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Document 62015TB0448

    Causa T-448/15: Ordinanza del Tribunale del 5 luglio 2017 — EEB/Commissione [«Ricorso d'annullamento e per risarcimento danni — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi al ritiro della proposta di direttiva COM(2014) 397 final del Parlamento e del Consiglio — Diniego parziale di accesso — Non luogo a statuire parziale — Irricevibilità manifesta parziale»]

    GU C 283 del 28.8.2017, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 283/49


    Ordinanza del Tribunale del 5 luglio 2017 — EEB/Commissione

    (Causa T-448/15) (1)

    ([«Ricorso d'annullamento e per risarcimento danni - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi al ritiro della proposta di direttiva COM(2014) 397 final del Parlamento e del Consiglio - Diniego parziale di accesso - Non luogo a statuire parziale - Irricevibilità manifesta parziale»])

    (2017/C 283/75)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano e A. Buchet, agenti)

    Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Tamás e I. McDowell, agenti) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, E. Rebasti e M. Moore, agenti)

    Oggetto

    Da un lato, domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE volta, in via principale, all’annullamento della decisione della Commissione del 1o giugno 2015, e, in via subordinata, all’annullamento di una decisione tacita di rigetto e, dall’altro, domanda ai sensi dell’articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito in conseguenza di tale atto.

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento.

    2)

    Il ricorso è respinto per la restante parte, in quanto manifestamente irricevibile.

    3)

    La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’European Environmental Bureau (EEB).

    4)

    Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese.


    (1)  GU C 328 del 5.10.2015.


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