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Document 62015FA0098

    Causa F-98/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 aprile 2016 — CP/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Capo unità — Periodo di prova — Mancata conferma nelle funzioni di capo unità — Esecuzione di una sentenza di annullamento — Perdita di un’opportunità)

    GU C 191 del 30.5.2016, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 191/50


    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 aprile 2016 — CP/Parlamento

    (Causa F-98/15) (1)

    ((Funzione pubblica - Funzionari - Capo unità - Periodo di prova - Mancata conferma nelle funzioni di capo unità - Esecuzione di una sentenza di annullamento - Perdita di un’opportunità))

    (2016/C 191/72)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: CP (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocato)

    Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot e O. Caisou-Rousseau, agenti)

    Oggetto

    La domanda di annullare la decisione del 18 luglio 2014 che, a seguito della sentenza del Tribunale del 26 marzo 2014, causa F-8/13, CP/Parlamento europeo, ha confermato il ricorrente nelle funzioni di capo unità, nella parte in cui tale decisione non prevede il riconoscimento retroattivo dello status di capo unità e la concessione retroattiva della maggiorazione dello stipendio base relativa al suo posto (indennità per lo svolgimento di funzioni manageriali), e la domanda di risarcimento dei danni materiale e morale asseritamente subiti.

    Dispositivo

    1)

    Il Parlamento europeo è condannato a versare a CP l’importo di EUR 3 219,55. Tale importo sarà maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti, a decorrere dall’11 febbraio 2011 fino alla data del pagamento effettivo.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


    (1)  GU C 294 del 7.9.2015, pag. 86.


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