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Document 62015CN0347
Case C-347/15: Action brought on 9 July 2015 — European Commission v Republic of Austria
Causa C-347/15: Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — Commissione europea/Repubblica d’Austria
Causa C-347/15: Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — Commissione europea/Repubblica d’Austria
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24.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 279/26 |
Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — Commissione europea/Repubblica d’Austria
(Causa C-347/15)
(2015/C 279/32)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, J. Hottiaux e T. Maxian Rusche, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che, non obbligando la ÖBB Personenverkehr a pubblicare le compensazioni pubbliche nonché le spese e le entrate per ogni contratto di servizio pubblico, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE (1) nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007 (2); |
— |
condannare la Repubblica d’Austria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente avrebbe violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva 2012/34/UE nonché del regolamento (CE) n. 1370/2007.
Essa non provvederebbe affinché nei rispettivi conti siano ripartiti in modo separato, in funzione di ciascun contratto, i fondi pubblici per la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri né che le spese e le entrate siano documentate e pubblicate separatamente. In tal modo la convenuta violerebbe le norme rilevanti del diritto dell’Unione in materia di trasporto per ferrovia.
(1) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343, pag. 32).
(2) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).