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Document 62015TJ0140

    Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 23 novembre 2017.
    Aurora Srl contro Ufficio comunitario delle varietà vegetali.
    Ritrovati vegetali – Procedimento di dichiarazione di nullità – Varietà di barbabietola da zucchero M 02205 – Articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2100/94 – Articolo 7 del regolamento n. 2100/94 – Distinguibilità della varietà candidata – Esame tecnico – Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso – Obbligo di analizzare con sollecitudine e imparzialità tutti gli elementi rilevanti del caso di specie – Potere di riforma.
    Causa T-140/15.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:830

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    23 novembre 2017 ( *1 )

    «Ritrovati vegetali – Procedimento di dichiarazione di nullità – Varietà di barbabietola da zucchero M 02205 – Articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2100/94 – Articolo 7 del regolamento n. 2100/94 – Distinguibilità della varietà candidata – Esame tecnico – Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso – Obbligo di analizzare con sollecitudine e imparzialità tutti gli elementi rilevanti del caso di specie – Potere di riforma»

    Nella causa T‑140/15,

    Aurora Srl, con sede in Finale Emilia (Italia), rappresentata inizialmente da L.‑B. Buchman, avvocato, successivamente da L.‑B. Buchman, R. Crespi e M. Razou, avvocati,

    ricorrente,

    contro

    Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), rappresentato inizialmente da F. Mattina, successivamente da F. Mattina e M. Ekvad e infine da F. Mattina, M. Ekvad e A. Weitz, in qualità di agenti,

    convenuto,

    altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV e interveniente dinanzi al Tribunale:

    SESVanderhave NV, con sede in Tirlemont (Belgio), rappresentata inizialmente da K. Neefs e P. de Jong, successivamente da P. de Jong, avvocati,

    avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 26 novembre 2014 (procedimento A 010/2013), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Aurora e la SESVanderhave,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

    composto da D. Gratsias, presidente, A. Dittrich e P.G. Xuereb (relatore), giudici,

    cancelliere: M. Marescaux, amministratore

    visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 marzo 2015,

    visto il controricorso dell’UCVV, depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2015,

    vista la memoria di intervento dell’interveniente, depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2015,

    vista la replica, depositata nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2015,

    vista la controreplica dell’UCVV, depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2015,

    vista la controreplica dell’interveniente, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2015,

    visti i quesiti scritti rivolti dal Tribunale alle parti del 20 dicembre 2016 e le relative risposte di queste ultime depositate nella cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2017,

    visti i quesiti scritti rivolti dal Tribunale alle parti del 22 marzo 2017 e le relative risposte di queste ultime depositate nella cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2017,

    viste le osservazioni dell’UCVV e dell’interveniente sul documento prodotto dalla ricorrente durante l’udienza depositate nella cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2017,

    visti i quesiti scritti rivolti dal Tribunale alle parti del 14 giugno 2017 e le relative risposte di queste ultime depositate nella cancelleria del Tribunale il 29 giugno 2017,

    in seguito all’udienza del 1o giugno 2017,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Fatti e decisione impugnata

    Procedimento per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali

    1

    Il 29 novembre 2002 l’interveniente, SESVanderhave NV, ha presentato una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali presso l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1). Il ritrovato vegetale per cui è stata richiesta la privativa è la varietà M 02205, una varietà di barbabietola da zucchero appartenente alla specie Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris var. altissima Döll.

    2

    L’UCVV ha incaricato lo Statens utsädeskontroll (Ufficio di controllo e di certificazione delle sementi, Svezia; in prosieguo: l’«ufficio d’esame») di procedere all’esame tecnico della varietà candidata, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. In particolare, esso è stato incaricato di esaminare se la varietà candidata fosse distinta dalle varietà più simili la cui esistenza era notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda di privativa per ritrovati vegetali (in prosieguo: le «varietà di riferimento»), ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. A questo titolo, le varietà di barbabietola Dieck 3903 e KW 043 sono state considerate le varietà più simili alla varietà candidata.

    3

    Il 10 dicembre 2004 l’ufficio d’esame ha inviato all’UCVV la relazione tecnica finale, corredata dalla descrizione della varietà e da un documento intitolato «Informazioni sulla distinguibilità» (in prosieguo: l’«analisi comparativa sulla distinguibilità»). Quest’ultimo documento conteneva gli elementi seguenti:

    4

    Sulla base di tale relazione, il 18 aprile 2005, l’UCVV ha concesso all’interveniente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, registrata con il riferimento UE 15118, per la varietà M 02205. A questa decisione sono stati allegati i documenti forniti dall’ufficio d’esame, che comprendono la descrizione varietale e l’analisi comparativa sulla distinguibilità.

    5

    Il 20 aprile 2012 la ricorrente, Aurora Srl, ha informato l’UCVV che, da una parte, vi era un procedimento giudiziario pendente dinanzi ai giudici italiani – procedimento per contraffazione promosso dall’interveniente nei suoi confronti – e che, dall’altra, era stata rilevata una contraddizione nel certificato di registrazione della varietà M 02205, ossia che i livelli di espressione relativi ai caratteri «colore della foglia» e «foglia: ondulazione del margine», come inseriti nella descrizione varietale, non corrispondevano ai livelli di espressione precisati nell’analisi comparativa sulla distinguibilità (rispettivamente 4 al posto di 5 e 5 al posto di 4).

    6

    In seguito a una domanda di chiarimenti formulata dall’UCVV il 23 aprile 2012, l’ufficio d’esame ha confermato che, in effetti, l’analisi comparativa sulla distinguibilità conteneva un errore. Ciononostante, secondo l’ufficio d’esame, tale errore non rimetteva in discussione la conclusione in merito alla distinguibilità della varietà candidata, tanto più che le informazioni fornite nella descrizione varietale erano esatte.

    7

    Il 4 maggio 2012 una versione corretta dell’analisi comparativa sulla distinguibilità è stata trasmessa dall’UCVV alla ricorrente, precisandole che, in realtà, si trattava di un errore di trascrizione delle informazioni riprese dalla descrizione ufficiale della citata varietà.

    8

    Successivamente, la ricorrente ha informato l’UCVV che erano emersi altri errori nella versione corretta dell’analisi comparativa sulla distinguibilità, vale a dire che, nella versione modificata di detto documento, la valutazione corrispondente al carattere «colore della foglia» non era stata rettificata. A tal proposito, l’UCVV, l’11 maggio 2012, ha confermato che il livello di espressione della varietà M 02205, relativo al suddetto carattere, era 4 e non 5. Dal momento che, a seguito di questa ultima correzione, il carattere «colore della foglia» era diventato irrilevante per distinguere la varietà candidata della varietà KW 043, poiché i loro livelli di espressione erano divenuti identici, questo carattere è stato rimosso dall’analisi comparativa sulla distinguibilità.

    9

    Nel corso degli scambi intercorsi, in tale occasione, tra l’ufficio d’esame e l’UCVV, quest’ultimo ha anche sollevato questioni in merito all’identico livello di espressione delle due varietà M 02205 e KW 043 per quanto riguarda il carattere «germia».

    10

    Il 27 aprile 2012, in occasione dell’invio all’UCVV della versione corretta dell’analisi comparativa sulla distinguibilità, l’ufficio d’esame ha conservato il riferimento al carattere «germia», aggiungendo nel contempo al livello di espressione una variazione percentuale, cioè il 29% per la varietà candidata, contro il 94% per la varietà di riferimento KW 043.

    11

    A seguito di queste successive correzioni, l’analisi comparativa sulla distinguibilità era formulata nei seguenti termini:

    Procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’UCVV in prima istanza

    12

    Il 28 agosto 2012 la ricorrente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa all’interveniente, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 2100/94, prospettando che le successive correzioni apportate all’analisi comparativa sulla distinguibilità mostravano che la varietà M 02205 non soddisfaceva la condizione di «distinzione», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento. Più precisamente, la ricorrente ha censurato, nell’ambito della memoria con cui ha esposto i motivi del ricorso presentato dinanzi all’UCVV, il fatto che, a seguito delle correzioni summenzionate, la sola distinzione tra le varietà M 02205 e KW 043 risiedeva nella variazione percentuale del livello di espressione del carattere «germia», cioè 29% per la varietà M 02205 contro 94% per la varietà di riferimento KW 043. Orbene, tale circostanza avrebbe reso la scelta di questo carattere inadeguata ai fini della conclusione concernente la distinguibilità della varietà candidata, poiché, conformemente alle spiegazioni fornite nell’allegato 1 al protocollo adottato dall’UCVV il 15 novembre 2001 per la specie Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris var. altissima Döll (in prosieguo: il «protocollo del 15 novembre 2001»), applicabile nella fattispecie, il carattere distinguibile di una varietà candidata poteva essere giustificato sulla base del carattere «germia» solo in caso di una differenza di 2 punti tra la valutazione di detta varietà e la valutazione della varietà di riferimento – circostanza che incontestabilmente non ricorreva nel caso di specie.

    13

    Il 13 maggio 2013 – essendo emerso che, a seguito delle correzioni summenzionate, la distinzione tra le varietà M 02205 e KW 043 risiedeva, in effetti, unicamente nella differenza relativa alla percentuale del carattere «germia» – l’UCVV ha contattato l’ufficio d’esame, domandandogli di verificare se il carattere «germia» costituisse il solo carattere che determinava la distinzione tra le citate varietà, o se fossero stati altresì osservati altri caratteri di questo tipo in sede di realizzazione dell’esame tecnico.

    14

    Il 14 maggio 2013 l’ufficio d’esame ha rilasciato una versione aggiornata dell’analisi comparativa sulla distinguibilità, contenente nuovi caratteri che l’ufficio citato considerava idonei a giustificare la distinzione tra le varietà interessate. La versione in questione si presentava nel modo seguente:

    15

    Alla luce di tali elementi, il 16 maggio 2013 l’UCVV ha confermato alle parti del procedimento di dichiarazione di nullità che la varietà M 02205 era distinta da tutte le varietà notoriamente conosciute, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 2100/94. Inoltre, esso ha precisato che l’avvenuta modifica dei caratteri era dovuta al fatto che le prassi dei differenti uffici d’esame divergevano sia per quanto riguarda il modo in cui redigevano le relazioni di distinzione, sia con riferimento alla scelta dei caratteri cui attribuivano rilevanza per giustificare il carattere distinguibile di una varietà candidata. Peraltro, è proprio sulla base di questa divergenza nelle prassi dei differenti uffici d’esame che l’UCVV aveva giustificato la scelta del carattere «germia». Tuttavia, essendo emerso che questo carattere non era idoneo a giustificare la conclusione sulla distinguibilità, esso è stato infine ritirato dalla lista dei caratteri presenti nella versione definitiva dell’analisi comparativa sulla distinguibilità, come redatta il 9 settembre 2013. Tale versione era formulata nei seguenti termini:

    16

    A causa delle diverse modifiche apportate all’analisi comparativa sulla distinguibilità, la ricorrente – nell’ambito delle osservazioni orali presentate nel corso dell’udienza svoltasi dinanzi all’UCVV – ha presentato argomenti supplementari, al fine di dimostrare che, al momento della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali controversa, la varietà M 02205 non era distinta rispetto alla varietà di riferimento KW 043.

    17

    In particolare, essa ha affermato che la penultima e l’ultima versione dell’analisi comparativa sulla distinguibilità indicavano che le valutazioni d’espressione ivi contenute, per quanto riguarda le varietà di riferimento KW 043 e Dieck 3903, non provenivano dai risultati delle sperimentazioni comparative di coltura compiute nel 2003 e nel 2004, ma erano state riprese dalle descrizioni ufficiali delle suddette varietà, come formulate al momento della concessione a queste ultime della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Secondo la ricorrente, una simile prassi sarebbe non solo inaccettabile, ma anche illegittima, poiché contraria a tutte le regole applicabili in materia – in base alle quali la distinguibilità di una varietà candidata dovrebbe fondarsi esclusivamente su dati ricavati dalle sperimentazioni comparative di coltura, effettuate nel corso di due cicli di vegetazione indipendenti, successivi alla domanda di registrazione di una varietà candidata. A suo avviso, esisteva una sola spiegazione possibile idonea a giustificare la decisione dell’UCVV di fondare la conclusione relativa al carattere distinguibile della varietà M 02205 sulla base della descrizione ufficiale delle varietà di riferimento KW 043 e Dieck 3903. Questa spiegazione consisterebbe nel fatto che, a seguito della rimozione dei caratteri «colore della foglia» e «germia» dall’analisi comparativa sulla distinguibilità, nessun altro dato proveniente dai risultati ottenuti dalle sperimentazioni comparative di coltura del 2003 e del 2004 era tale da fondare la distinguibilità della varietà candidata.

    18

    Al fine di dissipare qualunque dubbio in merito, il 23 maggio 2013 la ricorrente ha domandato all’UCVV di fornirle tutti i documenti provenienti dall’ufficio d’esame e riguardanti il fascicolo della varietà M 02205. Con lettera del 5 giugno 2013, l’UCVV ha risposto alla domanda della ricorrente, ma solo in maniera parziale, fornendole unicamente le liste delle varietà che erano state esaminate in occasione dell’esame tecnico compiuto nel 2003 e nel 2004, come le erano state presentate dall’ufficio d’esame.

    19

    Numerose altre domande di informazioni supplementari sono state formulate dalla ricorrente, dinanzi all’UCVV, al fine di ottenere i risultati delle citate sperimentazioni di coltura. Tuttavia, tali domande non hanno trovato accoglimento nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’UCVV, in quanto simili dati dovevano essere conservati dall’ufficio d’esame. Soltanto il 2 marzo 2015 l’UCVV ha inviato alla ricorrente i risultati delle suddette sperimentazioni di coltura.

    20

    Con decisione NN 010, del 23 settembre 2013, l’UCVV ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2100/94, in quanto la varietà M 02205 era nettamente distinta dalle varietà di riferimento, tra cui la KW 043. L’UCVV ha spiegato che, al momento della consegna della relazione finale, l’ufficio d’esame era a conoscenza delle valutazioni di espressione, corrette, circa tutti i caratteri relativi alla varietà candidata e che, pertanto, gli errori di trascrizione nell’analisi comparativa sulla distinguibilità non incidevano sulla conclusione riguardante il carattere distinguibile di questa varietà; questa circostanza sarebbe stata peraltro confermata dall’ufficio d’esame.

    21

    Secondo l’UCVV, la varietà candidata era chiaramente distinta rispetto a tutte le altre varietà di barbabietola da zucchero notoriamente conosciute, e ciò per diversi caratteri. A tale proposito, anzitutto, l’UCVV ha ricordato che la versione aggiornata dell’analisi comparativa sulla distinguibilità, datata 14 maggio 2013, confermava la conclusione relativa alla distinzione della varietà M 02205 dalla varietà di riferimento KW 043 sulla base di altri quattro caratteri. In seguito, esso ha fatto valere la circostanza che il carattere «germia» sia stato inizialmente menzionato nell’analisi comparativa sulla distinguibilità, nonostante la sua irrilevanza per affermare la distinguibilità della varietà candidata, sebbene incresciosa, non aveva avuto incidenza sulla conclusione finale. Ciò risulterebbe tanto più vero in quanto l’analisi comparativa sulla distinguibilità sarebbe presentata in modo facoltativo dall’ufficio d’esame, a meri fini informativi. Infine, l’UCVV ha precisato che, nel momento in cui si è accorto che il carattere «germia» non costituiva un carattere rilevante da menzionare nella relazione, ha chiesto all’ufficio d’esame non caratteri «aggiuntivi» o «nuovi», come invece prospettato dalla ricorrente, ma di selezionare un altro carattere osservato durante le sperimentazioni comparative di coltura e che permettesse di illustrare in modo pertinente il carattere distinguibile della varietà candidata.

    22

    Alla luce di tutto quanto sopra considerato, l’UCVV ha rifiutato di dichiarare nulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali contestata.

    Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV

    23

    Il 4 ottobre 2013 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, ai sensi degli articoli da 67 a 72 del regolamento n. 2100/94, avverso la decisione di rigetto della sua domanda di dichiarazione di nullità.

    24

    Nella memoria recante l’illustrazione dei motivi di ricorso, la ricorrente ha in particolare esposto i suoi dubbi riguardanti l’origine dei dati relativi alla varietà di riferimento KW 043, come inseriti nella penultima e nell’ultima versione dell’analisi comparativa sulla distinguibilità.

    25

    Così come dinanzi all’UCVV in prima istanza, la ricorrente ha ribadito che la distinguibilità della varietà M 02205 era stata accertata, rispetto alle varietà di riferimento KW 043 e Dieck 3903, non sulla base dei dati raccolti a seguito di una sperimentazione di coltura, ma, più probabilmente, sulla base delle valutazioni riportate sui certificati delle varietà di riferimento, ottenute in esito a sperimentazioni comparative di coltura effettuate in periodi diversi, cioè nel 2001 e nel 2002, per la varietà KW 043, e nel 2002 e nel 2003 per la varietà Dieck 3903. A tal proposito, la ricorrente ha precisato che le valutazioni d’espressione attribuite alla varietà KW 043 nell’analisi comparativa sulla distinguibilità erano identiche a quelle menzionate nella descrizione ufficiale di detta varietà. Orbene, sarebbe pacifico tra gli istituti d’esame che, in ragione del fatto che le valutazioni d’espressione di caratteri specifici della barbabietola sono estremamente influenzate da fattori esterni, la probabilità di ottenere le medesime valutazioni d’espressione a seguito di sperimentazioni comparative di coltura effettuate in anni diversi è estremamente bassa.

    Decisione impugnata

    26

    Con decisione A 010/2013, del 26 novembre 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso ha respinto il ricorso della ricorrente in quanto infondato, considerando, segnatamente, che quest’ultima aveva sovrastimato l’importanza dell’analisi comparativa sulla distinguibilità, mentre, in realtà, questo documento conterrebbe solo informazioni complementari derivanti dai risultati delle sperimentazioni comparative di coltura. Pertanto, il fatto che questo documento sia stato corretto tre volte non sarebbe stato idoneo a comportare la nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali controversa.

    27

    Per quanto riguarda la questione delle sperimentazioni comparative di coltura, a giudizio della commissione di ricorso la ricorrente si limitava a sostenere che non era stata compiuta alcuna comparazione diretta della varietà candidata e di quelle di riferimento. Dopo aver qualificato una simile comparazione diretta delle varietà come «regola di base» nell’ambito di sperimentazioni siffatte, la commissione di ricorso ha ritenuto che tale comparazione, nel caso di specie, fosse avvenuta, come confermato da M.C., l’esperto dell’ufficio d’esame, durante l’udienza dinanzi ad essa.

    28

    La commissione di ricorso ha, peraltro, precisato che i dati inseriti nell’analisi comparativa sulla distinguibilità potevano provenire solo dai risultati ottenuti a seguito delle sperimentazioni comparative di coltura effettuate sulla varietà candidata e su quelle considerate più simili. A tal proposito, anzitutto, essa ha spiegato che, a causa delle influenze ambientali sull’espressione dei caratteri, le varietà candidate non potevano essere comparate con risultati documentati e raccolti precedentemente. Infatti, secondo una regola di base, nell’ambito delle sperimentazioni comparative di coltura, la comparazione diretta di una varietà candidata con le varietà di riferimento costituirebbe una condizione preliminare alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. La commissione di ricorso ha poi precisato che il fatto che nel caso di specie sia stato effettuato un tale raffronto diretto dei materiali viventi sarebbe stato confermato davanti a essa, in sede di udienza, dall’esaminatore dell’ufficio d’esame. Infine, la commissione di ricorso ha concluso che l’UCVV e l’ufficio d’esame avevano seguito la procedura d’esame corretta, come prevista dal protocollo del 15 novembre 2001.

    29

    Per quanto concerne l’argomento della ricorrente diretto a censurare l’UCVV per non averle trasmesso i risultati conseguiti con le sperimentazioni comparative di coltura che si erano svolte nel corso degli anni 2003 e 2004, nonostante le numerose domande di accesso in tal senso, la commissione di ricorso ha ritenuto che questi dati dovessero essere conservati dall’ufficio d’esame. Pertanto, essa ha concluso che le circostanze relative al suddetto rifiuto d’accesso non erano circondate da nessun motivo oscuro ed erano, più probabilmente, il risultato di un malinteso tra l’UCVV e l’ufficio d’esame.

    Conclusioni delle parti

    30

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    riformare detta decisione, dichiarando nulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali registrata con il riferimento UE 15118;

    condannare l’UCVV alle spese, incluse quelle dell’interveniente.

    31

    L’UCVV chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare la ricorrente alle spese;

    in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso avverso la decisione della commissione di ricorso, disporre che esso sopporti unicamente le proprie spese, conformemente all’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

    32

    L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

    respingere integralmente il ricorso;

    condannare la ricorrente alle spese sostenute dall’interveniente;

    in via subordinata, respingere la domanda di riforma della decisione impugnata, rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso e condannare l’UCVV alle spese sostenute dall’interveniente.

    In diritto

    Sulla ricevibilità

    33

    Nell’ambito della memoria di intervento e della controreplica presentate dinanzi al Tribunale, anzitutto, l’interveniente afferma che il ricorso non sarebbe ricevibile, non avendo la ricorrente fondato i motivi del suo ricorso sull’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2100/94, che sarebbe la sola base giuridica applicabile ai fini della dichiarazione di nullità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

    34

    Successivamente, l’interveniente ritiene che gli allegati da 15 a 18, prodotti per la prima volta nella replica, debbano essere dichiarati irricevibili, in quanto la ricorrente non ha esposto le ragioni che potessero giustificare il ritardo nella presentazione degli allegati.

    35

    Infine, l’interveniente contesta alla ricorrente di non aver presentato la replica in maniera chiara e precisa, in violazione dei requisiti risultanti dalla giurisprudenza. In particolare, essa fa valere che gli argomenti invocati dalla ricorrente non sono stati strutturati in maniera logica e sistematica, ma che si intersecano e si sovrappongono, di modo che sarebbe impossibile determinare con certezza la sostanza della confutazione che la ricorrente intende esprimere. L’interveniente, pertanto, lascia al Tribunale il compito di valutare se la replica possa essere considerata irricevibile, a causa delle lacune summenzionate.

    36

    Nell’ambito delle osservazioni scritte che essa ha presentato alla cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2017, in merito al documento depositato dalla ricorrente durante l’udienza davanti al Tribunale, l’interveniente ha contestato la ricevibilità degli elementi di prova supplementari forniti dalla ricorrente in tale occasione, in quanto questi ultimi non erano stati sottoposti alla commissione di ricorso.

    37

    La ricorrente contesta gli argomenti dedotti dall’interveniente.

    38

    In primo luogo, per quanto concerne le deduzioni dell’interveniente circa la mancanza di riferimento espresso all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2100/94, occorre rilevare, in via preliminare, che non è necessario che una parte invochi esplicitamente le disposizioni su cui fonda i motivi da essa dedotti. È sufficiente che l’oggetto della domanda di tale parte nonché i principali elementi di fatto e di diritto sui quali la domanda si fonda siano esposti nel ricorso con sufficiente chiarezza [v. sentenza del 15 gennaio 2013, Gigabyte Technology/UAMI - Haskins (Gigabyte), T‑451/11, non pubblicata, EU:T:2013:13, punto 28 e giurisprudenza ivi citata]. Tale giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, in caso di errore nell’enunciazione delle disposizioni su cui si basano i motivi di ricorso (v. sentenza del 15 gennaio 2013, Gigabyte Technology/UAMI - Haskins (Gigabyte), T‑451/11, non pubblicata, EU:T:2013:13, punti da 27 a 30).

    39

    In ogni caso, si deve rilevare che la ricorrente non ha commesso alcun errore fondando il suo ricorso dinanzi al Tribunale sull’articolo 263 TFUE e sull’articolo 73 del regolamento n. 2100/94, e non sull’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento. Infatti, dai rispettivi testi degli articoli 20 e 73 del regolamento n. 2100/94 risulta che, mentre la prima disposizione enuncia i casi in cui l’UCVV deve dichiarare nulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali nonché le conseguenze connesse a una simile dichiarazione di nullità, la seconda disposizione è applicabile in caso di ricorso di annullamento proposto dinanzi al giudice dell’Unione, nei confronti delle decisioni delle commissioni di ricorso. Di conseguenza, la ricorrente ha correttamente fondato il presente ricorso sull’articolo 73 del suddetto regolamento. Pertanto, l’affermazione dell’interveniente concernente l’irricevibilità del ricorso a causa dell’assenza di riferimento espresso all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2100/94 deve essere respinta.

    40

    In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione dell’interveniente concernente la mancanza di chiarezza e di precisione della replica, essa deve essere respinta. Infatti, l’argomentazione presentata dalla ricorrente nella replica è sufficientemente chiara e intelligibile, il che è peraltro confermato dal fatto che l’UCVV ha presentato una sintesi dettagliata di questa argomentazione, senza fare alcun riferimento a potenziali problemi di comprensione.

    41

    Il Tribunale analizzerà in prosieguo l’utilità di pronunciarsi sull’argomentazione dell’interveniente relativa alla presunta irricevibilità degli allegati da 15 a 18, prodotti dalla ricorrente per la prima volta nella replica, e delle prove supplementari fornite dalla ricorrente durante l’udienza dinanzi al Tribunale.

    Sul merito

    Sul primo capo delle conclusioni della ricorrente, diretto all’annullamento della decisione impugnata

    42

    A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. In primo luogo, essa afferma, in sostanza, che la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che la varietà M 02205 era distinta dalla varietà di riferimento KW 043. A suo parere, la decisione impugnata è stata adottata in violazione degli articoli 6 e 7 del regolamento n. 2100/94, in quanto il presupposto essenziale secondo cui una varietà vegetale candidata per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali doveva essere «distinta» dalle varietà di riferimento non era stato soddisfatto nel caso di specie. In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia violato i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, per aver affermato che l’UCVV poteva modificare retroattivamente i caratteri utilizzati per giustificare la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. A tale titolo, la ricorrente invoca anche un errore di diritto in cui sarebbe incorsa la commissione di ricorso nella sua interpretazione dell’articolo 87, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94.

    43

    In terzo luogo, nell’ambito del suo terzo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di trasparenza e del diritto di accesso ai documenti. A tal proposito, la ricorrente si basa su tre censure.

    44

    Sotto un primo profilo, alla luce della penultima e dell’ultima versione dell’analisi comparativa sulla distinguibilità, la ricorrente fa valere che è stato violato l’obbligo di basare la comparazione di una varietà candidata con le varietà di riferimento su dati provenienti da sperimentazioni comparative di coltura.

    45

    Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che la procedura d’esame non sarebbe stata realizzata in maniera trasparente, dal momento che, durante la procedura amministrativa, e nonostante i numerosi solleciti, l’UCVV non le avrebbe comunicato i documenti concernenti i risultati delle sperimentazioni comparative di coltura che erano state effettuate dall’ufficio d’esame nel corso degli anni 2003 e 2004 e che permettevano di verificare il rispetto dell’obbligo indicato al precedente punto 44. Per le stesse ragioni, la ricorrente deduce la violazione del diritto di accesso ai documenti.

    46

    Sotto un terzo profilo, la ricorrente, in sostanza, contesta alla commissione di ricorso di non aver operato le verifiche necessarie, nonostante le prove da essa fornite circa gli errori commessi dall’ufficio d’esame, ma di aver ritenuto sufficienti le dichiarazioni orali di M.C., secondo le quali le sperimentazioni comparative avrebbero avuto luogo nel 2003 e nel 2004. Agendo in tal modo, la commissione di ricorso avrebbe violato l’obbligo di imparzialità che emerge dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    47

    Anzitutto, occorre esaminare il terzo motivo di ricorso della ricorrente, e in modo particolare la prima e la terza censura dedotte a sostegno di tale motivo.

    48

    Come rammentato al precedente punto 44, la ricorrente, nell’ambito della prima censura, ha osservato come, in particolare, dalla penultima e dall’ultima versione aggiornate dell’analisi comparativa sulla distinguibilità risultasse che la distinguibilità della varietà M 02205 era stata basata, in parte, su dati raccolti al di fuori delle sperimentazioni comparative di coltura effettuate nel 2003 e nel 2004 – ciò in violazione delle regole applicabili, in virtù delle quali la comparazione di una varietà candidata con le varietà di riferimento dovrebbe essere basata unicamente su dati derivanti dalle sperimentazioni comparative di coltura.

    49

    Più precisamente, la ricorrente nutre dubbi circa l’origine dei caratteri che sono stati inseriti in tali ultime versioni dell’analisi comparativa sulla distinguibilità, per quanto riguarda la varietà di riferimento KW 043. A tal proposito, essa sostiene che l’esame minuzioso delle valutazioni di espressione che sono indicati in tali ultime versioni, per quanto concerne la varietà KW 043, mostra che le suddette valutazioni di espressione sono identiche ai dati riportati nella descrizione ufficiale della varietà KW 043, come adottata nel 2002, a seguito delle sperimentazioni comparative di coltura nel 2000 e nel 2001. Orbene, una simile coincidenza sarebbe altamente improbabile, tenuto conto dell’effetto che le stagioni possono avere sull’espressione fenotipica.

    50

    La ricorrente ne evince che le informazioni pubblicate nella penultima e nell’ultima versione dell’analisi comparativa sulla distinguibilità, per quanto riguarda la varietà di riferimento KW 043, non provenivano da sperimentazioni comparative di coltura, ma erano state riprese dalla descrizione ufficiale della citata varietà di riferimento, come formulata al momento della concessione a quest’ultima di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

    51

    La ricorrente non nega il fatto che sperimentazioni comparative di coltura abbiano avuto luogo nel 2003 e nel 2004. Tuttavia, nell’ambito della terza censura, in particolare, la ricorrente contesta all’UCVV il fatto che, nonostante le prove che essa aveva presentato, la commissione di ricorso abbia ritenuto sufficienti le dichiarazioni orali dell’esperto dell’ufficio d’esame, M.C., senza effettuare la minima verifica circa i prospettati errori di tale ufficio.

    52

    L’UCVV contesta gli argomenti della ricorrente. Anzitutto, esso rileva, in sostanza, che la ricorrente fa valere che l’ufficio d’esame non avrebbe confrontato direttamente la varietà candidata con le varietà di riferimento. A tal proposito, esso precisa che, in senso contrario agli argomenti dedotti dalla ricorrente, nel corso dell’udienza che si è svolta dinanzi alla commissione di ricorso, l’esperto dell’ufficio d’esame che aveva realizzato l’analisi tecnica, nel caso di specie, ha confermato, da una parte, che l’esame della varietà M 02205 era stato realizzato secondo il protocollo del 15 novembre 2001, e, dall’altra, che la varietà candidata era stata confrontata con tutte le varietà di riferimento, nel corso di due cicli consecutivi di sperimentazioni di coltura.

    53

    Inoltre, l’UCVV fa valere che la commissione di ricorso non aveva alcuna ragione di mettere in dubbio l’affidabilità delle dichiarazioni rese da M.C., durante l’udienza dinanzi ad essa, in merito all’esecuzione dell’esame tecnico e, in particolare, la conferma data dal medesimo secondo la quale la varietà M 02205 era stata confrontata direttamente, nel corso delle sperimentazioni comparative di coltura, con tutte le altre varietà di barbabietole notoriamente conosciute.

    54

    L’interveniente sostiene invece, in sostanza, che la ricorrente ha asserito, senza averne fornito la prova, che le informazioni riportate nell’ultima versione dell’analisi comparativa sulla distinguibilità, per quanto riguarda la varietà KW 043, non provenivano dalle sperimentazioni comparative di coltura effettuate nel 2003 e nel 2004. Orbene, dalla sentenza del 21 maggio 2015, Schräder/UCVV (C‑546/12 P, EU:C:2015:332, punto 57), discenderebbe che spettava al richiedente la nullità apportare elementi di prova e di fatto sostanziali che potessero far sorgere seri dubbi quanto alla legittimità della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Di conseguenza, la ricorrente non avrebbe assolto l’onere probatorio su di essa gravante.

    55

    A tale titolo, è opportuno, innanzitutto, ricordare che, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2100/94, l’UCVV dichiara nulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali se è accertato che le condizioni enunciate all’articolo 7 o all’articolo 10 non erano soddisfatte al momento della concessione della privativa in parola. Peraltro, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, «una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata in virtù dell’articolo 51».

    56

    Occorre inoltre rilevare che la Corte ha precisato, a tal proposito, che le condizioni legate, in particolare, alla distinguibilità sono, in virtù dell’articolo 6 del suddetto regolamento, delle condizioni sine qua non della concessione di un privativa comunitaria. Pertanto, in assenza di siffatte condizioni, la privativa concessa è illegittima e risulta a favore dell’interesse generale che la stessa sia dichiarata nulla (sentenza del 21 maggio 2015, Schräder/UCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, punto 52).

    57

    La Corte ha altresì dichiarato che l’UCVV disponeva di un ampio potere discrezionale quanto alla dichiarazione di nullità di una privativa vegetale, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 2100/94. Pertanto, sono unicamente seri dubbi – quanto al fatto che le condizioni enunciate agli articoli 7 o 10 del regolamento in parola fossero soddisfatte alla data dell’esame di cui agli articoli 54 e 55 del citato regolamento – ad essere idonei a giustificare un riesame della varietà protetta per mezzo della procedura di nullità, sulla base dell’articolo 20 del regolamento n. 2100/94 (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, Schräder/UCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, punto 56).

    58

    In tale contesto, un terzo che richiede la dichiarazione di nullità di una privativa vegetale deve apportare elementi di prova e di fatto sostanziali che possano far sorgere seri dubbi quanto alla legittimità della privativa per ritrovati vegetali accordata a seguito dell’esame di cui agli articoli 54 e 55 del summenzionato regolamento (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, Schräder/UCVVC‑546/12 P, EU:C:2015:332, punto 57).

    59

    Spettava quindi alla ricorrente apportare, a sostegno della sua domanda di nullità, elementi di prova o di fatto sostanziali tali da suscitare seri dubbi nella commissione di ricorso quanto alla legittimità della privativa per ritrovati vegetali accordata nel caso di specie.

    60

    Di conseguenza, occorre verificare se gli elementi forniti dalla ricorrente, a tal proposito, dinanzi alla commissione di ricorso fossero sufficienti per suscitare seri dubbi in quest’ultima e se, pertanto, fossero idonei a giustificare un riesame della varietà M 02205 per mezzo della procedura di dichiarazione di nullità, sulla base dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2100/94.

    61

    Per rispondere a tale questione, anzitutto, è necessario verificare i requisiti fissati dalla normativa in questione per quanto concerne l’elaborazione delle valutazioni d’espressione, sulle quali devono essere basate le conclusioni circa la distinguibilità o meno di una varietà vegetale. In seguito, è necessario esaminare se gli argomenti sollevati dalla ricorrente a tal proposito fossero idonei far nascere seri dubbi nella commissione di ricorso. Infine, occorre esaminare la questione sul corretto adempimento, da parte della commissione di ricorso, degli obblighi derivanti da tali seri dubbi.

    62

    Anzitutto, per quanto riguarda i requisiti fissati dalla normativa in questione, si deve rilevare che, in virtù dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, gli esami tecnici sono condotti in conformità alle linee direttrici per i test stabilite dal consiglio di amministrazione e alle istruzioni date dall’UCVV. Al riguardo, si deve rilevare che l’ampio potere discrezionale di cui l’UCVV dispone, nell’esercizio delle sue funzioni, non può consentirgli di affrancarsi dalle regole tecniche che presiedono allo svolgimento degli esami tecnici, senza contravvenire all’obbligo di buon andamento dell’amministrazione, nonché al dovere di sollecitudine e di imparzialità che gli incombe. Per di più, il carattere vincolante di tali regole, anche per l’UCVV, è confermato dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, che dispone che gli esami tecnici siano condotti in conformità ad esse (sentenza dell’8 giugno 2017, Schniga/UCVVC‑625/15 P, EU:C:2017:435, punto 79).

    63

    A questo proposito, si deve rilevare che, conformemente all’articolo 56, paragrafo 2, summenzionato, l’UCVV ha adottato il protocollo del 15 novembre 2001, al fine di stabilire le linee direttrici relative all’analisi tecnica e alle condizioni di registrazione delle varietà appartenenti alla specie di barbabietola Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris var. altissima Döll. In forza del punto III 2, intitolato «Materiale da esaminare» (material to be examined), e del punto III 5, intitolato «Modalità di realizzazione della prova e condizioni di crescita» (trial designs and growing conditions), del suddetto protocollo, le varietà candidate e le varietà di riferimento devono essere oggetto di una comparazione diretta di coltura, da effettuare di norma durante almeno due cicli di vegetazione indipendenti. Del resto, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha essa stessa sottolineato l’importanza del rispetto di questo requisito, che costituisce, secondo le sue parole, una condizione preliminare alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali (v. punto 28 supra).

    64

    Ne consegue che le valutazioni di espressione che figurano nell’analisi comparativa sulla distinguibilità, in base alle quali è stabilita la distinguibilità di una varietà candidata, devono corrispondere alle valutazioni raccolte in seguito alle sperimentazioni comparative di coltura effettuate durante due cicli di vegetazione annuali successivi alla domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali della varietà candidata.

    65

    Per quanto riguarda, poi, gli argomenti sollevati dalla ricorrente, risulta dai documenti del fascicolo che quest’ultima, dinanzi alla commissione di ricorso, ha sostenuto che il fatto che le valutazioni di espressione concesse alla varietà KW 043 nell’analisi comparativa sulla distinguibilità fossero identiche a quelle menzionate nella descrizione ufficiale della suddetta varietà corroborava l’ipotesi che queste valutazioni provenissero dalla citata descrizione ufficiale e non dalle sperimentazioni comparative di coltura, effettuate nel 2003 e nel 2004, ai fini della concessione della privativa comunitaria alla varietà M 02205. Inoltre, basandosi su esempi concreti tratti da descrizioni ufficiali di altre varietà, la ricorrente si è sforzata di dimostrare che la probabilità che una data varietà di barbabietola da zucchero ottenga le medesime valutazioni da un anno all’altro era troppo bassa.

    66

    A tal proposito, si deve pertanto constatare che, come è stato evidenziato ai precedenti punti 18 e 19, sebbene la ricorrente avesse domandato, a più riprese, di avere accesso al fascicolo della varietà M 02205, compresi i risultati delle sperimentazioni comparative di coltura effettuate nel 2003 e nel 2004, questi ultimi le sono stati trasmessi dall’UCVV solamente il 2 marzo 2015, ossia in una data successiva a quella in cui la commissione di ricorso aveva reso la decisione impugnata. Pertanto, occorre rilevare come la ricorrente non fosse in grado di basarsi su elementi di prova diversi da quelli che essa ha fornito dinanzi agli organi dell’UCVV, ossia la comparazione tra i dati che figurano nell’analisi comparativa sulla distinguibilità e quelli iscritti nelle rispettive descrizioni ufficiali delle varietà M 02205 e KW 043 nonché, a titolo illustrativo, taluni dati provenienti dalle descrizioni ufficiali delle altre varietà.

    67

    Inoltre, la ricorrente ha potuto, legittimamente, invocare dinanzi alla commissione di ricorso molteplici errori commessi nell’analisi comparativa sulla distinguibilità, indicati ai precedenti punti da 5 a 15, che hanno dato luogo a varie correzioni successive di tale analisi, errori che erano anche idonei a far nascere seri dubbi nella commissione di ricorso, quanto meno, circa l’affidabilità delle valutazioni di espressione corrispondenti ai caratteri inseriti nell’analisi comparativa sulla distinguibilità. Del resto, il carattere tardivo delle suddette correzioni poteva, come la ricorrente ha in sostanza sottolineato dinanzi alla commissione di ricorso, rafforzare di per sé tali dubbi.

    68

    Tenuto conto di quanto precede, occorre ritenere che la ricorrente abbia fornito, dinanzi alla commissione di ricorso, elementi di fatto sostanziali sufficienti a far sorgere seri dubbi quanto alla questione se i dati utilizzati per la varietà di riferimento KW 043 fossero stati ripresi dalla descrizione ufficiale di tale varietà. La commissione di ricorso era quindi tenuta a verificare la fondatezza di tale deduzione e a trarne le conseguenze per il ricorso della ricorrente.

    69

    Del resto, occorre aggiungere che, nelle risposte ai quesiti scritti del Tribunale, l’UCVV ha riconosciuto che le valutazioni di espressione relative alla varietà di riferimento KW 043, come inserite nella penultima e nell’ultima versione dell’analisi comparativa sulla distinguibilità, non corrispondevano ai dati raccolti a seguito delle sperimentazioni comparative di coltura effettuate nel 2003 e nel 2004, ma erano state riprese dalla descrizione ufficiale della varietà KW 043.

    70

    Infine, per quanto riguarda la questione dell’adempimento, da parte della commissione di ricorso, degli obblighi derivanti da tali seri dubbi, in primo luogo, va ricordato che il compito dell’UCVV è caratterizzato da una complessità scientifica e tecnica delle condizioni d’esame delle domande di privativa comunitaria, in modo che occorre riconoscergli un potere discrezionale nell’esercizio delle sue funzioni (v. sentenza del 19 dicembre 2012, Brookfield New Zealand e Elaris/UCVV e SchnigaC‑534/10 P, EU:C:2012:813, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). Tale potere discrezionale si estende, segnatamente, alla verifica del carattere distintivo di una varietà, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 (v. sentenza dell’8 giugno 2017, Schniga/UCVV, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, punto 46 e giurisprudenza citata).

    71

    In secondo luogo, l’UCVV, in quanto organismo dell’Unione europea, è soggetto al principio di buon andamento dell’amministrazione, in forza del quale è tenuto ad esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi rilevanti di una domanda di privativa comunitaria e a raccogliere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del suo potere discrezionale. Inoltre, esso è tenuto ad assicurare il buon svolgimento e l’efficacia dei procedimenti che applica (v. sentenza dell’8 giugno 2017, Schniga/UCVV, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, punto 47 e giurisprudenza citata).

    72

    In terzo luogo, occorre ricordare che l’articolo 76 del regolamento n. 2100/94 dispone che, «[n]el corso della procedura, l’[UCVV] procede all’esame d’ufficio dei fatti nella misura in cui questi ultimi sono oggetto dell’esame conformemente agli articoli 54 e 55».

    73

    Infine, è giocoforza constatare che la Corte ha dichiarato che, in forza dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d’esecuzione del regolamento n. 2100/94 riguardo ai procedimenti dinanzi all’UCVV (GU 2009, L 251, pag. 3), le disposizioni relative ai procedimenti avviati dinanzi all’UCVV sono applicabili, mutatis mutandis, al procedimento di ricorso (sentenza del 21 maggio 2015, Schräder/UCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, punto 46).

    74

    Quindi, da un lato, il principio dell’esame d’ufficio dei fatti si impone parimenti in un procedimento di tal genere dinanzi alla commissione di ricorso (sentenza del 21 maggio 2015, Schräder/UCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, punto 46). Dall’altro lato, la commissione di ricorso è parimenti vincolata dal principio della buona amministrazione, in forza del quale essa è tenuta a esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti del caso di specie dinanzi ad essa.

    75

    Nella fattispecie, la commissione di ricorso si è limitata a prendere posizione sulla questione dell’avvenuta effettuazione di sperimentazioni comparative di coltura nel 2003 e nel 2004 – circostanza confermata, a suo avviso, dall’esperto dell’ufficio d’esame, M.C., durante l’udienza che si è svolta dinanzi a essa. Orbene, come risulta dal precedente punto 25, si deduce chiaramente dai motivi di ricorso esposti dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso che essa non rimetteva in discussione, in generale, l’esistenza stessa di sperimentazioni comparative di coltura, ma, più precisamente, il fatto che il carattere distinguibile della varietà M 02205 fosse stato stabilito sulla base di risultati delle suddette sperimentazioni. Del resto, occorre rilevare che non risulta dalla decisione impugnata, e neppure dal verbale di udienza dinanzi alla commissione di ricorso, che M.C. sia stato interrogato, in occasione della citata udienza, su aspetti diversi da quello della procedura che l’ufficio d’esame osserva abitualmente per la comparazione delle barbabietole da zucchero.

    76

    Di conseguenza, in presenza di una simile deduzione, la cui fondatezza è stata ulteriormente confermata dall’UCVV dinanzi al Tribunale, le affermazioni dell’esperto dell’ufficio d’esame, che confermavano l’esistenza delle sperimentazioni comparative nel 2003 e nel 2004, non potevano, evidentemente, essere sufficienti perché la commissione di ricorso considerasse che il presupposto della distinguibilità fosse stato accertato sulla base di dati conformi alle regole tecniche applicabili e per respingere il ricorso della ricorrente.

    77

    Al contrario, essa era tenuta ad avvalersi degli ampi poteri istruttori di cui beneficiava, in forza dell’articolo 76 del regolamento n. 2100/94, interpretato alla luce della giurisprudenza menzionata al precedente punto 74, per verificare l’origine delle valutazioni d’espressione della varietà di riferimento KW 043 riprese nella penultima e nell’ultima versione dell’analisi comparativa sulla distinguibilità e a trarne le conseguenze. Infatti, conformemente al principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, spettava alla commissione di ricorso esaminare con sollecitudine e imparzialità tutte le circostanze rilevanti per valutare la validità della privativa comunitaria di cui trattasi e raccogliere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari all’esercizio di tale potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2017, Schniga/UCVV, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, punto 84).

    78

    Spettava quindi alla commissione di ricorso assicurarsi di disporre, al momento dell’adozione della decisione impugnata di tutti gli elementi rilevanti – ossia, in particolare, i risultati delle sperimentazioni comparative di coltura effettuate nel 2003 e nel 2004 – per poter valutare, in base ai dati pertinenti, se la valutazione del carattere distinguibile della varietà M 02205, comparata alla varietà di riferimento KW 043, fosse stata effettuata conformemente alle regole tecniche applicabili.

    79

    Orbene, occorre rilevare che l’UCVV ha ammesso, nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale, che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la commissione di ricorso non disponeva dei risultati delle sperimentazioni comparative di coltura del 2003 e del 2004. I suddetti dati sarebbero stati inviati all’UCVV solo successivamente all’adozione della decisione impugnata.

    80

    Ne consegue che, non avendo effettuato un esame adeguato ad assicurare che la distinguibilità della varietà M 02205, comparata alle varietà di riferimento, fosse stata accertata sulla base dei dati derivanti dalle sperimentazioni comparative di coltura effettuate nel 2003 e nel 2004, la commissione di ricorso non ha correttamente adempiuto i suoi obblighi.

    81

    Siffatta conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti addotti dall’UCVV.

    82

    In primo luogo, nell’ambito delle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, l’UCVV si basa su argomenti relativi, da un lato, alle ulteriori valutazioni apportate al criterio «lunghezza della radice», quali risultano dal metodo di calcolo basato sul test cosiddetto «della più piccola differenza significativa», metodo presentato per la prima volta dinanzi al Tribunale, e, dall’altro lato, al fatto che, in ogni caso, le varietà M 02205 e KW 043 sarebbero incontestabilmente distinte, sulla base dei risultati ottenuti in seguito alle sperimentazioni di coltura del 2003 e del 2004, e ciò, alla luce del carattere «colore della foglia».

    83

    Per la parte in cui tali argomenti hanno ad oggetto il controllo della legittimità della decisione impugnata, è sufficiente ricordare che la legittimità degli atti impugnati può essere apprezzata solo sul fondamento degli elementi di fatto e di diritto in base ai quali essi sono stati adottati, ragion per cui il Tribunale non può accogliere l’invito rivolto dall’UCVV di procedere, in definitiva, a una sostituzione della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata (v. sentenza del 12 novembre 2013, North Drilling/Consiglio, T‑552/12, non pubblicata, EU:T:2013:590, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Per la parte in cui tali argomenti hanno ad oggetto il potere di riforma del Tribunale, occorre ricordare che l’esercizio del potere di riforma deve, in linea di principio, essere limitato alle situazioni in cui, dopo aver controllato il ragionamento della commissione di ricorso, il Tribunale sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta ad adottare [v. sentenza del 18 settembre 2012, Schräder/UCVV – Hansson (LEMON SYMPHONY), T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 e T‑242/09, EU:T:2012:430; punto 250 e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, non avendo la commissione di ricorso fornito alcun apprezzamento circa il metodo di calcolo fondato sul test «della più piccola differenza significativa», né circa i risultati ottenuti a seguito delle sperimentazioni comparative di coltura del 2003 e del 2004, non spetta la Tribunale procedere alla valutazione di tali argomenti nell’ambito del suo potere di riforma.

    84

    Peraltro, con riferimento al carattere «colore della foglia», occorre rilevare che l’argomento dell’UCVV contraddice la considerazione dal medesimo precedentemente formulata – considerazione menzionata al precedente punto 8 – secondo la quale il carattere «colore della foglia» non era pertinente per accertare il presupposto della distinguibilità della varietà candidata. Pertanto, tali argomenti dell’UCVV devono in ogni caso essere respinti.

    85

    In secondo luogo, il requisito richiamato al precedente punto 63 non può essere rimesso in discussione neppure dall’argomento dell’UCVV secondo il quale, per delle ragioni di «coerenza», le valutazioni fornite nell’analisi comparativa sulla distinguibilità, per quanto riguarda le varietà di riferimento, dovrebbero essere riprese dalle descrizioni ufficiali delle suddette varietà.

    86

    Di conseguenza, la prima e la terza censura proposte a sostegno del terzo motivo sono fondate. Pertanto, si deve annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario che il Tribunale prenda posizione sulle altre censure e sugli altri motivi formulati dalla ricorrente a sostegno del primo capo delle sue conclusioni.

    Sul secondo capo della domanda della ricorrente, diretto alla riforma della decisione impugnata

    87

    Nell’ambito del secondo capo delle sue conclusioni, la ricorrente domanda al Tribunale di riformare la decisione della commissione di ricorso e di dichiarare nulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali registrata con il riferimento UE 15118.

    88

    L’UCVV e l’interveniente negano che il Tribunale possa procedere, nel caso di specie, alla riforma della decisione impugnata. Inoltre, l’UCVV contesta la competenza stessa del Tribunale a prendere posizione sul secondo capo delle conclusioni della ricorrente. A suo avviso, nella misura in cui la valutazione del carattere distinguibile di una varietà vegetale, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 2100/94, presenta una complessità tecnica e scientifica tale da giustificare una limitazione della portata del controllo giurisdizionale, la domanda della ricorrente relativa alla riforma della decisione impugnata dovrebbe essere dichiarata irricevibile.

    89

    In via preliminare, si deve rilevare che, stante la formulazione inequivocabile dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, il Tribunale è competente non solo ad annullare, ma anche a riformare la decisione impugnata.

    90

    Nel merito, occorre ricordare che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest’ultimo il potere di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso dell’UCVV, e neppure quello di procedere a una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto (v. per analogia, sentenza del 21 luglio 2016, Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/EUIPO, C‑226/15 P, EU:C:2016:582, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

    91

    L’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2012, LEMON SYMPHONY, T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 e T‑242/09, EU:T:2012:430, punto 250 e giurisprudenza ivi citata).

    92

    Orbene, nella fattispecie, è necessario rilevare che la commissione di ricorso si è limitata a prendere posizione sulla questione dell’avvenuta effettuazione di sperimentazioni comparative di coltura nel 2003 e nel 2004. Per contro, la commissione di ricorso non ha esaminato l’allegazione della ricorrente secondo la quale il carattere distinguibile della varietà M 02205 era stato accertato sulla base dei dati relativi alla varietà di riferimento KW 043 derivanti dalla descrizione ufficiale di quest’ultima, e non sulla base dei risultati ottenuti a seguito di sperimentazioni comparative di coltura effettuate nel 2003 e nel 2004.

    93

    Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che il Tribunale non potrebbe effettuare da solo una simile valutazione. Conseguentemente, la causa deve essere rinviata dinanzi alla commissione di ricorso, affinché quest’ultima si pronunci, alla luce della suesposta motivazione, sul ricorso della ricorrente avverso la decisione dell’UCVV che respinge la domanda di nullità. Il secondo capo delle conclusioni della ricorrente diretto alla riforma della decisione impugnata deve, pertanto, essere respinto.

    94

    Tanto premesso, non è necessario pronunciarsi sulla ricevibilità degli allegati da 15 a 18, prodotti dalla ricorrente per la prima volta nella replica, e degli elementi supplementari di prova forniti dalla ricorrente durante l’udienza dinanzi al Tribunale.

    Sulle spese

    95

    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    96

    Nella fattispecie, l’UCVV e l’interveniente sono rimasti essenzialmente soccombenti. Poiché la ricorrente ha chiesto la condanna dell’UCVV alla spese, si deve, da un lato, condannare quest’ultimo a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla ricorrente e, dall’altro, disporre che l’interveniente si farà carico delle proprie spese.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    La decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) del 26 novembre 2014 (causa A 010/2013) è annullata.

     

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

     

    3)

    L’UCVV si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Aurora Srl.

     

    4)

    La SESVanderhave NV si farà carico delle proprie spese.

     

    Gratsias

    Dittrich

    Xuereb

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 novembre 2017.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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