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Document 62015TA0065

    Causa T-65/15: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017 — Talanton/Commissione [«Clausola compromissoria — Contratto Pocemon — Settimo programma-quadro per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Costi finanziabili — Rimborso delle somme versate — Esercizio abusivo di diritti contrattuali — Principio di buona fede — Legittimo affidamento — Onere della prova — Domanda riconvenzionale»]

    GU C 283 del 28.8.2017, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 283/32


    Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017 — Talanton/Commissione

    (Causa T-65/15) (1)

    ([«Clausola compromissoria - Contratto Pocemon - Settimo programma-quadro per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Costi finanziabili - Rimborso delle somme versate - Esercizio abusivo di diritti contrattuali - Principio di buona fede - Legittimo affidamento - Onere della prova - Domanda riconvenzionale»])

    (2017/C 283/47)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grecia) (rappresentante: K. Damis, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, agente, assistito da L. Athanassiou e G. Gerapetritis, avvocati)

    Oggetto

    Da un lato, domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare che le spese dichiarate dalla ricorrente nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 216088 per l’esecuzione del progetto «Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases», conclusa nell’ambito del settimo progetto-quadro per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), erano finanziabili e che la domanda, da parte della Commissione, del rimborso della somma di EUR 273 289,63, a titolo della suddetta convezione di sovvenzione, costituiva una violazione degli obblighi contrattuali di quest’ultima, nonché, dall’altro lato, domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna della ricorrente al pagamento della somma di EUR 253 289,63, oltre agli interessi e dedotti i pagamenti ulteriori già effettuati.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon é condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 253 289,63, versata a titolo della convenzione di sovvenzione n. 216088 per l’esecuzione del progetto «Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases», oltre agli interessi di mora a un tasso del 3,55 % a partire dal 27 gennaio 2015, previa deduzione della somma di EUR 5 000 versata alla Commissione il 4 maggio 2015, imputata, in primo luogo, agli interessi di mora e, poi, alla sorte capitale.

    3)

    La Talanton — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon è condannata alle spese.


    (1)  GU C 138 del 27.4.2015.


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