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Document 62015CN0142

    Causa C-142/15 P: Impugnazione proposta il 24 marzo 2015 dalla SolarWorld AG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2015, causa T-507/13, SolarWorld AG e a./Commissione europea

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    8.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 190/5


    Impugnazione proposta il 24 marzo 2015 dalla SolarWorld AG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2015, causa T-507/13, SolarWorld AG e a./Commissione europea

    (Causa C-142/15 P)

    (2015/C 190/05)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: SolarWorld AG (rappresentante: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, solicitor)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea,

    Brandoni solare SpA,

    Global Sun Ltd,

    Silicio Solar, SAU,

    Solaria Energia y Medio Ambiente, SA

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

    annullare l’ordinanza del Tribunale nella causa T-507/13;

    dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento nella causa T-507/13; e

    rinviare la causa al Tribunale per una decisione sul merito della domanda di annullamento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente adduce i seguenti argomenti:

    Il Tribunale ha commesso un errore nel considerare che la ricorrente non fosse direttamente interessata dalla decisione della Commissione 2013/423/UE (1) perché tale decisione non inciderebbe direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente e sarebbe subordinata a misure di esecuzione.

    Il Tribunale ha commesso un errore nel considerare che la decisione della Commissione 2013/423/UE non incidesse direttamente sulla ricorrente perché è stata attuata mediante il regolamento n. 748/2013 (2). Il regolamento n. 748/2013 è un atto confermativo della decisione 2013/423/UE. La ricorrente era pertanto legittimata a impugnare direttamente la decisione 20130/423/UE.

    La conclusione del Tribunale secondo cui la Decisione 2013/423/UE comporta misure di esecuzione era errata in quanto il Tribunale non ha accertato se la Commissione disponesse di potere discrezionale nell’adozione del Regolamento 748/2013 o se l’applicazione della Decisione 2013/4223/EU nei confronti della ricorrente fosse meramente automatica, com’è è infatti avvenuto nel caso di specie.


    (1)  Decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, GU L 209, pag. 26.

    (2)  Regolamento n. 748/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 513/2013 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, GU L 209, pag. 1.


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