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Document 62015CN0680

    Causa C-680/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 17 dicembre 2015 — Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH/Ivan Felja

    GU C 118 del 4.4.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 118/5


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 17 dicembre 2015 — Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH/Ivan Felja

    (Causa C-680/15)

    (2016/C 118/06)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesarbeitsgericht

    Parti

    Ricorrente: Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH

    Convenuto: Ivan Felja

    Questioni pregiudiziali

    I.

    1)

    Se l’articolo 3 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 (1) osti a una normativa nazionale che prevede, nel caso del trasferimento di un’impresa o di uno stabilimento, che tutte le condizioni di lavoro individualmente concordate nel contratto di lavoro dal cedente e dal lavoratore nell’ambito dell’autonomia privata si trasferiscono immutate in capo al cessionario come se questi le avesse esso stesso negoziate nel singolo contratto con il lavoratore, qualora il diritto nazionale accordi al cessionario la possibilità di apportare adattamenti, consensualmente ma anche unilateralmente.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione nel suo insieme o rispetto a un determinato gruppo di condizioni di lavoro contenute nel contratto di lavoro e concordate individualmente tra cedente e lavoratore:

    Se dall’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2001/23/CE si evinca che determinate condizioni del contratto di lavoro negoziate dal cedente e dal lavoratore nell’ambito dell’autonomia privata non si trasferiscono immutate in capo al cessionario e devono essere adeguate solo in ragione del trasferimento d’impresa o di stabilimento.

    3)

    Se, in base ai criteri delle risposte fornite dalla Corte alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, un rinvio individuale, concordato nel singolo contratto, in virtù del quale determinate disposizioni del contratto collettivo sono incluse — in forza dell’autonomia privata e in modo dinamico — nel contenuto del contratto di lavoro, non si trasferisce in forma immutata in capo al cessionario:

    a)

    se ciò valga anche quando né il cedente, né il cessionario sono parte di un contratto collettivo o appartengono ad essa, ossia quando, già prima del trasferimento dell’impresa o dello stabilimento, le disposizioni del contratto collettivo trovavano applicazione al rapporto di lavoro con il cedente soltanto in forza della clausola di rinvio concordata, nell’esercizio dell’autonomia privata, nel contratto di lavoro.

    b)

    In caso di risposta affermativa alla suddetta questione:

    Se ciò valga anche nel caso in cui il cedente e il cessionario sono imprese appartenenti al medesimo gruppo.

    II.

    Se l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a una disposizione nazionale adottata in attuazione delle direttive 77/187/CEE (2) o 2001/23/CE in base alla quale, in caso di trasferimento di un’impresa o di uno stabilimento, il cessionario è vincolato alle condizioni contrattuali di lavoro negoziate individualmente nell’ambito dell’autonomia privata dal cedente e dal lavoratore prima di tale trasferimento come se le avesse esso stesso concordate anche quando, in forza delle suddette condizioni, sono incluse nel contratto, in modo dinamico, determinate disposizioni di un contratto collettivo che non troverebbe altrimenti applicazione al rapporto di lavoro, nei limiti in cui il diritto nazionale accordi al cessionario la possibilità di apportare adattamenti sia consensuali che unilaterali.


    (1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).

    (2)  Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).


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