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Document 62015CJ0466

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2016.
Jean-Michel Adrien e a. contro Premier ministre e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État.
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Funzionari nazionali distaccati in seno a un’istituzione o a un organo dell’Unione – Pensione di anzianità – Diritto di opzione – Sospensione o mantenimento dell’iscrizione al regime pensionistico nazionale – Limitazione del cumulo della pensione maturata a titolo del regime pensionistico nazionale con quella maturata a titolo del regime pensionistico dell’Unione.
Causa C-466/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:749

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

6 ottobre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Funzionari nazionali distaccati in seno a un’istituzione o a un organo dell’Unione — Pensione di anzianità — Diritto di opzione — Sospensione o mantenimento dell’iscrizione al regime pensionistico nazionale — Limitazione del cumulo della pensione maturata a titolo del regime pensionistico nazionale con quella maturata a titolo del regime pensionistico dell’Unione»

Nella causa C‑466/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione dell’8 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 3 settembre 2015, nel procedimento

Jean-Michel Adrien e altri

contro

Premier ministre,

Ministre des Finances et des Comptes publics,

Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, C. Lycourgos, E. Juhász, C. Vajda e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per Adrien e a., da loro stessi;

per il governo francese, da D. Colas e S. Ghiandoni, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da D. Martin, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 45 TFUE, 48 TFUE nonché 4, paragrafo 3, TUE.

2

Questa domanda è stata presentata nel quadro di una controversia tra, da un lato, i sigg. Adrien e a. e, dall’altro, il Premier ministre (Primo Ministro), il ministre des Finances et des Comptes publics (Ministro delle Finanze e del Bilancio) nonché il ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique (Ministro per il Decentramento e la Funzione pubblica) in merito alla pensione di anzianità dei ricorrenti nel procedimento principale nel quadro del regime pensionistico nazionale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (in prosieguo: il «RAA») sono stati istituiti con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1240/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 (GU 2010, L 338, pag. 7).

4

Ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto:

«Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità (…)».

5

L’articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto enuncia quanto segue:

«I funzionari contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni (…)».

6

L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell’allegato VIII allo Statuto così dispone:

«1.   Il funzionario di età inferiore a 63 anni che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall’invalidità e che non possa beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, all’atto della cessazione dal servizio:

a)

se ha maturato meno di un anno di servizio, e a condizione che non abbia beneficiato dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, al versamento di un’indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 42 e 112 del [RAA];

b)

negli altri casi, all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 1, o al versamento dell’equivalente attuariale a un’assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca:

(…)

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, il funzionario di età inferiore a 63 anni che, a partire dall’entrata in servizio, ha effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione a un regime di pensioni nazionale o a un’assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo precedente, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall’invalidità e che non può beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, al momento della partenza, al versamento di un’indennità una tantum pari all’equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione acquisiti al servizio dell’istituzione. In tal caso, gli importi versati per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione nel regime di pensioni nazionale in applicazione degli articoli 42 o 112 del [RAA] vengono detratti dall’indennità una tantum».

7

Secondo l’articolo 2 del RAA:

«È considerato agente temporaneo, ai sensi del presente regime:

(…)

c)

l’agente assunto per svolgere funzioni presso una persona che assolva un mandato previsto dal trattato sull’Unione europea o dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea o presso un presidente eletto di una istituzione o di un organo dell’Unione, (…) un gruppo politico del Parlamento europeo o [il] Comitato delle regioni oppure (…) un gruppo del Comitato economico e sociale e che non sia scelto tra i funzionari dell’Unione;

(…)».

8

Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, primo comma, del RAA:

«All’atto della cessazione dal servizio, l’agente di cui all’articolo 2 ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell’equivalente attuariale o all’indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capitolo 3, dello statuto e dell’allegato VIII dello statuto. Se l’agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all’importo dei versamenti effettuati a norma dell’articolo 42».

9

L’articolo 41 del RAA così dispone:

«Per quanto concerne il finanziamento del regime di sicurezza sociale previsto dalle sezioni B e C, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 83 e 83 bis dello statuto, nonché degli articoli 36 e 38 dell’allegato VIII dello statuto stesso».

Diritto francese

10

L’articolo 46 ter della legge n. 84‑16, dell’11 gennaio 1984, recante disposizioni statutarie in materia di funzione pubblica dello Stato, come modificata dalla legge n. 2002‑73, del 17 gennaio 2002, di ammodernamento sociale (loi no 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État), telle que modifiée par la loi no 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale) (in prosieguo: la «legge n. 2002‑73»), così dispone:

«Il funzionario distaccato presso un’amministrazione o un organismo stabilito nel territorio di uno Stato estero o presso un organismo internazionale può chiedere, anche se iscritto al regime pensionistico in cui rientra la funzione di distacco, di versare contributi al regime di cui al code des pensions civiles et militaires de retraite. In tal caso, l’importo della pensione maturata nell’ambito di quest’ultimo regime, sommato all’importo della pensione eventualmente maturata per i servizi resi durante il distacco, non può essere superiore alla pensione che egli avrebbe maturato in assenza di distacco e la pensione di cui al code des pensions civiles et militaires de retraite è ridotta, eventualmente, dell’importo della pensione maturata durante tale distacco.

Le modalità di applicazione del presente articolo vengono definite mediante decreto, previo parere obbligatorio del Conseil d’État».

11

L’articolo L. 87 del codice delle pensioni civili e militari di anzianità (code des pensions civiles et militaires de retraite), nella versione risultante dalla legge n. 2002‑73, così dispone:

«Nell’ipotesi in cui il funzionario o il militare distaccato presso un’amministrazione o un organismo stabilito nel territorio di uno Stato estero o presso un organismo internazionale durante la sua carriera abbia optato per il mantenimento della trattenuta prevista dall’articolo L. 61, l’importo della pensione maturata a titolo del presente codice, sommato all’importo della pensione eventualmente elargita a titolo dei servizi svolti in posizione di distacco, non può essere superiore alla pensione che egli avrebbe maturato in assenza di distacco e la pensione di cui al presente codice è ridotta, eventualmente, dell’importo della pensione maturata durante tale distacco.

(…)».

12

L’articolo R-74-1 del medesimo codice stabilisce quanto segue:

«I funzionari distaccati menzionati nell’articolo 46 ter della legge n. 84‑16, dell’11 gennaio 1984, e successive modifiche, recante disposizioni statutarie in materia di funzione pubblica dello Stato, possono chiedere di contribuire al regime del code des pensions civiles et militaires de retraite entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data in cui è stata loro notificata la decisione di distacco o di rinnovo del medesimo.

La domanda è presentata per iscritto all’amministrazione da cui il funzionario è distaccato.

Il funzionario che ha esercitato l’opzione prevista al primo comma è tenuto al versamento del contributo menzionato nel punto 2° dell’articolo L. 61 presso il ragioniere unico designato mediante decreto del Ministro del Bilancio, in base a modalità stabilite con decreto. L’inosservanza di quest’obbligo di versamento sospende l’iscrizione del funzionario al presente regime.

Si ritiene che il funzionario il quale, entro il termine prescritto, non abbia esercitato il suo diritto d’opzione abbia rinunciato alla possibilità di contribuire al regime del code des pensions civiles et militaires de retraite.

In caso di rinnovo di un distacco, l’opzione esercitata dal funzionario per il periodo precedente di distacco è tacitamente prorogata a meno che egli stesso non eserciti, nei termini prescritti nel primo comma del presente articolo, un’opzione in senso contrario».

13

La circolare del 18 dicembre 2002, indirizzata ai servizi amministrativi interessati, precisa le modalità di esecuzione del dispositivo previsto dall’articolo 46 ter della legge n. 84‑16, dell’11 gennaio 1984, e dall’articolo L. 87 del codice delle pensioni civili e militari di anzianità (code des pensions civiles et militaires de retraite), quali modificati dalla legge n. 2002‑73.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14

I ricorrenti nel procedimento principale sono funzionari francesi, distaccati in qualità di referendari presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, dove sono occupati in qualità di agenti temporanei. Poiché contribuiscono obbligatoriamente al finanziamento del regime pensionistico dell’Unione, essi hanno diritto a una pensione a titolo di detto regime qualora compiano almeno dieci anni di servizio presso un’istituzione o un organo dell’Unione. Nell’ipotesi in cui cessino dal servizio prima di aver completato questi dieci anni, essi hanno diritto essenzialmente, in base alla durata del servizio svolto, o a un’indennità una tantum pari al triplo degli importi trattenuti sul loro stipendio base a titolo di contributo alla pensione di anzianità, o al versamento dell’equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati presso l’Unione a favore di un’assicurazione privata o di un fondo pensionistico di loro scelta.

15

In base alla normativa francese rilevante nel procedimento principale, un funzionario distaccato in seno a un’istituzione o a un organo dell’Unione deve scegliere tra due opzioni concernenti la sua pensione a titolo del regime nazionale.

16

Da un lato, il funzionario può sospendere la sua iscrizione al regime pensionistico francese per la durata del suo distacco. In tale ipotesi, per tutto questo tempo egli è iscritto unicamente al regime pensionistico dell’Unione e la sua pensione a titolo del regime pensionistico francese viene ridotta in proporzione agli anni di mancata iscrizione. Tuttavia, quest’ultima pensione sarà integralmente cumulata con la pensione derivante dai diritti maturati nel quadro dell’iscrizione al regime pensionistico dell’Unione.

17

Dall’altro, il funzionario può continuare a contribuire al regime pensionistico francese e quindi a rimanere iscritto a detto regime. In quest’ipotesi, durante il periodo di distacco egli matura diritti a titolo di detto regime. Tuttavia, l’importo della pensione che egli riscuoterà a tale titolo può integrare la pensione maturata a titolo del regime dell’Unione solo entro il limite della pensione che egli avrebbe maturato a titolo del regime nazionale in mancanza di distacco (regola del tetto). Di conseguenza, la pensione di anzianità nazionale è diminuita dell’importo della pensione dovuta a titolo del regime pensionistico dell’Unione in modo che l’ammontare cumulato delle due pensioni non superi il tetto così stabilito (regola del livellamento). Il livellamento viene effettuato sull’importo totale della pensione francese, e non solo sull’importo della pensione corrispondente al periodo di distacco che ha portato alla doppia iscrizione.

18

I ricorrenti nel procedimento principale hanno scelto di rimanere iscritti, durante il loro distacco, al regime pensionistico francese e pertanto hanno versato contemporaneamente contributi a quest’ultimo regime e al regime pensionistico dell’Unione. Essi hanno compiuto, o sono in condizione di compiere, dieci anni di servizio in un’istituzione dell’Unione che danno loro diritto al beneficio di una pensione a titolo del regime pensionistico dell’Unione. Poiché la pensione dell’Unione che i ricorrenti nel procedimento principale hanno maturato, o sono in condizioni di maturare, è superiore alla pensione francese che essi avrebbero maturato in assenza di distacco, essi non percepiscono o non percepiranno, conformemente alla normativa francese in questione nel procedimento principale, nessuna pensione a titolo del regime pensionistico francese.

19

I ricorrenti nel procedimento principale, con istanza ricevuta il 6 marzo 2012, hanno chiesto allo Stato francese di abrogare la normativa nazionale in questione. Poiché questa domanda è stata respinta con una decisione implicita maturata il 6 maggio 2012, essi hanno proposto ricorso avverso detto rigetto dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato).

20

Alla luce di queste considerazioni, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una normativa nazionale che consente a un funzionario distaccato presso un’istituzione dell’Unione europea di scegliere, per il periodo del suo distacco, se sospendere il versamento di contributi nell’ambito del regime pensionistico del proprio Stato d’origine, essendo allora la sua pensione nell’ambito di tale regime interamente cumulata con i benefici pensionistici connessi alla funzione di distacco, o proseguire tale versamento, essendo allora la sua pensione nell’ambito di tale regime limitata all’importo necessario per portare tutte le pensioni, ivi compresa la pensione maturata nell’ambito del regime in cui rientra la funzione di distacco, all’importo della pensione che avrebbe maturato in assenza di distacco, violi gli obblighi derivanti dall’articolo 45 TFUE, letto alla luce dell’articolo 48 del medesimo trattato e del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4 TUE».

Sulla questione pregiudiziale

21

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 45 TFUE, letto alla luce dell’articolo 48 TFUE, e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, in forza della quale un funzionario nazionale distaccato in seno a un’istituzione o a un organo dell’Unione, il quale scelga di rimanere iscritto al regime pensionistico nazionale per la durata del suo distacco, perde in tutto o in parte i benefici corrispondenti alla sua iscrizione a quest’ultimo regime qualora compia il periodo di dieci anni al servizio dell’Unione, che gli dà diritto a una pensione a titolo del regime pensionistico dell’Unione.

22

In via preliminare, occorre ricordare che, benché gli Stati membri conservino la loro competenza per strutturare i rispettivi sistemi previdenziali, essi devono nondimeno rispettare, nell’esercizio di detta competenza, il diritto dell’Unione, e segnatamente le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei lavoratori (sentenze del 1o aprile 2008, Gouvernement de la Communauté française e gouvernement wallon, C‑212/06, EU:C:2008:178, punto 43, e del 21 gennaio 2016, Commissione/Cipro, C‑515/14, EU:C:2016:30, punto 38).

23

Occorre pertanto verificare se le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei lavoratori siano applicabili in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. Qualora sia così, occorrerà poi determinare, da un lato, se una normativa nazionale quale quella in questione nel procedimento principale costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e, dall’altro, in caso di soluzione affermativa, se detto ostacolo sia giustificato.

24

In primo luogo, per quanto concerne l’applicabilità delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei lavoratori, da una giurisprudenza consolidata si ricava che un cittadino dell’Unione, il quale lavori in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di origine e che abbia accettato un impiego presso un’organizzazione internazionale, rientra nella sfera d’applicazione dell’articolo 45 TFUE (v. sentenze del 15 marzo 1989, Echternach e Moritz, 389/87 e 390/87, EU:C:1989:130, punto 11; del 16 febbraio 2006, Rockler, C‑137/04, EU:C:2006:106, punto 15, e del 4 luglio 2013, Gardella, C‑233/12, EU:C:2013:449, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

25

Da ciò discende che i cittadini dell’Unione che lavorino per un’istituzione o un organo di quest’ultima in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, come i ricorrenti nel procedimento principale, non possono vedersi negato il godimento dei diritti e benefici sociali loro attribuiti dall’articolo 45 TFUE (v. sentenze del 15 marzo 1989, Echternach e Moritz, 389/87 e 390/87, EU:C:1989:130, punto 12, nonché del 16 febbraio 2006, Rockler, C‑137/04, EU:C:2006:106, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

26

In secondo luogo, per quanto concerne il problema di accertare se una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, occorre ricordare che l’articolo 45 TFUE si oppone a qualunque provvedimento il quale, anche se applicabile senza discriminazioni concernenti la cittadinanza, è in grado di complicare o rendere meno allettante l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE (sentenze del 1o aprile 2008, Gouvernement de la Communauté française e gouvernement wallon, C‑212/06, EU:C:2008:178, punto 45; del 10 marzo 2011, Casteels, C‑379/09, EU:C:2011:131, punto 22, e del 5 febbraio 2015, Commissione/Belgio, C‑317/14, EU:C:2015:63, punto 23).

27

Indubbiamente, benché il diritto primario dell’Unione non possa garantire a un affiliato che uno spostamento in un altro Stato membro sia neutro in materia previdenziale, segnatamente in materia di prestazioni di malattia e di pensioni di anzianità, dato che un siffatto spostamento, tenuto conto delle disparità esistenti tra i regimi e le legislazioni degli Stati membri, può essere, a seconda dei casi, più o meno vantaggioso o svantaggioso per l’interessato sul piano della tutela previdenziale, da una giurisprudenza consolidata si evince che, qualora la sua applicazione sia meno favorevole, una normativa nazionale è conforme al diritto dell’Unione solo in quanto, segnatamente, detta normativa nazionale non svantaggi il lavoratore interessato rispetto a coloro che esercitano la totalità delle loro attività nello Stato membro in cui essa si applica e che essa non porti, in modo puro e semplice, a versare contributi sociali a fondo perduto (sentenze del 18 aprile 2013, Mulders, C‑548/11, EU:C:2013:249, punto 45, e del 21 gennaio 2016, Commissione/Cipro, C‑515/14, EU:C:2016:30, punto 40).

28

La Corte ha pertanto reiteratamente qualificato come ostacoli provvedimenti che hanno l’effetto di far perdere ai lavoratori, in seguito all’esercizio del loro diritto alla libera circolazione, benefici previdenziali loro assicurati dalla legislazione di uno Stato membro, segnatamente quando detti benefici costituiscono il corrispettivo di contributi da essi versati (v. sentenze del 21 ottobre 1975, Petroni, 24/75, EU:C:1975:129, punto 13; del 1o aprile 2008, Gouvernement de la Communauté française e gouvernement wallon, C‑212/06, EU:C:2008:178, punto 46, e del 18 aprile 2013, Mulders, C‑548/11, EU:C:2013:249, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

29

Per quanto concerne la normativa nazionale in questione nel procedimento principale, occorre constatare che, nel caso in cui un funzionario distaccato in seno a un’istituzione o a un organo dell’Unione rimanga iscritto al suo regime pensionistico nazionale per la durata del suo distacco, detta normativa nazionale assoggetta la pensione derivante da detta iscrizione a una regola del tetto e a una regola del livellamento. In base a queste regole, l’importo della pensione che il funzionario percepirà a titolo del regime pensionistico nazionale può integrare la pensione maturata a titolo del regime pensionistico dell’Unione solo entro il limite della pensione nazionale che egli avrebbe maturato in assenza di distacco, e la pensione nazionale è diminuita dell’importo della pensione dovuta a titolo del regime dell’Unione in modo tale che l’importo cumulato delle due pensioni non superi il tetto così stabilito.

30

Queste regole del tetto e del livellamento hanno come effetto che un funzionario distaccato in seno a un’istituzione o un organo dell’Unione il quale resti iscritto, per la durata del suo distacco, al regime pensionistico nazionale, perde in tutto o in parte i benefici corrispondenti alla sua iscrizione a quest’ultimo regime qualora compia il periodo di dieci anni al servizio dell’Unione, che gli dà diritto a una pensione a titolo del regime pensionistico dell’Unione. In tali circostanze, il funzionario che resti iscritto al regime pensionistico nazionale versa contributi a fondo perduto. Dette regole sono pertanto in grado di complicare o rendere meno allettante l’esercizio, da parte di un siffatto funzionario, della sua libertà garantita dall’articolo 45 TFUE.

31

Quanto al fatto che il governo francese sostiene che il mantenimento dell’iscrizione al regime pensionistico nazionale costituisce una facoltà offerta dalla normativa in questione nel procedimento principale, e non un obbligo, occorre constatare che detta circostanza non toglie a una siffatta normativa il suo carattere di ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

32

Infatti, il carattere facoltativo del mantenimento dell’iscrizione al regime pensionistico nazionale non cambia nulla nel fatto che le regole del tetto e del livellamento, che si applicano in caso di esercizio di detta facoltà, hanno come effetto che il funzionario che si avvale di detta facoltà ha versato contributi a fondo perduto qualora compia il periodo di dieci anni al servizio dell’Unione, che gli dà diritto a una pensione a titolo del regime pensionistico dell’Unione. Ebbene, quando un regime pensionistico nazionale consente ai funzionari distaccati di rimanere iscritti, questa facoltà dev’essere concepita in modo da non produrre un effetto siffatto, a pena di costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

33

Il carattere di ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori di una normativa nazionale quale quella in questione nel procedimento principale non è nemmeno rimessa in discussione dall’argomento dedotto dal governo francese, secondo il quale una siffatta normativa non sfavorisce i funzionari distaccati rispetto a quelli che effettuano la totalità della loro carriera nello Stato membro di origine.

34

Infatti, una normativa del genere sfavorisce un funzionario distaccato iscritto contemporaneamente al regime pensionistico dell’Unione e al regime pensionistico nazionale rispetto a un funzionario rimasto nello Stato membro di origine, che è iscritto solo a quest’ultimo regime, in quanto solo il primo subisce, pur avendo versato contributi contemporaneamente ai due regimi, una perdita di tutta o parte dei benefici corrispondenti alla sua iscrizione al regime pensionistico nazionale, qualora ottenga diritti pensionistici a titolo del regime pensionistico dell’Unione.

35

In terzo e ultimo luogo, per quanto concerne l’esistenza di un’eventuale giustificazione, occorre constatare che il giudice del rinvio non menziona un motivo in grado di giustificare l’ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori costituito da una normativa come quella in questione nel procedimento principale. Parimenti, nelle sue osservazioni presentate dinanzi alla Corte, il governo francese si è astenuto dall’invocare una giustificazione per detta normativa.

36

Alla luce di ciò, occorre giudicare che una normativa quale quella in questione nel procedimento principale costituisce un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE.

37

Di conseguenza, non occorre pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 48 TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

38

In considerazione del ragionamento sin qui svolto, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, in forza della quale un funzionario nazionale distaccato in seno a un’istituzione o a un organo dell’Unione, il quale scelga di rimanere iscritto al regime pensionistico nazionale per la durata del suo distacco, perde in tutto o in parte i benefici corrispondenti alla sua iscrizione a quest’ultimo regime qualora compia il periodo di dieci anni al servizio dell’Unione, che gli dà diritto a una pensione a titolo del regime pensionistico dell’Unione.

Sulle spese

39

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, in forza della quale un funzionario nazionale distaccato in seno a un’istituzione o a un organo dell’Unione europea, il quale scelga di rimanere iscritto al regime pensionistico nazionale per la durata del suo distacco, perde in tutto o in parte i benefici corrispondenti alla sua iscrizione a quest’ultimo regime qualora compia il periodo di dieci anni al servizio dell’Unione, che gli dà diritto a una pensione a titolo del regime pensionistico dell’Unione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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