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Document 62015CO0386

    Ordinanza del vicepresidente della Corte del 17 settembre 2015.
    Alcogroup e Alcodis contro Commissione europea.
    Impugnazione – Ordinanza emessa in sede di procedimento sommario – Concorrenza – Intese – Ordine di sottoporsi ad accertamenti – Violazione del segreto professionale – Rifiuto di sospendere gli atti di indagine – Necessità di adottare provvedimenti provvisori – Insussistenza – Irricevibilità.
    Causa C-386/15 P(R).

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:623

    ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

    17 settembre 2015 ( *1 )

    «Impugnazione — Ordinanza emessa in sede di procedimento sommario — Concorrenza — Intese — Ordine di sottoporsi ad accertamenti — Violazione del segreto professionale — Rifiuto di sospendere gli atti di indagine — Necessità di adottare provvedimenti provvisori — Insussistenza — Irricevibilità»

    Nella causa C‑386/15 P(R),

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 luglio 2015,

    Alcogroup SA, con sede in Bruxelles (Belgio),

    Alcodis SA, con sede in Bruxelles,

    rappresentate da P. de Bandt, J. Dewispelaere e J. Probst, avvocati,

    ricorrenti,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione europea, rappresentata da C. Giolito, T. Christoforou, V. Bottka e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti,

    convenuta in primo grado,

    IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

    sentito il primo avvocato generale M. Wathelet,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    Con la loro impugnazione, l’Alcogroup SA (in prosieguo: l’«Alcogroup») e l’Alcodis SA (in prosieguo: l’«Alcodis») chiedono l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2015, Alcogroup e Alcodis/Commissione (T‑274/15 R, EU:T:2015:389; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui è stata respinta la loro domanda di provvedimenti provvisori intesa, da un lato, a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2015) 1769 final della Commissione, del 12 marzo 2015 (in prosieguo: la «prima decisione controversa»), indirizzata all’Alcogroup nonché a tutte le società che la medesima controlla direttamente o indirettamente, compresa l’Alcodis, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU L 1, pag. 1), nonché della sua decisione dell’8 maggio 2015, (in prosieguo: la «seconda decisione controversa») indirizzata all’Alcogroup nell’ambito delle indagini AT.40244 – Bioetanolo (già «AQUA VIT») – e AT.40054 – mercato del petrolio e dei biocarburanti – e, dall’altro, ad ingiungere alla Commissione europea di sospendere qualsiasi atto di indagine ad esse relativo nell’ambito dei procedimenti AT.40054 e AT.40244.

    2

    Occorre precisare, preliminarmente, che il presidente del Tribunale ha adottato l’ordinanza impugnata prima che la Commissione presentasse osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori e a una data in cui il termine per il deposito di tali osservazioni non era ancora scaduto. Pertanto, come giustamente rilevato dalla Commissione dinanzi alla Corte, l’ordinanza impugnata si basa esclusivamente sui fatti presentati nella domanda di provvedimenti provvisori. Se è vero che la Commissione contesta alcuni di questi fatti, lo fa solo in via subordinata e nell’ipotesi in cui l’ordinanza impugnata venga annullata. Pertanto, ai fini dell’esame dell’impugnazione, la presente ordinanza parte dalla premessa che i fatti constatati nell’ordinanza impugnata sono accertati, senza confermarne o negarne l’esattezza.

    Fatti constatati nell’ordinanza impugnata

    3

    L’Alcogroup e l’Alcodis sono attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di etanolo. A seguito di una denuncia depositata nel marzo 2013, la Commissione ha avviato, nel maggio 2013, accertamenti presso i locali di un’impresa che aveva sviluppato e messo a disposizione del pubblico un metodo di valutazione dei prezzi dell’etanolo, nonché presso i locali di diverse altre imprese attive nei settori del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi raffinati e dei biocarburanti. Questa indagine, registrata con il numero AT.40054 (Oil and Biofuel Markets), riguardava sia il funzionamento di detto metodo sia eventuali collusioni tra imprese intese a manipolarlo.

    4

    Nell’ambito di detta indagine, il 23 maggio 2014 la Commissione ha inviato all’Alcodis una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003. L’Alcodis ha replicato a tale richiesta in data 14 giugno 2014.

    5

    Il 29 settembre 2014 la Commissione ha ordinato all’Alcogroup e all’Alcodis di sottoporsi ad accertamenti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. Gli accertamenti si sono svolti nei loro locali dal 7 al 10 ottobre 2014. Nell’ambito e a seguito di detti accertamenti, l’Alcogroup e l’Alcodis hanno chiesto l’assistenza dei propri avvocati per assicurare la propria difesa. In tale contesto, numerosi documenti sono stati preparati e scambiati tra dette imprese e i loro avvocati. È stato precisato che tali scambi e i documenti allegati erano coperti dal segreto professionale degli avvocati; ogni scambio era accompagnato dalla menzione in lingua inglese «legally privileged» o era classificato in un fascicolo intitolato, nella stessa lingua, «legally privileged».

    6

    Parallelamente all’indagine AT.40054, la Commissione ha avviato l’indagine AT.40244, relativa a possibili accordi e pratiche concordate miranti a coordinare il comportamento delle imprese attive nel settore della commercializzazione del bioetanolo, a ripartire i mercati e i clienti nonché a scambiare informazioni. Nell’ambito di questa indagine, la Commissione, con la prima decisione controversa, ha ordinato all’Alcogroup e all’Alcodis di sottoporsi ad accertamenti, che hanno avuto luogo dal 24 al 27 marzo 2015. All’inizio degli accertamenti gli avvocati di queste ultime hanno chiesto agli ispettori della Commissione di escludere dalle loro ricerche i documenti di difesa elaborati a seguito degli accertamenti effettuati dal 7 al 10 ottobre 2014. Si è convenuto di escludere immediatamente, senza che gli ispettori potessero consultarli, tutti i documenti contrassegnati dalla menzione in inglese «legally privileged», che sarebbero stati oggetto di un esame congiunto con gli avvocati dell’Alcogroup e dell’Alcodis.

    7

    Tuttavia, secondo l’Alcogroup e l’Alcodis, è emerso successivamente che gli ispettori della Commissione avevano analizzato i documenti in questione per determinare se fossero rilevanti ai fini dell’indagine e avevano selezionato vari documenti di difesa contrassegnati dalla menzione in lingua inglese «legally privileged» al fine di sequestrarli. In seguito alle proteste degli avvocati dell’Alcogroup e dell’Alcodis, detti documenti sono stati rimossi dall’elenco dei documenti da sequestrare e gli ispettori hanno accettato di collocare i documenti recanti la suddetta menzione «legally privileged» in un fascicolo separato e di esaminarli solo in presenza di un avvocato dell’Alcogroup e dell’Alcodis. Secondo queste ultime, tuttavia, gli ispettori avevano già consultato documenti che erano stati preparati per la difesa delle due società dopo il primo accertamento, svoltosi nell’ambito dell’indagine AT.40054.

    8

    Il 21 aprile 2015 l’Alcogroup e l’Alcodis hanno inviato alla Commissione una lettera in cui hanno chiesto la sospensione immediata di qualsiasi atto di indagine che le riguardasse nell’ambito dei procedimenti AT.40054 e AT.40244, comprese la consultazione o l’analisi dei documenti sequestrati. La domanda è stata respinta l’8 maggio 2015 con la seconda decisione controversa.

    Il procedimento dinanzi al giudice del procedimento sommario e l’ordinanza impugnata

    9

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2015, l’Alcogroup e l’Alcodis hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della prima e della seconda decisione controversa.

    10

    Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, l’Alcogroup e l’Alcodis hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori con la quale chiedevano, in sostanza, al presidente del Tribunale di:

    sospendere, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale (divenuto articolo 157, paragrafo 2, di detto regolamento), l’esecuzione della prima e della seconda decisione controversa sino alla conclusione del procedimento sommario e, in ogni caso, sino a quando il Tribunale non si fosse pronunciato sul ricorso proposto in via principale;

    ordinare alla Commissione di sospendere qualsiasi atto di indagine o altro che le riguardasse nell’ambito dei procedimenti AT.40054 e AT.40244, e

    condannare la Commissione alle spese.

    11

    Con l’ordinanza impugnata il presidente del Tribunale ha respinto detta domanda in quanto irricevibile prima della scadenza del termine fissato per il deposito di osservazioni da parte della Commissione.

    12

    Per quanto riguarda il primo capo delle conclusioni dell’Alcogroup e dell’Alcodis, il presidente del Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la domanda di sospensione dell’esecuzione della prima decisione controversa era irricevibile perché, dato che la decisione in parola era già stata interamente eseguita, la sua sospensione sarebbe stata priva di senso. Per quanto attiene alla domanda di sospensione dell’esecuzione della seconda decisione controversa, egli ha osservato che, in linea di principio, una siffatta decisione negativa, con cui veniva rigettata una domanda amministrativa, non poteva essere oggetto di sospensione. Riguardo al secondo capo delle conclusioni dell’Alcogroup e dell’Alcodis, il presidente del Tribunale ha rilevato, in sostanza, che esso, mirando ad ingiungere alla Commissione di sospendere qualsiasi atto di indagine o altro che le riguardasse, travalicava l’oggetto del ricorso proposto nel procedimento principale, dal momento che l’ingiunzione richiesta, se ordinata, avrebbe anticipato i provvedimenti che avrebbero potuto essere adottati dalla Commissione a seguito di un’eventuale sentenza di annullamento della prima e della seconda decisione impugnata. Inoltre, non sarebbe stata accertata la necessità di una siffatta anticipazione per garantire la piena efficacia di una sentenza di annullamento nella fattispecie, poiché, in caso di annullamento delle decisioni controverse, il ritiro dal fascicolo d’indagine di qualsiasi elemento utilizzato illegittimamente sarebbe stato sufficiente a tale scopo.

    Conclusioni delle parti

    13

    L’Alcogroup e l’Alcodis chiedono alla Corte di:

    annullare l’ordinanza impugnata;

    adottare i provvedimenti provvisori da esse richiesti dinanzi al Tribunale;

    condannare la Commissione alle spese.

    14

    La Commissione chiede alla Corte di:

    respingere l’impugnazione;

    in subordine, respingere la domanda di provvedimenti provvisori;

    condannare l’Alcogroup e l’Alcodis alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

    Sull’impugnazione

    15

    A sostegno della loro impugnazione, l’Alcogroup e l’Alcodis deducono tre motivi. Il primo motivo, attinente ad un errore di diritto nella valutazione della ricevibilità delle richieste formulate nell’ambito del secondo capo delle conclusioni presentate in primo grado, è suddiviso in tre parti con cui esse denunciano, rispettivamente:

    uno snaturamento della loro domanda di provvedimenti provvisori;

    un errore nella valutazione della necessità dei provvedimenti provvisori richiesti nel secondo capo delle conclusioni in primo grado al fine di garantire la piena efficacia della futura sentenza, e

    un pregiudizio alla tutela giurisdizionale effettiva.

    16

    Con il secondo e il terzo motivo, l’Alcogroup e l’Alcodis addebitano al presidente del Tribunale un errore di diritto nella valutazione della ricevibilità della loro domanda di sospensione dell’esecuzione, rispettivamente, della prima e della seconda decisione controversa.

    17

    Per il resto, l’Alcogroup e l’Alcodis espongono le ragioni per le quali è necessario, a loro avviso, concedere i provvedimenti provvisori richiesti dinanzi al Tribunale.

    18

    La Commissione invita la Corte a respingere l’impugnazione nella sua interezza. Essa aggiunge che la domanda di provvedimenti provvisori doveva essere respinta in ogni caso e che il presidente del Tribunale ha statuito giustamente in tal senso.

    Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto nella valutazione della ricevibilità del secondo capo delle conclusioni in primo grado

    19

    Con la prima parte del primo motivo, l’Alcogroup e l’Alcodis contestano al presidente del Tribunale di aver dichiarato, nella prima frase del punto 21 dell’ordinanza impugnata, che il secondo capo delle conclusioni in primo grado mirava, «de facto, a vietare alla Commissione di proseguire le sue indagini AT.40054 e AT.40244 e di utilizzare, in tale contesto, le informazioni riservate che avrebbe ottenuto in maniera illecita [...]», mentre, a loro avviso, la loro richiesta era più limitata. In realtà, esse avrebbero chiesto solo la sospensione di qualsiasi atto di indagine nell’ambito dei procedimenti in questione in attesa di una sentenza sul merito, e unicamente per quanto le riguardava.

    20

    A tal riguardo, da una lettura d’insieme dell’ordinanza impugnata risulta che il presidente del Tribunale ha tenuto conto del carattere limitato del secondo capo delle conclusioni in primo grado. In particolare, tale constatazione trova riscontro nella lettura della prima frase del punto 21 di detta ordinanza alla luce, in primo luogo, del suo punto 12, in cui è fedelmente riportato il capo delle conclusioni in questione, e, in secondo luogo, del punto 20, in cui si rammentano la natura temporanea della sospensione richiesta e il carattere accessorio del procedimento sommario rispetto al procedimento principale cui si riferisce.

    21

    Si deve aggiungere che l’Alcogroup e l’Alcodis hanno affermato, sia nelle loro memorie dinanzi al Tribunale sia nella parte della loro impugnazione relativa alla concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, che qualsiasi atto di indagine adottato nei loro confronti sulla base delle informazioni raccolte illegittimamente avrebbe aggravato il pregiudizio nei loro confronti. Ne consegue che l’obiettivo della loro domanda di provvedimenti provvisori, e in particolare del secondo capo delle conclusioni in primo grado, era in effetti quello di evitare il verificarsi di un siffatto pregiudizio impedendo temporaneamente alla Commissione di proseguire le indagini AT.40054 e AT.40244 per quanto riguarda la loro eventuale partecipazione alle infrazioni oggetto di queste ultime, come il presidente del Tribunale ha correttamente rilevato nella prima frase del punto 21 dell’ordinanza impugnata.

    22

    Dalle considerazioni sopra esposte consegue che la prima parte del primo motivo deve essere respinta.

    23

    Con la seconda parte del primo motivo, l’Alcogroup e l’Alcodis sostengono, in sostanza, che il presidente del Tribunale ha commesso un errore di diritto, segnatamente al punto 23 dell’ordinanza impugnata, applicando per analogia al caso di specie il ragionamento esposto nell’ordinanza Commissione/Akzo e Akcros [C‑7/04 P(R), EU:C:2004:566], al fine di valutare la necessità dei provvedimenti provvisori richiesti per garantire la piena efficacia della futura sentenza. La presente causa sarebbe infatti diversa da quella che ha dato luogo a detta ordinanza. In quest’ultima causa, era in discussione la natura di un numero limitato di documenti, di modo che l’impossibilità per la Commissione di utilizzare tali documenti in caso di annullamento della decisione di accertamento costituiva una garanzia sufficiente dei diritti delle società interessate. Nella fattispecie, invece, gli ispettori della Commissione avrebbero deliberatamente incluso tutti i documenti di difesa dell’Alcogroup e dell’Alcodis nell’oggetto dell’accertamento e ne avrebbero preso conoscenza. Sarebbe impossibile per l’Alcogroup e l’Alcodis dimostrare successivamente con sufficiente certezza l’esistenza di un nesso tra questa presa di conoscenza di informazioni raccolte illegittimamente ed eventuali provvedimenti adottati dalla Commissione in seguito all’indagine.

    24

    A tal riguardo, occorre ricordare che, seppure nella causa che ha dato luogo all’ordinanza Commissione/Akzo e Akcros [C‑7/04 P(R), EU:C:2004:566] fosse in gioco solo un numero limitato di documenti, il ragionamento esposto in detta ordinanza non era basato su tale specifica circostanza. Infatti, la Corte ha dichiarato, in sostanza, ai punti 41 e 42 della citata ordinanza, che la semplice conoscenza da parte della Commissione delle informazioni contenute in documenti asseritamente coperti dal segreto professionale non era sufficiente a comprovare la necessità di adottare provvedimenti provvisori, dal momento che tali informazioni non erano divulgate a terzi e non erano utilizzate in un procedimento per infrazione delle regole dell’Unione europea sulla concorrenza. La Corte ha altresì precisato, al punto 43 della medesima ordinanza, che la possibilità di una conoscenza più approfondita dei documenti in questione, da parte della Commissione, non bastava per dimostrare l’effettività di un danno grave ed irreparabile nei confronti delle società interessate.

    25

    Di conseguenza, a maggior ragione gli argomenti dell’Alcogroup e dell’Alcodis, basati sulla presa di conoscenza da parte dei funzionari della Commissione, durante gli accertamenti, di documenti coperti dal segreto professionale ma non conservati da essa in seguito a detti accertamenti, non erano di per sé sufficienti a comprovare la necessità di adottare i provvedimenti provvisori richiesti al fine di garantire la piena efficacia della futura sentenza. Infatti, non esiste alcuna possibilità che questi elementi, di cui la Commissione non dispone più, siano da essa divulgati a terzi o siano fatti valere in quanto tali per dimostrare l’esistenza di una violazione delle regole di concorrenza.

    26

    Occorre peraltro respingere gli argomenti con i quali l’Alcogroup e l’Alcodis sostengono, nell’ambito della presente impugnazione, che, in caso di utilizzo da parte della Commissione delle informazioni raccolte illegittimamente, sarebbe per loro impossibile, diversamente da quanto avveniva nella causa che ha dato luogo all’ordinanza Commissione/Akzo e Akcros [C‑7/04 P(R), EU:C:2004:566], dimostrare l’esistenza di un nesso fra tale utilizzo e le eventuali misure d’indagine adottate successivamente. Come il presidente del Tribunale ha dichiarato, infatti, senza commettere un errore di diritto, al punto 24 dell’ordinanza impugnata, l’Alcogroup e l’Alcodis non hanno dimostrato l’esistenza di tale impossibilità dinanzi al Tribunale. Egli ha quindi correttamente concluso, su questa base, che il rischio menzionato doveva essere considerato meramente ipotetico.

    27

    A tale proposito, si deve aggiungere che altrettanto giustamente il presidente del Tribunale ha osservato, più in generale, al punto 21 dell’ordinanza impugnata, che l’Alcogroup e l’Alcodis lo invitavano, in realtà, a eccedere le sue competenze anticipando le conseguenze che avrebbe tratto la Commissione nel caso in cui la prima e la seconda decisione controversa fossero annullate dal Tribunale. In effetti, fatte salve le decisioni che saranno prese in seguito dal giudice di merito dell’Unione nel procedimento principale e dalla Commissione sul piano amministrativo, non si può escludere che in futuro siano adottati, se necessario, provvedimenti adeguati, quali la rimozione di taluni documenti dal fascicolo della Commissione, allo scopo di rimediare a un’eventuale violazione dei diritti della difesa dell’Alcogroup e dell’Alcodis. Né si può escludere, nella presente fase del procedimento, che la Commissione decida di non dare alcun seguito alle sue indagini AT.40054 e AT.40244 per quanto riguarda l’Alcogroup e l’Alcodis.

    28

    Pertanto, gli argomenti dell’Alcogroup e dell’Alcodis, secondo cui il presidente del Tribunale ha commesso un errore di diritto riguardo alla necessità di adottare i provvedimenti provvisori richiesti per garantire la piena efficacia della futura sentenza, non possono essere accolti. Ne consegue che la seconda parte del primo motivo deve essere respinta.

    29

    Con la terza parte del primo motivo l’Alcogroup e l’Alcodis sostengono che l’interpretazione eccessivamente rigorosa, da parte del presidente del Tribunale, delle condizioni di ricevibilità applicabili alle domande di provvedimenti provvisori mina il principio della tutela giurisdizionale effettiva. A loro avviso, l’unico modo per garantire tale tutela nelle circostanze del caso di specie sarebbe stato ingiungere la sospensione degli atti d’indagine che la Commissione poteva e può intraprendere a seguito degli accertamenti irregolari, poiché un’eventuale futura sentenza di accoglimento del loro ricorso principale non può annullare retroattivamente il danno risultante da tali atti d’indagine. In tal senso, il presidente del Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto respingendo come irricevibile il secondo capo delle conclusioni.

    30

    Tuttavia, conformemente a quanto dichiarato ai punti da 24 a 28 della presente ordinanza, l’Alcogroup e l’Alcodis non hanno dimostrato che, in assenza dei provvedimenti provvisori richiesti con il secondo capo delle conclusioni in primo grado, avrebbero subito un danno che sarebbe impossibile cancellare retroattivamente né che l’adozione di tali provvedimenti sarebbe stata necessaria per garantire la piena efficacia della futura sentenza. Di conseguenza, i loro argomenti non sono sufficienti a dimostrare che il presidente del Tribunale ha violato il principio della tutela giurisdizionale effettiva ritenendo non necessaria nel caso di specie l’adozione di tali provvedimenti.

    31

    Da quanto precede risulta che la terza parte del primo motivo deve essere respinta.

    32

    Il primo motivo deve, pertanto, essere respinto nel suo insieme.

    Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto nella valutazione della ricevibilità della domanda di sospensione dell’esecuzione della prima decisione controversa

    33

    Con il secondo motivo, l’Alcogroup e l’Alcodis contestano al presidente del Tribunale di aver ritenuto che la prima decisione impugnata fosse già stata pienamente eseguita alla data degli accertamenti svoltisi dal 24 al 27 marzo 2015 e che, pertanto, alla data di presentazione della domanda di provvedimenti provvisori, il danno da esse lamentato si fosse già verificato. A loro avviso, gli effetti dannosi di detta decisione non si sono esauriti quando gli ispettori della Commissione hanno lasciato i loro locali, visto che tale decisione accordava all’istituzione il diritto di conservare e analizzare i documenti sequestrati nel corso dei suddetti accertamenti e quest’ultima aveva quindi la possibilità di tenere conto, ai fini della sua analisi, delle informazioni raccolte grazie alla consultazione irregolare dei documenti di difesa dell’Alcogroup e dell’Alcodis.

    34

    A tale riguardo, è sufficiente rilevare che il danno invocato dall’Alcogroup e dall’Alcodis per chiedere al presidente del Tribunale la sospensione dell’esecuzione della prima decisione controversa derivava dalla consultazione da parte della Commissione dei loro documenti di difesa nell’ambito degli accertamenti svoltisi dal 24 al 27 marzo 2015. Orbene, come il presidente del Tribunale ha giustamente osservato ai punti 16 e 17 dell’ordinanza impugnata, il danno si è verificato nel momento stesso in cui tale decisione è stata eseguita, vale a dire durante gli accertamenti.

    35

    Certamente, un eventuale utilizzo futuro, ai fini della constatazione di una violazione delle regole sulla concorrenza, di documenti sequestrati nel corso degli accertamenti svoltisi dal 24 al 27 marzo 2015, letti alla luce di informazioni raccolte illegittimamente, potrebbe causare un ulteriore danno all’Alcogroup e all’Alcodis. Tuttavia, se anche il presidente del Tribunale avesse ordinato la sospensione dell’esecuzione della prima decisione controversa, che era già stata eseguita con lo svolgimento degli accertamenti, tale sospensione non avrebbe impedito in futuro il verificarsi di tale danno ulteriore, dal momento che non avrebbe avuto né per oggetto né per effetto di vietare alla Commissione la prosecuzione dell’analisi dei documenti già acquisiti.

    36

    Ne consegue che il secondo motivo dev’essere respinto.

    Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto nella valutazione della ricevibilità della domanda di sospensione dell’esecuzione della seconda decisione controversa

    37

    Con il terzo motivo, l’Alcogroup e l’Alcodis sostengono che l’ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto in quanto il presidente del Tribunale ha ritenuto che la seconda decisione impugnata non potesse essere oggetto di una sospensione dell’esecuzione, in quanto si tratta di una decisione negativa. A loro avviso, la concessione di una siffatta sospensione era necessaria per consentire l’adozione degli altri provvedimenti provvisori richiesti, in particolare la sospensione di qualsiasi atto di indagine nell’ambito dei procedimenti AT.40054 e AT.40244, oggetto del secondo capo delle conclusioni in primo grado.

    38

    Va rilevato che, in linea di principio, secondo una costante giurisprudenza della Corte, un’istanza di sospensione dell’esecuzione è inconcepibile contro una decisione negativa, quale la seconda decisione controversa, dato che la sospensione stessa non può avere l’effetto di modificare la situazione del richiedente [ordinanze del presidente della Seconda Sezione della Corte, S./Commissione, 206/89 R, EU:C:1989:333, punto 14, e del presidente della Corte, Moccia Irme/Commissione, C‑89/97 P(R), EU:C:1997:226, punto 45]. La domanda di sospensione dell’esecuzione di detta decisione doveva pertanto essere respinta in quanto irricevibile, come ha dichiarato il presidente del Tribunale ai punti 18 e 19 dell’ordinanza impugnata. Potrebbe avvenire diversamente solo nel caso in cui la concessione di una siffatta sospensione possa essere necessaria per l’adozione di uno o più degli altri provvedimenti provvisori richiesti, qualora il giudice del procedimento sommario li abbia ritenuti ricevibili e fondati.

    39

    A quest’ultimo riguardo, dal momento che la Commissione aveva respinto, con la seconda decisione controversa, una domanda amministrativa dell’Alcogroup e dell’Alcodis mirante, in sostanza, all’adozione dei medesimi provvedimenti provvisori di cui dette società hanno poi chiesto la pronuncia con il secondo capo delle conclusioni in primo grado, tale necessità avrebbe potuto esistere in relazione a questo capo delle conclusioni se esso fosse stato ritenuto ricevibile e fondato. Orbene, è sufficiente constatare che tutti gli argomenti dell’Alcogroup e dell’Alcodis diretti contro il rigetto, con l’ordinanza impugnata, del secondo capo delle conclusioni in quanto irricevibile sono stati ugualmente respinti ai punti da 19 a 32 della presente ordinanza.

    40

    Il presidente del Tribunale ha pertanto dichiarato giustamente irricevibile, nell’ordinanza impugnata, la domanda di sospensione dell’esecuzione della seconda decisione impugnata. Ne consegue che il terzo motivo di ricorso non può essere accolto.

    41

    Di conseguenza, l’impugnazione deve essere respinta integralmente senza che sia necessario esaminare gli argomenti sollevati dall’Alcogroup e dall’Alcodis relativi alle ragioni per cui, a loro avviso, è opportuno concedere i provvedimenti provvisori da esse richiesti dinanzi al Tribunale.

    Sulle spese

    42

    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’Alcogroup e l’Alcodis sono rimaste soccombenti nelle loro conclusioni e nei loro motivi, occorre condannarle alle spese sostenute nel presente procedimento di impugnazione, conformemente alla domanda della Commissione.

     

    Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    L’Alcogroup SA e l’Alcodis SA sono condannate alle spese del procedimento di impugnazione.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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