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Document 62015CJ0587

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 giugno 2017.
    Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras contro Gintaras Dockevičius e Jurgita Dockevičienė.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
    Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli – Incidente avvenuto nel 2006 tra veicoli abitualmente stazionanti in Stati membri diversi – Regolamento generale del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri – Incompetenza della Corte – Direttiva 2009/103/CE – Inapplicabilità ratione temporis – Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 2000/26/CE – Inapplicabilità ratione materiae – Articolo 47 de la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Inapplicabilità – Assenza d’attuazione del diritto dell’Unione.
    Causa C-587/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:463

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    15 giugno 2017 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli — Incidente avvenuto nel 2006 tra veicoli abitualmente stazionanti in Stati membri diversi — Regolamento generale del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri — Incompetenza della Corte — Direttiva 2009/103/CE — Inapplicabilità ratione temporis — Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 2000/26/CE — Inapplicabilità ratione materiae — Articolo 47 de la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Inapplicabilità — Assenza d’attuazione del diritto dell’Unione»

    Nella causa C‑587/15,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania), con decisione del 23 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria il 12 novembre 2015, nel procedimento

    Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras

    contro

    Gintaras Dockevičius,

    Jurgita Dockevičienė,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, E. Regan, A. Arabadjiev (relatore), C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

    avvocato generale: M. Bobek

    cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 dicembre 2016,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, da A. Križinauskas, in qualità di agente;

    per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas, R. Dzikovič, e G. Taluntytė, in qualità di agenti;

    per il governo ceco, da J. Vláčil e M. Smolek, in qualità di agenti;

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Varrone, avvocato dello Stato;

    per la Commissione europea, da K.-P. Wojcik e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2017,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione:

    dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 10 del regolamento generale del consiglio dei Bureaux, adottato con la Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati del 30 maggio 2002, allegata come appendice alla decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 2003, L 192, pag. 23; in prosieguo: il «regolamento generale»);

    dell’articolo 2, dell’articolo 10, paragrafi 1 e 4, nonché dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11), e

    dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    2

    Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (ufficio lituano di assicurazione di autoveicoli; in prosieguo: l’«ufficio B») e, dall’altro lato, il sig. Gintaras Dockevičius e la sig.ra Jurgita Dockevičienė, cittadini lituani, relativamente ad un’azione di regresso con la quale l’ufficio B intende ottenere la condanna dei resistenti nel procedimento principale, che non avevano adempiuto al loro obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli allorché sono rimasti implicati in un incidente stradale verificatosi in Germania, a rimborsare all’ufficio nazionale di assicurazione tedesco (in prosieguo: l’«ufficio A») le somme versate come indennizzo all’altra parte coinvolta in suddetto incidente.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    A termini dell’articolo 2 della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972, L 103, pag. 1, e rettifica in GU 1973, L 75, pag. 30), come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU 2005, L 149, pag. 14) (in prosieguo: la «direttiva 72/166»):

    «1.   Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro e quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel loro territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell’assicurazione, a condizione che tali controlli non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell’ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione.

    2.   Per quanto concerne i veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri, le disposizioni della presente direttiva, eccettuati gli articoli 3 e 4, hanno effetto:

    dopo che sia stato concluso un accordo tra i nove uffici nazionali di assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si rende garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria, per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che siano assicurati o non;

    a decorrere dalla data fissata dalla Commissione, dopo che essa avrà costatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l’esistenza del suddetto accordo;

    per la durata dell’accordo».

    4

    L’articolo 1, paragrafi 4 e 7, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), come modificata dalla direttiva 2005/14 (in prosieguo: la «direttiva 84/5»), dispone come segue:

    «4.

    Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione a norma del paragrafo 1.

    Il primo comma fa salvo il diritto degli Stati membri di conferire o no all’intervento dell’organismo un carattere sussidiario, nonché quello di disciplinare la soluzione di controversie fra l’organismo e il responsabile o i responsabili del sinistro ed altre imprese di assicurazione o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti ad indennizzare la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non possono autorizzare l’organismo a subordinare il pagamento dell’indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.

    (…)

    7.

    Gli Stati membri applicano al pagamento dell’indennizzo da parte dell’organismo le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, fatta salva qualsiasi altra pratica più favorevole alle vittime».

    5

    L’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (GU 2000, L 181, pag. 65), così dispone:

    «La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa provocati dall’uso [di] veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro».

    6

    L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva è formulato come segue:

    «1.   Ciascuno Stato membro costituisce o riconosce un organismo d’indennizzo incaricato di risarcire le persone lese nei casi di cui all’articolo 1.

    Dette persone lese possono presentare all’organismo d’indennizzo del loro Stato membro di residenza una richiesta d’indennizzo:

    a)

    nel caso in cui l’impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri non abbiano dato una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta d’indennizzo entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta di indennizzo all’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; o

    b)

    nel caso in cui l’impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nello Stato di residenza della persona lesa conformemente all’articolo 4, paragrafo 1. In questo caso le persone lese non possono presentare all’organismo d’indennizzo una richiesta d’indennizzo se hanno presentato una richiesta del genere direttamente all’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato l’incidente e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

    Le persone lese non possono tuttavia presentare all’organismo d’indennizzo una richiesta d’indennizzo se hanno intrapreso un’azione legale direttamente contro l’impresa di assicurazione.

    L’organismo di indennizzo interviene entro due mesi dalla data alla quale la persona lesa notifica ad esso la sua richiesta d’indennizzo ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell’impresa di assicurazione, o [del] mandatario per la liquidazione dei sinistri, alla richiesta.

    L’organismo di indennizzo informa immediatamente:

    a)

    l’impresa di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;

    b)

    l’organismo di indennizzo nello Stato membro dello stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;

    c)

    la persona che ha causato il sinistro, se nota;

    del fatto che ha ricevuto una richiesta d’indennizzo dalla persona lesa e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta domanda.

    Questa disposizione non osta al diritto degli Stati membri di considerare l’indennizzo ad opera di tale organismo come sussidiario o meno, e al loro diritto di disciplinare la soluzione di controversie tra detto organismo e la persona o le persone che hanno causato il sinistro e altre imprese di assicurazione o organismi previdenziali tenuti a risarcire la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia gli Stati membri non possono consentire che l’organismo subordini il pagamento dell’indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva in particolare che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro è insolvente o rifiuta di pagare.

    2.   L’organismo d’indennizzo che ha indennizzato la persona lesa nel suo Stato membro di residenza acquisisce un credito nei confronti dell’organismo d’indennizzo dello Stato membro in cui [è situato lo] stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, per la somma pagata a titolo di indennizzo.

    Quest’ultimo organismo è quindi surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o della sua impresa di assicurazione, nella misura in cui l’organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa ha indennizzato quest’ultima per il danno subito. Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere la surrogazione disposta da ogni altro Stato membro».

    7

    La direttiva 2009/103 ha codificato le direttive preesistenti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e ha abrogato, di conseguenza, queste ultime, ai sensi del suo articolo 30, con effetto a decorrere dal 27 ottobre 2009. In base alla tavola di concordanza di cui all’allegato II a tale direttiva, l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 72/166 corrisponde all’articolo 2 della direttiva 2009/103, l’articolo 1, paragrafi 4 e 7, della direttiva 84/5 corrisponde all’articolo 10, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2009/103 e l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/26 corrisponde all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/103.

    Regolamento generale

    8

    L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento generale così dispone:

    «Quando un Bureau è informato dell’accadimento di un incidente sul territorio del paese per il quale è competente, con il coinvolgimento di un veicolo proveniente da un altro paese, deve procedere, senza attendere una richiesta formale, ad un’inchiesta sulle circostanze dell’incidente. Esso comunica, al più presto, questa informazione all’assicuratore che ha rilasciato la carta verde o la polizza d’assicurazione oppure, se del caso, al Bureau interessato. Tuttavia nessuna mancanza a questo riguardo può essere invocata contro di lui.

    Quando, nel corso di quest[a] inchiesta, il Bureau constata che l’assicuratore del veicolo coinvolto è identificato e che un corrispondente di questo assicuratore è stato accettato in conformità con le disposizioni dell’articolo 4, trasmette senza ritardo l’informazione a questo corrispondente per ogni utile seguito».

    9

    L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento generale prevede quanto segue:

    «Ogni richiesta deve essere trattata dal Bureau in piena autonomia e conformemente alle disposizioni legali e regolamentari applicabili nel paese di accadimento dell’incidente relative alla responsabilità, al risarcimento delle persone danneggiate e all’assicurazione auto obbligatoria, al meglio degli interessi dell’assicuratore che [h]a rilasciato la carta verde o la polizza d’assicurazione o, se del caso, del Bureau interessato.

    Esso ha competenza esclusiva in tutte le questioni relative all’interpretazione della legge applicabile nel paese dell’incidente (anche se essa rinvia alle disposizioni di legge di un altro paese) e alla definizione della richiesta. Fatta salva quest’ultima disposizione, il Bureau, su esplicita domanda, informa l’assicuratore o il Bureau interessato prima di prendere una decisione definitiva».

    10

    A termini dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento generale:

    «Quando un Bureau o il mandatario designato a questo scopo ha proceduto alla definizione di tutte le richieste originate da uno stesso incidente, indirizza, nel termine massimo di un anno a partire dall’ultimo pagamento effettuato in favore di un danneggiato, per fax o per e-mail al membro del Bureau che ha rilasciato la carta verde o la polizza d’assicurazione oppure, se del caso, al Bureau interessato, una domanda di rimborso specificando:

    1.1.

    le somme pagate a titolo di risarcimento ai danneggiati in virtù d’un accordo amichevole o in esecuzione di una decisione giudiziaria;

    1.2.

    le somme pagate per servizi esterni inerenti la gestione e la definizione di ogni richiesta, oltre alle spese specificatamente esposte per le esigenze di una procedura giudiziaria che, in circostanze analoghe, sarebbero state ugualmente sopportate da un assicuratore stabilito nel paese dell’incidente;

    1.3.

    l’onorario di gestione che copre tutte le altre spese, calcolato in conformità con le regole approvate dal Consiglio dei Bureaux.

    Le somme previste all’articolo 5, paragrafo 1, punto 2, così come l’onorario minimo determinato dal consiglio dei Bureaux in conformità con l’articolo 5, paragrafo 1, punto 3, possono essere reclamati quando le richieste originate da un medesimo incidente non hanno dato luogo ad alcun risarcimento».

    11

    L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento generale precisa quanto segue:

    «Su richiesta del destinatario della domanda di rimborso, le pezze giustificative, ivi compresa la prova oggettiva che i risarcimenti dovuti ai danneggiati sono stati pagati, sono indirizzate senza ritardo, senza che ciò possa ritardare il rimborso».

    12

    L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento generale è così redatto:

    «Ogni Bureau garantisce il rimborso degli importi richiesti ai propri membri in conformità con le disposizioni previste all’articolo 5 dal Bureau del paese nel quale è accaduto l’incidente o dal mandatario designato a questo scopo.

    Quando un membro non effettua il pagamento che gli viene richiesto nel termine di due mesi previsto all’articolo 5, il Bureau al quale aderisce questo membro, dopo avere ricevuto la chiamata in garanzia indirizzata dal Bureau del paese nel quale è accaduto l’incidente o dal mandatario designato a questo scopo, provvede esso stesso al rimborso secondo le condizioni sotto descritte.

    Il Bureau debitore della garanzia dispone di un termine di un mese per effettuare il pagamento. Allo scadere di questo termine, sarà dovuto di pieno diritto un interesse di ritardo, calcolato al tasso annuo del 12% a partire dalla data della chiamata in garanzia fino a quella del ricevimento da parte della banca del beneficiario della somma richiesta.

    Questa chiamata in garanzia deve essere indirizzata, per fax o per e‑mail, nel termine di dodici mesi a partire dall’invio della domanda di rimborso prevista all’articolo 5. Trascorso questo termine, impregiudicati eventuali interessi di ritardo di cui sarebbe esso stesso responsabile, il Bureau debitore della garanzia non sarà tenuto a pagare che l’ammontare richiesto al proprio membro aumentato di dodici mesi di interessi calcolati al tasso annuo del 12%.

    La chiamata in garanzia non può più essere accolta quando essa è indirizzata trascorsi più di due anni dall’invio della richiesta di rimborso».

    13

    L’articolo 10 del regolamento generale è formulato nei seguenti termini:

    «I Bureaux interessati dalle disposizioni di questa sezione garantiscono reciprocamente il rimborso di tutti gli importi pagabili in base a questo regolamento generale derivanti da qualunque richiesta conseguente ad ogni incidente nel quale è coinvolto un veicolo che abbia il suo stazionamento abituale sul territorio dello Stato per il quale ognuno di questi Bureaux è competente, sia esso assicurato o non assicurato».

    Diritto lituano

    14

    La Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas (legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli) del 5 marzo 2004 (Žin., 2004, n. 46-1498), nella versione in vigore al momento dei fatti di cui al procedimento principale, disponeva, all’articolo 17, paragrafo 4, quanto segue:

    «L’[ufficio B] pagherà un indennizzo per il danno causato in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi della legislazione di tale altro Stato membro (il cui ufficio nazionale di assicurazione ha sottoscritto il regolamento generale) se la persona responsabile, il cui autoveicolo staziona abitualmente nel territorio della Repubblica di Lituania, non è coperta da assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. (…) L’[ufficio B] pagherà inoltre un indennizzo in altri casi, conformemente a quanto disposto dal regolamento generale».

    15

    L’articolo 23, paragrafo 5, di tale legge così prevedeva:

    «Dopo aver pagato l’importo richiesto dall’organismo di indennizzo di un altro Stato membro dell’Unione europea, l’[ufficio B] ha il diritto di esigere il rimborso del suddetto importo dalla persona responsabile non assicurata o dall’assicuratore della persona responsabile».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    16

    Il 20 luglio 2006, si verificava in Germania un sinistro stradale, che vedeva coinvolti un veicolo, condotto dal sig. Dockevičius e di proprietà della sig.ra Dockevičienė, e un altro veicolo, condotto dal sig. K. Floros, cittadino tedesco e residente in Germania. Il veicolo di proprietà della sig.ra Dockevičienė non era in regola con l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli.

    17

    Il verbale dell’incidente redatto dalla polizia di Francoforte-sul Meno (Germania) precisa che era impossibile determinare con chiarezza le circostanze e le cause del sinistro. I due conducenti sono, al contempo, ritenuti parti lese nel sinistro e accusati di aver commesso infrazioni del codice della strada, per le quali sono state irrogate al sig. Floros e al sig. Dockevičius multe di, rispettivamente, EUR 35 e EUR 60. A termini di suddetto verbale, infatti, è stato accertato che il sig. Floros guidava senza rispettare la distanza di sicurezza quando ha tamponato un altro veicolo che stava frenando e che il sig. Dockevičius faceva retromarcia senza prestare la particolare cautela necessaria.

    18

    Essendo stata respinta dall’ufficio A la richiesta d’indennizzo ad esso rivolta dal sig. Floros, in seguito all’incidente, quest’ultimo proponeva ricorso dinanzi al Landgericht Frankfurt (Tribunale regionale di Francoforte sul Meno, Germania), chiedendo che tale ufficio fosse condannato a corrispondergli la somma di EUR 4095 a titolo di indennizzo del danno subito a causa del suddetto incidente.

    19

    Con sentenza contumaciale del 27 dicembre 2010, il Landgericht Frankfurt (Tribunale regionale di Francoforte sul Meno) respingeva il ricorso in quanto infondato e non supportato da prove. L’8 agosto 2011, tale giudice, deliberando come organo collegiale, confermava il suddetto giudizio.

    20

    Il 31 gennaio 2012, l’Oberlandesgericht Frankfurt (Tribunale regionale superiore di Francoforte sul Meno, Germania) invitava l’ufficio A e il sig. Floros a trovare una composizione amichevole della controversia che soddisfacesse la richiesta di quest’ultimo.

    21

    L’ufficio A, dunque, corrispondeva al sig. Floros l’importo richiesto nonché la somma di EUR 3643,71, a titolo di spese processuali, e rivolgeva all’ufficio B una richiesta di rimborso dell’ammontare complessivo di EUR 8352,96.

    22

    L’ufficio B accoglieva la richiesta dell’ufficio A e domandava ai resistenti nel procedimento principale di rimborsargli detta somma. Dato che questi ultimi non davano seguito a tale domanda, l’ufficio B introduceva dinanzi al Marijampolės rajono apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Marijampolė, Lituania) un’azione di regresso, intesa a far condannare i resistenti nel procedimento principale a rimborsare il suddetto ammontare.

    23

    Con sentenza del 5 maggio 2014, il Marijampolės rajono apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Marijampolė) accoglieva tale azione in considerazione del fatto che l’ufficio A ha competenza esclusiva in tutte le questioni relative all’interpretazione della legge applicabile nello Stato membro dell’incidente e alla definizione della richiesta. Di conseguenza, avendo l’ufficio B intentato un’azione di regresso nei confronti del responsabile del danno sopravvenuto e avendo quest’ultimo contestato che si configurasse a suo carico una qualsiasi responsabilità in base alla legge dello Stato membro dell’incidente, spettava alla parte resistente sopportare l’onere di addurre prove a sostegno dei mezzi e degli argomenti presentati a sua difesa.

    24

    Il 7 ottobre 2014, il Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas, Lituania) accoglieva l’appello interposto dai resistenti nel procedimento principale contro detta sentenza, annullava quest’ultima e respingeva il ricorso dell’ufficio B. Il giudice di appello statuiva che in considerazione del fatto che il responsabile del danno non era coinvolto negli scambi tra gli uffici di assicurazione e non aveva accettato l’ammontare del danno, le informazioni fornite dall’ufficio B, relative all’indennizzo della persona lesa da parte dell’ufficio A, non potevano essere ritenute di per sé sufficienti a determinare il danno in maniera attendibile.

    25

    Il giudice d’appello osservava parimenti che, in questo tipo di procedimenti, l’onere della prova dell’ammontare del danno e del nesso causale grava sulla parte che intenta l’azione di regresso. Il regolamento generale disciplinerebbe unicamente i rapporti degli stessi uffici nazionali d’assicurazione tra loro e non sarebbe direttamente applicabile ai rapporti tra tali uffici nazionali di assicurazione e i terzi. Né la legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, né la direttiva 2009/103 prevederebbero che, dopo aver rimborsato all’ufficio nazionale di assicurazione dell’altro Stato membro l’ammontare dell’indennizzo versato da quest’ultimo, l’ufficio nazionale di assicurazione dello Stato membro interessato possa ottenere la condanna dell’autore del danno al pagamento di tale ammontare senza che si proceda ad un apprezzamento della fondatezza della valutazione di quest’ultimo ufficio.

    26

    Su impugnazione proposta dall’ufficio B contro la sentenza del 7 ottobre 2014 del Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas), il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania) fa notare che tale sentenza è, in sostanza, conforme alla sua stessa giurisprudenza, in particolare nella parte in cui impone all’ufficio nazionale di assicurazione dello Stato membro interessato l’onere della prova circa il nesso causale tra il comportamento della persona coinvolta nell’incidente e il danno sopravvenuto.

    27

    L’ufficio B, tuttavia, sosterrebbe che il regolamento generale sia applicabile non soltanto ai rapporti tra gli uffici di assicurazione stessi, ma anche ai rapporti tra questi ultimi e i terzi. Pertanto, una volta che l’ufficio B ha, conformemente a tale regolamento, rimborsato all’ufficio A le somme pagate da quest’ultimo, i resistenti nel procedimento principale sarebbero tenuti a rimborsargli tale somme. In tale contesto, sarebbe su questi ultimi che graverebbe l’onere della prova, segnatamente per quanto riguarda l’assenza di detto nesso causale. Ciò non pregiudicherebbe i diritti della difesa dei resistenti nel procedimento principale, dato che questi ultimi sarebbero potuti intervenire in difesa di tali diritti nell’ambito delle controversie svoltesi, nel caso di specie, in Germania.

    28

    Il giudice del rinvio esprime dubbi quanto alla fondatezza di tale argomentazione e rileva, innanzitutto, che nessun obbligo gravava, nel caso di specie, sull’ufficio A di informare i resistenti nel procedimento principale circa il procedimento di definizione del sinistro. Né la direttiva 2009/103, né il regolamento generale, infatti, conterrebbero alcun riferimento esplicito a una siffatta procedura di informazione o alle modalità della medesima.

    29

    Il sig. Dockevičius, inoltre, avrebbe sempre negato che dal sinistro derivasse una sua responsabilità e le informazioni presenti nel fascicolo non permetterebbero di concludere altrimenti. L’indennizzo a favore del sig. Floros nascerebbe, infine, da una composizione amichevole alla quale il sig. Dockevičius non ha partecipato e che non determina alcuna responsabilità civile in capo a quest’ultimo.

    30

    Il giudice del rinvio si domanda così se, nelle suesposte circostanze, il sig. Dockevičius possa essere ritenuto responsabile delle spese sostenute dall’ufficio B.

    31

    In tale contesto, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se gli articoli 2, 10, paragrafi 1 e 4, e 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/103, gli articoli 3, paragrafo 4, 5, paragrafi l e 4, 6, paragrafo 1, e 10 del regolamento generale, nonché l’articolo 47 della [Carta] (congiuntamente o separatamente, ma senza limitarsi alle suddette disposizioni) debbano essere intesi e interpretati nel senso che, nella circostanza in cui:

    un ufficio nazionale d’assicurazione (ufficio A) paghi un indennizzo alla persona lesa in un incidente stradale nello Stato membro nel quale tale ufficio è stabilito poiché il cittadino di un altro Stato membro, responsabile del danno, non era assicurato per la responsabilità civile;

    per via di tale indennizzo, l’ufficio A sia surrogato nei diritti della persona lesa e chieda il rimborso delle spese sostenute nella liquidazione del sinistro all’ufficio nazionale di assicurazione nel paese di origine della persona responsabile (ufficio B);

    senza dar corso ad un’indagine indipendente e senza chiedere informazioni supplementari, l’ufficio B soddisfi la domanda di rimborso presentata dall’ufficio A; e

    l’ufficio B intenti un’azione di regresso avverso i resistenti (la persona responsabile e il proprietario del veicolo) chiedendo il rimborso delle spese da esso sostenute,

    il ricorrente nel presente procedimento (ufficio B) può fondare la sua domanda avverso i resistenti (la persona responsabile e il proprietario del veicolo) unicamente sul pagamento delle spese corrisposto all’ufficio A e che esso (il ricorrente) non ha alcun obbligo di accertare che siano soddisfatte le condizioni che disciplinano la responsabilità civile del resistente/persona responsabile (colpa, atti illeciti, nesso causale e ammontare del danno) né che il diritto estero sia stato correttamente applicato quando la parte lesa è stata indennizzata.

    2)

    Se l’articolo 24, paragrafo 1, comma 5, lettera c), della direttiva 2009/103 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 4, del regolamento generale (congiuntamente o separatamente, ma senza limitarsi alle suddette disposizioni) debbano essere intesi e interpretati nel senso che, prima di adottare una decisione definitiva di pagare un indennizzo per il danno subito dalla persona lesa, l’ufficio A deve informare, in modo chiaro e comprensibile (con riferimento anche alla lingua in cui le informazioni sono fornite) la persona responsabile e il proprietario del veicolo (se non sono la stessa persona) dell’inizio della procedura di liquidazione del sinistro e del suo svolgimento, e dare loro un termine sufficiente per presentare le loro osservazioni o obiezioni in ordine alla decisione di pagare un indennizzo e/o all’ammontare di detto indennizzo.

    3)

    In caso di risposta negativa alla prima questione (ovvero se i resistenti – la persona responsabile e il proprietario del veicolo – possono chiedere al ricorrente – l’ufficio B – di fornire prove o possono sollevare obiezioni o dubbi riguardo, inter alia, alle circostanze dell’incidente stradale, all’applicazione del quadro normativo concernente la responsabilità civile del responsabile, all’ammontare del danno e alle modalità di calcolo del medesimo), se gli articoli 2, 10, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/103 e l’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento generale (congiuntamente o separatamente, ma senza limitarsi alle suddette disposizioni) debbano essere intesi e interpretati nel senso che, nonostante l’ufficio B non abbia chiesto all’ufficio A, prima che fosse adottata la decisione finale, di fornire informazioni sull’interpretazione della normativa applicabile nello Stato in cui è avvenuto l’incidente stradale e sulla liquidazione del sinistro, l’ufficio A deve in ogni caso fornire tali informazioni all’ufficio B se quest’ultimo successivamente le richieda, insieme a tutte le altre informazioni necessarie affinché l’ufficio B possa fondare la sua richiesta (di rimborso) nei confronti dei resistenti (la persona responsabile e il proprietario del veicolo).

    4)

    In caso di risposta affermativa alla seconda questione (ovvero se l’ufficio A è tenuto ad informare la persona responsabile e il proprietario del veicolo della procedura di liquidazione del sinistro e a fornire loro l’opportunità di sollevare obiezioni sulla responsabilità e sull’ammontare del danno): quali conseguenze comporti la mancata osservanza dell’obbligo dell’ufficio A di fornire informazioni:

    a)

    sull’obbligo dell’ufficio B di soddisfare la domanda di rimborso presentata dall’ufficio A;

    b)

    sull’obbligo della persona responsabile e del proprietario del veicolo di rimborsare all’ufficio B le spese da esso sostenute.

    5)

    Se gli articoli 5, paragrafo 1, e 10 del regolamento generale debbano essere intesi e interpretati nel senso che la somma pagata a titolo di indennizzo dall’ufficio A alla persona lesa deve essere considerata come un rischio non rimborsabile assunto dallo stesso ufficio A (sempre che siffatto rischio non sia assunto dall’ufficio B), invece che come un’obbligazione pecuniaria gravante sull’altra persona coinvolta nel medesimo incidente stradale, tenuto conto, segnatamente, delle seguenti circostanze del caso di specie:

    inizialmente, l’organismo di indennizzo (ufficio A) ha respinto la domanda di indennizzo della persona lesa;

    per tale ragione, la persona lesa ha agito in giudizio chiedendo un indennizzo;

    tale azione intentata nei confronti dell’ufficio A è stata respinta dai giudici di grado inferiore in quanto infondata e non supportata da prove;

    una composizione amichevole tra la persona lesa e l’ufficio A è stata raggiunta soltanto dinanzi ad un giudice di grado superiore, dopo che quest’ultimo ha fatto presente che, se le parti avessero rifiutato di raggiungere una composizione amichevole, la causa sarebbe stata rinviata per un nuovo esame;

    l’ufficio A ha giustificato la sua decisione di raggiungere una composizione amichevole adducendo essenzialmente che ciò avrebbe evitato ulteriori spese dovute al protrarsi del contenzioso, e

    nel presente procedimento, nessun giudice ha accertato la responsabilità (colpa) del resistente coinvolto nell’incidente stradale».

    Procedimento dinanzi alla Corte

    32

    Con lettera del 25 luglio 2016, la Corte ha fatto pervenire al giudice del rinvio la sentenza del 6 ottobre 1987, Demouche e a. (152/83, EU:C:1987:421), nelle versioni in lingua tedesca, inglese e francese, non esistendo una traduzione in lingua lituana, chiedendo contestualmente se, in considerazione dei punti da 17 a 21 di detta sentenza, tale giudice desiderasse o meno confermare la propria domanda di pronuncia pregiudiziale.

    33

    Con lettera del 20 settembre 2016, il giudice del rinvio ha indicato di voler confermare la propria domanda.

    Sulle questioni pregiudiziali

    34

    Con le sue domande, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 4, l’articolo 5, paragrafi 1 e 4, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 10 del regolamento generale, l’articolo 2, l’articolo 10, paragrafi 1 e 4, nonché l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/103 e/o l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano, nel caso di specie, alle conseguenze derivanti dalla sua giurisprudenza secondo la quale, in sostanza, grava sull’ufficio B, ai fini dell’azione di regresso, l’onere della prova relativa all’insieme degli elementi che determinano la responsabilità civile dei resistenti nel procedimento principale per il sinistro avvenuto il 20 luglio 2006.

    35

    In primo luogo, per quanto riguarda la richiesta del giudice del rinvio alla Corte di interpretare il regolamento generale, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione dei trattati nonché sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.

    36

    Orbene, la Corte ha già avuto occasione di constatare, relativamente ad atti dello stesso tipo che hanno preceduto detto regolamento, che essi non possono considerarsi atti adottati da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1987, Demouche e a., 152/83, EU:C:1987:421, punto 19, nonché del 12 novembre 1992, Fournier, C‑73/89, EU:C:1992:431, punti 2223).

    37

    La Corte ha, infatti, rilevato che tali atti sono stati redatti e stipulati da organismi di diritto privato senza che alcuna istituzione o organo dell’Unione abbia partecipato alla loro stipulazione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 1987, Demouche e a., 152/83, EU:C:1987:421, punti 1819).

    38

    La Corte, inoltre, ha scartato come irrilevanti ai fini della definizione della natura di detti atti le circostanze, in primis, che la loro stipulazione fosse prevista come condizione per l’entrata in vigore della direttiva 72/166, in secundis, che il periodo di validità di tale direttiva fosse stato subordinato alla durata degli atti in questione, in tertiis, che la Commissione, mediante una raccomandazione e successive decisioni, avesse di volta in volta accertato la conformità di tali atti alle prescrizioni della suddetta direttiva e, in quartis, che detti atti fossero stati allegati alle decisioni della Commissione e con esse pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 1987, Demouche e a., 152/83, EU:C:1987:421, punti 1920).

    39

    Orbene, è giocoforza constatare che le stesse considerazioni valgono per il regolamento generale, che è stato redatto e stipulato da organismi di diritto privato senza che alcuna istituzione, organo o organismo dell’Unione abbia partecipato alla sua stipulazione.

    40

    Di conseguenza, la Corte non è competente a statuire, in via pregiudiziale, sulle questioni sollevate dal giudice del rinvio che hanno ad oggetto l’interpretazione del regolamento generale.

    41

    In secondo luogo, nei limiti in cui il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare le disposizioni della direttiva 2009/103, da un lato, è giocoforza constatare che quest’ultima non è applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale, in considerazione tanto della sua data di entrata in vigore quanto di quella del sinistro all’origine di detta controversia.

    42

    D’altra parte, avendo il sig. Floros presentato la propria domanda all’ufficio A ed essendo tale ufficio, in Germania, non l’organismo competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 4 e 7, della direttiva 84/5, bensì l’ufficio competente per il sistema della carta verde, è evidente che la controversia di cui al procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultimo sistema e non di quello creato, in particolare, dalle direttive 72/166, 84/5 e 2000/26.

    43

    In aggiunta, poiché l’articolo 6 della direttiva 2000/26 riguarda, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, unicamente la procedura di indennizzo delle persone lese residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è avvenuto il sinistro in questione e poiché quello all’origine della controversia di cui al procedimento principale è avvenuto nello Stato membro di residenza del sig. Floros, tale disposizione non può, in nessun caso, trovare applicazione nella controversia di cui al procedimento principale. Lo stesso vale per l’articolo 2 della direttiva 72/166, che risulta collegato con la controversia solo per il suo riferimento al regolamento generale, per l’interpretazione del quale la Corte non è competente.

    44

    In terzo luogo, in tale contesto, dalla controversia di cui al procedimento principale non risulta alcuna attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, di modo che neppure l’articolo 47 della stessa risulta applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.

    45

    Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che:

    La Corte non è competente a statuire, in via pregiudiziale, sulle questioni sollevate dal giudice del rinvio che riguardano l’interpretazione del regolamento generale.

    Non essendo applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale la direttiva 2009/103,

    non essendo applicabili ratione materiae a detta controversia le direttive 72/166, 84/5 e 2000/26 e, pertanto,

    non essendo applicabile alla medesima controversia neppure l’articolo 47 della Carta, in assenza di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della stessa,

    le suddette direttive e l’articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso di specie, alle conseguenze derivanti dalla giurisprudenza del giudice del rinvio secondo la quale grava sull’ufficio B, ai fini dell’azione di regresso, l’onere della prova relativa all’insieme degli elementi che determinano la responsabilità civile dei resistenti nel procedimento principale per il sinistro avvenuto il 20 luglio 2006.

    Sulle spese

    46

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    La Corte non è competente a statuire, in via pregiudiziale, sulle questioni sollevate dal giudice del rinvio che riguardano l’interpretazione del regolamento generale del consiglio dei Bureaux, adottato con la Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati del 30 maggio 2002, allegata come appendice alla decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

     

    Non essendo applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità,

     

    non essendo applicabili ratione materiae a detta controversia la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, la direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14, e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio, e, pertanto,

     

    non essendo applicabile alla medesima controversia neppure l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in assenza di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della stessa,

     

    le suddette direttive e l’articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso di specie, alle conseguenze derivanti dalla giurisprudenza del giudice del rinvio secondo la quale grava sul Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (ufficio lituano di assicurazione di autoveicoli), ai fini dell’azione di regresso, l’onere della prova relativa all’insieme degli elementi che determinano la responsabilità civile dei resistenti nel procedimento principale per il sinistro avvenuto il 20 luglio 2006.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

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