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Document 62015CJ0570

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017.
    X contro Staatssecretaris van Financiën.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Hoge Raad der Nederlanden.
    Rinvio pregiudiziale – Applicazione dei regimi di sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Determinazione della normativa applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) – Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri – Persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro e svolge una parte della sua attività nel suo Stato membro di residenza.
    Causa C-570/15.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:674

    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    13 settembre 2017 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Applicazione dei regimi di sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Determinazione della normativa applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) – Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri – Persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro e svolge una parte della sua attività nel suo Stato membro di residenza»

    Nella causa C‑570/15,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 30 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2015, nel procedimento

    X

    contro

    Staatssecretaris van Financiën,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

    avvocato generale: M. Szpunar

    cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 dicembre 2016,

    considerate le osservazioni presentate:

    per X, da A.B. Bongers, belastingadviseur;

    per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. Noort, in qualità di agenti;

    per il governo belga, da M. Jacobs e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

    per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da D. Martin e M. van Beek, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 marzo 2017,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU 2008, L 177, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra X e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze, Paesi Bassi) avente ad oggetto un avviso di accertamento per l’imposta sul reddito e per i contributi previdenziali.

    Contesto normativo

    3

    L’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:

    «1.   Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

    2.   Con riserva degli articoli da 14 a 17:

    a)

    la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

    (…)».

    4

    L’articolo 14 di tale regolamento così prevede:

    «La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

    (…)

    2)

    la legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue:

    (…)

    b)

    la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:

    i)

    alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

    ii)

    alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.

    (…)».

    5

    L’articolo 14 bis, paragrafo 2, di detto regolamento è formulato come segue:

    «La persona che di norma esercita un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro. (…)».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    6

    Nel 2009 X, un cittadino dei Paesi Bassi residente in Belgio, ha lavorato 1872 ore come account manager e manager delle relazioni telematiche per un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi.

    7

    Su tali 1872 ore lavorative, ha effettuato 121 ore in Belgio, pari a circa il 6,5% del numero totale delle sue ore lavorative per quell’anno. Questo numero comprendeva 17 ore trascorse visitando clienti e 104 ore durante le quali egli ha lavorato a domicilio. Tali attività non erano state prestate seguendo un modello determinato e il contratto di lavoro non prevedeva alcuna prestazione in Belgio.

    8

    Tutte le altre attività che X ha prestato per il suo datore di lavoro durante il 2009, per 1751 ore, sono state svolte nei Paesi Bassi, in ufficio o visitando potenziali clienti.

    9

    La controversia tra X e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze) verte sulla determinazione dell’imposta sul reddito e dei contributi previdenziali per il 2009.

    10

    Nell’impugnazione avverso la sentenza del Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Tribunale di Zelanda – Brabante occidentale, Paesi Bassi) il Gerechtshof ‘s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s‑Hertogenbosch, Paesi Bassi) ha dichiarato che il lavoro svolto da X in Belgio nel 2009 era meramente occasionale. Ne ha concluso che tali attività non dovevano essere prese in considerazione al fine di determinare la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile e che, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, per il 2009 si dovesse applicare unicamente la normativa dei Paesi Bassi.

    11

    Avverso tale decisione, X ha proposto ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

    12

    In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Quale parametro o parametri si devono utilizzare per valutare quale legislazione sia indicata come applicabile dal regolamento n. 1408/71 nel caso di un lavoratore residente in Belgio che svolge la maggior parte delle sue attività per il suo datore di lavoro olandese nei Paesi Bassi, e in aggiunta nell’anno di cui trattasi svolge il 6,5% di detto lavoro in Belgio, dalla sua abitazione e presso clienti, in assenza di un modello fisso e di accordi con il suo datore di lavoro riguardo allo svolgimento del suo lavoro in Belgio».

    Sulla questione pregiudiziale

    13

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che una persona, come quella di cui al procedimento principale, che esercita un’attività subordinata per un datore di lavoro stabilito nel territorio di uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro nel quale ha esercitato, durante l’anno trascorso, parte di tale attività subordinata corrispondente al 6,5% delle sue ore lavorative, senza che ciò sia stato oggetto di un previo accordo con il suo datore di lavoro, si debba considerare una persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due Stati membri, ai sensi di tale disposizione.

    14

    A tal riguardo occorre ricordare che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, delle quali fa parte l’articolo 14, paragrafo 2, costituiscono, secondo una giurisprudenza costante della Corte, un sistema completo e uniforme di norme di conflitto volto a far sì che i lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l’applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne (sentenza del 4 ottobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

    15

    A tal fine, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 fissa il principio secondo cui la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato, quand’anche risieda nel territorio di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, punto 30).

    16

    Tale principio è tuttavia formulato «[c]on riserva degli articoli da 14 a 17» del regolamento n. 1408/71. Infatti, in alcune situazioni particolari, l’applicazione pura e semplice della regola generale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento rischierebbe non già di evitare, bensì, al contrario, di creare, tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro e gli enti previdenziali, complicazioni amministrative che potrebbero ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone rientranti nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento (sentenza del 4 ottobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, punto 31).

    17

    L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71 prevede che la persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio.

    18

    Da tale disposizione, che deroga alla regola generale di collegamento allo Stato membro d’impiego, risulta che l’applicazione della disposizione stessa è subordinata alla condizione che l’interessato di norma eserciti un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri.

    19

    Orbene, siffatta condizione presuppone che la persona interessata svolga abitualmente attività significative nel territorio di due o più Stati membri (v., per analogia, sentenza del 30 marzo 2000, Banks e a., C‑178/97, EU:C:2000:169, punto 25).

    20

    A tale riguardo, il fatto che la persona interessata eserciti attività meramente occasionali nel territorio di uno Stato membro non può essere preso in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71.

    21

    Al fine di valutare se si debba ritenere che una persona eserciti di norma un’attiva subordinata nel territorio di due o più Stati membri o, al contrario, se si tratti di attività ripartite nel territorio di più Stati membri in modo meramente occasionale, occorre prendere in considerazione, in particolare, la durata dei periodi di attività e la natura del lavoro subordinato come definite nei documenti contrattuali, nonché, eventualmente, le reali attività esercitate (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 1973, Hakenberg, 13/73, EU:C:1973:92, punto 20, nonché del 4 ottobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C‑115/11, EU:C:2012:606, punto 44).

    22

    Per quanto concerne la valutazione del carattere abituale e significativo delle attività svolte nel territorio di due o più Stati membri, va rilevato che la Corte ha dichiarato, con sentenza del 16 febbraio 1995, Calle Grenzshop Andresen (C‑425/93, EU:C:1995:37), che la situazione di un lavoratore che risiede in uno Stato membro e dipende da un’impresa con sede in un altro Stato membro e che, nell’ambito di tale rapporto di lavoro, esercita regolarmente, per dieci ore alla settimana, parte della sua attività nel suo Stato membro di residenza, rientra nell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71.

    23

    La Corte ha altresì considerato che una persona che esercita un’attività autonoma all’incirca per metà nel territorio del suo Stato membro di residenza e per metà nel territorio di un altro Stato membro, dev’essere considerata una persona che di norma esercita un’attività autonoma nel territorio dei due Stati membri, ai sensi dell’articolo 14 bis del regolamento n. 1408/71 (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 1993, Zinnecker, C‑121/92, EU:C:1993:840, punti da 15 a 18).

    24

    Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il contratto di lavoro di cui al procedimento principale non prevedeva che X effettuasse prestazioni nel territorio del suo Stato membro di residenza. Inoltre, sul monte ore lavorative effettuate dall’interessato durante l’anno in esame, questi ne avrebbe svolte solamente il 6,5% circa in tale Stato membro, in prevalenza lavorando a domicilio.

    25

    In simili circostanze, non si può ritenere che una persona come quella di cui trattasi nel procedimento principale eserciti abitualmente attività significative nel suo Stato membro di residenza.

    26

    Siffatta constatazione è coerente con il sistema di norme di conflitto previsto dalle disposizioni contenute nel titolo II del regolamento n. 1408/71.

    27

    Infatti, come si evince dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, una deroga alla regola generale di collegamento con lo Stato membro d’impiego è da prevedersi solamente in situazioni particolari, nelle quali risulta più appropriato un altro nesso di collegamento.

    28

    Orbene, ammettere che il fatto che una persona, sul monte ore lavorative prestate nell’arco di un anno a beneficio del suo datore di lavoro stabilito nel territorio di uno Stato membro, ne abbia effettuato solamente il 6,5% nel territorio di un altro Stato membro, ossia quello in cui è residente, senza che ciò sia stato oggetto di un previo accordo con detto datore di lavoro, possa giustificare l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, sarebbe tale, da un lato, da disconoscere il carattere derogatorio del collegamento allo Stato membro di residenza e, dall’altro, da creare un rischio di elusione delle norme di conflitto previste al titolo II di tale regolamento, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni.

    29

    Per le ragioni sopra esposte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che una persona, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esercita un’attività subordinata per un datore di lavoro stabilito nel territorio di uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro nel quale ha esercitato, durante l’anno trascorso, parte di tale attività subordinata corrispondente al 6,5% delle sue ore lavorative, senza che ciò sia stato oggetto di un previo accordo con il suo datore di lavoro, non deve essere considerata una persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due Stati membri, ai sensi di tale disposizione.

    Sulle spese

    30

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che una persona, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esercita un’attività subordinata per un datore di lavoro stabilito nel territorio di uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro nel quale ha svolto, durante l’anno trascorso, parte di tale attività subordinata corrispondente al 6,5% delle sue ore lavorative, senza che ciò sia stato oggetto di un previo accordo con il suo datore di lavoro, non deve essere considerata una persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due Stati membri, ai sensi di tale disposizione.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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