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Document 62015TN0033

    Causa T-33/15: Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — Grupo Bimbo/UAMI (BIMBO)

    GU C 89 del 16.3.2015, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 89/37


    Ricorso proposto il 26 gennaio 2015 — Grupo Bimbo/UAMI (BIMBO)

    (Causa T-33/15)

    (2015/C 089/45)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Grupo Bimbo, SAB de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

    Marchio controverso: Marchio comunitario denominativo «BIMBO» — Domanda di registrazione n. 11 616 414

    Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 19 novembre 2014 nel procedimento R 251/2014-2

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata, pronunciare una sentenza in cui si dichiari il carattere sufficientemente distintivo, sia esso intrinseco o acquisito con l’uso, del marchio richiesto, accogliere il presente ricorso e ordinare che si proceda a registrare la domanda di marchio comunitario n. 11 616 414 «BIMBO» nella classe 30 della classificazione internazionale; e

    condannare alle spese del presente procedimento e al rimborso dei costi sostenuti per il ricorso amministrativo dinanzi all’UAMI chi si opponga a tale domanda.

    Motivo invocato

    Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.


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