamente ritenuto che la ricorrente sia venuta meno ai suoi obblighi in materia di controlli per la motivazione che essa non aveva proceduto al conteggio degli animali durante i controlli in loco.

    6.

    Sesto motivo, dedotto in subordine, vertente sull’estensione illegittima dell’applicazione della rettifica forfettaria agli ovini non ammissibili al premio per pecora.

    Sulla parte della decisione impugnata che riguarda la rettifica finanziaria applicata nel settore della ristrutturazione dell’industria dello zucchero

    7.

    Settimo motivo vertente su una violazione degli articoli 3 e 4 del regolamento 320/2006 (4) e dell’articolo 4 del regolamento (CE) 968/2006 (5), in quanto la Commissione ha escluso dal finanziamento dell’Unione talune spese sostenute dalla ricorrente nel settore summenzionato per la motivazione che taluni silos per lo stoccaggio di zucchero mantenuti in quattro siti francesi costituiscono impianti di produzione.

    8.

    Ottavo motivo, dedotto in subordine, vertente su una violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento.


    (1)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90).

    (2)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 368, pag. 74).

    (4)  Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42).

    (5)  Regolamento (CE) no 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176, pag. 32).


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