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Document 62015CN0016

    Causa C-16/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 4 de Madrid (Spagna) il 19 gennaio 2015 — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

    GU C 96 del 23.3.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 96/8


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 4 de Madrid (Spagna) il 19 gennaio 2015 — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

    (Causa C-16/15)

    (2015/C 096/10)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado Contencioso-Administrativo n. 4 de Madrid

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: María Elena Pérez López

    Convenuto: Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se sia contrario all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio (1), del 28 giugno 1999, e, pertanto, inapplicabile, l’articolo 9, paragrafo 3, della legge 16 dicembre 2003, n. 55, recante lo statuto quadro del personale con rapporto di lavoro di diritto amministrativo dei servizi sanitari (Ley estatal 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud), in quanto favorisce gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di nomine di reclutamento occasionale, nella misura in cui:

    a)

    non stabilisce la durata massima totale delle nomine successive di reclutamento occasionale, né il numero massimo di rinnovi delle stesse;

    b)

    lascia alla discrezionalità dell’Amministrazione la decisione di procedere alla creazione di posti nella dotazione organica quando vengano effettuate più di due nomine per la prestazione dei medesimi servizi per un periodo complessivo pari o superiore a 12 mesi nell’arco di due anni;

    c)

    permette di realizzare nomine di reclutamento occasionale senza richiedere che nelle stesse figuri la specifica causa oggettiva di natura temporanea, congiunturale o straordinaria che le giustifichi.

    2)

    Se sia contrario all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, e, pertanto, inapplicabile, l’articolo 11, paragrafo 7, dell’ordinanza della Consejería de Economía y Hacienda del 28 gennaio 2013 della Comunità di Madrid, che stabilisce che «una volta raggiunta la data di termine della nomina si dovrà, in ogni caso, disporre la cessazione del rapporto di lavoro e saranno liquidati i pagamenti dovuti per il periodo di prestazione dei servizi, compresi i casi in cui, in seguito, sia effettuata una nuova nomina a favore del medesimo titolare» e, dunque, indipendentemente dalla cessazione della specifica causa oggettiva che ha giustificato la nomina, come stabilito alla clausola 3, paragrafo 1, dell’accordo quadro.

    3)

    Se sia conforme all’obiettivo perseguito dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, interpretare il terzo comma dell’articolo 9, paragrafo 3, della legge n. 55/2003, dell’Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, nel senso che quando sono effettuate più di due nomine per la prestazione dei medesimi servizi per un periodo complessivo pari o superiore a 12 mesi nell’arco di due anni si deve procedere alla creazione di un posto strutturale nella dotazione organica del centro, e dunque il lavoratore con nomina di reclutamento occasionale passi ad essere nominato come pubblico dipendente temporaneo.

    4)

    Se sia conforme al principio di non discriminazione sancito dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, applicare al personale con rapporto di lavoro di diritto amministrativo a tempo determinato reclutato occasionalmente la medesima indennità prevista per i lavoratori con contratto di reclutamento occasionale, vista la sostanziale identità fra le due situazioni, atteso che non avrebbe senso che lavoratori con la medesima qualifica, che prestano servizi nella medesima impresa (Servizio sanitario di Madrid) svolgendo la stessa funzione e al fine di soddisfare la medesima necessità congiunturale, ricevano un trattamento differente al momento dell’estinzione del loro rapporto, pur non essendovi una ragione apparente che impedisca di confrontare fra loro contratti a tempo determinato allo scopo di evitare situazioni discriminatorie.


    (1)  GU L 175, pag. 43.


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