Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0482

    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 ottobre 2016.
    Westermann Lernspielverlage GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
    Impugnazione – Domanda di marchio dell’Unione europea – Marchio figurativo contenente gli elementi verbali “bambino” e “lük” – Opposizione – Marchio figurativo anteriore dell’Unione europea contenente l’elemento verbale “bambino” – Parziale diniego di registrazione – Decadenza del marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione – Lettera della ricorrente che comunica al Tribunale tale decadenza – Rifiuto del Tribunale di versare al fascicolo di causa tale lettera – Difetto di motivazione.
    Causa C-482/15 P.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:805

    SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

    26 ottobre 2016 ( *1 )

    «Impugnazione — Domanda di marchio dell’Unione europea — Marchio figurativo contenente gli elementi verbali “bambino” e “lük” — Opposizione — Marchio figurativo anteriore dell’Unione europea contenente l’elemento verbale “bambino” — Parziale diniego di registrazione — Decadenza del marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione — Lettera della ricorrente che comunica al Tribunale tale decadenza — Rifiuto del Tribunale di versare al fascicolo di causa tale lettera — Difetto di motivazione»

    Nel procedimento C‑482/15 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 9 settembre 2015,

    Westermann Lernspielverlage GmbH, ex Westermann Lernspielverlag GmbH, con sede a Braunschweig (Germania), rappresentata da A. Nordemann e M. Maier, Rechtsanwälte,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

    convenuto in primo grado,

    LA CORTE (Decima Sezione),

    composta da M. Berger, presidente di sezione, A. Borg Barthet e F. Biltgen (relatore), giudici,

    avvocato generale: Y. Bot

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione, la Westermann Lernspielverlage GmbH, ex Westermann Lernspielverlag GmbH (in prosieguo «la Westermann»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 luglio 2015, Westermann Lernspielverlag/UAMI – Diset (bambinoLÜK) (T‑333/13, non pubblicata, EU:T:2015:490; in prosieguo la «sentenza impugnata»), con la quale esso ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 3 aprile 2013 (procedimento R 1323/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Diset SA e la Westermann (in prosieguo la «decisione controversa»).

    Contesto normativo

    2

    Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), nella versione applicabile al caso di specie, al suo articolo 8, paragrafo 1, lettera b), enuncia quanto segue:

    «In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

    (...)

    b)

    a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

    3

    L’articolo 65 del medesimo regolamento, intitolato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia», ai paragrafi da 1 a 3, così dispone:

    «1.   Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

    2.   Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere.

    3.   La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione controversa».

    4

    Ai termini dell’articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, un procedimento pendente può essere sospeso:

    «(...)

    c)

    su domanda di una parte principale con l’accordo dell’altra parte principale;

    d)

    in altri casi particolari, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia».

    5

    L’articolo 77 del regolamento di procedura del Tribunale, intitolato «Informazioni relative alle notifiche», così prevede:

    «1.   Ai fini del procedimento, il ricorso indica se la modalità di notifica accettata dal rappresentante del ricorrente è quella prevista dall’articolo 57, paragrafo 4, oppure il telefax.

    2.   Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto al paragrafo 1, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fino a che tale vizio non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata al rappresentante della parte. In tal caso, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l’ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale».

    Fatti

    6

    Il 5 maggio 2010 la Westermann ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea ai sensi del regolamento n. 207/2009.

    7

    Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:

    Image

    8

    I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 16 e 28 di cui all’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»), e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

    classe 9: «Supporti video, audio, audiovisivi e supporti dati di ogni genere (compresi nella classe 9), in particolare videocassette, dischi acustici, musicassette, CD, videodischi, DVD, CD Rom, CDI, floppy disk, in particolare sotto forma di prodotti editoriali elettronici e per fini didattici e formativi, e ancora videogiochi e giochi per computer concepiti per essere utilizzati con ricevitori televisivi, in particolare a scopo d’insegnamento e istruzione; software, in particolare a scopo d’istruzione e insegnamento; apparecchi per l’elaborazione dati, computer e altro tipo di hardware di computer con parti ed accessori (compresi nella classe 9), tutti i prodotti, non legati ad autoveicoli o parti di autoveicoli di ogni genere»;

    classe 16: «Prodotti tipografici ed editoriali di ogni tipo (compresi nella classe 16), in particolare libri, libretti, classificatori, periodici [riviste], giornali, calendari, manifesti, [fogli], trasparenti, pellicole, biglietti illustrati, schede, cartine geografiche, mappe da parete, in particolare a scopo d’insegnamento e istruzione; materiale per l’istruzione e l’insegnamento (tranne gli apparecchi) in particolare sotto forma di stampati, giochi, mappamondi, lavagne, strumenti per disegnare alla lavagna; fotografie (copie ed originali); poster; articoli di cartoleria e strumenti di scrittura, in particolare penne stilografiche, penne a sfera, matite colorate e matite; articoli per ufficio (tranne i mobili), in particolare timbri, tamponi e inchiostri per timbri, tagliacarte, cestini per la corrispondenza, raccoglitori per documenti, sottomano, perforatori, fermagli e punti metallici; decalcomanie, trasferelli, adesivi in carta e plastica»;

    classe 28: «Giochi, in particolare giochi da tavolo, giochi di domino, giochi di società, giochi di carte, giochi per l’apprendimento e giochi di strategia, in formato tradizionale e anche in formato elettronico (esclusi quelli concepiti per essere utilizzati con televisori); giochi e giocattoli; videogiochi o giochi per computer elettronici, esclusi quelli concepiti per essere utilizzati con apparecchi televisivi, aventi in particolare finalità d’insegnamento ed istruzione».

    9

    La domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 2010/122, del 6 luglio 2010.

    10

    Il 14 settembre 2010 la Diset ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, avverso la registrazione del marchio controverso per i prodotti indicati al punto 8 della presente sentenza.

    11

    L’opposizione si fondava, in particolare, sul marchio figurativo dell’Unione europea anteriore, registrato il 6 luglio 2004 con il numero 3915121 per prodotti e servizi delle classi 16, 28 e 41, ai sensi dell’Accordo di Nizza, di seguito riprodotto:

    Image

    12

    I prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore rientrano nelle classi 16, 28 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

    classe 16: «Pubblicazioni, riviste, libri e fiabe per bambini»;

    classe 28: «Mattoncini da costruzione e giochi e giocattoli educativi per i più piccoli, tranne bambole e figurine»;

    classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali».

    13

    Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

    14

    Il 25 maggio 2012 la divisione di opposizione dell’EUIPO ha accolto parzialmente l’opposizione. Essa ha ritenuto che esistesse un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tra i segni in conflitto, tranne per quello che riguarda i prodotti appartenenti alla classe 16, ai sensi dell’Accordo di Nizza, oggetto della domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, corrispondenti alla descrizione «articoli di cartoleria e strumenti di scrittura, in particolare penne stilografiche, penne a sfera, matite colorate e matite; articoli per ufficio (tranne i mobili), in particolare timbri, tamponi e inchiostri per timbri, tagliacarte, cestini per la corrispondenza, raccoglitori per documenti, sottomano, perforatori, fermagli e punti metallici; decalcomanie, trasferelli, adesivi in carta e plastica».

    15

    Il 18 luglio 2012 la Westermann ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione d’opposizione di tale ufficio, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

    16

    Con la decisione controversa, la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha parzialmente accolto il ricorso, autorizzando la registrazione del marchio controverso per i «computer, in particolare, destinati all’istruzione e all’insegnamento (poiché non tutti i prodotti sono relazionati ad autoveicoli o pezzi di veicoli di qualsiasi genere)» nonché per le «attrezzature per il trattamento dell’informazione, computer e altro materiale informatico e i relativi pezzi e accessori (compresi nella classe 9) (poiché non tutti i prodotti sono relazionati ad autoveicoli o pezzi di autoveicoli di qualsiasi genere)», tutti appartenenti alla classe 9, ai sensi dell’Accordo di Nizza, e ha respinto il ricorso per gli altri prodotti appartenenti alle classi, 9, 16 e 28, ai sensi di tale accordo.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    17

    A sostegno del suo ricorso di primo grado, la Westermann ha dedotto un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

    18

    Il Tribunale ha respinto tale motivo in quanto infondato e, pertanto, ha respinto il ricorso proposto dalla Westermann.

    Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

    19

    La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa al Tribunale e condannare l’EUIPO alle spese.

    20

    L’EUIPO chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la Westermann alle spese.

    Sull’impugnazione

    21

    La Westermann invoca due motivi a sostegno della sua impugnazione, attinenti, rispettivamente, alla violazione del diritto di essere ascoltati e del diritto a un equo processo nonché alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

    Sul secondo motivo

    Argomenti delle parti

    22

    Con il secondo motivo, che occorre esaminare in primo luogo, la Westermann sostiene che, prendendo in considerazione, in fase di esame della fondatezza della valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto svolta dalla seconda commissione di ricorso dell’EUIPO nella decisione controversa, il marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione alla registrazione del marchio richiesto dalla Westermann, quando tale marchio anteriore era scaduto e quindi non aveva più effetto alla data dell’introduzione del suo ricorso in primo grado, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e uno snaturamento dei fatti.

    23

    Infatti, si evincerebbe dalla giurisprudenza della Corte e, in particolare, dalla sentenza dell’11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punto 22), che il rischio di confusione tra marchi in conflitto deve essere oggetto di valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie e, in particolare, dell’impressione d’insieme data da detti marchi.

    24

    La Westermann considera che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto rinviare la causa alla seconda commissione di ricorso dell’EUIPO affinché l’opposizione fosse valutata sulla base dei marchi della Diset diversi dal detto marchio anteriore.

    25

    Inoltre, la Westermann ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto per aver considerato, da un lato, l’elemento «bambino» come dominante nei marchi in conflitto e l’elemento «lük» come trascurabile a causa della sua posizione secondaria nel marchio complesso e, dall’altro, l’elemento figurativo di un bambino stilizzato come meno distintivo rispetto al termine «bambino» e dunque come trascurabile nel marchio complesso, così come per essere giunto alla conclusione che un elemento poco distintivo può costituire un elemento dominante in un marchio complesso, può portare a trascurare altri elementi del marchio e a una somiglianza tra i segni e quindi a un rischio di confusione.

    26

    Per l’EUIPO il secondo motivo dev’essere respinto.

    Giudizio della Corte

    27

    Si deve, innanzitutto, ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, ai termini dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale può annullare o riformare la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO solo «per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del [detto] regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere». Ne consegue che il Tribunale può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se, al momento in cui essa è stata adottata, la medesima era viziata da uno di questi motivi di annullamento o di riforma. Il Tribunale non può invece annullare o riformare detta decisione per motivi insorgenti dopo la sua pronuncia (v. sentenze dell’11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punti 5455; del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punti 5253, nonché ordinanza del 30 giugno 2010, Royal Appliance International/UAMI, C‑448/09 P, non pubblicata, EU:C:2010:384, punti 4344).

    28

    Quindi la Corte ha considerato che l’emananda decisione di un giudice nazionale sulla decadenza del marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione non può essere presa in considerazione dal Tribunale in sede di sindacato della legittimità della decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO (v, in tal senso, sentenze dell’11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punto 55; del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 53, nonché ordinanza del 30 giugno 2010, Royal Appliance International/UAMI, C‑448/09 P, non pubblicata, EU:C:2010:384, punto 45).

    29

    Inoltre, la Corte ha già dichiarato che la caducità del marchio anteriore, intervenuta dopo la presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale, non ha privato dell’oggetto né degli effetti la decisione della commissione di ricorso de l’EUIPO. La valutazione contenuta in tale decisione, secondo la quale sussiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, continuava dunque a produrre effetti al momento in cui il Tribunale ha pronunciato la sua sentenza (ordinanza dell’8 maggio 2013, Cadila Healthcare/UAMI, C‑268/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:296, punti da 31 a 34).

    30

    Tenuto conto di tali considerazioni, e nella misura in cui, nel caso di specie, la data effettiva della decadenza del marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione alla registrazione del marchio richiesto dalla Westermann, ossia il 13 giugno 2013, è posteriore alla decisione controversa, che data al 3 aprile 2013, occorre dichiarare che il Tribunale non era obbligato, in sede di sindacato della legittimità della decisione controversa, a tener conto della decisione dell’EUIPO che dichiarava detta decadenza.

    31

    Occorre aggiungere che, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in caso di decadenza, il marchio dell’Unione europea è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza, privo degli effetti di cui a tale regolamento.

    32

    Orbene, qualora si dovesse ritenere che il Tribunale sia obbligato a tener conto di una decisione dell’EUIPO che dichiara la decadenza del marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione, quando quest’ultima interviene a una data successiva alla data di adozione della decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che dichiara fondata l’opposizione, ciò sarebbe contrario alla giurisprudenza costante della Corte, citata al punto 27 della presente sentenza, secondo la quale il Tribunale non può annullare o riformare una simile decisione per motivi insorgenti dopo la sua pronuncia.

    33

    Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che il Tribunale non è incorso in errori di diritto quando ha esaminato la fondatezza della valutazione svolta dalla seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, nella decisione controversa, del rischio di confusione tra i marchi in conflitto, poiché, alla data in cui tale decisione è stata adottata, il marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione alla registrazione del marchio richiesto dalla Westermann produceva gli effetti previsti dal regolamento n. 207/2009.

    34

    L’argomento sollevato dalla Westermann a tal proposito deve pertanto essere respinto.

    35

    A questo proposito, occorre ricordare che dagli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a vagliare gli elementi di prova. La valutazione dei fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v. sentenza dell’11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punto 49 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 4 giugno 2015, Junited Autoglas Deutschland/UAMI, C‑579/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:374, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

    36

    Inoltre, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust//UAMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

    37

    Ciò detto, occorre rilevare che l’argomento della Westermann relativo alla valutazione, da parte del Tribunale, della somiglianza tra i segni in conflitto e, in particolare, tra gli elementi «bambino», «lük» e l’elemento figurativo di un bambino stilizzato è irricevibile, poiché, sotto il pretesto di un asserito errore di diritto, tale argomento tende, in realtà, a contestare, senza far valere alcuno snaturamento, la valutazione stessa, da parte del Tribunale, di tali elementi di fatto, il che non rientra nel sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

    38

    Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.

    Sul primo motivo

    Argomenti delle parti

    39

    Nell’ambito del primo motivo, la Westermann contesta al Tribunale di aver rifiutato di versare al fascicolo della causa di cui trattasi una lettera del 12 giugno 2015, con la quale essa lo informava dell’esistenza della decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 maggio 2015 (procedimento R 2209/2014-2), che dichiarava, con effetto retroattivo al 13 giugno 2013, la decadenza del marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione, con la motivazione che tale documento non era previsto dal regolamento di procedura del Tribunale.

    40

    Secondo la Westermann, rifiutando di prendere in considerazione tale lettera e di menzionare, nella sentenza impugnata, il fatto che il marchio anteriore sui cui si fonda l’opposizione non esisteva più al momento in cui è stata emanata la sentenza, il Tribunale le ha impedito di fornire prove pertinenti e, pertanto, ha violato il suo diritto a essere ascoltata così come il suo diritto a un equo processo.

    41

    Nella controreplica, la Westermann aggiunge che la decisione controversa e la sentenza impugnata hanno violato il suo diritto fondamentale di proprietà nei limiti in cui hanno respinto la sua domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea.

    42

    Inoltre, la Westermann sostiene che, rifiutando, senza motivazione, di accogliere le domande di sospensione del procedimento che essa aveva presentato in primo grado, il Tribunale ha violato il suo diritto a un equo processo nonché l’articolo 69, lettere c) e d), e l’articolo 77 del regolamento di procedura del Tribunale.

    43

    Secondo la Westermann, poiché tali domande erano debitamente motivate nonché necessarie a garantire la buona amministrazione della giustizia, e l’EUIPO non vi si era opposto, il Tribunale avrebbe dovuto accoglierle.

    44

    Per l’EUIPO il primo motivo dev’essere respinto.

    Giudizio della Corte

    45

    Si deve, innanzitutto, rammentare che dai punti 30 e 33 della presente sentenza emerge, da un lato, che il Tribunale non era tenuto, in sede di sindacato della legittimità della decisione controversa, a tener conto della decisione dell’EUIPO che dichiara la decadenza del marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione alla registrazione del marchio richiesto dalla Westermann e, dall’altro, che, alla data in cui è stata adottata la decisione controversa, detto marchio anteriore produceva gli effetti previsti dal regolamento n. 207/2009.

    46

    Ciò detto, tanto l’argomento attinente al fatto che, rifiutandosi, senza motivazione, di versare al fascicolo della presente causa la lettera del 12 giugno 2015 con la quale la Westermann lo informava dell’esistenza della decisione dell’EUIPO che dichiara il marchio anteriore decaduto e omettendo di menzionare tale informazione nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato il diritto di essere ascoltata e il diritto a un equo processo della Westermann quanto l’argomento secondo il quale il Tribunale avrebbe respinto, a torto e senza motivazione, le domande di sospensione del procedimento formulate da quest’ultima, devono essere considerati inoperanti.

    47

    Infatti, è giocoforza osservare che tali argomenti non sono in grado di rimettere in causa quanto il Tribunale ha dichiarato nella sentenza impugnata, ovvero che la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha giustamente constatato l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

    48

    L’argomento attinente al fatto che la decisione controversa e la sentenza impugnata avrebbero violato il diritto fondamentale di proprietà della Westermann, va respinto in quanto irricevibile, dal momento che è stato sollevato per la prima volta in fase di controreplica.

    49

    Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente inoperante.

    50

    Poiché nessuno dei motivi sollevati dalla Westermann può essere accolto, occorre respingere l’impugnazione in toto.

    Sulle spese

    51

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’EUIPO ne ha fatto domanda e la Westermann è rimasta soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese del presente giudizio.

     

    Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    La Westermann Lernspielverlag GmbH è condannata alle spese.

     

    Firme


    ( *1 ) * Lingua processuale: l’inglese.

    Top