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Document 62015CJ0646

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017.
    Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber).
    Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Trust – Trustees – Altre persone giuridiche – Nozione – Imposta sulle plusvalenze afferenti ai beni detenuti a titolo di trust dovuta a causa del trasferimento in un altro Stato membro del luogo di residenza fiscale dei trustees – Determinazione dell’importo del prelievo al momento di tale trasferimento – Assolvimento immediato dell’imposta – Giustificazione – Proporzionalità.
    Causa C-646/15.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:682

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    14 settembre 2017 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – “Trust” – “Trustees” – Altre persone giuridiche – Nozione – Imposta sugli utili afferenti ai beni detenuti a titolo di trust dovuta a causa del trasferimento in un altro Stato membro del luogo di residenza fiscale degli amministratori fiduciari – Determinazione dell’importo del prelievo al momento di tale trasferimento – Assolvimento immediato dell’imposta – Giustificazione – Proporzionalità»

    Nella causa C‑646/15,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Tribunale di primo grado, sezione tributaria, Regno Unito), con decisione del 30 novembre 2015, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 2015, nel procedimento

    Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements

    contro

    Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, E. Regan, J.‑C. Bonichot, C. G. Fernlund (relatore) e S. Rodin, giudici,

    avvocato generale: J. Kokott

    cancelliere: R. Schiano, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 ottobre 2016,

    considerate le osservazioni presentate:

    per i Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, da M. Lemos, barrister, e P. Baker, QC;

    per il governo del Regno Unito, da M. Holt, D. Robertson e S. Simmons, in qualità di agenti, assistiti da R. Hill e J. Bremner, barristers;

    per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

    per il governo norvegese, da K. B. Moen, K.E.B. Kloster e J. T. Kaasin, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da W. Roels e J. Samnadda, in qualità di agenti;

    per l’Autorità di vigilanza AELS, da C. Zatschler, Ø. Bø e A. Steinarsdóttir, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 dicembre 2016,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale concerne l’interpretazione degli articoli 49 TFUE, 54 TFUE, 56 TFUE e 63 TFUE.

    2

    La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti i Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (in prosieguo: gli «amministratori fiduciari Panayi») e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») con riferimento alla tassazione degli utili non realizzati, relativi ai beni detenuti a titolo di trust, all’atto del trasferimento del luogo di residenza dei trustees in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine.

    Contesto normativo del Regno Unito

    I trusts

    3

    Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, nei paesi di common law, il termine trust concerne, in via di principio, un’operazione triangolare, mediante la quale il fondatore del trust trasmette determinati beni a una persona, il trustee, affinché egli li gestisca secondo l’atto costitutivo del trust a vantaggio di una terza persona, il beneficiario. I trusts costituiti a vantaggio di persone specifiche sono talvolta denominati settlements.

    4

    Il trust è caratterizzato dal fatto che la proprietà dei beni che lo costituiscono si suddivide tra proprietà giuridica e proprietà economica spettanti, rispettivamente, al trustee e al beneficiario.

    5

    Il trust, sebbene sia riconosciuto dalla legge e produca effetti giuridici, è privo di personalità giuridica propria e agisce con l’intermediazione del suo trustee. Pertanto, i beni che costituiscono il trust non rientrano nel patrimonio del trustee. Quest’ultimo deve gestire tali beni come patrimonio separato, distinto dal proprio patrimonio. L’obbligo essenziale del trustee consiste nel rispetto delle condizioni e degli oneri, stipulati nell’atto costitutivo del trust, e del diritto in via generale.

    Tassazione delle plusvalenze

    6

    Il Taxation of Chargeable Gains Act 1992 (legge del 1992 sulla tassazione degli utili), nella sua versione applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «TCGA»), prevede, al suo articolo 2, paragrafo 1, che una persona è debitrice dell’imposta sugli utili rispetto agli utili da essa realizzati nel corso di un esercizio tributario durante il quale essa risiede parzialmente o abitualmente nel Regno Unito.

    7

    In base all’articolo 69 del TCGA, i trustees devono essere trattati «come un unico e permanente organismo di persone», distinto dalle persone che possono di volta in volta essere i trustees. Detto articolo prevede inoltre che «tale organismo deve essere trattato come avente la propria residenza o il proprio luogo di residenza abituale nel Regno Unito, tranne qualora l’amministrazione generale dei trusts sia abitualmente condotta all’esterno del Regno Unito e i trustees o la maggioranza di essi non risiedano o non risiedano abitualmente nel Regno Unito».

    8

    L’articolo 80, paragrafi da 1 a 4, del TCGA dispone quanto segue:

    «Trustees che cessano di risiedere nel Regno Unito

    1)   Il presente articolo si applica allorché i trustees del trust cessano, in qualsiasi momento (“la data rilevante”), di avere il proprio domicilio o la propria residenza abituale nel Regno Unito.

    2)   Ai fini della presente legge, si ritiene che i trustees

    a)

    abbiamo ceduto i beni determinati immediatamente prima della data rilevante e

    b)

    li abbiano subito riacquistati all’attuale valore di mercato.

    3)   Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 4 e 5, i beni determinati sono costituiti da tutti i beni che compongono il patrimonio del trust immediatamente prima della data rilevante (…).

    4)   Qualora, immediatamente dopo la data rilevante,

    a)

    i trustees esercitino un’attività commerciale nel Regno Unito con l’intermediazione di una filiale o di un’agenzia, e

    b)

    taluni beni siano situati nel Regno Unito e siano utilizzati in una o ai fini di una attività commerciale, oppure siano utilizzati o detenuti per la filiale o l’agenzia, i beni contemplati nel precedente punto b), non costituiscono beni determinati».

    9

    Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in conformità all’articolo 87 del TCGA, gli utili realizzati dai trustees che non risiedono o non hanno il proprio luogo di residenza abituale nel Regno Unito devono essere attribuiti ai beneficiari nella misura in cui essi sono destinatari di versamenti in conto capitale da parte dei trustees. Tale articolo prevede che gli utili realizzati dai trustees non residenti siano calcolati come se tali trustees fossero residenti nel Regno Unito. L’insieme degli utili è poi attribuito ai beneficiari che ricevono i versamenti in conto capitale dai trustees. I versamenti in conto capitale sono definiti in senso ampio, in modo da includervi la maggior parte delle prestazioni percepite dal trust. I beneficiari domiciliati e residenti nel Regno Unito sono tenuti a versare l’imposta sugli utili loro attribuiti corrispondenti a versamenti in conto capitale.

    10

    Inoltre, l’articolo 91 del TCGA prevede un aumento dell’importo del prelievo qualora sussista un divario tra la realizzazione degli utili da parte dei trustees e il ricevimento dei versamenti in conto capitale da parte del beneficiario.

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    11

    I quattro trusts oggetto del procedimento principale sono stati costituiti nel corso del 1992 dal sig. Panico Panayi (in prosieguo: i «trusts Panayi»), cittadino cipriota, a vantaggio dei suoi figli e di altri suoi familiari. Egli ha trasferito a detti trusts il 40% delle azioni della Cambos Entreprises Limited, società controllante delle imprese da lui fondate.

    12

    Dagli atti costitutivi di detti trusts risulta che né il sig. Panayi né la sig.ra Panayi, vivo il marito, possiedono la qualità di beneficiari del trust. Tuttavia, il sig. Panayi, quale guardiano, si è riservato il diritto di nominare trustees nuovi o aggiunti. Viceversa, i beneficiari dei medesimi trusts non godono di tale diritto.

    13

    All’atto della costituzione dei trusts Panayi, il sig. Panayi, sua moglie e i loro figli risiedevano nel Regno Unito. I trustees originari dei trusts Panayi erano il sig. Panayi e la KSL Trustees Limited, una «trust company» con sede nel Regno Unito. Nel 2003 si è aggiunta, come trustee aggiunta, la sig.ra Panayi.

    14

    All’inizio del 2004 i sigg. Panayi hanno deciso di lasciare il Regno Unito e di tornare stabilmente a Cipro. Prima della partenza, il 19 agosto 2004, entrambi si sono dimessi dalle loro funzioni di trustee. Al fine di effettuare la relativa sostituzione, il sig. Panayi ha designato lo stesso giorno tre nuovi trustees, tutti residenti a Cipro. Viceversa, la KSL Trustees Limited, società avente sede nel Regno Unito, ha conservato la sua funzione di trustee fino al 14 dicembre 2005. Pertanto, il 19 agosto 2004, la maggioranza dei trustees dei trusts Panayi ha cessato di risiedere nel Regno Unito.

    15

    Il 19 dicembre 2005, i trustees Panayi hanno venduto le azioni detenute nei trusts Panayi e hanno reinvestito il prodotto di tale vendita. Il 31 gennaio 2006, tali trustees hanno effettuato le loro dichiarazioni tributarie, comprendenti le autovalutazioni relative a ciascuno dei trusts Panayi, a titolo dell’esercizio fiscale 2004/2005. Una lettera di accompagnamento forniva all’amministrazione tributaria precisazioni in merito alla sostituzione dei trustees Panayi e all’ulteriore atto di cessione di azioni da parte di detti trustees.

    16

    Poiché tali dichiarazioni non comprendevano le pertinenti autovalutazioni, relative ad un debito a norma dell’articolo 80 del TCGA, detta amministrazione ha avviato un’inchiesta. Nel mese di settembre 2010, l’amministrazione in parola ha adottato nei confronti dei trustees una decisione con cui rivalutava l’imposta, in quanto esisteva un’imposta dovuta ai sensi di tale disposizione. Quindi, la medesima amministrazione ha considerato che il fatto generatore di tale imposta era la nomina dei nuovi trustees il 19 agosto 2004, poiché la maggioranza dei trustees Panayi non erano allora più residenti nel Regno Unito e, quindi, l’amministrazione dei trusts Panayi si poteva considerare trasferita a Cipro nel corso dell’esercizio fiscale 2004/2005. La scadenza di tale tributo era pertanto fissata al 31 gennaio 2006.

    17

    I trustees Panayi hanno proposto ricorso dinanzi al First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Tribunale di primo grado, sezione tributaria, Regno Unito), contestando la compatibilità di tale tassazione all’uscita e della sua immediata riscossione, previsti dall’articolo 80 del TCGA, con le libertà fondamentali di circolazione del diritto dell’Unione.

    18

    Per parte sua, l’amministrazione tributaria ritiene che, per la natura giuridica del trust alla luce del diritto d’Inghilterra e del Galles, nella fattispecie non sia applicabile nessuna delle libertà di circolazione. Nell’ipotesi in cui una di tali libertà fosse considerata applicabile, detta amministrazione ammette che la riscossione immediata dell’imposta all’uscita costituirebbe a priori una restrizione, che sarebbe tuttavia giustificata e proporzionata.

    19

    Il giudice del rinvio sostiene che, se i trustees avessero conservato la loro qualità di residenti nel Regno Unito, la vendita da essi realizzata il 19 dicembre 2005 delle azioni detenute in trust avrebbe costituito il fatto generatore dell’imposta sugli utili ad esse connessi. Detta imposta sarebbe divenuta esigibile il 31 gennaio 2007.

    20

    Tale giudice osserva che la Corte, nelle controversie relative ai prelievi all’uscita, non ha dovuto esaminare la questione se un trust, il suo fondatore, i suoi trustees o i suoi beneficiari potessero avvalersi dell’una o dell’altra delle libertà fondamentali di circolazione. Qualora una libertà siffatta fosse applicabile, detto giudice si chiede se una restrizione possa essere giustificata dal motivo imperativo di interesse pubblico connesso ad un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e se, eventualmente, tale restrizione sia proporzionata.

    21

    Ciò premesso, il First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Tribunale di primo grado, sezione tributaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se sia compatibile con la libertà di stabilimento, con la libera circolazione dei capitali o con la libera prestazione di servizi la decisione di uno Stato membro di emanare e mantenere una normativa, come l’articolo 80 del Taxation of Chargeable Gains Act 1992, in base alla quale sono assoggettati a imposta gli utili non realizzati delle attività comprese in un trust qualora i trustees cessino in qualsiasi momento di essere domiciliati o abitualmente residenti in tale Stato membro.

    2)

    Supponendo che un siffatto assoggettamento a imposta limiti l’esercizio della libertà in questione, se detto assoggettamento sia giustificabile secondo la ripartizione equilibrata del potere impositivo e se esso sia proporzionato qualora la normativa neghi ai trustees la possibilità di differire il prelievo d’imposta o di pagare a rate, né tenga conto di successive minusvalenze dei beni in trust.

    Nello specifico, si sollevano le seguenti questioni:

    3)

    Se contrasti con una delle libertà fondamentali la decisione di uno Stato membro di assoggettare a imposta gli utili non realizzati sull’aumento di valore delle attività detenute dai trust nel momento in cui la maggioranza dei trustees cessi di essere domiciliata o abitualmente residente in tale Stato membro.

    4)

    Se una restrizione alla libertà creata da questo onere di uscita sia giustificata per garantire la ripartizione equilibrata del potere impositivo, ove sia ancora possibile l’assoggettamento degli utili realizzati all’imposta corrispondente, ma solo qualora sorgano circostanze specifiche in futuro.

    5)

    Se la proporzionalità debba essere determinata dai fatti del singolo caso. In particolare, se la restrizione creata da un siffatto assoggettamento a imposta sia proporzionata qualora:

    a)

    la normativa non preveda la possibilità di differire il pagamento dell’imposta né il pagamento a rate, né che si debba tenere conto di successive minusvalenze dei beni in trust dopo l’uscita;

    b)

    tuttavia, nelle particolari circostanze della determinazione dell’imponibile impugnata, i beni siano stati venduti prima che l’imposta fosse dovuta e non si sia verificata una perdita di valore delle relative attività tra il trasferimento del trust e la data di vendita».

    Sulle questioni pregiudiziali

    22

    Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le disposizioni del Trattato FUE, relative alla libertà di stabilimento, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, in cui i trustees sono trattati, secondo il diritto nazionale, come un unico e permanente organismo di persone, distinto dalle persone che possono di volta in volta essere i trustees, ostino alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’assoggettamento ad imposta degli utili non realizzati afferenti al patrimonio del trust, qualora la maggioranza dei trustees trasferisca la sua residenza in un altro Stato membro, senza permettere il prelievo differito dell’imposta in tal modo dovuta.

    23

    Per rispondere alle questioni presentate occorre, anzitutto, stabilire se i trusts, del tipo contemplato nel procedimento principale, ricadano nella disciplina della libertà di stabilimento e, eventualmente, se tale libertà sia applicabile ad una situazione come quella oggetto del procedimento principale.

    Sull’applicazione ai trustees della libertà di stabilimento

    24

    L’articolo 49 TFUE vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Secondo l’articolo 54, primo comma, TFUE, le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

    25

    Ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, TFUE, per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

    26

    Al riguardo, va constatato che la libertà di stabilimento, che costituisce una delle disposizioni fondamentali del diritto dell’Unione (sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Belgio, C‑47/08, EU:C:2011:334, punto 77 e la giurisprudenza ivi citata) e che contribuisce all’obiettivo di realizzazione del mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2005, SEVIC Systems, C‑411/03, EU:C:2005:762, punto 19), ha portata assai ampia.

    27

    Deriva quindi dalla giurisprudenza della Corte, in primo luogo, che le deroghe a tale libertà sono soggette ad interpretazione restrittiva (v., in questo senso, sentenze del 21 giugno 1974, Reyners, 2/74, EU:C:1974:68, punti da 43 a 55, nonché del 1o febbraio 2017, Commissione/Ungheria, C‑392/15, EU:C:2017:73, punto 106 e la giurisprudenza ivi citata), in secondo luogo, che, anche se le disposizioni del Trattato relative a tale libertà sono dirette a garantire il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato membro d’origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di uno dei suoi cittadini oppure di una società costituita secondo la sua legislazione (sentenze del 27 settembre 1988, Daily Mail and General Trust, 81/87, EU:C:1988:456, punto 16, nonché del 21 maggio 2015, Verder LabTec, C‑657/13, EU:C:2015:331, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata) e, in terzo luogo, che la nozione di stabilimento ai sensi del Trattato ha portata assai ampia, in quanto implica la possibilità per un cittadino dell’Unione di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne vantaggio, favorendo così l’interpenetrazione economica e sociale all’interno dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 1995, Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, punto 25).

    28

    Nella fattispecie, è pacifico, da una parte, che i trusts di cui trattasi nel procedimento principale sono costituiti secondo il diritto del Regno Unito e, dall’altra, che, alla luce di tale diritto, essi non vengono considerati società di diritto civile o commerciale, includendovi le società cooperative. Occorre, pertanto, determinare se tali trusts possano rientrare nella nozione di «altre persone giuridiche», contemplati dal diritto pubblico o privato, che perseguono scopi di lucro, ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, TFUE.

    29

    Al riguardo come l’avvocato generale ha rilevato, in sostanza, ai paragrafi 33 e 34 delle sue conclusioni, tale nozione di «altre persone giuridiche» comprende quell’ente che, in forza del diritto nazionale, dispone dei diritti e degli obblighi che gli consentono di agire in quanto tale nell’ordinamento giuridico di cui trattasi, malgrado l’assenza di una forma giuridica specifica, e che persegue scopi di lucro.

    30

    Nella fattispecie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, in primo luogo, in forza del diritto nazionale di cui trattasi, i beni conferiti nel trust costituiscono un patrimonio separato, distinto dal patrimonio personale dei trustees, e che questi ultimi hanno il diritto e l’obbligo di gestire tali beni e di disporne in conformità alle condizioni stipulate nell’atto costitutivo del trust e in conformità al diritto nazionale.

    31

    In secondo luogo, come si è esposto ai punti 7 e 8 della presente sentenza, da un lato, secondo l’articolo 69 del TCGA, i trustees sono considerati nel diritto nazionale come un unico e permanente organismo di persone, distinto dalle persone che possono di volta in volta essere i trustees. Tale articolo prevede anche che si deve ritenere che tale organismo risieda o abbia la propria residenza abituale nel Regno Unito, salvo che la gestione generale dei trusts sia abitualmente effettuata all’esterno del Regno Unito e i trustees o la maggioranza di essi non risieda o non abbia la propria residenza abituale in tale paese. D’altra parte, ai sensi dell’articolo 80 del TCGA, qualora i trustees di un trust cessino in un momento qualsiasi di avere il proprio domicilio o la residenza abituale nel Regno Unito, si considera che essi dispongano, immediatamente prima di tale data, dei beni che costituiscono il patrimonio del trust e che li riacquistino immediatamente al prezzo di mercato.

    32

    Risulta quindi che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale considera, ai fini delle sue disposizioni, i trustees, nel loro insieme, come un organismo e considerati individualmente, debitori dell’imposta dovuta sugli utili non realizzati risultanti dal patrimonio del trust, qualora si ritenga che quest’ultimo abbia trasferito la sua sede amministrativa in uno Stato membro diverso dal Regno Unito. Siffatto trasferimento ha luogo allorché una maggioranza dei trustees cessano di risiedere nel Regno Unito. L’attività dei trustees in rapporto alla proprietà e alla gestione del patrimonio del trust è dunque intrinsecamente collegata allo stesso trust e, pertanto, costituisce un tutto inscindibile con quest’ultimo. In tale contesto, si dovrebbe ritenere che detto trust costituisca un ente che, in forza del diritto nazionale, dispone dei diritti e degli obblighi che gli consentono di agire in quanto tale nell’ordinamento giuridico di cui trattasi.

    33

    Per quanto riguarda la questione se i trusts oggetto del procedimento principale perseguano scopi di lucro, è sufficiente constatare che dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che tali trusts sono privi di scopo caritativo o sociale e che essi sono stati costituiti affinché i beneficiari fruiscano degli utili prodotti dai beni appartenenti a tali trusts.

    34

    Ne consegue che un ente come un trust il quale, in forza del diritto nazionale, disponga di diritti e di obblighi che gli consentono di agire in quanto tale e che eserciti un’attività economica effettiva può avvalersi della libertà di stabilimento.

    35

    Si pone allora la questione se tale libertà sia applicabile in una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, in cui il trasferimento del luogo di residenza dei trustees in uno Stato membro diverso dal Regno Unito costituisce il fatto generatore della tassazione degli utili risultanti dal patrimonio appartenente al trust.

    Sull’applicabilità della libertà di stabilimento

    36

    La Corte ha già dichiarato che una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, senza che tale trasferimento di sede incida sul suo status di società del primo Stato membro, può invocare la libertà di stabilimento al fine di mettere in discussione la legittimità di un’imposta ad essa applicata dal primo Stato membro in occasione di tale trasferimento di sede (sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus, C‑371/10, EU:C:2011:785, punto 33).

    37

    Nel procedimento principale, va constatato in primo luogo che, poiché i trustees hanno il diritto e l’obbligo di gestire il patrimonio del trust e poiché il fatto generatore della tassazione degli utili risultanti dal patrimonio appartenente al trust è il trasferimento del luogo di residenza di tali trustees fuori del Regno Unito, tale trasferimento di luogo di residenza comporta anche, alla luce del diritto nazionale, il trasferimento della sede amministrativa del trust suddetto.

    38

    In secondo luogo, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il trasferimento della sede amministrativa di cui trattasi nel procedimento principale non sembra aver pregiudicato, alla luce del diritto nazionale in esame, la qualità di trust inerente ai trusts che sono oggetto del procedimento principale.

    39

    Al ricorrere di tali presupposti, la giurisprudenza della Corte, concernente la tassazione degli utili relativi al patrimonio di una società in occasione del trasferimento della sede amministrativa effettiva della società stessa in un altro Stato membro, vale anche per il caso in cui uno Stato membro assoggetti ad imposta gli utili relativi ai beni detenuti in trust in ragione del trasferimento della sede amministrativa di quest’ultimo in un altro Stato membro. Ne consegue che la libertà di stabilimento è applicabile ad una situazione come quella contemplata dal procedimento principale.

    40

    Pertanto, occorre stabilire se la normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nel caso del trasferimento della sede amministrativa di un trust in un altro Stato membro, prevede, da un lato, la tassazione degli utili risultanti dal patrimonio appartenente ad un trust in occasione di tale trasferimento e, dall’altro, il recupero immediato dell’imposta dovuta ad esso relativa, costituisca una restrizione a tale libertà.

    Sull’esistenza di un ostacolo alla libertà di stabilimento

    41

    Secondo giurisprudenza costante, l’articolo 49 TFUE impone la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. Tale libertà comprende, per le società costituite secondo la legislazione di uno Stato membro e che abbiano la loro sede sociale, la loro amministrazione centrale o la loro sede principale all’interno dell’Unione, il diritto di svolgere la loro attività in altri Stati membri mediante una partecipata, una succursale o un’agenzia (sentenza del 21 maggio 2015, Verder LabTec, C‑657/13, EU:C:2015:331, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

    42

    Come si è ricordato al punto 27 della presente sentenza, anche se, secondo la loro formulazione, le disposizioni del Trattato FUE in tema di libertà di stabilimento mirano ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato membro di provenienza ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione.

    43

    Devono essere considerati restrizioni alla libertà di stabilimento tutti i provvedimenti che vietano, ostacolano o rendono meno allettante l’esercizio di tale libertà (sentenza del 21 maggio 2015, Verder LabTec, C‑657/13, EU:C:2015:331, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

    44

    Nella fattispecie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che unicamente nel caso del trasferimento della sede amministrativa di un trust in uno Stato membro diverso dal Regno Unito la normativa di cui trattasi nel procedimento principale prevede, da una parte, la tassazione degli utili non realizzati risultanti dal patrimonio appartenente al trust in occasione di tale trasferimento e, dall’altra, l’immediato assolvimento dell’imposta dovuta relativa ad esso. Viceversa, ciò non avverrebbe nel caso di un trasferimento analogo all’interno del territorio nazionale.

    45

    Ne deriva che, come il governo del Regno Unito riconosce, gli utili non realizzati di cui trattasi nel procedimento principale non sarebbero stati assoggettati ad imposta dal Regno Unito se i trustees di ultima nomina fossero stati residenti in tale Stato membro.

    46

    Di conseguenza, si deve constatare che la normativa in causa nel procedimento principale comporta una differenza di trattamento tra un trust che mantiene la propria sede amministrativa nel Regno Unito e un trust la cui sede amministrativa viene trasferita in un altro Stato membro, per il fatto che il luogo di residenza dei suoi nuovi trustees si trova in questo secondo Stato membro.

    47

    Tale differenza di trattamento è, da una parte, idonea a disincentivare i trustees, gestori del trust, a trasferire la sede amministrativa di quest’ultimo in un altro Stato membro e, dall’altra, a dissuadere i fondatori del trust, nei limiti in cui l’atto costitutivo dello stesso lo consenta, a designare nuovi trustees non residenti. Essa costituisce, pertanto, un ostacolo alla libertà di stabilimento.

    48

    Una siffatta disparità di trattamento è ammissibile solo se riguarda situazioni che non siano oggettivamente comparabili o se è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, ammessi dal diritto dell’Unione. Occorre, anche in tale ipotesi, che la restrizione sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo da essa perseguito e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza del 17 dicembre 2015, Timac Agro Deutschland, C‑388/14, EU:C:2015:829, punti 2629 e la giurisprudenza ivi citata).

    49

    Riguardo, anzitutto, alla comparabilità delle situazioni di cui trattasi, è sufficiente constatare che, alla luce della normativa di uno Stato membro diretta ad assoggettare a tassazione gli utili prodotti sul suo territorio, la situazione di un trust che trasferisce la propria sede amministrativa in un altro Stato membro è, con riferimento alla tassazione degli utili risultanti dal patrimonio del trust, che sono stati prodotti nel primo Stato membro anteriormente al trasferimento, simile a quella di un trust che mantenga la propria sede amministrativa nel primo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus, C‑371/10, EU:C:2011:785, punto 38).

    50

    Secondo il Regno Unito, poi, tale restrizione è giustificata dal motivo di interesse pubblico legato al mantenimento della ripartizione equilibrata della competenza fiscale tra gli Stati membri.

    51

    A tale riguardo occorre ricordare, da un lato, che il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri è un obiettivo legittimo, riconosciuto dalla Corte. Dall’altro, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione adottate dall’Unione, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione della loro competenza fiscale al fine di eliminare le doppie imposizioni (sentenza del 21 maggio 2015, Verder LabTec, causa C‑657/13, EU:C:2015:331, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata).

    52

    Nella fattispecie, dalla giurisprudenza della Corte deriva che il trasferimento della sede amministrativa di un trust da uno Stato membro ad un altro non può significare che lo Stato membro di provenienza debba rinunciare al suo diritto di assoggettare ad imposta un utile, prodotto nell’ambito della sua competenza fiscale prima di tale trasferimento. La Corte ha statuito, al riguardo, che uno Stato membro, sulla base di tale principio di territorialità fiscale associato a un elemento temporale, vale a dire la residenza fiscale del contribuente sul territorio nazionale durante il periodo in cui gli utili non realizzati sono stati prodotti, ha il diritto di tassare tali utili al momento del trasferimento all’estero del suddetto contribuente. Un siffatto provvedimento mira a prevenire situazioni tali da compromettere il diritto dello Stato membro di provenienza di esercitare la propria competenza fiscale in merito alle attività realizzate sul proprio territorio, e può pertanto essere giustificato da motivi legati alla tutela della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri (sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus, C‑371/10, EU:C:2011:785, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

    53

    Tuttavia, la Corte ha precisato che l’obiettivo del mantenimento della ripartizione della competenza fiscale tra gli Stati membri può giustificare un provvedimento nazionale solamente a condizione che lo Stato membro, sul territorio del quale gli utili sono stati prodotti, risulti effettivamente ostacolato nell’esercizio del proprio potere impositivo sugli utili medesimi (sentenza del 23 gennaio 2014, DMC, C‑164/12, EU:C:2014:20, punto 56).

    54

    Orbene, nel procedimento principale, i trustees Panayi sostengono che, anche in assenza di una tassazione immediata degli utili di cui trattasi in occasione del trasferimento della sede di amministrazione effettiva dei trusts di cui trattasi nel procedimento principale, il Regno Unito non sarebbe stato ostacolato nell’assoggettare ad imposta tali utili risultanti dal patrimonio appartenente ai trusts Panayi in quanto, in forza dell’articolo 87 del TCGA, gli utili realizzati dai trustees non residenti, e attribuiti ai beneficiari residenti sotto forma di versamenti in conto capitale, potrebbero essere assoggettati ad imposta in capo a detti beneficiari.

    55

    Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, assoggettando interamente il potere impositivo che lo Stato membro in parola conserva al potere discrezionale dei trustees e dei beneficiari, non può essere considerata sufficiente per salvaguardare la competenza fiscale di tale Stato membro sugli utili prodotti sul suo territorio.

    56

    Di conseguenza, va constatato che la normativa di uno Stato membro che disponga, in una situazione come quella prevista dal procedimento principale, la tassazione degli utili non realizzati risultanti dal patrimonio detenuto in trust in occasione del trasferimento della sede amministrativa di tale trust in un altro Stato membro, malgrado il fatto che questo primo Stato membro abbia la possibilità di mantenere un’eventuale competenza fiscale su detti utili, è idonea a garantire la salvaguardia della ripartizione della competenza fiscale tra gli Stati membri, dato che questo primo Stato membro perde il proprio potere impositivo su detti utili in seguito al trasferimento.

    57

    Riguardo, infine, alla proporzionalità del provvedimento in esame, deriva dalla giurisprudenza della Corte che, da una parte, soddisfa il principio di proporzionalità il fatto che lo Stato membro di provenienza, ai fini di salvaguardare l’esercizio della propria competenza fiscale, determini l’importo del prelievo relativo agli utili non realizzati sorti sul suo territorio nel momento in cui il suo potere impositivo su detti utili cessa di esistere, nel caso di specie, al momento del trasferimento della sede amministrativa del trust in un altro Stato membro (sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus, C‑371/10, EU:C:2011:785, punto 52). D’altra parte, la normativa di uno Stato membro, che prevede che un trust, che trasferisca la propria sede amministrativa in un altro Stato membro, possa optare tra il versamento immediato dell’importo del prelievo relativo a tali utili e il versamento differito dell’importo di tale prelievo, accompagnato, eventualmente, dagli interessi secondo la legislazione nazionale applicabile, costituirebbe una disciplina meno pregiudizievole alla libertà di stabilimento che non l’assolvimento immediato dell’imposta dovuta (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, Verder LabTec, C‑657/13, EU:C:2015:331, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

    58

    Peraltro, in tale contesto, va precisato che l’assolvimento differito non può condurre all’obbligo in capo allo Stato membro di provenienza di tenere conto delle eventuali minusvalenze che si sarebbero prodotte in seguito al trasferimento della sede amministrativa del trust in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus, C‑371/10, EU:C:2011:785, punto 61).

    59

    Orbene, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale prevede esclusivamente l’assolvimento immediato dell’imposta in parola. Ne consegue che una normativa siffatta eccede quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo diretto a salvaguardare la ripartizione della competenza fiscale tra gli Stati membri e costituisce, pertanto, una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento.

    60

    Tale valutazione non può essere posta nuovamente in discussione dal fatto che gli utili, nelle circostanze di cui al procedimento principale, siano stati realizzati dopo l’accertamento dell’importo del prelievo, ma prima che esso divenisse esigibile, dato che il carattere sproporzionato della normativa in esame nel procedimento principale risiede nel fatto che essa non prevede la possibilità a vantaggio del contribuente di differire il momento dell’assolvimento dell’imposta dovuta.

    61

    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni presentate dichiarando che le disposizioni del trattato FUE relative alla libertà di stabilimento ostano, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, in cui i trustees sono trattati, secondo il diritto nazionale, come un unico e permanente organismo di persone, distinto dalle persone che possono di volta in volta essere i trustees, alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’assoggettamento ad imposta degli utili non realizzati afferenti al patrimonio del trust, qualora la maggioranza dei trustees trasferisca la sua residenza in un altro Stato membro, senza permettere il prelievo differito dell’imposta in tal modo dovuta.

    Sulle spese

    62

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    Le disposizioni del trattato FUE relative alla libertà di stabilimento ostano, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, in cui i trustees sono trattati, secondo il diritto nazionale, come un unico e permanente organismo di persone, distinto dalle persone che possono di volta in volta essere i trustees, alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’assoggettamento ad imposta degli utili non realizzati afferenti al patrimonio del trust, qualora la maggioranza dei trustees trasferisca la sua residenza in un altro Stato membro, senza permettere il prelievo differito dell’imposta in tal modo dovuta.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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