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Document 62015TN0020
Case T-20/15: Action brought on 14 January 2015 — Henkell & Co. Sektkellerei v OHIM — Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini (PICCOLOMINI)
Causa T-20/15: Ricorso proposto il 14 gennaio 2015 — Henkell & Co. Sektkellerei/UAMI — Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini (PICCOLOMINI)
Causa T-20/15: Ricorso proposto il 14 gennaio 2015 — Henkell & Co. Sektkellerei/UAMI — Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini (PICCOLOMINI)
GU C 89 del 16.3.2015, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 89/34 |
Ricorso proposto il 14 gennaio 2015 — Henkell & Co. Sektkellerei/UAMI — Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini (PICCOLOMINI)
(Causa T-20/15)
(2015/C 089/41)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Henkell & Co. Sektkellerei KG (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: J. Flick, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini Società Agricola (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «PICCOLOMINI» — Domanda di registrazione n. 10 564 573
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 31 ottobre 2014 nel procedimento R 2265/2013-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |