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Document 62015CN0489
Case C-489/15: Request for a preliminary ruling from the Landgericht Berlin (Germany) lodged on 17 September 2015 — CTL Logistics GmbH v DB Netz AG
Causa C-489/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 17 settembre 2015 — CTL Logistics GmbH/DB Netz AG
Causa C-489/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 17 settembre 2015 — CTL Logistics GmbH/DB Netz AG
GU C 406 del 7.12.2015, p. 17–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 406/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 17 settembre 2015 — CTL Logistics GmbH/DB Netz AG
(Causa C-489/15)
(2015/C 406/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Berlin
Parti
Ricorrente: CTL Logistics GmbH
Convenuta: DB Netz AG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni del diritto europeo, in particolare l’articolo 30, paragrafi 1, primo periodo, 2, 3, 5, primo comma, e 6, della direttiva 2001/14/CE (1), debbano essere interpretate nel senso di escludere i rimborsi dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura concordati o fissati tra un gestore dell’infrastruttura e un richiedente nell’ambito di un accordo quadro, se non sono azionati mediante le procedure previste dinanzi all’organismo nazionale di regolamentazione e le corrispondenti procedure giudiziali di controllo delle suddette decisioni dell’organismo di regolamentazione. |
2) |
Se le disposizioni del diritto europeo, in particolare l’articolo 30, paragrafi 1, primo periodo, 2, 3, 5, primo comma, e 6, della direttiva 2001/14/CE, debbano essere interpretate nel senso di escludere i rimborsi dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura concordati o fissati tra un gestore dell’infrastruttura e un richiedente nell’ambito di un accordo quadro se i diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura controversi non sono stati precedentemente sottoposti all’organismo nazionale di regolamentazione. |
3) |
Se un controllo giudiziale in sede civile dell’equità dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura compiuto sulla base di una disposizione nazionale di diritto civile che, in caso di determinazione unilaterale della prestazione ad opera di una parte, autorizza i giudici a controllarne l’equità e, se del caso, a fissare la prestazione mediante una propria decisione discrezionale, sia compatibile con le disposizioni di diritto dell’Unione che obbligano il gestore dell’infrastruttura al rispetto di prescrizioni generali in materia di quantificazione dei diritti come il principio del recupero dei costi (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE) o la considerazione di criteri di sostenibilità di mercato (articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE). |
4) |
In caso di risposta affermativa alla terza questione: se il giudice civile, nell’esercizio del suo potere discrezionale, debba rispettare i criteri della direttiva 2001/14/CE sulla fissazione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura e, in caso affermativo, quali. |
5) |
Se il controllo giudiziale in sede civile dell’equità dei diritti sulla base della disposizione nazionale di cui alla terza questione sia compatibile con il diritto europeo nella misura in cui i giudici civili, in deroga ai principi generali di imposizione dei diritti e all’importo dei diritti del gestore delle vie ferroviarie, [Or. 3] procedono alla determinazione del diritto benché il suddetto gestore sia tenuto, in base alle normativa dell’Unione, a garantire un pari trattamento non discriminatorio a tutti i beneficiari (articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/14/CE). |
6) |
Se il controllo giudiziale in sede civile dell’equità dei diritti applicati da un gestore dell’infrastruttura sia compatibile con il diritto dell’Unione nella parte in cui quest’ultimo presuppone la competenza dell’organismo di regolamentazione a definire le controversie tra il gestore dell’infrastruttura e i beneficiari vertenti sui diritti di utilizzo dell’infrastruttura o sulla misura o la struttura dei diritti siffatti che il beneficiario deve o dovrebbe corrispondere (articolo 30, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2001/14/CE), fermo restando che l’organismo di regolamentazione, vista la potenziale molteplicità di controversie pendenti dinanzi a giudici civili diversi, non sarebbe più in grado di garantire l’applicazione uniforme della normativa di regolamentazione del settore ferroviario (articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE). |
7) |
Se disposizioni nazionali che impongono un calcolo dei diritti complessivi di utilizzo dell’infrastruttura del gestore di quest’ultima basato unicamente sui singoli costi siano compatibili con il diritto dell’Unione e in particolare con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE. |
(1) Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).