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Document 62015TN0043

    Causa T-43/15: Ricorso proposto il 28 gennaio 2015 — CRM/Commissione

    GU C 89 del 16.3.2015, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 89/43


    Ricorso proposto il 28 gennaio 2015 — CRM/Commissione

    (Causa T-43/15)

    (2015/C 089/52)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: CRM Srl (Modena, Italia) (rappresentanti: G. Forte, C. Marinuzzi e A. Franchi, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Annullare il Regolamento di esecuzione n. 1174/2014 della Commissione del 24 ottobre 2014 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni gerarchiche protette [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 04.11.2014, L 316.

    Condannare la Commissione alle spese del presente giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso si rivolge contro l’iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Piadina Romagnola/Piada Romagnola» in relazione all’attribuzione del valore di reputazione anche alla Piadina prodotta a livello industriale, oltre che a quella prodotta artigianalmente.

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 7, par. 1, lett. f), punto II, e dell’art. 8, par. 1, lett. c), punto II, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1)

    Si fanno valere a questo riguardo l’inesistenza nella fattispecie degli elementi che giustificano il legame con l’origine geografica, nonché

    l’attribuzione del valore di reputazione anche alla Piadina prodotta a livello industriale.

    2.

    Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, nonché su un difetto di istruttoria.

    Si fa valere a questo riguardo l’errore manifesto di valutazione della domanda di registrazione in relazione alla sussistenza delle condizioni per la pubblicazione della domanda per la registrazione dell’indicazione geografica relativa alla Piadina Romagnola; nonché

    un difetto di istruttoria per omessa valutazione dell’annullamento da parte di un’Autorità giudiziaria di uno Stato membro del disciplinare nazionale su cui si fonda il Regolamento impugnato.

    Si fa inoltre valere la violazione del principio di buona amministrazione.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE per violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.


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