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Document 62015TN0035

Causa T-35/15: Ricorso proposto il 14 gennaio 2015 — Alkarim for Trade and Industry/Consiglio

GU C 89 del 16.3.2015, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/39


Ricorso proposto il 14 gennaio 2015 — Alkarim for Trade and Industry/Consiglio

(Causa T-35/15)

(2015/C 089/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Siria) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, per quanto riguarda la ricorrente;

annullare la decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, per quanto riguarda la ricorrente;

condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo, in quanto la ricorrente non sarebbe mai stata sentita prima dell’adozione delle sanzioni controverse.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione sproporzionata del diritto di proprietà e del diritto di esercitare un’attività professionale.

5.

Quinto motivo, vertente sull’illegittimità delle decisioni contestate, nella misura in cui le condizioni dell’articolo 32 della decisione 2013/255/PESC (1) e degli articoli 14 e 26 del regolamento n. 36/2012 (2) non sarebbero soddisfatte, poiché la ricorrente non ha mai partecipato coscientemente e volontariamente a operazioni volte ad eludere sanzioni europee o internazionali.

6.

Sesto motivo, vertente su uno sviamento di potere, nella misura in cui vi sarebbe motivo di credere, sulla base di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che le misure controverse sono state adottate allo scopo determinante di conseguire fini diversi da quelli eccepiti (esclusione dal mercato — favoreggiamento di altri attori).

7.

Settimo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.


(1)  Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14).

(2)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1).


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