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Document 62015CJ0443

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 novembre 2016.
David L. Parris contro Trinity College Dublin e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da The Labour Court, Ireland.
Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2 – Divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’età – Regime pensionistico nazionale – Pagamento di una pensione di reversibilità al partner civile – Presupposto – Stipulazione dell’unione civile prima del sessantesimo compleanno dell’affiliato a tale regime – Unione civile – Impossibilità nello Stato membro interessato prima del 2010 – Relazione stabile accertata – Articolo 6, paragrafo 2 – Giustificazione delle differenze di trattamento fondate sull’età.
Causa C-443/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:897

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

24 novembre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 2 — Divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’età — Regime pensionistico nazionale — Pagamento di una pensione di reversibilità al partner civile — Presupposto — Stipulazione dell’unione civile prima del sessantesimo compleanno dell’affiliato a tale regime — Unione civile — Impossibilità nello Stato membro interessato prima del 2010 — Relazione stabile accertata — Articolo 6, paragrafo 2 — Giustificazione delle differenze di trattamento fondate sull’età»

Nella causa C‑443/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Labour Court (tribunale del lavoro, Irlanda), con decisione dell’11 agosto 2015, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2015, nel procedimento

David L. Parris

contro

Trinity College Dublin,

Higher Education Authority,

Department of Public Expenditure and Reform,

Department of Education and Skills,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 aprile 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per D.L. Parris, da M. Bolger, SC, E. Barry, BL, nonché da J. Tomkin, solicitor;

per il Trinity College Dublin, da T. Mallon, barrister, incaricato da K. Langford, solicitor;

per la Higher Education Authority, il Department of Public Expenditure and Reform e il Department of Education and Skills, da G. Hodge, E. Creedon e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da A. Kerr, barrister;

per il governo del Regno Unito, da S. Simmons, in qualità di agente, assistita da J. Coppel, QC;

per la Commissione europea, da A. Lewis e D. Martin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 giugno 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. David L. Parris, e, dall’altro, il Trinity College Dublin, la Higher Education Authority (autorità per l’istruzione superiore, Irlanda), il Department of Public Expenditure and Reform (dipartimento per la spesa pubblica e la riforma dei pubblici servizi, Irlanda) nonché il Department of Education and Skills (dipartimento per l’istruzione e la formazione, Irlanda), avente ad oggetto il diniego, da parte del Trinity College Dublin, di riconoscere al partner del sig. Parris, alla data del decesso di quest’ultimo, il beneficio della pensione di reversibilità prevista dal regime previdenziale professionale cui il sig. Parris è stato affiliato.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

Il considerando 22 della direttiva 2000/78 enuncia quanto segue:

«La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato civile e le prestazioni che ne derivano».

4

L’articolo 1 della direttiva in parola stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

5

Ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva:

«1.   Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2.   Ai fini del paragrafo 1:

a)

sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

b)

sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i)

tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; (…)

(…)».

6

L’articolo 3 della medesima direttiva è formulato nei seguenti termini:

«1.   Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

(…)

c)

all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

(…)

3.   La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale.

(…)».

7

L’articolo 6 della direttiva 2000/78, intitolato «Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età», così statuisce al paragrafo 2:

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».

8

A norma dell’articolo 18, primo comma, della direttiva 2000/78, gli Stati membri erano tenuti, in linea di principio, ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest’ultima entro il 2 dicembre 2003, oppure potevano affidare alle parti sociali l’attuazione di tale direttiva relativamente alle disposizioni rientranti nella sfera dei contratti collettivi, assicurandosi che questi fossero attuati entro la medesima data.

Il diritto irlandese

9

Il Pensions Act 1990 (la legge sulle pensioni; in prosieguo: la «legge del 1990»), è stato modificato dall’articolo 22 del Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2004 (Number 9 of 2004) [legge sulla previdenza sociale (disposizioni varie) del 2004 (n. 9 del 2004)], che ha inserito un nuovo Titolo VII nella legge del 1990, al fine di recepire nell’ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva 2000/78 per quanto riguarda il principio della parità di trattamento nei regimi pensionistici professionali.

10

L’articolo 66 della legge del 1990 stabilisce un divieto generale di qualsiasi trattamento meno favorevole, per quanto riguarda i regimi pensionistici professionali, basato, in particolare, sull’età e sull’orientamento sessuale. A differenza della direttiva 2000/78, tale legge vieta anche qualsiasi discriminazione fondata sullo stato civile.

11

L’articolo 72 della legge del 1990, volto a recepire l’articolo 6 della direttiva 2000/78, prevede talune deroghe ed eccezioni al divieto generale di discriminazione nei regimi pensionistici professionali, formulate come segue:

«(1)   Non viola il principio della parità di trattamento pensionistico per motivi di età un regime che

a)

fissi l’età o l’anzianità di servizio che danno diritto a prestazioni, o una combinazione di entrambe, quale condizione o criterio per l’affiliazione al regime,

b)

fissi varie età o anzianità di servizio che danno diritto a prestazioni, o una combinazione di entrambe, quali condizioni o criteri per l’affiliazione al regime di lavoratori oppure di gruppi o categorie di lavoratori,

c)

fissi l’età o l’anzianità di servizio che danno diritto a prestazioni, o una combinazione di entrambe, quale condizione o criterio per il riconoscimento del diritto alle prestazioni previste dal regime,

d)

fissi le varie età o anzianità di servizio che danno diritto a prestazioni, o una combinazione di entrambe, quali condizioni o criteri per il riconoscimento del diritto alle prestazioni previste dal regime a lavoratori o a gruppi o categorie di lavoratori,

e)

(i)

fissi l’età o l’anzianità di servizio che danno diritto a prestazioni, o una combinazione di entrambe, quale condizione o criterio riguardante la maturazione di diritti nell’ambito di un regime, a prestazioni definite o il livello di contributi in favore di un regime a contribuzioni definite, oppure

(ii)

fissi le varie età o anzianità di servizio che danno diritto a prestazioni, o una combinazione di entrambe, quali condizioni o criteri riguardanti la maturazione di diritti nell’ambito di un regime a prestazioni definite o il livello di contributi in favore di un regime a contribuzioni definite per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori,

se, nell’ambito dell’impiego di cui trattasi, ciò risulti adeguato e necessario in considerazione di un obiettivo legittimo del datore di lavoro, in particolare di politica dell’impiego, del mercato del lavoro e di formazione professionale,

f)

utilizzi criteri di età nei calcoli attuariali,

a condizione che ciò non finisca col determinare una violazione del principio di parità di trattamento in materia di pensioni sulla base del sesso.

(2)   Non viola il principio della parità di trattamento pensionistico per motivi di situazione matrimoniale o familiare l’erogazione, da parte di un regime, di prestazioni previdenziali professionali più favorevoli, se tali prestazioni si applicano a qualsiasi persona cui, secondo le norme del regime, è dovuta una prestazione in seguito al decesso dell’affiliato, purché ciò non dia luogo a una violazione di detto principio fondata sul sesso.

(3)   Non viola il principio della parità di trattamento pensionistico per motivi di situazione matrimoniale o di orientamento sessuale l’erogazione di prestazioni previdenziali professionali più favorevoli al vedovo o alla vedova di un affiliato deceduto, purché ciò non dia luogo a una violazione di detto principio fondata sul sesso.

(4)   Nel presente articolo, qualsiasi riferimento alla fissazione dell’età o delle età che danno diritto a prestazioni comporta un riferimento alla fissazione dell’età o delle età di inizio del pensionamento che danno diritto al beneficio delle prestazioni».

12

Il 19 luglio 2010 è stato adottato il Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 (legge sulle unioni civili e su taluni diritti e obblighi dei conviventi del 2010) (in prosieguo: la «legge sulle unioni civili»), che è entrato in vigore il 1o gennaio 2011, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza ministeriale necessaria ai sensi del decreto n. 648/2010. Tale legge escludeva qualsiasi riconoscimento retroattivo delle unioni civili contratte in un altro paese.

13

Dal fascicolo agli atti della Corte risulta che, ai sensi dell’articolo 99 della legge sulle unioni civili, «le prestazioni del regime previdenziale previste per i coniugi si applicano, alle stesse condizioni, al partner registrato dell’affiliato».

14

All’epoca dei fatti oggetto della presente causa, il matrimonio in Irlanda era previsto soltanto fra persone di sesso diverso. Il riconoscimento del matrimonio di persone dello stesso sesso esigeva una modifica costituzionale successiva a un referendum nazionale. Tale referendum si è svolto il 22 maggio 2015 e la proposta di consentire il matrimonio tra due persone senza distinzioni di genere è stata approvata. Tuttavia, per poter rendere efficace la disposizione modificata della Costituzione, era necessaria l’adozione di taluni atti legislativi. A tal riguardo, dalle osservazioni presentate dal Trinity College Dublin risulta che il diritto irlandese riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso a partire dal 16 novembre 2015.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

Il sig. Parris, nato il 21 aprile 1946, ha la doppia cittadinanza irlandese e britannica. Da oltre trent’anni vive con il suo partner, del suo stesso sesso, nell’ambito di una relazione stabile.

16

Nel 1972, il sig. Parris è stato assunto come docente dal Trinity College Dublin. In forza del suo contratto di lavoro, è stato ammesso, nel mese di ottobre 1972, come affiliato non contribuente, a un regime previdenziale gestito dal Trinity College Dublin. L’accesso a tale regime è stato chiuso ai nuovi entranti il 31 gennaio 2005.

17

La regola 5 del regime previdenziale in argomento prevede l’erogazione di una pensione di reversibilità al coniuge o, a partire dal 1o gennaio 2011, al partner registrato dell’affiliato se quest’ultimo deceda prima del suo coniuge o, adesso, del suo partner registrato. In particolare, in forza di tale regime previdenziale, al momento del suo pensionamento, l’affiliato ha diritto di percepire una pensione pari a due terzi del suo ultimo stipendio. In caso di decesso dell’affiliato successivamente al suo pensionamento, il coniuge superstite o, adesso, il partner registrato ha diritto di percepire una pensione vitalizia pari a due terzi dell’importo dovuto all’affiliato prima del suo decesso. Tuttavia, detta pensione di reversibilità può essere erogata solo qualora l’affiliato abbia contratto un matrimonio o un’unione civile prima di compiere sessant’anni.

18

Il 21 dicembre 2005, è divenuto possibile stipulare un’unione civile nel Regno Unito ai sensi del Civil Partnership Act 2004 (legge sulle unioni civili). Il 21 aprile 2009, all’età di 63 anni, il sig. Parris ha contratto un’unione civile in tale Stato membro. A quell’epoca, nessuna disposizione di diritto irlandese consentiva di riconoscere in Irlanda l’unione civile del sig. Parris.

19

Il 3 dicembre 2009, il fondo pensioni del Trinity College Dublin è stato trasferito alla National Treasury Management Agency (NTMA, Irlanda). La NTMA è un’agenzia statale incaricata di fornire al governo servizi di gestione di attività e passività. A decorrere dal gennaio 2010, tutte le prestazioni dovute da detto regime previdenziale sono coperte da fondi statali.

20

Il 25 gennaio 2010, il sig. Parris ha chiesto e ottenuto di avvalersi della facoltà di optare per il pensionamento anticipato, senza alcun costo supplementare per il prestatore, a partire dal 31 dicembre 2010, quando dal punto di vista contrattuale aveva diritto di conservare il suo impiego a fini previdenziali fino al 30 settembre 2013.

21

Il 19 luglio 2010, è stata adottata in Irlanda la legge sulle unioni civili.

22

Il 17 settembre 2010, il sig. Parris ha presentato al Trinity College Dublin una domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto del suo partner registrato a percepire una pensione di reversibilità, successivamente al proprio decesso. Detta domanda è stata respinta con decisione del 15 novembre 2010. Avverso tale decisione, il medesimo ha proposto un ricorso in data 20 dicembre 2010 dinanzi all’autorità per l’istruzione superiore.

23

Il 31 dicembre 2010, il sig. Parris è andato in pensione.

24

La legge sulle unioni civili è entrata in vigore il 1o gennaio 2011.

25

Il 12 gennaio 2011, l’unione civile britannica del sig. Parris è stata riconosciuta nell’ordinamento irlandese, in seguito all’emanazione dell’ordinanza ministeriale necessaria ai sensi del decreto n. 649/2010.

26

Con decisione del 17 maggio 2011, l’autorità per l’istruzione superiore ha confermato la decisione del Trinity College Dublin. Detta autorità ha constatato, in particolare, che il sig. Parris era andato in pensione prima del riconoscimento della sua unione civile da parte dello Stato irlandese e che, inoltre, le norme applicate dal Trinity College Dublin escludono il pagamento di una pensione di reversibilità qualora l’affiliato abbia contratto un matrimonio o un’unione civile dopo i 60 anni di età.

27

Il sig. Parris ha quindi esperito ricorso contro il Trinity College Dublin, l’autorità per l’istruzione superiore, il dipartimento per la spesa pubblica e la riforma dei pubblici servizi e il dipartimento per l’istruzione e la formazione, dinanzi all’Equality Tribunal (tribunale per le pari opportunità, Irlanda), sostenendo di essere stato direttamente o indirettamente discriminato dalle parti convenute nel procedimento principale a motivo della sua età e del suo orientamento sessuale, in violazione della legge del 1990. Poiché il ricorso è stato respinto dall’Equality Tribunal (tribunale per le pari opportunità, Irlanda), il sig. Parris ha interposto appello dinanzi al Labour Court (tribunale del lavoro, Irlanda).

28

Il giudice del rinvio chiede se, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, integri una discriminazione fondata sull’età e/o sull’orientamento sessuale, in violazione della direttiva 2000/78, l’applicazione di una normativa nazionale che stabilisca un’età prima della quale l’affiliato a un regime previdenziale professionale deve contrarre un matrimonio o un’unione civile affinché il suo coniuge o il suo partner possa avere diritto a una pensione di reversibilità.

29

In tale contesto, il Labour Court (tribunale del lavoro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se costituisca una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, in contrasto con l’articolo 2 della direttiva 2000/78, l’applicazione, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, di una norma che limita l’erogazione di una prestazione di reversibilità al partner registrato superstite di un affiliato, successivamente al decesso di quest’ultimo, subordinandola alla condizione che l’affiliato e il suo partner registrato superstite abbiano contratto l’unione civile prima del compimento dei 60 anni di età dell’affiliato, qualora, anteriormente a tale data, l’affiliato e il suo partner registrato non fossero autorizzati dalla normativa nazionale a contrarre un’unione civile, pur essendo già stabilmente conviventi.

2)

In caso di risposta negativa alla precedente questione: se costituisca una discriminazione fondata sull’età, in contrasto con il combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, il fatto che un fornitore di prestazioni nell’ambito di un regime previdenziale professionale limiti il diritto alla pensione di reversibilità del partner registrato superstite di un affiliato, successivamente al decesso di quest’ultimo, subordinandolo alla condizione che l’affiliato e il suo partner registrato abbiano contratto l’unione civile prima del compimento dei 60 anni di età dell’affiliato qualora

(a)

la clausola relativa all’età in cui un affiliato deve aver contratto un’unione civile non sia un criterio utilizzato nei calcoli attuariali, e

(b)

anteriormente a tale data, l’affiliato e il suo partner registrato non fossero autorizzati dalla normativa nazionale a contrarre un’unione civile, pur essendo già stabilmente conviventi.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione: se costituiscano una discriminazione contraria al combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 le limitazioni dei diritti, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, descritte nella prima o nella seconda questione nell’ipotesi in cui dette limitazioni risultino dall’effetto combinato dell’età e dell’orientamento sessuale di un affiliato».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

30

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che integra una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione che l’unione civile sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età.

31

Per rispondere a tale questione occorre, anzitutto, esaminare se una normativa nazionale come la regola 5 del regime previdenziale oggetto del procedimento principale, di cui si asserisce il carattere discriminatorio, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78.

32

A tal riguardo, dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 risulta che essa si applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione europea, «a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico», per quanto attiene, segnatamente,«all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione» (sentenza del 26 settembre 2013, Dansk Jurist- og Økonomforbund, C‑546/11, EU:C:2013:603, punto 24).

33

La Corte ha già riconosciuto che una pensione di reversibilità prevista da un regime previdenziale professionale rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 157 TFUE. Essa ha precisato al riguardo che la circostanza che la suddetta pensione, per definizione, sia erogata non al lavoratore, ma al suo superstite, non è tale da inficiare questa interpretazione, in quanto una prestazione di questo tipo è un vantaggio che trae origine dall’affiliazione al regime del coniuge del superstite, di modo che la pensione spetta a quest’ultimo nell’ambito del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il suddetto coniuge e gli è corrisposta in conseguenza dell’attività lavorativa svolta da questo (v. sentenza del 1o aprile 2008, Maruko, C‑267/06, EU:C:2008:179, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

34

Peraltro, per valutare se una pensione di vecchiaia, in base alla quale è calcolata se del caso la pensione di reversibilità come nel procedimento principale, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 157 TFUE, la Corte ha precisato che, fra i criteri da essa adottati a seconda delle situazioni di cui è stata investita per qualificare un regime previdenziale, soltanto il criterio relativo alla constatazione che la pensione di vecchiaia sia corrisposta al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro che lo lega al suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio dell’impiego, desunto dalla formulazione stessa di tale articolo, può avere carattere determinante (sentenza del 1o aprile 2008, Maruko, C‑267/06, EU:C:2008:179, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

35

In tale contesto, la Corte ha aggiunto che, sebbene a tale criterio non si possa attribuire carattere esclusivo, dato che le pensioni corrisposte dai regimi previdenziali previsti per legge possono, in tutto o in parte, tener conto della retribuzione dell’attività lavorativa, le considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica, o anche le preoccupazioni di bilancio che abbiano avuto o che abbiano potuto avere un ruolo nella determinazione di un regime da parte del legislatore nazionale non possono, tuttavia, considerarsi prevalenti se la pensione interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, se è direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e se il suo importo è calcolato in base all’ultima retribuzione (v. sentenza del 1o aprile 2008, Maruko, C‑267/06, EU:C:2008:179, punti 4748 nonché giurisprudenza ivi citata).

36

Per quanto riguarda il regime previdenziale professionale oggetto del procedimento principale, occorre osservare, in primo luogo, che esso non è applicabile a categorie generali di lavoratori, ma riguarda unicamente i lavoratori assunti dal Trinity College o, tutt’al più, a partire dal 2005, i lavoratori assunti dalle università, come risulta dalle spiegazioni fornite durante l’udienza dalle parti convenute nel procedimento principale, così che l’affiliazione al medesimo regime risulta necessariamente dal rapporto di lavoro intercorrente tra tali lavoratori e un determinato datore di lavoro.

37

In secondo luogo, il regime in argomento è disciplinato non già da una legge, bensì da una propria disciplina.

38

In terzo luogo, risulta che, quanto meno sino al 2005, il regime previdenziale professionale oggetto del procedimento principale era finanziato dal Trinity College, cosicché faceva parte dei vantaggi che il datore di lavoro offriva ai lavoratori.

39

In ultimo, per quanto riguarda l’importo della pensione di reversibilità, esso è calcolato sulla base della pensione di vecchiaia, il cui importo è pari ai due terzi dell’ultimo stipendio dell’affiliato.

40

Di conseguenza, occorre constatare che la pensione di reversibilità oggetto del procedimento principale deriva dal rapporto di lavoro tra il sig. Parris e il suo datore di lavoro e che dev’essere qualificata come «retribuzione» ai sensi dell’articolo 157 TFUE.

41

Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che il fondo pensioni del Trinity College sia stato nel frattempo trasferito in capo a un’autorità nazionale e che, da allora, le prestazioni siano finanziate dallo Stato irlandese, dato che, come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, la Corte ha già osservato in più occasioni che, al fine di decidere se le prestazioni di un regime previdenziale rientrino nella nozione di «retribuzione», non assumono rilievo determinante le sue modalità di finanziamento e gestione (v., in tal senso, sentenze del 28 settembre 1994, Beune, C‑7/93, EU:C:1994:350, punto 38; del 29 novembre 2001, Griesmar, C‑366/99, EU:C:2001:648, punto 37; del 12 settembre 2002, Niemi, C‑351/00, EU:C:2002:480, punto 43, nonché del 26 marzo 2009, Commissione/Grecia, C‑559/07, EU:C:2009:198, punto 46).

42

Pertanto, la normativa nazionale oggetto del procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78.

43

Si deve valutare, poi, se l’applicazione di una siffatta normativa costituisca una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, e come tale vietata dalla suddetta direttiva.

44

A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2000/78, per «principio della parità di trattamento» s’intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva, tra i quali figurano, segnatamente, le tendenze sessuali.

45

Per quanto concerne, in primo luogo, la sussistenza di una discriminazione diretta, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78, una discriminazione di questo tipo si verifica quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto lo sia un’altra in una situazione paragonabile.

46

Per quanto riguarda, segnatamente, il beneficio della pensione di reversibilità, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una normativa di uno Stato membro che non riconosca al partner superstite il diritto di beneficiare di una pensione di reversibilità equivalente a quella concessa a un coniuge superstite, quando invece, nel diritto nazionale, l’unione civile collochi le persone dello stesso sesso in una situazione comparabile a quella dei coniugi per quanto riguarda tale pensione di reversibilità, dev’essere considerata costitutiva di una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale, ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 (v., in tal senso, sentenza del 1o aprile 2008, Maruko, C‑267/06, EU:C:2008:179, punti 7273).

47

Dalla decisione di rinvio risulta che, il 19 luglio 2010, la legge sulle unioni civili è stata adottata in Irlanda e che, a decorrere dall’entrata in vigore di tale legge, cioè dal 1o gennaio 2011, la regola 5 del regime previdenziale oggetto del procedimento principale prevede il beneficio della pensione di reversibilità sia in favore dei coniugi superstiti degli affiliati, sia in favore dei partner registrati superstiti degli affiliati.

48

Risulta altresì dalla suddetta decisione che l’erogazione di una tale prestazione è subordinata, tanto per i coniugi quanto per i partner registrati, alla condizione che il matrimonio o l’unione civile siano stati contratti prima del sessantesimo compleanno dell’affiliato.

49

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, una condizione di affiliazione come quella controversa nel procedimento principale non compie riferimenti diretti all’orientamento sessuale del lavoratore. Al contrario, essa è formulata in termini neutri e riguarda peraltro i lavoratori omosessuali così come quelli eterosessuali, ed esclude, senza distinzioni, i loro partner dal beneficio della pensione di reversibilità qualora il matrimonio o l’unione civile registrata non siano stati contratti prima del compimento del sessantesimo anno di età del lavoratore.

50

Ne deriva che i partner registrati superstiti non sono trattati in modo meno favorevole rispetto ai coniugi superstiti, per quanto riguarda la pensione di reversibilità oggetto del procedimento principale, e che, di conseguenza, la normativa nazionale relativa a detta pensione non costituisce una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale.

51

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la sussistenza di una discriminazione indiretta, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i) della direttiva 2000/78 stabilisce che sussiste una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

52

La normativa nazionale oggetto del procedimento principale subordina il beneficio della pensione di reversibilità per i partner registrati e i coniugi superstiti degli affiliati al regime previdenziale professionale di cui trattasi nel procedimento principale alla condizione che l’unione civile o il matrimonio siano stati contratti prima del sessantesimo anno di età dell’affiliato.

53

Dal fascicolo agli atti della Corte risulta che il 1o gennaio 2011, data di entrata in vigore della legge sulle unioni civili, il sig. Parris aveva 64 anni e che, a tale data, egli era già andato in pensione; di conseguenza, i diritti a pensione da quest’ultimo costituiti per se stesso, così come per un eventuale coniuge o partner superstite, si riferiscono a un periodo di attività professionale che è stato integralmente portato a termine prima dell’entrata in vigore della suddetta legge. Risulta altresì dal fascicolo che l’unione civile contratta dal sig. Parris nel Regno Unito, in data 21 aprile 2009, quando aveva 63 anni, è stata riconosciuta in Irlanda soltanto con effetto a decorrere dal 12 gennaio 2011.

54

Non è dunque oggetto di contestazione il fatto che, alla data in cui il sig. Parris è andato in pensione, vale a dire il 31 dicembre 2010, egli non rispondesse ai requisiti previsti dalla normativa nazionale applicabile affinché il suo partner potesse beneficiare del diritto alla pensione di reversibilità oggetto del procedimento principale, dato che l’unione civile da lui contratta nel Regno Unito non era ancora stata riconosciuta Irlanda e che, in ogni caso, quand’anche lo fosse stata, una simile unione non avrebbe potuto costituire una base normativa idonea a far sorgere il diritto a una tale pensione, essendo stata contratta successivamente al sessantesimo compleanno dell’affiliato.

55

Orbene, il sig. Parris afferma che la condizione enunciata al punto 52 della presente sentenza incide in modo svantaggioso sulla situazione dei lavoratori omosessuali che abbiano già raggiunto l’età di 60 anni alla data di entrata in vigore della legge sulle unioni civili, vale a dire dei lavoratori omosessuali nati prima del 1951, come lo stesso ricorrente nel procedimento principale, e che, pertanto, siffatta condizione costituisce una discriminazione indiretta nei confronti degli omosessuali che versino in simili circostanze, dovute all’impossibilità per questi ultimi di soddisfare tale condizione.

56

Tuttavia, è necessario rilevare che l’impossibilità per il sig. Parris di soddisfare una simile condizione è una conseguenza, da un lato, dello stato di diritto esistente in Irlanda alla data del suo sessantesimo compleanno, in particolare dell’assenza, in quel momento, di una legge che riconoscesse una qualsiasi forma di unione civile di una coppia omosessuale, nonché, dall’altro, dell’assenza, nell’ambito della normativa che regola la pensione di reversibilità oggetto del procedimento principale, di disposizioni transitorie per gli affiliati omosessuali nati prima del 1951.

57

A tal riguardo, si deve ricordare che il considerando 22 della direttiva 2000/78 enuncia in modo esplicito che quest’ultima lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato civile e le prestazioni che ne derivano.

58

In tale contesto, la Corte ha constatato che lo stato civile e le prestazioni che ne derivano costituiscono materie rientranti nella competenza degli Stati membri e che il diritto dell’Unione non pregiudica tale competenza. Tuttavia, nell’esercizio di detta competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni relative al principio di non discriminazione (v. sentenza del 1o aprile 2008, Maruko, C‑267/06, EU:C:2008:179, punto 59).

59

Gli Stati membri sono dunque liberi di prevedere o meno il matrimonio per persone del medesimo sesso o una forma alternativa di riconoscimento legale della loro relazione, nonché, eventualmente, di prevedere la data dalla quale decorreranno gli effetti di un tale matrimonio o di una tale forma alternativa.

60

Di conseguenza, il diritto dell’Unione, ed in particolare la direttiva 2000/78, non obbligava l’Irlanda né a prevedere, anteriormente al 1o gennaio 2011, il matrimonio o una forma di unione civile per le coppie omosessuali, né a riconoscere effetti retroattivi alla legge sulle unioni civili e alle disposizioni adottate in applicazione di tale legge, né, ancora, per quanto riguarda la pensione di reversibilità oggetto del procedimento principale, a prevedere misure transitorie per le coppie dello stesso sesso nelle quali l’affiliato avesse già compiuto i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della medesima legge.

61

Ciò posto, si deve affermare che la normativa nazionale oggetto del procedimento principale non comporta discriminazioni indirette fondate sull’orientamento sessuale, nel senso indicato al punto 55 della presente sentenza.

62

In considerazione di quanto precede, alla prima questione occorre rispondere che l’articolo 2 della direttiva 2000/78 dev’essere interpretato nel senso che non integra una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione che l’unione civile sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età.

Sulla seconda questione

63

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che integra una discriminazione basata sull’età una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione di aver contratto l’unione civile prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età.

64

Per rispondere a tale questione, occorre anzitutto verificare se la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale istituisca una differenza di trattamento fondata sull’età.

65

A tal riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, il «principio della parità di trattamento» dev’essere inteso come l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva, tra i quali figura l’età. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di quest’ultima precisa che, ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 del medesimo articolo, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della direttiva medesima, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.

66

Nel caso di specie, la regola 5 del regime previdenziale oggetto del procedimento principale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità soltanto in favore dei coniugi e dei partner registrati superstiti degli affiliati che abbiano contratto il matrimonio o l’unione civile prima del sessantesimo compleanno di questi ultimi.

67

Pertanto, una normativa di questo tipo accorda un trattamento meno favorevole agli affiliati che abbiano contratto un matrimonio o un’unione civile successivamente al loro sessantesimo compleanno rispetto a quelli che lo abbiano fatto prima di raggiungere l’età di 60 anni.

68

Ne consegue che la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale istituisce una differenza di trattamento direttamente fondata sul criterio dell’età.

69

Occorre poi verificare se tale differenza di trattamento possa nondimeno rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78.

70

Ai sensi di tale disposizione, fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, della medesima direttiva, gli Stati membri possono prevedere che «la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».

71

In tale contesto, la Corte ha precisato che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 può applicarsi esclusivamente ai regimi professionali di sicurezza sociale i quali assicurino i rischi di vecchiaia e di invalidità e che possono rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione non già tutti gli elementi che caratterizzano un regime professionale di sicurezza sociale a copertura di rischi di tal genere, bensì unicamente quelli ivi espressamente menzionati (v. sentenza del 16 giugno 2016, Lesar, C‑159/15, EU:C:2016:451, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

72

Nel caso di specie, la pensione di reversibilità oggetto del procedimento principale costituisce una forma di pensione di vecchiaia.

73

Di conseguenza, occorre verificare se la normativa nazionale oggetto del procedimento principale rientri tra le ipotesi previste alla citata disposizione, vale a dire la «fissazione (…) di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78.

74

A tal riguardo, subordinando l’acquisizione del diritto all’erogazione di una prensione di reversibilità alla condizione che l’affiliato abbia contratto un matrimonio o un’unione civile prima dell’età di 60 anni, la disposizione in argomento non fa altro che stabilire un limite di età ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione. In altri termini, la normativa nazionale oggetto del procedimento principale fissa un’età per poter accedere alla pensione di reversibilità derivante dal regime previdenziale interessato.

75

Ciò posto, si deve considerare che la regola 5 di tale regime previdenziale fissa un’età per poter accedere alle pensioni di vecchiaia e che, pertanto, una siffatta disposizione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78.

76

Ne consegue che la differenza di trattamento a motivo dell’età istituita da una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale non integra una discriminazione fondata sull’età.

77

Il fatto che fosse giuridicamente impossibile per l’affiliato al regime di cui trattasi nel procedimento principale contrarre un’unione civile prima di raggiungere l’età di 60 anni non modifica in alcun modo tale conclusione, dato che, come osservato al punto 56 della presente sentenza, una simile impossibilità risulta dal fatto che, alla data del suo sessantesimo compleanno, il diritto nazionale non prevedeva alcuna forma di unione civile per le coppie omosessuali. Orbene, come risulta dai punti da 57 a 60 della presente sentenza, il diritto dell’Unione non osta a tale stato del diritto nazionale.

78

In considerazione di quanto precede, alla seconda questione occorre rispondere che gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non integra una discriminazione fondata sull’età una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione di aver contratto l’unione civile prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età.

Sulla terza questione

79

Con la terza questione, il giudice del rinvio intende essenzialmente sapere se gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale sia tale da istituire una discriminazione fondata su una combinazione dell’orientamento sessuale e dell’età, qualora detta normativa non costituisca una discriminazione né in base all’orientamento sessuale né in base all’età, separatamente considerati.

80

A tal riguardo, se è vero che una discriminazione può essere fondata su più di uno dei motivi indicati all’articolo 1 della direttiva 2000/78, non esiste, tuttavia, alcuna nuova categoria di discriminazione che risulti dalla combinazione di alcuni di tali motivi, quali l’orientamento sessuale e l’età, e che possa essere constatata quando sia stata esclusa una discriminazione sulla base dei medesimi motivi, considerati in modo separato.

81

Di conseguenza, qualora una disposizione nazionale non costituisca né una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale né una discriminazione fondata sull’età, la medesima disposizione non può istituire una discriminazione fondata sulla combinazione di questi due fattori.

82

In considerazione di quanto precede, alla terza questione occorre rispondere che gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale non è tale da istituire una discriminazione fondata su una combinazione dell’orientamento sessuale e dell’età, qualora detta normativa non costituisca una discriminazione né in base all’orientamento sessuale né in base all’età, separatamente considerati.

Sulle spese

83

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non integra una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione che l’unione civile sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età.

 

2)

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non integra una discriminazione fondata sull’età una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione di aver contratto l’unione civile prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età.

 

3)

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale non è tale da istituire una discriminazione fondata su una combinazione dell’orientamento sessuale e dell’età, qualora detta normativa non costituisca una discriminazione né in base all’orientamento sessuale né in base all’età, separatamente considerati.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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