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Document 62015CJ0667

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2016.
Loterie Nationale – Nationale Loterij NV van publiek recht contro Paul Adriaensen e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Pratica commerciale ingannevole – Sistema di promozione a carattere piramidale – Partecipazioni versate da nuovi aderenti e corrispettivi ricevuti dagli aderenti già presenti – Legame finanziario indiretto.
Causa C-667/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:958

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

15 dicembre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori — Pratica commerciale ingannevole — Sistema di promozione a carattere piramidale — Partecipazioni versate da nuovi aderenti e corrispettivi ricevuti dagli aderenti già presenti — Legame finanziario indiretto»

Nella causa C‑667/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), con decisione del 3 dicembre 2015, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2015, nel procedimento

Loterie Nationale – Nationale Loterij NV van publiek recht

contro

Paul Adriaensen,

Werner De Kesel,

The Right Frequency VZW,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Loterie Nationale – Nationale Loterij NV van publiek recht, da J. Muyldermans, P. Maeyaert, P. Vlaemminck, advocaten;

per P. Adriaensen, W. De Kesel e The Right Frequency VZW, da R. Peeters, advocaat;

per la Commissione europea, da M. van Beek e D. Roussanov, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Loterie Nationale – Nationale Loterij NV van publiek recht (in prosieguo: «Loterie Nationale») da una parte e, dall’altra, i sigg.ri Paul Adriaensen e Werner De Kesel nonché The Right Frequency VZW con riguardo all’attuazione e alla promozione di un sistema di partecipazione collettiva alle lotterie pubbliche in Belgio, detto «Lucky 4 All» (in prosieguo: il «sistema Lucky 4 All»).

Contesto normativo

3

Il considerando 8 della direttiva 2005/29 così recita:

«La presente direttiva tutela direttamente gli interessi economici dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori».

4

Il considerando 17 di detta direttiva prevede quanto segue:

«È auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una maggiore certezza del diritto. L’allegato I riporta pertanto l’elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9. L’elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva».

5

L’articolo 1 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori».

6

L’articolo 2, lettera d), della stessa direttiva prevede:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

d)

“pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (in seguito denominate “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori».

7

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29

«La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto».

8

L’articolo 5 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1.   Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

2.   Una pratica commerciale è sleale se:

a)

è contraria alle norme di diligenza professionale,

e

b)

falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

(…)

4.   In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:

a)

ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7

o

b)

aggressive di cui agli articoli 8 e 9.

5.   L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva.»

9

L’allegato I di detta direttiva, rubricato «Pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali», dispone al suo punto 14:

«Avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10

Loterie Nationale è una società per azioni di diritto pubblico stabilita in Belgio, ove è incaricata dell’organizzazione delle lotterie pubbliche. Con ricorso presentato dinanzi al rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen (giudice commerciale di Anversa, sezione di Anversa, Belgio), tale società intendeva, segnatamente, far dichiarare che il sistema Lucky 4 All costituisce un sistema di promozione a carattere piramidale vietato o, quantomeno, una pratica commerciale ingannevole.

11

Con decisione del 7 ottobre 2014, questo giudice ha constatato che l’attuazione e la promozione del sistema Lucky 4 All costituiscono effettivamente una pratica commerciale ingannevole. Di contro, ha statuito che uno dei presupposti elaborati dalla Corte nella sua sentenza del 3 aprile 2014, 4finance (C‑515/12, EU:C:2014:211), che consentono di qualificare una pratica commerciale quale «sistema di promozione a carattere piramidale» ai sensi dell’allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29, non era soddisfatto. Più precisamente, detto giudice ha ritenuto che non risultasse acclarato che il finanziamento del corrispettivo versato agli aderenti esistenti nel sistema Lucky 4 All dipendeva «essenzialmente» o «principalmente» dalla partecipazione finanziaria dei nuovi aderenti.

12

Loterie Nationale proponeva appello avverso tale decisione dinanzi allo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), segnatamente, argomentando che, in primo grado, si è statuito, erroneamente, che il sistema Lucky 4 All non costituiva un sistema di promozione a carattere piramidale vietato.

13

Il giudice del rinvio rileva, al riguardo, che il sistema Lucky 4 All consente di costituire gruppi di persone che intendono partecipare alle estrazioni alla lotteria proposte da Loterie Nationale. Secondo l’idea di base sottesa a tale sistema, i giocatori aumentano reciprocamente le loro possibilità di vittoria se giocano insieme. Un gruppo completo di giocatori, quale previsto da detto sistema, costituisce una piramide a otto livelli e consente di giocare, in un’unica volta, 9841 combinazioni.

14

All’iscrizione, ogni nuovo partecipante al sistema Lucky 4 All versa un primo pagamento di un importo di EUR 10 per ricevere un «pacchetto di avvio», quindi un contributo mensile pari a circa EUR 43. Quest’ultimo importo consente l’acquisto dei biglietti della lotteria. Dopo il versamento del suo contributo mensile, un giocatore può compilare, on line, un formulario che gli consente di scegliere dieci combinazioni di numeri al lotto ogni settimana. Successivamente, un rappresentante di detto sistema deposita le cartelle della lotteria di tutti i partecipanti in un punto vendita. In caso di vincita, le somme sono ripartite secondo un criterio predeterminato. Più precisamente, chi vince una combinazione riceve il 50% del totale della vincita e il 40% è attribuito agli otto livelli al di sopra di detta combinazione, tenendo presente che lo stesso sistema Lucky 4 All occupa i quattro primi livelli di ogni gruppo, ove i primi giocatori sono ammessi solo a partire dal livello 5. Il restante 10% della vincita è reinvestito nell’acquisto di nuove combinazioni. Infine, le vincite superiori a un milione di euro non sono versate ai giocatori le cui eventuali vincite siano in tal modo assoggettate a un massimale.

15

Il giudice del rinvio ricorda che dalla sentenza del 3 aprile 2014, 4finance (C‑515/12, EU:C:2014:211), risulta che il divieto dei sistemi di promozione a carattere piramidale, quali definiti dall’allegato I della direttiva 2005/29, si fonda su tre condizioni cumulative. Nella specie, a suo avviso, è pacifico che il sistema Lucky 4 All soddisfi le prime due condizioni. Da una parte, esso promette la realizzazione di un beneficio economico consistente in accresciute possibilità di vincita e, dall’altra, l’avveramento di questa promessa dipende dall’accesso di un numero sempre superiore di nuovi giocatori.

16

Quanto alla terza condizione, il giudice del rinvio ricorda che essa è soddisfatta solo se i contributi dei nuovi partecipanti finanziano essenzialmente il corrispettivo versato ai membri esistenti. Tale condizione imporrebbe, pertanto, l’esistenza di un nesso finanziario tra i contributi pagati e il corrispettivo versato. Tuttavia, non risulterebbe con certezza che un sistema possa essere vietato quando tale nesso è solo indiretto. Il giudice del rinvio ritiene che la Corte non abbia adottato una posizione univoca al riguardo nella sentenza del 3 aprile 2014, 4finance (C‑515/12, EU:C:2014:211).

17

Ciò considerato, lo Hof van beroep te Antwerpen (Corte di appello di Anversa) decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’applicazione del punto 14 dell’allegato I della direttiva 2005/29 richieda che un gioco sia considerato a carattere piramidale vietato soltanto se l’avveramento della promessa di beneficio finanziario nei confronti di membri già esistenti:

dipende essenzialmente o principalmente dal pagamento diretto dei contributi [finanziari] dei nuovi membri (“nesso diretto”),

oppure

se basti che l’avveramento della promessa finanziaria in parola a favore dei membri già esistenti dipenda essenzialmente o principalmente da un pagamento indiretto mediante i contributi [finanziari] dei membri già esistenti, ossia senza che i membri già esistenti percepiscano il loro corrispettivo essenzialmente o principalmente dalla vendita o dal consumo di loro beni o servizi, ma dipendano, per l’avveramento della loro promessa finanziaria, essenzialmente o principalmente, dall’entrata e dai contributi di nuovi membri (“nesso indiretto”)».

Sulla questione pregiudiziale

18

In limine, occorre rilevare che, nel procedimento principale, il giudice del rinvio è chiamato a verificare se il sistema Lucky 4 All deve essere vietato in applicazione dell’allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29.

19

Al riguardo, la Corte ha già avuto modo di affermare che il divieto di «sistemi di promozione a carattere piramidale» ai sensi dell’allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29 si fonda su tre condizioni cumulative. Innanzitutto, la promozione è basata sulla promessa che il consumatore avrà la possibilità di realizzare un beneficio economico. Poi, l’avveramento di tale promessa dipende dall’ingresso di altri consumatori in un siffatto sistema. Infine, la parte più consistente delle entrate che consentono di finanziare il corrispettivo promesso ai consumatori non risulta da un’attività economica reale (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2014, 4finance,C‑515/12, EU:C:2014:211, punto 20).

20

Secondo il giudice del rinvio, gli organizzatori del sistema Lucky 4 All hanno attuato e promuovono un sistema di partecipazione collettiva alle estrazioni della lotteria proposte da Loterie Nationale particolarmente complesso che soddisfa le prime due condizioni elencate al punto che precede della presente sentenza.

21

Da una parte, i consumatori sono attratti dalla promessa di poter realizzare un beneficio economico, in quanto la partecipazione collettiva alla lotteria aumenterebbe considerevolmente le loro possibilità di vittoria in questo gioco d’azzardo.

22

D’altra parte, risulta dalla decisione di rinvio che l’avveramento di questa promessa richiede la partecipazione di un numero sempre più elevato di giocatori, ciò che risulta direttamente dall’organizzazione e dalla logica stesse del sistema Lucky 4 All. Infatti, i gruppi di giocatori prendono la forma di piramidi di cui i quattro primi livelli sono occupati dal sistema stesso. Appena la ripartizione delle vincite nell’ambito di un gruppo favorisce i livelli superiori, è anzitutto il sistema che beneficia delle accresciute possibilità di vittoria nonché, in certa misura, i giocatori già inseriti nel sistema che hanno reclutato altri membri. Ogni giocatore, pertanto, ha interesse, per migliorare la sua posizione relativa, a reclutare nuovi giocatori.

23

Per contro, il giudice del rinvio si chiede se la terza condizione relativa al finanziamento della promessa finanziaria sia soddisfatta ove si potesse interpretare il punto 28 della sentenza del 3 aprile 2014, 4finance (C‑515/12, EU:C:2014:211) nel senso che questa promessa deve essere finanziata direttamente dalle partecipazioni di nuovi membri.

24

Conseguentemente, con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29, vada interpretato nel senso che tale disposizione consente di qualificare una pratica commerciale come «sistema di promozione a carattere piramidale» anche nell’ipotesi in cui, a suo avviso, sussiste solo un legame indiretto tra le partecipazioni versate da nuovi aderenti a tale sistema e i corrispettivi percepiti dagli aderenti già presenti.

25

Occorre ricordare che la Corte ha già avuto modo di statuire che, in assenza di una reale attività economica che consenta di generare entrate a sufficienza per finanziare il corrispettivo promesso ai consumatori, un sistema di promozione a carattere piramidale inevitabilmente si fonda sul contributo economico dei suoi partecipanti, giacché la possibilità che un aderente a detto sistema ottenga un corrispettivo dipende principalmente da quanto versato dagli ulteriori aderenti (sentenza del 3 aprile 2014, 4finance,C‑515/12, EU:C:2014:211, punto 21).

26

Un sistema di questo genere presenta inevitabilmente «carattere piramidale» nel senso che la sua perpetuazione richiede l’adesione di un numero sempre crescente di nuovi partecipanti onde finanziare i corrispettivi versati ai membri già presenti. Esso implica altresì che gli aderenti più recenti sono meno suscettibili di ricevere un corrispettivo a fronte della loro partecipazione. Tale sistema cessa di essere redditizio allorché la crescita del numero degli aderenti, che teoricamente dovrebbe tendere all’infinito affinché il sistema perduri, non basta più a finanziare i corrispettivi promessi a tutti i partecipanti (sentenza del 3 aprile 2014, 4finance,C‑515/12, EU:C:2014:211, punto 22).

27

Da quanto precede risulta che la qualifica di «sistema di promozione a carattere piramidale» nell’accezione dell’allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29 richiede che gli aderenti a tale sistema versino un contributo finanziario (sentenza del 3 aprile 2014, 4finance,C‑515/12, EU:C:2014:211, punto 23).

28

Per le stesse ragioni, tale qualificazione postula l’esistenza di un nesso tra i contributi versati da nuovi aderenti e i corrispettivi percepiti dagli aderenti già esistenti (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2014, 4finance,C‑515/12, EU:C:2014:211, punto 27).

29

Per quanto riguarda la natura di questo nesso, risulta dalla formulazione della maggior parte delle versioni linguistiche dell’allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29, che il finanziamento del corrispettivo che un consumatore può percepire dipende «essenzialmente» o «principalmente» dai contributi versati in seguito da nuovi partecipanti al sistema (v. sentenza del 3 aprile 2014, 4finance,C‑515/12, EU:C:2014:211, punto 28).

30

Per contro, non può dedursi dal tenore letterale di questa disposizione che il nesso finanziario imposto debba necessariamente essere diretto. Quel che rileva è la qualificazione come «essenziale» o «principale» delle partecipazioni versate da nuovi partecipanti a un siffatto sistema. L’allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29 è pertanto applicabile a un sistema in cui sussiste un nesso indiretto tra le partecipazioni versate da nuovi aderenti e i corrispettivi percepiti dagli aderenti già presenti.

31

Peraltro, una diversa interpretazione di tale disposizione rischierebbe di privarla del suo effetto utile, dato che l’esigenza di un nesso diretto consentirebbe di eludere facilmente il divieto assoluto dei sistemi di promozione a carattere piramidale.

32

Quanto al nesso finanziario necessario perché sussista una siffatta «promozione a carattere piramidale», risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che, nel procedimento principale, la possibilità di vincita è legata all’apporto illimitato di nuovi giocatori al sistema Lucky 4 All, che a sua volta è subordinato al diritto di adesione e a puntate regolari. Inoltre, risulta che anche l’apposizione di un tetto alle vincite, la cui probabilità aumenta in funzione del numero di giocatori, contribuisca al finanziamento di un siffatto sistema. Un siffatto nesso finanziario risulta come indiretto ma certo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare tali elementi.

33

In ogni caso, un sistema come il sistema Lucky 4 All risulta presentare i requisiti che consentono di qualificarlo come «pratica commerciale» ai sensi dell’allegato I della direttiva 2005/29, dato che ha lo scopo di generare un profitto per il sistema stesso, vale a dire per i promotori del sistema e non solo per i giocatori. Spetta al giudice del rinvio valutare tale circostanza.

34

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata affermando che l’allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29 va interpretato nel senso che tale disposizione consente di qualificare una pratica commerciale come «sistema di promozione a carattere piramidale» anche nell’ipotesi in cui sussiste solo un legame indiretto tra le partecipazioni versate da nuovi aderenti a tale sistema e i corrispettivi percepiti dagli aderenti già presenti.

Sulle spese

35

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), va interpretato nel senso che tale disposizione consente di qualificare una pratica commerciale come «sistema di promozione a carattere piramidale» anche nell’ipotesi in cui sussiste solo un legame indiretto tra le partecipazioni versate da nuovi aderenti a tale sistema e i corrispettivi percepiti dagli aderenti già presenti.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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