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Document 62015CJ0580
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 8 June 2017.#Maria Eugenia Van der Weegen and Others v Belgische Staat.#Request for a preliminary ruling from the Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge.#Reference for a preliminary ruling — Article 56 TFEU — Article 36 of the Agreement on the European Economic Area — Tax legislation — Income tax — Tax exemption reserved to interest payments by banks complying with certain statutory conditions — Indirect discrimination — Banks established in Belgium and banks established in another Member State.#Case C-580/15.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2017.
Maria Eugenia Van der Weegen e altri contro Belgische Staat.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Normativa tributaria – Imposta sui redditi – Esenzione fiscale riservata agli interessi pagati dalle banche che soddisfano talune condizioni legali – Discriminazione indiretta – Banche con sede in Belgio e banche con sede in un altro Stato membro.
Causa C-580/15.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2017.
Maria Eugenia Van der Weegen e altri contro Belgische Staat.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Normativa tributaria – Imposta sui redditi – Esenzione fiscale riservata agli interessi pagati dalle banche che soddisfano talune condizioni legali – Discriminazione indiretta – Banche con sede in Belgio e banche con sede in un altro Stato membro.
Causa C-580/15.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:429
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
8 giugno 2017 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo — Normativa tributaria — Imposta sui redditi — Esenzione fiscale riservata agli interessi pagati dalle banche che soddisfano talune condizioni legali — Discriminazione indiretta — Banche con sede in Belgio e banche con sede in un altro Stato membro»
Nella causa C‑580/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (tribunale di primo grado delle Fiandre occidentali, distretto di Bruges, Belgio), con decisione del 28 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2015, nel procedimento
Maria Eugenia Van der Weegen,
Miguel Juan Van der Weegen,
Anna Pot,
agenti in qualità di aventi causa di Johannes Van der Weegen, deceduto,
Anna Pot
contro
Belgische Staat,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, M. Berger (relatore), A. Borg Barthet e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2016,
considerate le osservazioni presentate:
— |
per M.E. Van der Weegen, M.J. Van der Weegen e A. Pot, da C. Hendrickx et M. Vandendijk, advocaten; |
— |
per il governo belga, da J.-C. Halleux e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistiti da S.D.D’Aiola, esperto; |
— |
per la Commissione europea, da W. Roels, in qualità di agente, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 56 e 63 TFUE nonché degli articoli 36 e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3, in prosieguo: l’«accordo SEE»). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Maria Eugenia Van der Weegen, il sig. Miguel Juan Van der Weegen, la sig.ra Anna Pot, agenti in qualità di aventi causa del sig. Johannes Van der Weegen, nonché la sig.ra Anna Pot, da un lato, e il Belgische Staat (Stato belga), dall’altro, con riguardo al diniego del beneficio di un’esenzione fiscale della remunerazione di un deposito a risparmio collocato in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio. |
Il diritto belga
3 |
L’articolo 21 del codice sulle imposte sui redditi (in prosieguo: il «CIR 1992»), nel testo applicabile all’esercizio di imposta 2010 (redditi percepiti nel 2009), così disponeva: «I redditi dei beni mobiliari e dei capitali non comprendono: (…)
(…)». |
4 |
Nella sentenza del 6 giugno 2013, Commissione/Belgio (C‑383/10, EU:C:2013:364), la Corte di giustizia ha dichiarato che tale disposizione violava l’articolo 56 TFUE e l’articolo 36 dell’accordo SEE. |
5 |
L’articolo 170 della legge del 25 aprile 2014, recante disposizioni varie (Moniteur belge del 7 maggio 2014, pag. 36946; in prosieguo: la «legge del 25 aprile 2014») ha modificato l’articolo 21, n. 5, del CIR 1992 come segue: «I redditi dei beni mobiliari e dei capitali non comprendono: (…)
(…)». |
6 |
Nell’esposizione delle ragioni della modifica dell’articolo 21, n. 5, del CIR 1992 si legge quanto segue: «Che i requisiti debbano essere “analoghi” significa anzitutto che i depositi a risparmio devono essere assoggettati alle stesse condizioni di base previste all’articolo 21, n. 5, del CIR 1992; e, inoltre, che i depositi a risparmio devono rispondere ai criteri definiti dai pubblici poteri nello Stato membro interessato in materia di valuta in cui i depositi sono esposti nonché in materia di condizioni e modalità di ritiro e prelievo e in materia di struttura, di livello e di modalità di calcolo della loro remunerazione. Questi ultimi criteri devono essere analoghi a quelli vigenti in Belgio. Ciò significa che – senza essere identici – essi devono avere una portata comparabile. (…)». |
7 |
Il regio decreto del 27 agosto 1993 di esecuzione del CIR 1992 (Moniteur belge del 13 settembre 1993, pag. 20096), come modificato dal regio decreto del 7 dicembre 2008 (Moniteur belge del 22 dicembre 2008, pag. 67513) (in prosieguo: il «R.D./CIR 92»), prevede i criteri ai quali i depositi a risparmio di cui all’articolo 21, n. 5, del CIR 1992 devono, inoltre, rispondere per poter beneficiare dell’applicazione del medesimo articolo. |
8 |
L’articolo 2 del R.D./CIR 92 così dispone: «Al fine di beneficiare dell’applicazione dell’articolo 21, n. 5, del [CIR 1992], i depositi a risparmio di cui al medesimo articolo devono rispondere altresì ai seguenti criteri:
|
9 |
L’amministrazione ha pubblicato, a tal riguardo, la circolare Circ. AAFisc n. 22/2014 (n. Ci.RH.231/633.479), del 12 giugno 2014, la quale, al suo punto 2, rubricato «Criteri ai quali devono rispondere i depositi a risparmio stranieri oggetto dell’esenzione», prevede:
Per il dettaglio di tali criteri, occorre consultare il predetto articolo 2 del R.D./CIR 92 (…)». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10 |
Il sig. Johannes Van der Weegen e la sig.ra Pot disponevano, per quanto riguarda gli esercizi d’imposta dal 2010 al 2013, di cinque depositi a risparmio presso istituti finanziari con sede in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio. Essi hanno chiesto di beneficiare dell’esenzione fiscale prevista all’articolo 21, n. 5, del CIR 1992, come modificato dalla legge del 25 aprile 2014. |
11 |
Dato che nessuno di tali istituti ha potuto attestare che i depositi a risparmio accesi presso di loro soddisfacessero condizioni analoghe a quelle applicabili ai depositi a risparmio regolamentati belgi, in particolare per quanto riguarda l’interesse di base e il premio di fedeltà, le autorità fiscali belghe hanno negato l’applicazione dell’esenzione fiscale ai redditi prodotti da tali depositi a risparmio. |
12 |
Il sig. Johannes Van der Weegen e la sig.ra Pot hanno impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il quale s’interroga in merito alla compatibilità dell’articolo 21, n. 5, del CIR 1992, come modificato dalla legge del 25 aprile 2014, con il diritto dell’Unione. |
13 |
In tale contesto, il rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (tribunale di primo grado delle Fiandre occidentali, distretto di Bruges, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 21, n. 5 CIR 1992, come modificato dall’articolo 170 della legge del 25 aprile 2014, violi le disposizioni degli articoli 56 e 63 TFUE nonché degli articoli 36 e 40 dell’Accordo SEE, posto che tale disposizione, pur essendo applicabile indistintamente per i prestatori di servizi nazionali e stranieri, esige che siano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste all’articolo 2 del regio decreto di esecuzione del CIR 1992, che sono di fatto proprie del mercato belga e pertanto ostacolano gravemente l’offerta di servizi in Belgio dei prestatori di servizi stranieri». |
14 |
Dagli elementi del fascicolo messo a disposizione della Corte risulta che il sig. Johannes Van der Weegen è deceduto il 20 gennaio 2016. La sig.ra Van der Weegen, il sig. Miguel Juan Van der Weegen nonché la sig.ra Pot sono succeduti nei suoi diritti. |
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni preliminari
15 |
Si deve ricordare che, nella sentenza del 6 giugno 2013, Commissione/Belgio (C‑383/10, EU:C:2013:364), la Corte ha dichiarato che il Regno del Belgio, avendo istituito e mantenuto in essere un regime che prevede un’imposizione discriminatoria degli interessi corrisposti dalle banche non residenti, risultante dall’applicazione di un’esenzione fiscale riservata unicamente agli interessi corrisposti dalle banche residenti, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 56 TFUE nonché dell’articolo 36 dell’accordo SEE. |
16 |
In seguito a tale sentenza, detto regime è stato modificato nel senso che l’esenzione fiscale è ormai applicabile anche agli interessi corrisposti dalle banche non residenti. |
17 |
Secondo il CIR 1992, come modificato dalla legge del 25 aprile 2014, affinché i titolari dei depositi possano avvalersi del beneficio di tale esenzione, il regime del deposito a risparmio considerato deve rispondere a taluni criteri, stabiliti dalla legge, come la valuta in euro, le limitazioni dei ritiri e dei prelievi nonché una modalità di calcolo della remunerazione che dev’essere costituita dagli interessi di base e da un premio di fedeltà. |
18 |
Il CIR prevede che i depositi ricevuti dagli istituti di credito che hanno sede in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo debbano rispondere a criteri analoghi definiti dalle competenti autorità di quest’altro Stato membro. |
19 |
Secondo la motivazione della legge del 25 aprile 2014, deve trattarsi di «condizioni analoghe, vale a dire (…) che i depositi a risparmio devono essere soggetti alle stesse condizioni di base menzionate all’articolo 21, n. 5, del CIR 1992». |
20 |
Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, il governo belga ha precisato che tale testo dev’essere inteso nel senso che le condizioni alle quali sono assoggettati i depositi a risparmio delle banche con sede in uno Stato membro diverso dal Belgio non devono essere identiche alle condizioni a cui sono assoggettati quelli delle banche con sede in Belgio, ma che è sufficiente che si tratti di condizioni analoghe. |
21 |
Orbene, si deve constatare che, a prescindere da tale questione, è pacifico che un deposito a risparmio presso una banca con sede in Belgio o presso una banca con sede all’estero deve comunque, per poter rientrare nell’ambito di applicazione dell’esenzione fiscale di cui trattasi, soddisfare in particolare due condizioni. |
22 |
Da un lato, tale conto di risparmio dev’essere assoggettato a talune restrizioni per quanto riguarda le modalità e le condizioni di ritiro e di prelievo su detto conto e, dall’altro, la remunerazione di un conto di questo tipo dev’essere costituita al contempo da un interesse di base e da un premio di fedeltà. |
23 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre risolvere la questione sottoposta dal giudice del rinvio. |
Sulla questione pregiudiziale
24 |
Mediante la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 56 e 63 TFUE nonché gli articoli 36 e 40 dell’accordo SEE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime nazionale di esenzione fiscale, quale quello previsto dall’articolo 21, n. 5, del CIR 1992, come modificato dalla legge del 25 aprile 2014, che, sebbene sia indistintamente applicabile ai redditi da depositi a risparmio presso fornitori di servizi bancari con sede in Belgio o in un altro Stato membro del SEE, è riservato ai redditi provenienti da depositi a risparmio presso banche che soddisfano condizioni che, de facto, sono proprie del solo mercato nazionale. |
25 |
Al fine di rispondere a tale questione, occorre anzitutto constatare che, se una simile normativa nazionale fosse tale da compromettere le due libertà fondamentali evocate dal giudice del rinvio, resterebbe il fatto che gli eventuali effetti restrittivi di tale normativa sulla libera circolazione dei capitali sarebbero la conseguenza inevitabile delle eventuali restrizioni imposte alla libera prestazione dei servizi. Orbene, qualora una misura nazionale incida simultaneamente su più libertà fondamentali, la Corte la esamina, in linea di principio, riguardo ad una sola di tali libertà qualora emerga che, nelle circostanze della specie, le altre siano del tutto secondarie rispetto alla prima e possano essere ad essa collegate (v., per analogia, sentenze dell’8 settembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, C‑42/07, EU:C:2009:519, punto 47; dell’11 marzo 2010, Attanasio Group, C‑384/08, EU:C:2010:133, punto 40; nonché ordinanza del 28 settembre 2016, Durante, C‑438/15, non pubblicata, EU:C:2016:728, punto 14). |
26 |
Ne consegue che il regime di esenzione fiscale in questione dev’essere esaminato esclusivamente alla luce degli articoli 56 TFUE e 36 dell’accordo SEE. |
27 |
Inoltre, si deve constatare che le prestazioni bancarie costituiscono servizi ai sensi dell’articolo 57 TFUE. Orbene, l’articolo 56 TFUE osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale la quale, senza giustificazioni oggettive, ostacoli la possibilità, per un prestatore di servizi, di esercitare effettivamente la libertà di prestare servizi (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Grecia, C‑66/15, non pubblicata, EU:C:2016:5, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). |
28 |
Nel caso di specie, la normativa oggetto del procedimento principale istituisce un regime fiscale indistintamente applicabile alle remunerazioni di un deposito a risparmio corrisposte da banche con sede in Belgio e a quelle corrisposte da banche con sede in un altro Stato membro. |
29 |
Tuttavia, anche una normativa nazionale che sia indistintamente applicabile a tutti i servizi, a prescindere dal luogo in cui risiede il prestatore, è idonea a costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi laddove riservi il beneficio di un vantaggio ai soli utilizzatori di servizi che soddisfano talune condizioni che, di fatto, sono proprie del mercato nazionale, e privi così gli utilizzatori di altri servizi sostanzialmente simili, ma che non soddisfano le condizioni particolari previste in tale normativa, del beneficio di tale vantaggio. Infatti, una simile normativa interessa la situazione degli utilizzatori di servizi in quanto tale ed è quindi idonea a dissuaderli dall’utilizzare quelli di alcuni prestatori, dato che i servizi da questi ultimi proposti non soddisfano le condizioni prescritte dalla medesima normativa, in tal modo condizionando l’accesso al mercato (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 1995, Alpine Investments, C‑384/93, EU:C:1995:126, punti da 26 a 28 e da 35 a 38, nonché sentenza del 10 novembre 2011, Commissione/Portogallo, C‑212/09, EU:C:2011:717, punto 65 e giurisprudenza ivi citata). |
30 |
Occorre dunque verificare, in un primo tempo, se la normativa nazionale oggetto del procedimento principale, sebbene indistintamente applicabile, generi ostacoli alla libera prestazione dei servizi. |
31 |
A tal riguardo, si deve rilevare che, come precisato dalla circolare Circ. AAFisc n. 22/2014, i depositi devono rispondere ai criteri stabiliti all’articolo 2 del R.D./CIR 92, i quali in particolare prevedono che i ritiri da tali depositi devono essere limitati al fine di distinguere questi ultimi da un conto corrente e che la remunerazione dei depositi a risparmio dev’essere obbligatoriamente ed esclusivamente costituita da un interesse di base e da un premio di fedeltà. |
32 |
Dalle precisazioni fornite dagli interessati durante l’udienza dinanzi alla Corte risulta altresì che non esiste, negli Stati membri del SEE diversi dal Regno del Belgio, alcun regime relativo ai depositi a risparmio che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 2 del R.D./CIR 92, in particolare quelle relative alla remunerazione di un tale deposito. Siffatta modalità di remunerazione costituisce, a quanto risulta, una peculiarità del mercato bancario belga. |
33 |
In tal senso, la normativa nazionale di cui trattasi, sebbene indistintamente applicabile alle remunerazioni dei conti di risparmio aperti presso banche con sede in Belgio e a quelli aperti in altri Stati membri del SEE, produce, da un lato, l’effetto di dissuadere, di fatto, i residenti in Belgio dal ricorrere ai servizi di banche con sede in detti altri Stati membri e dall’aprire o mantenere in essere conti di risparmio presso queste ultime banche, dato che gli interessi da esse corrisposti non possono godere dell’esenzione fiscale considerata, in particolare per il motivo che la remunerazione dei conti di risparmio non è costituita da un tasso di interesse di base e da un premio di fedeltà. |
34 |
Dall’altro lato, tale normativa è atta a dissuadere i titolari di un conto di risparmio presso una banca con sede in Belgio, che soddisfi le condizioni dell’esenzione, dal trasferire il loro risparmio in una banca con sede in un altro Stato membro che non proponga conti che soddisfino dette condizioni. |
35 |
Pertanto, la suddetta normativa è atta a costituire un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, vietata, in linea di principio, dall’articolo 56, primo comma, TFUE, ove subordini a talune condizioni l’accesso al mercato bancario belga dei prestatori di servizi con sede in altri Stati membri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, in particolare alla luce degli elementi che compaiono al punto 29 supra. |
36 |
Di seguito, occorre verificare se un simile ostacolo possa essere giustificato dalle ragioni fatte valere dal governo Belga. |
37 |
Si deve ricordare che i provvedimenti nazionali in grado di ostacolare o di rendere meno attraente l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato possono nondimeno essere ammessi qualora perseguano un obiettivo di interesse generale, siano adeguati a garantire la realizzazione dello stesso e non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo (v., in particolare, sentenza del 6 giugno 2013, Commissione/Belgio, C‑383/10, EU:C:2013:364, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). |
38 |
Il governo belga sostiene che la normativa di cui trattasi contribuisce alla tutela dei consumatori. Esso precisa che, a tal fine, è indispensabile che i residenti del Belgio dispongano di un conto di risparmio durevole, protetto, stabile, sufficiente e senza rischi al fine di poter coprire le loro spese importanti o impreviste. |
39 |
Riguardo a tale profilo, la Corte ha dichiarato che tra i motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione alla libertà di prestazione di servizi si annovera la protezione dei consumatori (v., in particolare, sentenza del 23 gennaio 2014, Commissione/Belgio, C‑296/12, EU:C:2014:24, punto 47). |
40 |
Incombe dunque al giudice del rinvio verificare, da un lato, se la normativa di cui trattasi risponda a una tale ragione imperativa di interesse generale. |
41 |
Spetta inoltre ad esso, dall’altro lato, accertarsi che il regime d’imposta di cui trattasi, anche presumendo che effettivamente esso persegua un tale obiettivo, non vada oltre quanto è necessario al suo conseguimento e rispetti il principio di proporzionalità. |
42 |
Il regime di cui trattasi, infatti, anche presumendo che risponda a un motivo di interesse generale, privando, de facto, l’integralità dei redditi dei conti di risparmio disponibili sul mercato interno, ad eccezione di quelli dei conti detenuti in banche con sede in Belgio, del beneficio dell’esenzione, è idoneo ad escludere i conti di risparmio aperti in istituiti bancari, in particolare in istituti diversi da quelli belgi, che consentirebbero di raggiungere lo stesso obiettivo perseguito da tale regime, segnatamente la tutela dei consumatori. In particolare, nessuno degli argomenti formulati dinanzi alla Corte consente di affermare che l’applicazione delle condizioni previste dall’articolo 2 del R.D./CIR 92 relative alla remunerazione dei depositi sia necessaria per conseguire detto obiettivo. |
43 |
Pertanto, la tutela dei consumatori non può essere fatta valere al fine di giustificare l’ostacolo alla libera prestazione dei servizi di cui trattasi. |
44 |
Per quanto riguarda l’articolo 36 dell’accordo SEE, si deve rilevare che tale disposizione è analoga a quella sancita dall’articolo 56 TFUE, con la conseguenza che le considerazioni relative a quest’ultimo articolo, formulate ai punti da 27 a 43 supra, valgono anche in relazione a detto articolo 36. |
45 |
Alla luce di quanto precede, alla questione sollevata occorre rispondere affermando che l’articolo 56 TFUE e l’articolo 36 dell’accordo SEE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, la quale prevede un regime nazionale di esenzione fiscale, ove quest’ultimo, sebbene indistintamente applicabile ai redditi da depositi a risparmio presso fornitori di servizi bancari con sede in Belgio o in un altro Stato membro del SEE, subordini a talune condizioni l’accesso al mercato bancario belga dei prestatori di servizi con sede in altri Stati membri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
Sulle spese
46 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
L’articolo 56 TFUE e l’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, la quale prevede un regime nazionale di esenzione fiscale, ove quest’ultimo, sebbene indistintamente applicabile ai redditi da depositi a risparmio presso fornitori di servizi bancari con sede in Belgio o in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo, subordini a determinate condizioni l’accesso al mercato bancario belga dei prestatori di servizi con sede in altri Stati membri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.