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Document 62015CJ0441

    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2017.
    Madaus GmbH contro Hauptzollamt Bremen.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen.
    Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Voci 3824 90 97 e 2106 90 92 – Prodotto in polvere composto da carbonato di calcio (95%) e amido modificato (5%).
    Causa C-441/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:103

    SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

    9 febbraio 2017 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione tariffaria — Nomenclatura combinata — Voci 3824 90 97 e 2106 90 92 — Prodotto in polvere composto da carbonato di calcio (95%) e amido modificato (5%)»

    Nella causa C‑441/15,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Bremen (Tribunale tributario di Brema, Germania), con decisione del 16 luglio 2015, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2015, nel procedimento

    Madaus GmbH

    contro

    Hauptzollamt Bremen,

    LA CORTE (Ottava Sezione),

    composta da M. Vilaras, presidente di sezione, J. Malenovský e D. Šváby (relatore), giudici,

    avvocato generale: M. Szpunar

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Madaus GmbH, da G. Eder, Rechtsanwalt;

    per la Commissione europea, da M. Wasmeier, A. Caeiros e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle sottovoci 3824 90 97 e 2106 90 92 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 (GU 2012, L 304, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Madaus GmbH e lo Hauptzollamt Bremen (ufficio doganale principale di Brema, Germania; in prosieguo: lo «HB») in merito alla classificazione tariffaria nell’ambito della suddetta nomenclatura di un materiale di base recante la denominazione «DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250», destinato alla fabbricazione di compresse di calcio sotto forma di compresse semplici, compresse effervescenti e compresse masticabili.

    Contesto normativo

    La NC

    3

    La classificazione doganale delle merci nell’Unione europea è disciplinata dalla nomenclatura tariffaria e statistica.

    4

    L’articolo 12 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16), prevede che la Commissione europea adotti ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura tariffaria e statistica e delle aliquote autonome e convenzionali dei dazi della tariffa doganale comune corrispondenti, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

    5

    Il giudice del rinvio ritiene che trovi applicazione il regolamento n. 927/2012. Tuttavia, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che la dichiarazione di immissione in libera pratica di cui trattasi è datata 11 aprile 2014. Ciò considerato, la versione della nomenclatura tariffaria e statistica applicabile ai fatti del procedimento principale è quella in vigore a partire dal 1o gennaio 2014, derivante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 (GU 2013, L 290, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»). Tuttavia, il contenuto di questi due regolamenti rimane identico per quanto riguarda le voci interessate.

    6

    La prima parte della NC, relativa alle disposizioni preliminari, comprende un titolo I, dedicato alle «Regole generali», la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», dispone segnatamente:

    «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

    1.

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

    (…)».

    7

    La seconda parte della NC, che contiene una tabella dei dazi, è suddivisa in sezioni. La sezione IV di tale parte comprende il capitolo 21 della NC, intitolato «Preparazioni alimentari diverse».

    8

    La voce 2106 della NC, facente parte del capitolo 21, è così strutturata:

    «2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

    2106 10 – Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

    (…)

    2106 90 – altri

    (…)

    2106 90 92 – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola.

    (…)».

    9

    La seconda parte della NC contiene anche la sezione VI della medesima relativa ai prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse. In tale sezione compare il capitolo 38 della NC, intitolato «Prodotti vari delle industrie chimiche», che contiene la seguente nota:

    «1.

    Questo capitolo non comprende:

    (…)

    b)

    le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);

    (…)».

    10

    La voce 3824 della NC che fa parte del suddetto capitolo 38 è così strutturata:

    «3824 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

    (…)

    3824 90 – altri

    (…)

    3824 90 97 – – – – altri».

    Regolamento (UE) n. 328/2013

    11

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 328/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2013, L 102, pag. 10), contiene in allegato una tabella composta da tre colonne, di cui la prima designa ogni merce interessata, la seconda la classificazione nella NC che le è stata assegnata e la terza riguardante i motivi di siffatta classificazione.

    12

    Da tale allegato emerge quindi che un prodotto in polvere composto per il 97% da carbonato di calcio e per il 3% da amido è stato classificato nella voce 2106 90 92 della NC. Nella colonna riguardante la designazione delle merci, tale prodotto viene descritto nel seguente modo:

    «Prodotto in polvere costituito di (% in peso):

    Carbonato di calcio 97

    Amido 3

    Il prodotto è idoneo all’uso in parecchi settori diversi, ad esempio, nei prodotti alimentari, nei prodotti medicinali e nelle cariche per pitture.

    Il prodotto è idoneo all’uso nella fabbricazione di compresse di calcio».

    13

    Nella colonna relativa alla motivazione della classificazione prescelta, viene indicato che quest’ultima «è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della NC 1 e 6, dalla nota 1 b) del capitolo 38, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92».

    14

    In tale colonna figurano anche i seguenti rilievi:

    «Vista la presenza di una sostanza non contemplata dalla nota 1, lettere a), d) o e), del capitolo 28, è esclusa la classificazione in detto capitolo.

    (…)

    Alla luce della composizione del prodotto, la classificazione nel capitolo 38 è esclusa in virtù della nota 1, lettera b), di tale capitolo (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato, capitolo 38, Considerazioni generali).

    Il prodotto deve pertanto essere classificato nella voce 2106, come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove».

    Il SA e la NC

    15

    Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione recante l’istituzione di detto consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, dalla decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

    16

    Le voci 2106 e 3824 della NC riprendono il testo delle voci 2106 e 3824 del SA.

    17

    Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni della convenzione sul SA.

    18

    Le note esplicative del SA relative al capitolo 38 del medesimo recitano in particolare:

    «Considerazioni generali

    (…)

    Ai sensi della Nota 1 b) di questo Capitolo, per sostanze alimentari e altre sostanze con valore nutritivo s’intendono principalmente i prodotti commestibili delle Sezioni da I a IV.

    Questa espressione raggruppa anche certi altri prodotti, in particolare quelli del Capitolo 28 utilizzati come complementi minerali nelle preparazioni alimentari, gli alcoli di zucchero della voce 29.05, gli amminoacidi essenziali della voce 29.22, la lecitina della voce 29.23, le provitamine e vitamine della voce 29.36, gli zuccheri della voce 29.40, i costituenti del sangue animale della voce 30.02 destinati ad essere utilizzati nelle preparazioni alimentari, la caseina ed i caseinati della voce 35.01, le albumine della voce 35.02, la gelatina commestibile della voce 35.03, le sostanze proteiche commestibili della voce 35.04, le destrine e gli altri amidi e fecole modificati commestibili della voce 35.05, il sorbitolo della voce 38.24, i prodotti commestibili del Capitolo 39 (come l’amilopectina e l’amilosa della voce 39.13). Conviene sottolineare che tutti i prodotti sopraccitati lo sono solo a titolo d’esempio e che questa enumerazione non deve essere considerata come esauriente.

    La semplice presenza di sostanze alimentari o altre sostanze con valore nutritivo in una miscela non è sufficiente ad escludere queste miscele dal Capitolo 38, applicando la Nota 1 b) di questo Capitolo. Le sostanze il cui valore nutritivo è semplicemente di importanza secondaria in relazione alla loro funzione di prodotti chimici, impiegati per esempio come additivi alimentari o ausili tecnologici, non sono considerati ai fini della presente Nota come sostanze alimentari o altre sostanze aventi un valore nutritivo. Le miscele che sono escluse dal Capitolo 38 in virtù di questa Nota appartengono a quelle categorie di prodotti destinati all’alimentazione umana e la cui valenza risiede nelle loro proprietà nutritive».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    19

    Dalla decisione di rinvio emerge che, in data 11 aprile 2014, la Madaus ha depositato una dichiarazione per l’immissione in libera pratica di carbonato di calcio proveniente dagli Stati Uniti. In detta dichiarazione essa ha classificato il prodotto di cui trattasi nella sottovoce 2836 50 00 della NC.

    20

    Tale prodotto è un materiale di base per la fabbricazione di compresse di calcio sotto forma di compresse semplici, di compresse effervescenti e di compresse masticabili. Reca la denominazione «DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250» ed è composto da carbonato di calcio con costituzione chimica definita, in polvere, e da amido modificato.

    21

    Conformemente alla domanda della ricorrente, le merci importate sono state immesse in libera pratica e i dazi all’importazione sono stati di conseguenza fissati all’aliquota del 5%, applicabile alla sottovoce 2836 50 00 della NC.

    22

    Lo HB ha tuttavia fatto analizzare tali prodotti. Dalla perizia sulla classificazione tariffaria che è stata realizzata risulta che essi dovevano essere classificati nella sottovoce 2106 90 92 della NC. Dalle analisi effettuate emergerebbe che, tenuto conto del tenore di amido modificato che sarebbe inferiore, in peso, al 5%, tale amido aggiunto non sarebbe una componente importante di tale prodotto.

    23

    Poiché i dazi doganali corrispondenti a tale sottovoce tariffaria erano del 12,8%, in data 24 giugno 2014, lo HB ha inviato alla ricorrente un avviso di accertamento al fine di ottenere il pagamento dei dazi ancora dovuti.

    24

    In seguito al rigetto del ricorso amministrativo proposto contro tale avviso, la Madaus ha promosso un ricorso volto all’annullamento del medesimo avviso dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno del suo ricorso, essa fa ora valere, in sostanza, che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale, avrebbe dovuto essere classificato non nella sottovoce 2836 50 00 della NC, bensì nella sottovoce 3824 90 97 di tale nomenclatura. Essa precisa, da un lato, che il tenore di amido del prodotto di cui trattasi eccede il 5% del peso complessivo di quest’ultimo e, dall’altro, che l’amido non viene aggiunto a causa delle sue proprietà nutritive, bensì funge unicamente da agente di fabbricazione, al fine di facilitare la fabbricazione di compresse di calcio. Il fatto che l’amido aggiunto abbia un basso valore nutritivo sarebbe di importanza secondaria.

    25

    Secondo la Madaus, alla luce di quanto precede, il prodotto di cui trattasi rientra nel capitolo 38 della NC. L’esclusione di taluni prodotti dall’ambito di applicazione di tale capitolo, prevista alla nota 1, lettera b), di quest’ultima, e relativa alle «miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo» non si applicherebbe al prodotto di cui trattasi nel procedimento principale, poiché non si tratterebbe di una miscela composta segnatamente da una sostanza alimentare o da un’altra sostanza avente valore nutritivo. Infatti, conformemente alle note esplicative del SA sul capitolo 38, la semplice presenza di sostanze alimentari o di altre sostanze aventi valore nutritivo in una miscela, come nella specie l’amido modificato, non sarebbe sufficiente ad escludere tale miscela dall’ambito di applicazione del capitolo 38 della NC fermo restando che, secondo tali note esplicative, una sostanza con un valore nutritivo di importanza secondaria riguardo alla sua funzione quale agente di fabbricazione non viene considerata una sostanza avente valore nutritivo. Infine, la Madaus aggiunge che il regolamento di esecuzione n. 328/2013 sarebbe invalido, in quanto disconoscerebbe la portata della nota 1, lettera b), del capitolo 38 della NC.

    26

    Lo HB fa valere che le due componenti del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale, ossia il carbonato di calcio e l’amido modificato, sono sostanze aventi valore nutritivo ai sensi della suddetta nota e che si tratta, pertanto, di una preparazione alimentare rientrante nella voce 2106 della NC.

    27

    Il giudice del rinvio rileva che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale è composto da carbonato di calcio, che è incontestabilmente un prodotto chimico in base al testo della voce 3824 della NC, e da amido modificato.

    28

    Infatti, come già esposto, secondo la nota 1, lettera b), del capitolo 38 della NC, sarebbero esclusi da tale capitolo «le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano».

    29

    Il giudice del rinvio indica che la soluzione della controversia pendente dinanzi ad esso dipende dalla questione se questa seconda componente costituisca una sostanza alimentare o un’altra sostanza avente valore nutritivo ai sensi di tale nota.

    30

    Tale giudice ritiene che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale rientri nel capitolo 38 della NC, in quanto la componente principale, ossia il carbonato di calcio, è un prodotto chimico mentre l’amido modificato sarebbe stato aggiunto unicamente al fine di facilitare l’ottenimento di compresse di calcio. Di conseguenza, a suo giudizio, l’amido modificato è presente nel prodotto di cui trattasi nel procedimento principale solo come agente di fabbricazione e non al fine di conferire a tale prodotto un valore nutritivo.

    31

    Il giudice del rinvio fa leva, a tal riguardo, sulle note esplicative relative al capitolo 38 del SA, quali emergono dal punto 18 della presente sentenza, secondo le quali, come esposto da tale giudice, «la semplice presenza di sostanze (…) con valore nutritivo in una miscela non è sufficiente ad escludere queste miscele dal Capitolo 38, applicando la Nota 1 b) di questo Capitolo[, qualora il valore nutritivo della sostanza in questione sia semplicemente di importanza secondaria in relazione alla sua funzione di prodotto chimico]».

    32

    Esso nutre tuttavia dubbi quanto al fatto che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale possa rientrare nel capitolo 38 della NC, alla luce del regolamento di esecuzione n. 328/2013. Infatti, essa indica che siffatto regolamento ricorda la nota 1, lettera b), di cui al capitolo 38, in forza della quale sono esclusi da quest’ultimo talune miscele di prodotti chimici aventi valore nutritivo. Pertanto, un prodotto analogo a quello di cui trattasi nel procedimento principale rientrerebbe nel capitolo 21 della NC e dovrebbe quindi essere classificato nella voce 2106 di tale nomenclatura e non nel capitolo 38 della medesima. Il giudice del rinvio ritiene che tale regolamento potrebbe essere invalido per gli stessi motivi che gli sembrano giustificare la classificazione del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale nel capitolo 38 della NC e, di conseguenza, a causa del disconoscimento della portata della nota 1, lettera b), di tale capitolo.

    33

    Ciò premesso, il Finanzgericht Bremen (Tribunale tributario di Brema, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che un materiale di base recante la denominazione “DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250”, destinato alla fabbricazione di compresse di calcio sotto forma di compresse semplici, compresse effervescenti e compresse masticabili, formato da carbonato di calcio con costituzione chimica definita, in polvere, e amido modificato, aggiunto per una migliore pastigliatura, con un tenore di amido – ai sensi del regolamento (UE) n. 118/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regime d’importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU 2010, L 37, pag. 21) – in peso, inferiore al 5%, debba essere classificato nella sottovoce 3824 90 97 [della NC]».

    Sulla questione pregiudiziale

    34

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la NC debba essere interpretata nel senso che un prodotto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, utilizzato per la fabbricazione di compresse di calcio sotto forma di compresse semplici, di compresse effervescenti e di compresse masticabili, composto da carbonato di calcio con costituzione chimica definita, in polvere e da amido modificato aggiunto per una migliore pastigliatura e il cui tenore di amido è inferiore, in peso, al 5%, debba essere classificato nella voce 2106, come preparazione alimentare, o nella voce 3824, come prodotto chimico, di tale nomenclatura.

    35

    Occorre innanzitutto sottolineare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione tariffaria, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione deve permettergli di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che essa non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. In tal senso, il giudice del rinvio appare in ogni caso in una posizione migliore per procedere a detta classificazione (sentenza del 17 settembre 2015, Kyowa Hakko Europe, C‑344/14, EU:C:2015:615, punto 24 e giurisprudenza citata).

    36

    Si deve poi ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e nelle loro proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo di quest’ultima (sentenza del 17 febbraio 2016, Salutas Pharma, C‑124/15, EU:C:2016:87, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

    37

    Pertanto, le note di capitolo della NC sono strumenti importanti per assicurare un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e forniscono, in quanto tali, validi elementi per la sua interpretazione. Il tenore letterale di dette note deve, dunque, essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (v. sentenza del 17 febbraio 2016, Salutas Pharma, C‑124/15, EU:C:2016:87, punto 30).

    38

    Inoltre, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda il SA, dall’OMD e, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci tariffarie, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza del 17 febbraio 2016, Salutas Pharma, C‑124/15, EU:C:2016:87, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

    39

    Ai fini della classificazione nella voce corretta, occorre parimenti rammentare che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (sentenze del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 41, e del 4 marzo 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punto 47). Tuttavia, la destinazione del prodotto è un criterio rilevante solo qualora non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto (sentenze del 16 dicembre 2010, Skoma-Lux, C‑339/09, EU:C:2010:781, punto 47, e del 28 aprile 2016, Oniors Bio, C‑233/15, EU:C:2016:305, punto 33).

    40

    Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale è composto da carbonato di calcio, un prodotto chimico, e da amido modificato, una sostanza avente valore nutritivo, rispettivamente e approssimativamente in proporzioni del 95% e del 5%. Il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale viene utilizzato come materiale di base nella fabbricazione di compresse di calcio destinate al consumo umano. Pertanto, alla luce delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi, esso rientra, in linea di principio, nel capitolo 38 della NC relativo ai «Prodotti vari delle industrie chimiche».

    41

    Dal testo della nota 1, lettera b), relativa al suddetto capitolo 38 emerge però che sono esclusi da quest’ultimo «le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106)».

    42

    Al fine di valutare il criterio inerente alla composizione della miscela, occorre interpretare la nota 1, lettera b), relativa al capitolo 38 della NC prendendo in considerazione le note esplicative ivi afferenti.

    43

    A tal riguardo, da un lato, la classificazione di una miscela di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre sostanze aventi valore nutritivo nel capitolo 38 o nel capitolo 21 della NC dipende dalla composizione di tale miscela, quale risulta dalle sue caratteristiche e proprietà oggettive.

    44

    Dall’altro, l’ultima frase dell’ultimo comma delle note esplicative del SA relative al capitolo 38 di quest’ultimo precisa che le miscele escluse da tale capitolo «appartengono a quelle categorie di prodotti destinati all’alimentazione umana e la cui valenza risiede nelle loro proprietà nutritive».

    45

    La nozione di «miscela», ai sensi di quest’ultimo comma, si riferisce quindi alla miscela in quanto tale, di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre sostanze aventi valore nutritivo, senza distinguere in funzione delle sostanze costitutive di una siffatta miscela.

    46

    Di conseguenza, occorre utilizzare come criterio di classificazione tariffaria del prodotto di cui trattasi non soltanto quello vertente sulle caratteristiche e sulle proprietà del medesimo, ossia segnatamente il valore nutritivo della miscela in quanto tale, ma anche quello relativo alla destinazione di tale prodotto, ossia il fatto che tale miscela venga impiegata nella fabbricazione di prodotti alimentari.

    47

    Nel caso di specie, occorre constatare che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale è una miscela composta da un prodotto chimico, il carbonato di calcio, e da una sostanza avente valore nutritivo, l’amido modificato. A tal riguardo, la Corte ha statuito che la nozione di sostanza avente valore nutritivo può applicarsi a prodotti chimici (sentenza del 30 gennaio 1992, SuCrest, C‑14/91, EU:C:1992:48, punto 10). Pertanto, la qualità di prodotto chimico di una sostanza quale il carbonato di calcio non osta a che essa sia considerata una sostanza avente valore nutritivo.

    48

    Dalla decisione di rinvio emerge altresì che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale è stato inizialmente dichiarato dalla ricorrente nel procedimento principale con la denominazione «Carbonato di calcio – alimento complementare». Orbene, la Corte ha già dichiarato che il testo della voce 2106 della NC menziona le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, e che le note esplicative del SA relative a tale voce precisano che essa comprende, segnatamente, le preparazioni designate con il nome di «complementi alimentari», presentate in imballaggi indicanti che esse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute (sentenza del 17 dicembre 2009, Swiss Caps, da C‑410/08 a C‑412/08, EU:C:2009:794, punto 31).

    49

    Non viene contestato che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale viene utilizzato ai fini della fabbricazione di compresse di calcio sotto forma di compresse semplici, di compresse effervescenti e di compresse masticabili, destinate al consumo umano. Come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni, tali compresse di calcio contribuiscono alla regolazione della secrezione gastrica, al fine di stimolare o facilitare la digestione e, in via più generale, di preservare la salute e il benessere dell’organismo umano.

    50

    Conseguentemente, una miscela come quella di cui trattasi nel procedimento principale è destinata, in funzione delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive, alla preparazione dei prodotti destinati all’alimentazione umana.

    51

    Tenuto conto di quanto precede, un prodotto come quello di cui trattasi nel procedimento principale rientra nella deroga prevista dalla nota 1, lettera b), del capitolo 38 della NC e, pertanto, in ogni caso, deve essere escluso da tale capitolo relativo ai «Prodotti vari delle industrie chimiche».

    52

    Di conseguenza, una miscela come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientra nel capitolo 21 della NC, intitolato «Preparazioni alimentari diverse», e deve dunque essere classificato nella voce 2106 della NC, relativa alle «Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove», cui fa esplicito riferimento la nota 1, lettera b), del capitolo 38 della NC.

    53

    Da tutte le considerazioni che precedono si evince che la NC deve essere interpretata nel senso che un prodotto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, utilizzato ai fini della fabbricazione di compresse di calcio sotto forma di compresse semplici, di compresse effervescenti e di compresse masticabili, composto da carbonato di calcio con costituzione chimica definita, in polvere, e da amido modificato aggiunto per una migliore pastigliatura, e il cui tenore di amido è inferiore, in peso, al 5%, deve essere classificato nella voce 2106 di tale nomenclatura.

    Sulle spese

    54

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

     

    La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che un prodotto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, utilizzato ai fini della fabbricazione di compresse di calcio sotto forma di compresse semplici, di compresse effervescenti e di compresse masticabili, composto da carbonato di calcio con costituzione chimica definita, in polvere, e da amido modificato aggiunto per una migliore pastigliatura, e il cui tenore di amido è inferiore, in peso, al 5%, deve essere classificato nella voce 2106 di tale nomenclatura.

     

    Firme


    ( *1 ) * Lingua processuale: il tedesco.

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