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Document 62015CJ0600

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'8 dicembre 2016.
Staatssecretaris van Financiën contro Lemnis Lighting BV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 8539, 8541, 8543, 8548 e 9405 – Lampade a diodi emettitori di luce (LED).
Causa C-600/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:937

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

8 dicembre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 8539, 8541, 8543, 8548 e 9405 — Lampade a diodi emettitori di luce (LED)»

Nella causa C‑600/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 6 novembre 2015, pervenuta in cancelleria il 16 novembre 2015, nel procedimento

Staatssecretaris van Financiën,

contro

Lemnis Lighting BV,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da A. Borg Barthet (relatore), facente funzione di presidente della Decima Sezione, E. Levits e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Lemnis Lighting BV, da E. Mennes e B. Kalshoven, belastingadviseurs;

per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman e B. Koopman, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, da M. Fehér, G. Koós e A. Pálfy, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Caeiros e P. Vanden Heede, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci doganali 8539, 8541, 8543, 8548 e 9405 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007 (GU 2007, L 286, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato per le Finanze, Paesi Bassi; in prosieguo: l’«amministrazione doganale») e la Lemnis Lighting BV (in prosieguo: la «Lemnis Lighting») relativamente alla classificazione doganale di lampade a diodi emettitori di luce (in prosieguo: le «lampade a LED»).

Contesto normativo

Convenzione sul sistema armonizzato

3

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione internazionale recante creazione di detto consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: la «convenzione sul SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, dalla decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

4

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sul SA, ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione del SA. Ogni parte contraente s’impegna parimenti ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, come pure tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificare la portata di questi ultimi.

5

L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

6

Le note esplicative del SA relative alla voce 8541 del sistema medesimo sono formulate nei termini seguenti:

«A. - Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttori

(...)

Tra questi dispositivi si possono citare:

I.

I diodi. Questi sono dispositivi a due terminali che comportano una sola giunzione PN e che permettono il passaggio di corrente in un senso (senso passante) e offrono, invece, una grandissima resistenza nell’altro (senso bloccato). Essi sono utilizzati per la rivelazione, il raddrizzamento, la commutazione, ecc.

I principali tipi di diodi sono i diodi di segnalazione, i diodi raddrizzatori di potenza, i diodi regolatori di tensione, i diodi di tensione di riferimento.

II.

I transistori. (...)

III.

I dispositivi simili a semiconduttori. (...)

I dispositivi sopradescritti rientrano in questa voce, sia che essi vengano presentati montati, cioè già muniti delle loro connessioni o incapsulati (componenti), sia non montati (elementi) o anche in forma di dischi (wafer) non ancora tagliati.

(...)

B. - Dispositivi fotosensibili a semiconduttore

(...)

C. - Diodi luminescenti

I diodi emettitori di luce o diodi elettroluminescenti (in particolare all’arseniuro di gallio o al fosfuro di gallio) sono dispositivi che trasformano l’energia elettrica in radiazioni visibili, infrarosse o ultraviolette. Sono impiegati per la visualizzazione o la trasmissione di dati nei sistemi di elaborazione dell’informazione.

(...)».

7

Ai termini delle note esplicative del SA relative alla voce 8543 di tale sistema:

«Questa voce comprende, purché non ne siano esclusi dalle Note della Sezione o di questo Capitolo, l’insieme delle macchine e apparecchi elettrici che non sono nominati né compresi in altre voci del Capitolo, né previsti più specificatamente da una voce qualsiasi d’un altro Capitolo (in particolare i Capitoli 84 o 90).

Sono da considerare come macchine o apparecchi ai sensi di questa voce, i dispositivi elettrici aventi una funzione propria. Le disposizioni della nota esplicativa della voce 84.79, relative alle macchine e agli apparecchi aventi una funzione propria, sono applicabili, mutatis mutandis, alle macchine e agli apparecchi di questa voce.

Sono per la maggior parte dei complessi di dispositivi elettrici elementari (lampade, trasformatori, condensatori, self, resistenze, ecc.), che assicurano la loro funzione esclusivamente mediante un mezzo puramente elettrico. Sono tuttavia compresi in questa voce gli oggetti elettrici comportanti dei dispositivi meccanici, a condizione che questi dispositivi non abbiano che un’importanza secondaria in rapporto a quella delle parti elettriche della macchina o dell’apparecchio».

8

Le note esplicative del SA relative alla voce 8479 di tale sistema sono formulate nei termini seguenti:

«Questa voce comprende le macchine e apparecchi meccanici che hanno una funzione propria e che non siano:

(...)

c)

classificati in altre voci più specifiche di questo Capitolo per il fatto che:

(...)

1)

Non sono specializzati per la loro funzione o il loro tipo.

(...)

Le macchine e gli apparecchi di questa voce si distinguono dalle parti di macchine o di apparecchi da classificare secondo le disposizioni generali relative alle parti, in quanto hanno una funzione loro propria.

In applicazione alla suddetta norma sono da considerare come aventi una funzione propria:

A)

I dispositivi meccanici (...) la cui funzione possa essere esercitata in maniera distinta e indipendente da ogni altra macchina, apparecchio o congegno. (...)

B)

I dispositivi meccanici che non possono funzionare se non montati su di un’altra macchina, un altro apparecchio o congegno, o incorporati in un insieme più complesso, a condizione tuttavia che la loro funzione:

1)

sia distinta da quella della macchina, dell’apparecchio o del congegno su cui devono essere montati, o da quella dell’insieme nel quale devono essere incorporati, e

2)

che essa non partecipi in modo integrante e indissociabile al funzionamento di questa macchina, di questo apparecchio, congegno o insieme.

(...)».

9

Le note esplicative del SA relative alla voce 9405 sono formulate nei termini seguenti:

«Sono egualmente classificate in questa voce, quando sono riconoscibili come tali e quando non sono comprese più specificatamente altrove, le parti di apparecchi per l’illuminazione, di lampade pubblicitarie, d’insegne luminose, di targhette indicatrici luminose e di oggetti simili (...)

Le parti elettriche di questi oggetti (per esempio, portalampade, cumulatori, interruttori, trasformatori, starter, ballast) presentate isolatamente sono da classificare nel Capitolo 85.

(...)

Sono ugualmente esclusi da questa voce:

(...)

h)

Le lampade (ampolle) e i tubi a incandescenza o a scarica (compresi quelli che presentano la forma di arabeschi, lettere, cifre, stelle, ecc.) come pure le lampade ad arco (voce 85.39).

(...)».

La NC

10

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC, che si fonda sul SA.

11

A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16), la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento si applica a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

12

Le versioni della NC applicabili ai fatti di cui al procedimento principale, che si sono svolti tra il maggio 2008 e il marzo 2011, sono quelle che risultano, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 1214/2007, dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 (GU 2008, L 291, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009 (GU 2009, L 287, pag. 1), e dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 (GU 2010, L 284, pag. 1). Dal momento che la suddetta serie di modifiche non ha inciso sul tenore letterale delle disposizioni della NC applicabili a tali fatti, occorre fare riferimento alla versione di tale nomenclatura risultante dal regolamento n. 1214/2007.

13

La prima parte della NC comprende un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, nell’ambito del titolo I, dedicato alle disposizioni generali, la sezione A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», così recita:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(...)

4.

Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

(...)

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

14

La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene in particolare una sezione XVI, la cui nota 4 così recita:

«Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l’insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura».

15

La sezione XVI della NC contiene un capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi».

16

La nota 8 del capitolo 85 della NC così recita:

«Ai sensi delle voci 8541 e 8542, si considerano come:

(...) “Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore”, i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l’influenza di un campo elettrico.

(...)

Ai fini della classificazione degli oggetti definiti nella presente nota, le voci 8541 e 8542 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura, eccetto la voce 8523, in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione».

17

La nota 9 del capitolo 85 della NC così recita:

«Ai sensi della voce 8548, per “pile e batterie di pile elettriche fuori uso” e “accumulatori elettrici fuori uso” si intendono quelli che sono diventati inutilizzabili a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi o che non sono suscettibili di essere ricaricati».

18

Il capitolo 85 della NC contiene le seguenti voci doganali:

«8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti “fari e proiettori sigillati” e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

 

 

(...)

(...)

8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati

 

 

(...)

(...)

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

(...)

(...)

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

(...)».

19

Il capitolo 94 della NC, che fa parte della sezione XX di tale nomenclatura, è intitolato «Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate». Tale capitolo comprende la voce doganale 9405, che è formulata nel seguente modo:

«Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

20

Nel periodo dal maggio 2008 al marzo 2011, la Lemnis Lighting ha presentato diverse dichiarazioni di immissione in libera pratica per lampade a LED.

21

Le lampade a LED sono costituite da diverse componenti elettroniche, un involucro di vetro e un attacco in metallo. Esse devono essere inserite in un’armatura e servono all’illuminazione di interni.

22

Una delle componenti elettroniche è una scheda a circuiti stampati (printed circuit board o «PCB»; in prosieguo: una «PCB») di forma quadrata con lato di 14 mm, sulla quale sono apposti sei diodi emettitori di luce (light emitting diodes; in prosieguo: i «diodi emettitori di luce»). I diodi emettitori di luce convertono l’energia elettrica, proveniente dalla rete elettrica, in luce visibile non appena una corrente elettrica passa dal diodo nella direzione di passaggio.

23

La PCB con i diodi emettitori di luce è racchiusa in una sfera di vetro. Inoltre le lampade a LED sono dotate di un attacco a vite «Edison» con un diametro di 27 mm (attacco cosiddetto «E27»; in prosieguo: l’«attacco»). Le lampade a LED possono così essere inserite in un’armatura.

24

I diodi emettitori di luce richiedono un’alimentazione elettrica costante. Pertanto tra l’attacco e la PCB è stata collocata una componente elettronica, avente la funzione di rimediare agli sbalzi di corrente che avvengono nella rete elettrica. Tale componente elettronica comprende, tra l’altro, diodi, transistor, resistenze, condensatori e bobine, oltre a circuiti integrati.

25

Le lampade a LED sono state dichiarate dalla Lemnis Lighting come rientranti nella sottovoce 8541 40 10 della NC, per la quale è dovuto un dazio doganale dello 0%.

26

L’amministrazione doganale ha ritenuto che le lampade a LED dovessero essere classificate nella sottovoce 8543 70 90 della NC, con un’aliquota doganale del 3,7% e ha inviato alla Lemnis Lighting alcuni avvisi di riscossione di dazi doganali a concorrenza dell’importo dovuto.

27

La Lemnis Lighting ha presentato un reclamo contro tale decisione di classificazione, il quale è stato respinto dall’amministrazione doganale. Essa ha quindi proposto un ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi al Rechtbank te Haarlem (tribunale di Haarlem, Paesi Bassi), che ha dichiarato il ricorso infondato. La Lemnis Lighting ha proposto appello contro tale decisione dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi).

28

Il giudice d’appello ha statuito che, applicando la regola generale di classificazione 4 della NC, le lampade a LED possono essere classificate nella sottovoce 8539 22 90 di tale nomenclatura, con un’aliquota di dazi doganali pari al 2,7%, dato che le lampade ad incandescenza, di cui alla voce 8539 della NC, hanno maggiori analogie con le lampade a LED.

29

Contro tale sentenza del Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) l’amministrazione doganale ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), e la Lemnis Lighting ha proposto un ricorso incidentale contro questa stessa sentenza. Detto giudice nutre dubbi quanto alla classificazione doganale delle lampade a LED.

30

Esso ritiene infatti che, poiché a suo avviso non è possibile la classificazione in nessuna delle voci 8539, 8541 e 8543 della NC a titolo della regola generale di classificazione 1 della NC, le lampade a LED possono essere classificate applicando le regole generali di classificazione 2, 3 o eventualmente 4. Fa altresì valere che, qualora le lampade a LED dovessero essere considerate «parti elettriche di macchine o di apparecchi» o «apparecchi per l’illuminazione e loro parti», si porrebbe la questione di stabilire se esse possano rientrare, rispettivamente, nelle voci 8548 o 9405 della NC.

31

Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le voci 8539, 8541, 8543, 8548 e 9405 della NC debbano essere interpretate nel senso che prodotti come le lampade a LED, che sono composte da diodi emettitori di luce e da altre componenti elettriche, nonché da un involucro di vetro e da un attacco “Edison”, e che servono all’illuminazione dopo essere state inserite in un apparecchio per l’illuminazione, devono essere classificate in una di queste voci. In caso affermativo, in quale di queste voci i prodotti debbano essere classificati. In caso negativo, in quale altra voce debba avvenire la classificazione».

Sulla questione pregiudiziale

32

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente in quale delle voci 8539, 8541, 8543, 8548 o 9405 della NC debbano essere classificate merci quali le lampade a LED di cui trattasi nel procedimento principale.

33

In via preliminare, occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. In effetti, il giudice nazionale appare, in ogni caso, collocato nella posizione più favorevole per procedere a tale operazione (sentenza del 12 giugno 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

34

Spetterà, quindi, al giudice del rinvio procedere alla classificazione dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale, alla luce delle risposte fornite dalla Corte alle questioni che esso le ha sottoposto.

35

Per dare una risposta utile al giudice del rinvio, è importante sottolineare anzitutto che, da un lato, come risulta dal punto 13 della presente sentenza, le regole generali per l’interpretazione della NC stabiliscono che la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, mentre la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore puramente indicativo.

36

Dall’altro lato, secondo costante giurisprudenza della Corte, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (v. sentenza del 12 giugno 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

37

Relativamente alle note esplicative del SA, si deve aggiungere che, nonostante non abbiano efficacia vincolante, esse costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (sentenza del 17 marzo 2016, Sonos Europe, C‑84/15, EU:C:2016:184, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

38

Nel caso di specie, le lampade a LED come quelle oggetto del procedimento principale non sono menzionate espressamente né dalla lettera delle voci 8539, 8541, 8548 e 9405 della NC, né da quella delle note delle sezioni o dei capitoli di quest’ultima, né dalle note esplicative della NC o del SA.

39

Si deve tuttavia esaminare se tali lampade a LED possano essere classificate in una di tali voci della NC.

40

Per quanto riguarda la voce 8539 della NC, dal suo tenore letterale risulta che essa si riferisce specificamente ed esclusivamente alle «lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti “fari e proiettori sigillati” e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco». Pertanto, tale voce riguarda solamente le lampade che utilizzano una particolare tecnica per produrre luce.

41

Orbene, le caratteristiche e le proprietà oggettive delle merci come quelle di cui al procedimento principale non corrispondono a tale descrizione. Infatti le lampade a LED emettono luce per mezzo di diodi emettitori di luce, vale a dire un processo di diffusione della luce che non rientra nella voce 8539 della NC.

42

Pertanto, merci come quelle di cui al procedimento principale non possono rientrare nella voce 8539 della NC.

43

Per quanto riguarda la voce 8541 della NC, essa si riferisce in particolare ai «diodi emettitori di luce». Come risulta dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni depositate dinanzi alla Corte, è pacifico che le lampade a LED sono costituite da siffatti diodi.

44

A tale riguardo, occorre rilevare che, ai sensi della nota esplicativa del SA relativa alla voce 8541, tale voce raggruppa in particolare i diodi emettitori di luce o diodi elettroluminescenti che sono dispositivi che trasformano l’energia elettrica in radiazioni visibili, infrarosse o ultraviolette. Sono impiegati, in particolare, per la visualizzazione o la trasmissione di dati nei sistemi di elaborazione dell’informazione.

45

Ne consegue che la voce 8541 della NC comprende i diodi emettitori di luce che non sono montati con altre componenti elettroniche. Orbene, si deve constatare che le lampade a LED sono costituite non solo da diodi emettitori di luce, ma anche da numerose altre componenti necessarie al loro funzionamento, quali una sfera di vetro, un PCB e un attacco.

46

Di conseguenza, le lampade a LED non possono rientrare nella voce 8541 della NC.

47

Per quanto riguarda la voce 8548 della NC, occorre constatare che essa comprende in particolare le «parti elettriche di macchine o di apparecchi».

48

Si deve ricordare che, sebbene la NC non definisca la nozione di «parti» ai sensi della voce 8548 della NC, dalla giurisprudenza della Corte, elaborata in relazione ai capitoli 84 e 85 della sezione XVI nonché del capitolo 90 della sezione XVIII della NC, risulta che la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le parti stesse sono indispensabili. Da questa giurisprudenza risulta che, per poter qualificare un articolo come «parte» ai sensi dei suddetti capitoli, non è sufficiente dimostrare che senza tale articolo la macchina o l’apparecchio non sia in grado di rispondere ai bisogni cui è destinato. Occorre altresì dimostrare che il funzionamento meccanico o elettrico della macchina o dell’apparecchio di cui trattasi è condizionato da detto articolo (sentenza del 12 dicembre 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

49

Nel caso di specie, dalle constatazioni di fatto del giudice del rinvio risulta che le lampade a LED di cui al procedimento principale possono essere inserite in un’armatura. Inoltre, i diodi emettitori di luce richiedono un’alimentazione elettrica costante. Orbene, come sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, benché un apparecchio per l’illuminazione senza lampada non sia in grado di diffondere la luce, il funzionamento meccanico o elettrico dell’apparecchio per l’illuminazione non dipende dalla presenza o dall’assenza della lampada a LED.

50

Si deve pertanto constatare che la lampada a LED non è indispensabile al funzionamento di un’armatura. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte citata al punto 48 della presente sentenza, una lampada siffatta non può quindi essere qualificata come «part[e]» di un’armatura e non può dunque rientrare nella voce 8548 della NC.

51

Inoltre le lampade a LED non possono essere considerate «apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti» ai sensi della voce 9405 della NC.

52

Infatti, per garantire l’applicazione coerente ed uniforme della tariffa doganale comune, la nozione di «parti» ai sensi della voce 9405 della NC dovrebbe ricevere la stessa definizione risultante dalla giurisprudenza della Corte relativa ad altri capitoli della NC, come quella ricordata al punto 48 della presente sentenza.

53

Di conseguenza, le lampade a LED non possono rientrare nella voce 9405 della NC, dal momento che, come risulta dai punti 49 e 50 della presente sentenza, non possono essere considerate «parti» di apparecchi per l’illuminazione per il cui funzionamento tali lampade sono indispensabili.

54

Per quanto riguarda la voce 8543 della NC, dal suo tenore letterale risulta che essa comprende «macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove [nel] capitolo [85 della NC]». La classificazione di un prodotto nella stessa voce è quindi possibile solo se non si può classificare tale prodotto in un’altra voce di detto capitolo 85. Orbene, dai punti 42, 46 e 50 della presente sentenza risulta che ciò si verifica nel caso di specie (v., per analogia, sentenza del 25 febbraio 2016, G.E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, punto 71).

55

Inoltre la voce 8543 della NC è applicabile a una macchina o a un apparecchio elettrico solo se ha una funzione propria (v. sentenza del 20 novembre 2014, Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, punto 27).

56

Infatti le note esplicative del SA relative alla voce 8543 di tale sistema dispongono che i dispositivi elettrici con una funzione propria devono essere considerati «macchine o apparecchi» ai sensi di tale voce. Tali note ricordano anche che tali macchine ed apparecchi sono per la maggior parte dei complessi di dispositivi elettrici elementari (lampade, trasformatori, condensatori, self, resistenze, ecc.), che assicurano la loro funzione esclusivamente mediante un mezzo puramente elettrico, e che sono tuttavia compresi in questa voce gli oggetti elettrici comportanti dei dispositivi meccanici, a condizione che questi dispositivi non abbiano che un’importanza secondaria in rapporto a quella delle parti elettriche della macchina o dell’apparecchio. Tale punto precisa inoltre che le disposizioni della nota esplicativa della voce 8479 del SA relative alle macchine e apparecchi con una funzione propria sono applicabili mutatis mutandis alle macchine e apparecchi della voce 8543 del SA.

57

A tal proposito, le note esplicative del SA relative alla voce 8479 di tale sistema precisano, da un lato, che quest’ultima comprende le macchine e gli apparecchi meccanici con una funzione specifica che non sono classificati in altre voci più specifiche del capitolo 84 del SA perché non vi sono specificati per la loro funzione o tipo e, dall’altro, che le macchine e gli apparecchi rientranti in detta voce si distinguono dalle parti di macchine o di apparecchi da classificare conformemente alle disposizioni generali relative alle parti per il fatto che essi possiedono una funzione propria.

58

Nel caso di specie, le lampade a LED hanno una funzione di illuminazione. Tale funzione è garantita mediante i diodi emettitori di luce attraverso i quali circola una corrente elettrica costante. A tale riguardo, dette lampade non devono necessariamente essere integrate in un’armatura per svolgere la funzione di illuminazione, dal momento che una corrente elettrica è sufficiente per farle funzionare. Pertanto le lampade a LED hanno una funzione propria.

59

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che merci quali le lampade a LED, di cui trattasi nel procedimento principale, rientrano, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, nella voce 8543 della NC.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

1)

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che merci quali le lampade a diodi emettitori di luce, di cui trattasi nel procedimento principale, rientrano, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, nella voce 8543 di tale nomenclatura.

 

Firme


( *1 ) * Lingua processuale: il neerlandese

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