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Document 62015CJ0467

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2017.
Commissione europea contro Repubblica italiana.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Repubblica italiana ai produttori di latte – Regime di aiuti connesso al rimborso del prelievo sul latte – Decisione condizionale – Decisione adottata dal Consiglio dell’Unione europea sul fondamento dell’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 1, lettere b) e c) – Aiuto esistente – Aiuto nuovo – Nozioni – Modifica di un aiuto esistente in violazione di una condizione che garantisce la compatibilità con il mercato interno.
Causa C-467/15 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:799

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

25 ottobre 2017 ( *1 )

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Repubblica italiana ai produttori di latte – Regime di aiuti connesso al rimborso del prelievo sul latte – Decisione condizionale – Decisione adottata dal Consiglio dell’Unione europea sul fondamento dell’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 1, lettere b) e c) – Aiuto esistente – Aiuto nuovo – Nozioni – Modifica di un aiuto esistente in violazione di una condizione che garantisce la compatibilità con il mercato interno»

Nella causa C‑467/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 settembre 2015,

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci e P. Němečková, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino e P. Grasso, avvocati dello Stato,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda (relatore), E. Juhász, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 novembre 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 giugno 2015, Italia/Commissione (T‑527/13; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:429), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha annullato parzialmente la decisione 2013/665/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] concesso dall’Italia (proroga del pagamento dei prelievi sul latte in Italia) (GU 2013, L 309, pag. 40; in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, ha respinto il ricorso quanto al resto.

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 659/1999

2

L’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), definisce gli «aiuti esistenti» come «gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio».

3

A norma dell’articolo 1, lettera c), di detto regolamento, per «nuovi aiuti» si intendono «tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».

Regolamento (CE) n. 794/2004

4

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU 2004, L 140, pag. 1, e rettifiche GU 2005, L 131, pag. 45 e GU 2005, L 25, pag. 74), così dispone:

«Ai fini dell’articolo 1, lettera c) del regolamento [n. 659/1999] si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente».

Fatti e decisione controversa

5

Il Tribunale ha riassunto i fatti di causa nei seguenti termini ai punti da 1 a 8 della sentenza impugnata:

«1

Al fine di consentire ai produttori di latte italiani di versare il prelievo supplementare di EUR 1386475000 dovuto all’Unione europea a causa del superamento della quota latte attribuita alla Repubblica italiana per il periodo dal 1995/1996 al 2001/2002, tale Stato membro ha chiesto al Consiglio dell’Unione europea di autorizzarlo a istituire un regime di aiuti di Stato a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, CE.

2

Con decisione 2003/530/CE, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte (GU [2003,] L 184, pag. 15; in prosieguo: la “decisione del Consiglio”), il Consiglio ha autorizzato tale Stato membro a “sostitu[irsi] a [tali produttori] nel pagamento degli importi da essi dovuti all’[Unione] a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1995/1996 al 2001/2002” (articolo 1 della decisione del Consiglio). Esso l’ha parimenti autorizzato a “consent[ire agli interessati] di estinguere il loro debito [nei confronti della Repubblica italiana] mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi” (articolo 1 della decisione del Consiglio).

3

Tale dichiarazione di compatibilità è stata subordinata a due serie di condizioni. In primo luogo, il Consiglio ha imposto alle autorità italiane di dichiarare l’importo corrispondente al prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), da una parte, e di detrarre il debito in essere nei confronti dell’Unione e i relativi interessi dalle spese finanziate dal FEAOG, dall’altra (articolo 2 della decisione del Consiglio). In secondo luogo, esso ha preteso che i produttori di latte rimborsassero interamente il loro debito nei confronti della Repubblica italiana mediante rate annuali di uguale importo, da un lato, e in un periodo non superiore a quattordici anni, a decorrere dal 1o gennaio 2004, dall’altro (articolo 1 della decisione del Consiglio).

4

In tale contesto, le autorità italiane hanno adottato il decreto-legge del 28 marzo 2003, n. 49, riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GURI n. 75, del 31 marzo 2003, pag. 4), nonché il decreto ministeriale del 30 luglio 2003, disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all’art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003 (GURI n. 183, dell’8 agosto 2003, pag. 33). Il combinato disposto di tali due atti prevedeva, in sostanza, che l’importo del prelievo supplementare di cui si era fatta carico la Repubblica italiana le sarebbe stato interamente rimborsato dai produttori di latte, senza interessi, mediante pagamento di rate annuali di pari importo per un periodo massimo di quattordici anni (in prosieguo: il “sistema di rateizzazione dei pagamenti”).

5

Dopo avere modificato più volte tali disposizioni, (…) le autorità italiane hanno adottato la legge del 26 febbraio 2011, n. 10, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (GURI n. 47, del 26 febbraio 2011, Supplemento ordinario n. 53), entrata in vigore il giorno dopo. In particolare, essa ha introdotto un comma 12-duodecies all’articolo 1 del decreto-legge n. 225, il quale prevede che “[a]l fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49” e alla normativa successiva (in prosieguo: la “proroga del pagamento”).

6

Le autorità italiane hanno informato la Commissione (…) che l’“equivalente sovvenzione” di tale misura era stato imputato all’aiuto de minimis previsto per tale Stato membro dall’allegato del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli [107 TFUE] e [108 TFUE] agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU [2007,] L 337, pag. 35). (…)

7

Con decisione C(2011) 10055 definitivo, dell’11 gennaio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] – Proroga del pagamento dei prelievi sul latte in Italia, di cui è stato pubblicato un riassunto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 febbraio 2012 (GU [2012,] C 37, pag. 30), la Commissione ha avviato il procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. In primo luogo, essa ha indicato, in sostanza, che nutriva dubbi in ordine alla qualificazione della proroga di pagamento alla luce dell’articolo 107 TFUE, nonché in ordine alla compatibilità di tale misura con il mercato interno. In secondo luogo, essa ha illustrato che tale proroga di pagamento comportava una violazione di una delle condizioni previste dalla decisione del Consiglio, che tale violazione trasformava l’intero sistema di rateizzazione dei pagamenti istituito dalle autorità italiane in un aiuto nuovo, nella parte in cui riguardava i produttori di latte italiani che avevano usufruito della proroga di pagamento, e che neppure la compatibilità di tale aiuto nuovo con il mercato interno era stata dimostrata.

8

Con [la] decisione [controversa], la Commissione ha considerato, in esito a uno scambio con le autorità italiane avvenuto durante il procedimento amministrativo, che ciascuna delle due misure di cui trattasi, vale a dire la proroga di pagamento, da un lato, e il sistema di rateizzazione dei pagamenti, dall’altro, costituiva un aiuto di Stato nuovo, illegale e incompatibile con il mercato interno (articolo 1 della decisione [controversa]). Di conseguenza, essa ha ordinato alla Repubblica italiana di procedere al recupero immediato ed effettivo delle somme concesse ai produttori di latte che avevano usufruito della proroga di pagamento, unitamente agli interessi (articoli 2 e 3 della decisione [controversa])».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

6

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2013, la Repubblica italiana ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento integrale della decisione controversa. In subordine, essa ha chiesto l’annullamento parziale di tale decisione nella misura in cui la Commissione le ingiunge di recuperare gli aiuti individuali concessi, in applicazione del regime di aiuti previamente autorizzato dalla decisione del Consiglio, ai produttori di latte italiani beneficiari di una proroga di pagamento.

7

A sostegno del suo ricorso, la Repubblica italiana ha dedotto due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 1535/2007 e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004 e su una motivazione insufficiente.

8

Il Tribunale ha accolto il secondo motivo della Repubblica italiana e ha annullato l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa nonché gli articoli da 2 a 4 della medesima nella parte in cui riguardano, da un lato, il regime di aiuti di cui a detto articolo 1, paragrafo 2, e, dall’altro, gli aiuti individuali concessi a norma di quest’ultimo, respingendo il ricorso quanto al resto.

Conclusioni delle parti in sede di impugnazione

9

La Commissione chiede alla Corte che voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere il ricorso intentato in primo grado, e

condannare la Repubblica italiana alle spese dei due gradi di giudizio.

10

La Repubblica italiana chiede alla Corte che voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare la Commissione alle spese.

Sull’impugnazione

11

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce tre motivi. Il primo motivo verte sulla violazione del divieto imposto al Tribunale di sollevare d’ufficio un motivo attinente alla legittimità interna della decisione controversa. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 108 TFUE e dell’articolo 1 del regolamento n. 659/1999 in relazione alle nozioni di «aiuto nuovo» e di «aiuto esistente». Infine, con il suo terzo motivo, la Commissione deduce la violazione dell’articolo 108 TFUE nonché degli articoli 4, 6, 7, 14 e 16 del regolamento n. 659/1999 per quanto riguarda le procedure applicabili agli aiuti nuovi e agli aiuti attuati in modo abusivo.

Sul primo motivo, vertente sul divieto di sollevare d’ufficio un motivo attinente alla legittimità sostanziale della decisione controversa

Argomenti delle parti

12

Con il suo primo motivo, la Commissione fa valere che il Tribunale ha statuito ultra petita e ha violato il principio dispositivo, l’articolo 21 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché l’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale sollevando d’ufficio un motivo vertente sulla legittimità sostanziale della decisione controversa. Essa ritiene, infatti, che, ai punti da 39 a 44 della sentenza impugnata, il Tribunale, nel precisare la portata del secondo motivo al suo esame, abbia proceduto a una riqualificazione del medesimo. Esso avrebbe esaminato d’ufficio la questione se il sistema di rateizzazione dei pagamenti dovesse essere qualificato come aiuto esistente e non come aiuto nuovo dato il carattere asseritamente non sostanziale della modifica apportatavi dalle autorità italiane, circostanza che lo ha condotto ad annullare parzialmente la decisione controversa. Orbene, tale questione sarebbe stata sollevata dallo Stato membro, nell’atto introduttivo di giudizio, solo per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004.

13

La Repubblica italiana sostiene che siffatto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Giudizio della Corte

14

Dalle norme che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, segnatamente dagli articoli 21 dello Statuto della Corte dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, nella versione applicabile alla data di deposito dell’atto introduttivo di giudizio, emerge che, in linea di principio, la controversia è determinata e circoscritta dalle parti e che il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a., C‑272/12 P, EU:C:2013:812, punto 27).

15

Sebbene taluni motivi possano, o anche debbano, essere rilevati d’ufficio, quale un difetto o un’insufficienza di motivazione della decisione di cui trattasi, rientrante nelle forme sostanziali, un motivo vertente sulla legittimità sostanziale della predetta decisione, riconducibile alla violazione dei Trattati o di qualsiasi norma di diritto relativa alla loro applicazione, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, può invece essere esaminato dal giudice dell’Unione solo se è dedotto dal ricorrente (sentenza del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a., C‑272/12 P, EU:C:2013:812, punto 28 nonché la giurisprudenza ivi citata).

16

Nella specie, occorre constatare che dalla formulazione stessa del secondo motivo dedotto dalla Repubblica italiana dinanzi al Tribunale emerge che esso verte sulla violazione dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, che definisce la nozione di «aiuto nuovo». Inoltre, la censura vertente sulla violazione di tale disposizione è formulata separatamente da quella vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004 e su una motivazione insufficiente.

17

Per di più, ai punti da 54 a 56 dell’atto introduttivo di giudizio, la Repubblica italiana ha fatto valere che la soppressione dell’aiuto derivante dalla proroga di pagamento equivale, di per sé, alla conseguenza prevista dal Trattato FUE in caso di accertamento dell’illegalità dell’aiuto di cui trattasi e, pertanto, non dovrebbe comportare la soppressione altresì dell’aiuto legalmente concesso in precedenza, mediante il sistema di rateizzazione dei pagamenti. Al punto 56 del suo ricorso, essa ha affermato, al riguardo, che «non vi sono elementi che consentano di stabilire che i beneficiari dell’aiuto esistente, i quali abbiano usufruito della misura contestata, debbano essere chiamati a restituire non solo l’importo corrispondente alla misura contestata, ma anche quello ricevuto a titolo di aiuto esistente (e, dunque, gli interessi non versati, sulla base della decisione di autorizzazione, con riferimento al primo programma di rateizzazione)».

18

Al punto 57 di tale ricorso, la Repubblica italiana ha poi aggiunto che «[non] può ritenersi [neppure] che l’estensione della decisione di recupero anche all’aiuto esistente possa essere legittimamente fatta discendere dalla individuazione di una modifica sostanziale di quell’aiuto, idonea a far considerare le due misure come un unico aiuto nuovo, non notificato alla Commissione e quindi illegale». A suo avviso, una simile conclusione sarebbe «l’evidente effetto del travisamento della nozione di “modifica dell’aiuto esistente”, rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999», come emerge dalla prima frase del punto 58 del medesimo ricorso.

19

Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la Repubblica italiana ha affermato nel suo ricorso di primo grado che la Commissione aveva violato l’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 avendo qualificato, nella decisione controversa, la rateizzazione dei pagamenti come aiuto nuovo e illegale e avendo ingiunto a torto, a tale Stato membro, di recuperare siffatto aiuto.

20

Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, dal punto 22 nonché dai punti da 32 e 36 del controricorso presentato dalla Commissione dinanzi al Tribunale si evince che quest’ultima ha correttamente compreso tale censura, che ha riassunto e respinto in detto controricorso.

21

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale non ha sollevato d’ufficio un motivo vertente sulla legittimità sostanziale della decisione controversa statuendo sul secondo motivo di ricorso portato al suo esame.

22

Alla luce di quanto precede, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108 TFUE e su quella dell’articolo 1 del regolamento n. 659/1999 in relazione alle nozioni di «aiuto nuovo» e di «aiuto esistente»

23

Il secondo motivo è composto, in sostanza, da due parti. La prima parte di tale motivo riguarda il fatto che il Tribunale avrebbe qualificato a torto l’aiuto concesso in violazione delle condizioni di autorizzazione come aiuto esistente e non come aiuto nuovo. Con la seconda parte del suddetto motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale, pronunciandosi in tal senso, non ha tenuto conto dell’equilibrio istituzionale tra Consiglio e Commissione.

24

Occorre iniziare l’esame partendo dalla prima parte del presente motivo.

Argomenti delle parti

25

Con la prima parte del secondo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretare le nozioni di «aiuto nuovo» e di «aiuto esistente». Essa contesta in sostanza la valutazione del Tribunale, contenuta nei punti da 74 a 91 della sentenza impugnata, secondo cui il sistema di rateizzazione dei pagamenti, che costituisce un regime di aiuti esistente che ha beneficiato di un’autorizzazione condizionale da parte del Consiglio e che è stato successivamente modificato in violazione delle condizioni di autorizzazione di tale regime, deve essere considerato un regime di aiuti esistente, e non un regime di aiuti nuovo, in quanto la Commissione non ha dimostrato che tale modifica incida sulla sostanza stessa della misura preesistente.

26

La Repubblica italiana fa valere che il Tribunale ha richiesto a buon diritto alla Commissione, ai fini della riqualificazione dell’aiuto esistente in aiuto nuovo, di fornire la prova che la violazione delle condizioni di autorizzazione del regime di aiuti esistente costituisca una modifica sostanziale del suddetto regime, circostanza che, secondo tale Stato membro, deve essere valutata alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004. Infatti, dalla giurisprudenza risulterebbe che solo nell’ipotesi in cui la modifica apportata a un aiuto esistente non sia chiaramente separabile dal regime di aiuti iniziale, e che tale modifica incida inoltre sulla sostanza stessa di tale regime iniziale, quest’ultimo risulterebbe trasformato in un regime di aiuti nuovo (sentenza della Corte del 9 ottobre 1984, Heineken Brouwerijen, 91/83 e 127/83, EU:C:1984:307, punti 2122, nonché sentenza del Tribunale del 30 aprile 2002, Government of Gibraltar/Commissione, T‑195/01 e T‑207/01, EU:T:2002:111). Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che detti criteri giurisprudenziali si applicano anche quando la modifica consiste in una violazione delle condizioni di autorizzazione di un regime di aiuti esistente (sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punti 91, 94 nonché 95).

27

Al riguardo la Repubblica italiana fa valere che qualora un aiuto esistente, in seguito a modifiche, potesse essere riqualificato come aiuto nuovo nonostante tali modifiche non abbiano inciso sulla sua stessa sostanza, la procedura di controllo sugli aiuti di Stato finirebbe per essere sviata dalla sua funzione e per assumere contorni sanzionatori.

28

La Repubblica italiana aggiunge che, ad ogni modo, la Commissione ha la facoltà di ricorrere ad altri mezzi procedurali nell’ambito del controllo sugli aiuti di Stato.

29

Per esempio, se la modifica apportata a un aiuto esistente costituisce di per sé un aiuto nuovo e dunque illegale, la Commissione potrebbe adottare una decisione che vieti l’attuazione della misura che istituisce tale nuovo aiuto o, nel caso in cui la misura di cui trattasi sia già stata attuata, ordinare il recupero dell’aiuto nuovo ripristinando, pertanto, le condizioni alle quali l’aiuto esistente era stato autorizzato. Tale soluzione sarebbe quella adottata nella sentenza impugnata.

Giudizio della Corte

30

Con la prima parte del presente motivo, la Commissione contesta l’interpretazione delle nozioni di «aiuto nuovo» e di «aiuto esistente», ai sensi dell’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 659/1999, sulla quale si fonda il ragionamento del Tribunale di cui ai punti da 74 a 91 della sentenza impugnata.

31

In via preliminare, occorre rilevare che, ai punti da 69 a 76 di detta sentenza, il Tribunale ha menzionato, tra i vari mezzi procedurali ai quali la Commissione aveva la possibilità di ricorrere quando uno Stato membro non si fosse conformato a una decisione che dichiarasse un aiuto o un regime di aiuti compatibile con il mercato interno a determinate condizioni, quello della procedura relativa agli aiuti illegali, prevista dal capo III del regolamento n. 659/1999.

32

A tal riguardo, ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che, «dal momento che la violazione contestata alla Repubblica italiana consisteva nella concessione di una misura idonea a essere qualificata come aiuto nuovo, la Commissione era legittimata a ricorrere a [detta] procedura […] al fine di esaminare tale misura, come essa ha deciso di fare nel caso di specie», ma «doveva rispettare, in tale contesto, le condizioni sostanziali per poter qualificare come aiuto o regime di aiuti nuovo e illegale non solo la proroga di pagamento, singolarmente presa, ma anche l’intero sistema di rateizzazione dei pagamenti preesistente».

33

Al punto 76 della medesima sentenza, il Tribunale ha dichiarato «che la Commissione può qualificare come aiuto nuovo, ed eventualmente illegale, non solo la modifica di un aiuto esistente, ma anche l’intero aiuto esistente su cui verte tale modifica, a condizione che, nel merito, tale istituzione dimostri che la modifica incide sulla sostanza stessa della misura preesistente». Esso ha aggiunto che, «allorché lo Stato membro interessato sostiene, durante il procedimento amministrativo, o che tale modifica è chiaramente separabile dalla misura preesistente, o che essa ha un carattere puramente formale o amministrativo e non può incidere sulla valutazione della compatibilità di tale misura con il mercato interno, la Commissione deve giustificare le ragioni per cui [gli argomenti di tale Stato membro] non le sembrano fondati».

34

Ai punti da 78 a 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che, nella decisione controversa, la Commissione non ha dimostrato che la proroga di pagamento modificasse in modo sostanziale il sistema di rateizzazione dei pagamenti, questione che essa considerava priva di rilevanza.

35

Ai punti 81 e 82 di detta sentenza, il Tribunale ha perciò dichiarato che la Commissione non soltanto «ha disconosciuto la nozione di “aiuto nuovo” riqualificando un regime di aiuti esistente come aiuto nuovo illegale senza rispettare le condizioni sostanziali enunciate dal regolamento n. 659/1999», ma ha anche, a torto, ordinato il recupero degli aiuti concessi in forza del regime di aiuti esistente. Ha così respinto, ai punti da 83 a 91 della sentenza impugnata, gli argomenti addotti dalla Commissione per dimostrare che l’inosservanza, da parte delle autorità italiane, di una delle condizioni indicate nella dichiarazione di compatibilità rilasciata dal Consiglio comportasse, in sostanza, la riqualificazione del regime di aiuti esistente come aiuto nuovo e illegale.

36

Occorre dunque verificare se, come sostiene la Commissione, il ragionamento del Tribunale sia inficiato da un errore di diritto.

37

Per effetto della decisione del Consiglio, come emerge dall’articolo 1 della medesima, nel 2003 la Repubblica italiana è stata autorizzata a sostituirsi ai produttori di latte nel pagamento degli importi da essi dovuti all’Unione a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1995/1996 al 2001/2002 e a consentire a detti produttori di estinguere il loro debito nei confronti della Repubblica italiana mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi. Il regime di aiuti autorizzato mediante tale decisione consisteva pertanto, in sostanza, nella concessione ai produttori di latte italiani di prestiti senza interessi il cui rimborso era rateizzato su vari anni.

38

Dall’articolo 1 della decisione del Consiglio risulta che quest’ultimo ha «eccezionalmente» considerato il sistema di rateizzazione dei pagamenti compatibile con il mercato interno e ha subordinato tale compatibilità alla condizione che, da un lato, «l’importo [fosse] interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo» e, dall’altro, «il periodo di rimborso non super[asse] 14 anni, a decorrere al 1ogennaio 2004».

39

Il considerando 8 di tale decisione, relativo a una delle ragioni a fondamento della stessa, precisa che, secondo il Consiglio, «[p]er evitare ai singoli produttori di latte italiani interessati insostenibili problemi finanziari, che sarebbero [stati] probabilmente causati da un immediato recupero globale degli importi dovuti [alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1995/1996 al 2001/2002], e quindi allentare le tensioni sociali esistenti», «circostanze eccezionali (…) autorizza[va]no a considerare l’aiuto che la Repubblica italiana intende[va] concedere ai suddetti produttori di latte, sotto forma di anticipi e pagamenti differiti, compatibile con [il mercato interno], in deroga all’articolo [107 TFUE], sempreché [fossero] rispettate le condizioni stabilite nella presente decisione».

40

Dai termini dell’articolo 1 della decisione del Consiglio, letto congiuntamente al considerando 8 della medesima, si evince che il Consiglio ha esplicitamente subordinato la concessione di tale aiuto eccezionale all’osservanza, da parte dei produttori di latte, di due condizioni, ossia, da un lato, l’obbligo che rimborsassero interamente l’aiuto concesso mediante rate annuali di uguale importo e, dall’altro, che il periodo di rimborso restasse nei limiti di un piano di rateizzazione con decorrenza 1o gennaio 2004 e durata non eccedente i 14 anni.

41

Dalla suddetta decisione si evince pertanto che, secondo il Consiglio, la compatibilità del regime citato con il mercato interno e, infine, l’autorizzazione del medesimo dipendono dall’osservanza delle condizioni previste all’articolo 1 della medesima decisione.

42

Tuttavia, con la legge del 26 febbraio 2011, n. 10, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (GURI n. 47 del 26 febbraio 2011, supplemento ordinario n. 53), entrata in vigore il 27 febbraio 2011, la Repubblica italiana ha differito, al 30 giugno 2011, il pagamento della rata annua di rimborso con scadenza al 31 dicembre 2010.

43

Tale proroga di pagamento viola la condizione sancita all’articolo 1 della decisione del Consiglio secondo la quale i prestiti senza interessi concessi dalla Repubblica italiana vengono rimborsati in forma di rate annuali di uguale importo, condizione la cui osservanza, a giudizio del Consiglio, garantisce la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno.

44

Di conseguenza, si deve constatare che la modifica legislativa esposta al punto 42 della presente sentenza produce l’effetto di trasformare il regime di aiuti autorizzato dalla decisione del Consiglio in aiuto nuovo e illegale.

45

Tale constatazione deriva dall’esame del tenore letterale, del contesto e delle finalità dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999.

46

Infatti, costituiscono «nuovi aiuti», ai sensi di tale articolo 1, lettera c), «tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». Tale disposizione, vista la sua ampia formulazione, può coprire non soltanto la modifica stessa, ma anche l’aiuto interessato da tale modifica.

47

Inoltre, va ricordato che, a norma dell’articolo 1, lettera b), ii), del suddetto regolamento, per «aiuti esistenti» si intendono «gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio». Pertanto, può costituire un aiuto nuovo un aiuto che sia stato oggetto di una decisione di autorizzazione e che, in seguito a una modifica apportata in violazione di una condizione prevista dalla stessa decisione al fine di garantire la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno, non sia più coperto dalla decisione che l’ha autorizzato.

48

Orbene, la proroga di pagamento non costituisce una modifica di carattere puramente formale o amministrativo e non può neppure essere qualificata come aumento della dotazione originaria di un regime di aiuti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004. Invero, detta misura è stata adottata in violazione di una condizione di autorizzazione che disciplina il rimborso dell’aiuto eccezionalmente autorizzato dal Consiglio in base all’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, condizione che, a giudizio del Consiglio, è necessaria per garantire la compatibilità del regime di aiuti di cui trattasi con il mercato interno. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, la Commissione ha correttamente concluso per l’esistenza di un aiuto nuovo, fondandosi unicamente sulla violazione della condizione citata.

49

Occorre aggiungere che un’interpretazione sufficientemente ampia della nozione di «aiuto nuovo», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, che consenta di coprire non soltanto la modifica apportata dallo Stato membro interessato a un regime di aiuti esistente, in violazione delle condizioni di autorizzazione di quest’ultimo, ma anche l’integralità del regime di aiuti quale modificato, è quella che consente di garantire l’efficacia del sistema di controllo sugli aiuti di Stato nell’Unione, incoraggiando lo Stato membro interessato al rispetto delle condizioni di autorizzazione del regime di aiuti. Pertanto, in caso di modifica del regime di aiuti esistente da parte dello Stato membro interessato in violazione di una condizione di autorizzazione del medesimo, tale Stato non avrà alcuna garanzia che detta modifica non incida sul regime di aiuti autorizzato e che resteranno dunque fermi i vantaggi concessi in base ad esso.

50

La giurisprudenza della Corte invocata dalla Repubblica italiana a sostegno della sua argomentazione esposta al punto 26 della presente sentenza non rileva nella specie.

51

Da un lato, dal punto 21 della sentenza del 9 ottobre 1984, Heineken Brouwerijen (91/83 e 127/83, EU:C:1984:307), discende che, se un progetto inizialmente notificato nel frattempo ha subito una modifica di cui la Commissione non è stata informata, il divieto di attuazione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE si applica al progetto in tal modo modificato nella sua interezza. Ciò non avverrebbe solo se tale modifica costituisse, in realtà, una misura di aiuto distinta, che dovrebbe essere oggetto di una valutazione separata e che non potrebbe influenzare la valutazione già operata dalla Commissione sul progetto di aiuto iniziale: in tal caso, infatti, il divieto si applica solo alla misura istituita dalla modifica di cui trattasi. Orbene, alla luce del rilievo svolto al punto 43 della presente sentenza, quest’ultimo caso di specie non riguarda la modifica di cui trattasi, nei limiti in cui essa incide su una condizione cui era subordinata la dichiarazione di compatibilità del progetto di aiuto iniziale.

52

Dall’altro lato, ai punti da 89 a 95 della sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione (da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387), la Corte ha preso in esame la questione se la modifica apportata a un regime di aiuti iniziale in violazione delle condizioni di approvazione del suddetto regime di aiuti costituisse una modifica di un aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, dando quindi luogo a un aiuto nuovo e illegale. Essa non ha invece esaminato gli effetti di tale modifica sul regime di aiuti iniziale.

53

Orbene, al punto 76 della sentenza impugnata, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di dimostrare che la modifica apportata all’aiuto esistente incide sulla sostanza stessa della misura preesistente, al fine di qualificare come aiuto nuovo ed eventualmente illegale non soltanto detta modifica, ma anche l’integralità dell’aiuto esistente sul quale verte la modifica.

54

Così facendo, il Tribunale ha travisato la nozione di «aiuto nuovo» di cui all’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e, pertanto, ha commesso un errore di diritto. Invero, come risulta dai punti da 46 a 52 della presente sentenza e come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, un aiuto esistente che è stato modificato in violazione delle condizioni di compatibilità imposte dalla Commissione o dal Consiglio non può essere considerato autorizzato e perde dunque, interamente, la qualità di aiuto esistente.

55

Pertanto, avendo statuito, rispettivamente ai punti 81 e 82 della sentenza impugnata, in esito al suo esame della motivazione della decisione controversa ai punti da 77 a 80 di detta sentenza, che «la Commissione non solo [aveva] disconosciuto la nozione di “aiuto nuovo” riqualificando un regime di aiuti esistente come aiuto nuovo illegale senza rispettare le condizioni sostanziali enunciate dal regolamento n. 659/1999 e la giurisprudenza a tal riguardo», ma «[avev]a del pari, e di conseguenza, a torto ordinato che fossero recuperati presso i produttori di latte che avevano usufruito della proroga di pagamento (…) gli aiuti individuali (…) concessi, ai sensi di detto regime di aiuti esistente», il Tribunale è incorso in un nuovo errore di diritto.

56

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere il secondo motivo e annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare né la seconda parte del secondo motivo né il terzo motivo.

57

Tenuto conto del parziale annullamento della sentenza impugnata, la decisione del Tribunale relativa alle spese e, pertanto, il punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata devono altresì essere annullati.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

58

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. È quanto si verifica nel caso di specie.

59

Infatti, dai punti da 30 a 52 della presente sentenza emerge che devono essere respinte in quanto infondate le censure sollevate dalla Repubblica italiana nell’ambito del secondo motivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, riguardanti la fondatezza della decisione controversa. Poiché il primo motivo nonché le altre censure sollevate nell’ambito del secondo motivo sono stati respinti dal Tribunale, occorre respingere il ricorso nella sua interezza.

Sulle spese

60

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

61

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

62

Poiché la Repubblica italiana è rimasta soccombente in tutti i suoi motivi, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione relative al presente procedimento, conformemente alla domanda di quest’ultima. Peraltro, poiché il ricorso della Repubblica italiana dinanzi al Tribunale è stato respinto nella sua interezza, occorre condannare la medesima a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione nel giudizio di primo grado.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

I punti 1, 2 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 giugno 2015, Italia/Commissione (T‑527/13, EU:T:2015:429), sono annullati.

 

2)

La Repubblica italiana sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea inerenti tanto al procedimento di primo grado quanto all’impugnazione.

 

von Danwitz

Vajda

Juhász

Jürimäe

Lycourgos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 ottobre 2017.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente della Quarta Sezione

T. von Danwitz


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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