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Document 62015CJ0286

    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 maggio 2016.
    Valsts ieņēmumu dienests contro SIA "Latvijas propāna gāze".
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments.
    Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 2711 – Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi – Materia che conferisce il carattere essenziale – Gas di petrolio liquefatto.
    Causa C-286/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:363

    SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

    26 maggio 2016 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce 2711 — Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi — Materia che conferisce il carattere essenziale — Gas di petrolio liquefatto»

    Nella causa C‑286/15,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa, Administratīvo lietu departaments (Corte suprema, dipartimento per il contenzioso amministrativo, Lettonia), con decisione del 5 giugno 2015, pervenuta in cancelleria il 12 giugno 2015, nel procedimento

    Valsts ieņēmumu dienests,

    contro

    SIA «Latvijas propāna gāze»,

    LA CORTE (Settima Sezione),

    composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Rosas (relatore) e A. Prechal, giudici,

    avvocato generale: P. Mengozzi

    cancelliere: A. Calot Escobar

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo lettone, da I. Kalniņš e A. Bogdanova, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da A. Caeiros e I. Rubene, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nelle versioni successivamente risultanti dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 (GU 2008, L 291, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009 (GU 2009, L 287, pag. 1), in particolare della voce 2711 di tale allegato, nonché dell’articolo 218, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).

    2

    Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Valsts Ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria, Lettonia) e la SIA «Latvijas propāna gāze», in merito ai dazi dovuti per l’importazione di gas di petrolio liquefatto (GPL) dalla Russia in Lettonia.

    Il diritto dell’Unione

    3

    Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che le versioni della NC applicabili ai fatti di cui al procedimento principale sono quelle relative agli anni 2008 e 2009, di cui, rispettivamente, ai regolamenti nn. 1031/2008 e 948/2009. Le disposizioni della NC applicabili al procedimento principale sono tuttavia rimaste identiche da una versione all’altra.

    4

    La prima parte della NC, relativa alle «Disposizioni preliminari», comprende un Titolo I, dedicato alle «Regole generali», la cui Sezione A, recante il titolo «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», dispone in particolare quanto segue:

    «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

    1.

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

    2.

    (...)

    b)

    Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

    3.

    Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

    (...)

    b)

    I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

    c)

    Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

    (...)

    6.

    La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

    5

    La seconda parte della NC, dedicata alla «Tabella dei dazi», comprende una Sezione V, intitolata «Prodotti minerali», nella quale figura in particolare il Capo 27 della NC, che reca il titolo «Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali».

    6

    La voce 2711 del suddetto Capo è formulata e strutturata come segue:

    2711

    Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:

     

    – liquefatti:

    (...)

    (...)

    2711 12

    ‐ ‐Propano:

    (...)

    (...)

     

    – – – altra:

    (...)

    (...)

     

    – – – – destinato ad altri usi:

    2711 12 97

    – – – – – altri

    2711 13

    – – Butani:

    (...)

    (...)

     

    – – – destinati ad altri usi:

    (...)

    (...)

    2711 13 97

    ‐ ‐ ‐ ‐ altri

    (...)

    (...)

    2711 19 00

    – – altri

    7

    L’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), dispone quanto segue:

    «Devono essere allegati alla dichiarazione [resa in dogana] tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate».

    8

    Ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93:

    «I documenti da allegare alla dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica sono i seguenti:

    (...)

    d)

    ogni altro documento necessario per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano l’immissione in libera pratica delle merci dichiarate».

    La controversia principale e le questioni pregiudiziali

    9

    Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la Latvijas propāna gāze ha classificato il GPL da essa importato dalla Russia in Lettonia nel corso del periodo compreso tra il 20 marzo 2009 e il 15 gennaio 2010 nella sottovoce tariffaria 2711 19 00 e, quindi, ha applicato allo stesso un’aliquota dei dazi all’importazione pari allo 0% del suo valore in dogana. L’amministrazione tributaria tuttavia, fondandosi sulle informazioni contenute nei documenti di tale società, ha ritenuto che le sostanze predominanti nel GPL in questione fossero il propano e il butano, con una predominanza di propano, ed ha classificato lo stesso GPL nella sottovoce tariffaria 2711 12 97.

    10

    Secondo quanto riferito dal giudice del rinvio, il GPL di cui trattasi nel procedimento principale contiene metano, etano, etilene, propano, propilene, butano e butilene. Tuttavia, il certificato di qualità di detto GPL (in prosieguo: il «certificato di qualità»), rilasciato dal produttore, ossia l’AAS «Gazprom», avente sede a Orenburg (Russia), non indica separatamente la percentuale, in massa volumica, di ciascuna delle suddette sostanze e si limita a menzionare la somma di metano, etano ed etilene (0,32% della massa volumica dello stesso GPL), la somma di propano e di propilene (58,32%), nonché la somma di butano e di butilene (39,99% al massimo).

    11

    Il giudice del rinvio indica che, nell’ambito della controversia principale, l’università tecnica di Riga (Lettonia) ha emesso un parere secondo cui non era possibile stabilire, a partire dal certificato di qualità, che una delle sostanze contenute nella composizione del GPL di cui al procedimento principale conferisse di per sé a tale gas il suo carattere essenziale quale fonte di energia, ossia la capacità termica e la sovrappressione. Sulla scorta di tale parere, il propano e il propilene conferirebbero a detto GPL la sovrappressione, ma la sua capacità termica verrebbe determinata complessivamente da tutti i suoi componenti.

    12

    L’amministrazione tributaria ha ritenuto che il GPL di cui al procedimento principale dovesse essere classificato, in applicazione della regola 2, lettera b), della regola 3, lettera b), nonché della regola 6 delle regole generali per l’interpretazione della NC, in base alla materia che gli conferiva il suo carattere essenziale.

    13

    L’amministrazione tributaria ha ritenuto che, nelle circostanze del caso di specie, la sostanza che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale sia quella presente in percentuale maggiore nella massa volumica del medesimo. Quindi, dopo aver rilevato che, secondo il certificato di qualità, il GPL di cui al procedimento principale corrispondeva a un gas liquefatto di tipo CΠБT (SPBT) e che, secondo la norma nazionale russa ΓOCT 20448-90 (GOST 20448-90), poteva essere qualificato come gas liquefatto di tipo CΠБT (SPBT), i cui principali componenti sono il propano e il butano, detta amministrazione ha concluso che tali due sostanze conferivano al suddetto GPL il suo carattere essenziale, senza che gli altri componenti, vale a dire il metano, l’etano, l’etilene, il propilene e il butilene potessero alterare tale carattere essenziale.

    14

    La Latvijas propāna gāze ha presentato un ricorso avverso la decisione dell’amministrazione tributaria dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia).

    15

    Nella sua sentenza del 10 aprile 2014, tale giudice ha innanzitutto fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale, per effettuare la classificazione doganale di un prodotto, occorre determinare quale sia, tra le materie che lo compongono, quella che gli conferisce il carattere essenziale, il che può farsi chiedendosi se il prodotto, privato di questo o di quel componente, conserverebbe o meno le proprietà che lo caratterizzano. Il fattore che determina il carattere essenziale può essere ad esempio rappresentato, a seconda del tipo di prodotto, dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore o dall’importanza di una delle materie costitutive allo scopo dell’utilizzo di tali prodotti (sentenza del 18 giugno 2009, Kloosterboer Services, C‑173/08, EU:C:2009:382, punti 3132).

    16

    Applicando tali considerazioni alla controversia principale, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha poi rilevato che l’amministrazione tributaria non aveva dimostrato né quale fosse il carattere essenziale del GPL di cui al procedimento principale né che il propano o il butano dovesse essere considerato la sostanza che conferiva a quest’ultimo un siffatto carattere. Al riguardo, dopo aver sottolineato che la percentuale di propano o di butano presenti nella composizione di detto GPL non erano indicati separatamente nel certificato di qualità, detto giudice si è riferito al parere dell’università tecnica di Riga, secondo il quale non era possibile stabilire che una delle sostanze contenute nella composizione del suddetto GPL potesse, di per sé, conferire a quest’ultimo il suo carattere essenziale. Infine, il medesimo giudice ha fatto osservare, esaminando i certificati di qualità presentati dalla Latvijas propāna gāze con riguardo al GPL acquistato in un’altra occasione in Lituania, che in determinati casi la parte di propilene poteva essere superiore a quella del propano nella composizione del GPL.

    17

    Come rilevato dal giudice del rinvio, dinanzi al quale l’amministrazione tributaria ha agito in cassazione, dalle circostanze della controversia principale risulta che, anche supponendo che il propano costituisca, in massa volumica, la sostanza predominante del GPL di cui al procedimento principale, sono le differenti sostanze che compongono tale GPL che, insieme, gli conferiscono la sua capacità termica in quanto fonte di energia. Tale giudice esprime pertanto dei dubbi circa la fondatezza delle argomentazioni dell’amministrazione tributaria lettone, secondo cui la sostanza la cui parte sia predominante in misura percentuale conferisce al GPL in parola il suo carattere essenziale, e aggiunge che, nel caso in cui tali argomentazioni dovessero essere respinte, i GPL nella cui composizione siano dominanti il propano o il butano dovrebbero essere sempre classificati nella sottovoce tariffaria 2711 19 00, alla quale si applica un’aliquota di dazi all’importazione dello 0% del valore in dogana.

    18

    Inoltre, secondo il giudice del rinvio, dall’articolo 218, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2454/93 discende che una persona che desideri importare del GPL e classificarlo in una voce tariffaria alla quale corrisponda un’aliquota alla stessa favorevole deve presentare alle autorità doganali interessate, al momento dell’importazione, prove che consentano di rimuovere qualunque dubbio circa la fondatezza di tale classificazione. Nel caso specifico, tale giudice sottolinea che è importante stabilire se la suddetta disposizione implichi l’obbligo, per un importatore di GPL, come quello di cui al procedimento principale, di indicare con precisione la percentuale della sostanza predominante nella composizione di tale GPL.

    19

    Il giudice del rinvio rileva infine che non è più possibile prelevare campioni del GPL di cui trattasi nel procedimento principale e pertanto di procedere, nel laboratorio delle dogane dell’amministrazione tributaria lettone, ad un’analisi di detto GPL allo scopo di determinarne la composizione. Di conseguenza, per stabilire correttamente la voce tariffaria applicabile, occorrerebbe tener conto delle circostanze di fatto che sono già state accertate nel procedimento principale.

    20

    Alla luce delle considerazioni suesposte, l’Augstākās tiesa Administratīvo lietu departaments (Corte suprema, dipartimento per il contenzioso amministrativo, Lettonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se le regole generali per l’interpretazione della NC 2, lettera b), e 3, lettera b), debbano interpretarsi nel senso che, se il carattere essenziale del prodotto (GPL) viene determinato complessivamente da tutti i componenti della miscela del gas e non è possibile isolare la materia del gas che gli conferisce il suo carattere essenziale, deve presumersi che la sostanza che conferisce il carattere essenziale al prodotto ai sensi della suddetta regola generale 3 b) sia quella che risulta presente in percentuale maggiore nella miscela;

    2)

    Se dall’articolo 218, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2454/93 discenda l’obbligo del soggetto che dichiara la merce (GPL) di indicare con precisione la quantità in percentuale della sostanza maggiormente presente nella miscela;

    3)

    Se, ove il soggetto che dichiara la merce non abbia indicato con precisione la quantità in percentuale della sostanza maggiormente presente nella miscela di gas, debba applicarsi a un gas, composto per lo 0,32% di metano, etano ed etilene, per il 58,32% di propano e propilene, e per non più del 39,99% di butano e butilene, il codice 2711 19 00 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, applicato dal dichiarante alla merce di cui alla presente causa, o il codice 2711 12 97, applicato dal Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria lettone)?

    Sulle questioni pregiudiziali

    21

    Occorre anzitutto rispondere alla prima questione, poi alla terza questione e, da ultimo, alla seconda questione.

    Sulla prima questione, relativa alla determinazione della sostanza che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale

    22

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se la regole 2, lettera b) e la regola 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della NC debbano essere interpretate nel senso che, nel caso in cui i componenti di un GPL conferiscano a quest’ultimo, insieme, il suo carattere essenziale e non sia possibile isolare quello tra questi componenti che, da solo, gli conferisce il suo carattere essenziale, debba presumersi che il componente che conferisce a detto GPL il suo carattere essenziale, ai sensi della summenzionata regola 3, lettera b), sia quello presente in percentuale più elevata nella massa volumica del GPL di cui trattasi.

    23

    Va ricordato che, secondo la regola 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della NC, «i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti (...) sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».

    24

    Nel caso specifico, il giudice del rinvio riferisce che il GPL di cui al procedimento principale contiene metano, etano, etilene, propano, propilene, butano e butilene. In base al parere dell’università tecnica di Riga, al quale il giudice del rinvio ha fatto riferimento nella domanda di pronuncia pregiudiziale, non è possibile stabilire che una di tali sostanze conferisca, da sola, al suddetto prodotto il suo carattere essenziale, vale a dire la capacità termica o la sua sovrappressione. Al contrario, da detto parere emerge che la capacità termica del prodotto di cui trattasi sarebbe determinata insieme da tutti i componenti della miscela gassosa, e non da uno componente singolo.

    25

    Nella misura in cui tale parere scientifico possa essere preso in considerazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare, se ne dovrebbe desumere che non sia possibile determinare, a norma della regola 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della NC, quale sia la sostanza presente nel GPL che conferisce alla miscela le sue caratteristiche fisico-chimiche e, più in particolare, la sua capacità termica.

    26

    In ogni caso, dalla decisione di rinvio risulta che non è possibile determinare la quantità esatta di ciascuno dei componenti del GPL di cui trattasi, dal momento che, nel certificato di qualità delle merci, la percentuale dei gas presenti nel GPL è indicata per gruppo di gas, laddove il primo gruppo è composto di metano, di etano e di etilene, il secondo di propano e di propilene e, il terzo, di butano e di butilene.

    27

    Inoltre, alla luce degli elementi di prova descritti dal giudice del rinvio e relativi all’acquisizione di GPL di altra provenienza, risulta che, nel gruppo composto di propano e di propilene, la quantità di propilene può essere superiore a quella del propano. Di conseguenza non può presumersi che, qualora il gruppo di gas maggiormente rilevante fosse quello composto di propano e propilene, il propano sia da considerarsi l’elemento dominante della miscela.

    28

    Infine, tra le regole generali per l’interpretazione della NC figura la regola 3, lettera c), applicabile nel caso in cui né la regola 3, lettera a), né la regola 3, lettera b), di tali regole permettano di effettuare la classificazione della merce considerata, secondo cui la merce deve essere classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

    29

    Ne consegue che non è necessario ricorrere ad una presunzione allo scopo di determinare la sostanza che conferisce alla miscela il suo carattere essenziale.

    30

    Alla luce dei suddetti elementi, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che la regola 2, lettera b), e la regola 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della NC devono essere interpretate nel senso che, qualora tutti i componenti di una miscela di gas, come il GPL di cui trattasi nel procedimento principale, gli conferiscano insieme il suo carattere essenziale, in modo tale che non è possibile determinare il componente che gli conferisce il suo carattere essenziale e qualora, in ogni caso, non sia possibile determinare l’esatta quantità di ciascuno dei componenti del GPL in questione, una presunzione secondo cui la sostanza che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale, ai sensi della regola 3, lettera b), delle suddette regole generali, è quella presente in percentuale maggiore nella miscela non deve essere applicata.

    Sulla terza questione, relativa alla classificazione di una miscela di GPL

    31

    Con la terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se, nel caso in cui il soggetto che dichiara in dogana non abbia indicato con precisione la percentuale della sostanza di cui è composto in modo principale un GPL, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, contenente lo 0,32% di metano, etano ed etilene, il 58,32% di propano e propilene, e non oltre il 39,99% di butano e butilene, la NC debba essere interpretata nel senso che tale GPL deve essere classificato nella sottovoce 2711 19 00, quale «Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi, liquefatti, altri», oppure nella sottovoce 2711 12 97, quale «Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi, liquefatti, propano, altro, destinato ad altri usi: altri».

    32

    Da giurisprudenza costante della Corte risulta che, al fine di garantire la certezza del diritto e di facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (sentenze del 1o luglio 1982, Wünsche, 145/81, EU:C:1982:254, punto 12; del 20 novembre 1997, Wiener SI, C‑338/95, EU:C:1997:552, punto 10; del 15 settembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, punto 47; del 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, C‑375/07, EU:C:2008:645, punto 43, nonché del 10 dicembre 2015, TSI, C‑183/15, EU:C:2015:808, punto 24).

    33

    Tali caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti devono poter essere verificate al momento dello sdoganamento (sentenze del 12 dicembre 1996, Foods Import, C‑38/95, EU:C:1996:488, punto 17; del 27 settembre 2007, Medion e Canon Deutschland, C‑208/06 e C‑209/06, EU:C:2007:553, punto 36, e del 23 aprile 2015, ALKA, C‑635/13, EU:C:2015:268, punto 37).

    34

    Nel caso specifico, la sottovoce 2711 12 della NC è relativa al propano. Tuttavia, come risulta dalla risposta data alla prima questione, anche qualora il propano fosse il gas presente in percentuale maggiore in un GPL come quello descritto dal giudice del rinvio, non potrebbe presumersi che tale gas conferisca a quest’ultimo il suo carattere essenziale.

    35

    Lo stesso vale per quanto riguarda gli altri gas componenti detto GPL, sicché quest’ultimo non può neppure essere classificato nelle sottovoci 2711 13 («Butano») o 2711 14 00 («Etilene, propilene, butilene e butadiene»).

    36

    Atteso che la regola 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della NC non consente di effettuare la classificazione di una miscela di gas come il GPL descritto dal giudice nazionale, deve applicarsi la regola 3, lettera c), delle suddette regole, richiamata al punto 28 della presente sentenza, secondo la quale la merce deve essere classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione, vale a dire nel caso specifico, come suggerito dalla Commissione, nella sottovoce 2711 19 00 della NC, quale «altro gas di petrolio liquefatto».

    37

    Si deve quindi rispondere alla terza questione dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che un GPL, come quello di cui trattasi nella controversia principale, contenente lo 0,32% di metano, etano ed etilene, il 58,32% di propano e propilene, e non oltre il 39,99% di butano e butilene, e di cui non sia possibile determinare quale sia la sostanza, tra quelle che lo compongono, che gli conferisce il suo carattere essenziale, rientra nella sottovoce 2711 19 00, quale «Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi, liquefatti, altri».

    Sulla seconda questione

    38

    Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 218, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che implica l’obbligo, per un soggetto che dichiari del GPL, come quello di cui al procedimento principale, di indicare con precisione la percentuale della sostanza di cui tale GPL è principalmente costituito.

    39

    Come risulta dalla risposta fornita alla prima questione, non è possibile presumere che, nel caso in cui un GPL, come il GPL di cui trattasi nel procedimento principale, sia composto di varie sostanze, quella presente in percentuale maggiore conferisca a detto GPL il suo carattere essenziale.

    40

    Inoltre, come risulta dalla risposta fornita alla terza questione e come rilevato dalla Commissione, la mancanza di un’indicazione precisa della percentuale delle sostanze che compongono un GPL, come il GPL di cui trattasi nel procedimento principale, non osta all’applicazione delle regole di classificazione doganale.

    41

    Si deve quindi rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 218, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2454/93 deve essere interpretato nel senso che esso non implica l’obbligo, per un soggetto che dichiari del GPL, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, di indicare con precisione la percentuale della sostanza di cui tale GPL è principalmente costituito.

    Sulle spese

    42

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

     

    1)

    La regola 2, lettera b), e la regola 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, e dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, devono essere interpretate nel senso che, qualora tutti i componenti di una miscela di gas, come il gas di petrolio liquefatto di cui trattasi nel procedimento principale, gli conferiscano insieme il suo carattere essenziale, in modo tale che non è possibile determinare il componente che gli conferisce il suo carattere essenziale e qualora, in ogni caso, non sia possibile determinare l’esatta quantità di ciascuno dei componenti del gas di petrolio liquefatto in questione, una presunzione secondo cui la sostanza che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale, ai sensi della regola 3, lettera b), delle suddette regole generali, è quella presente in percentuale maggiore nella miscela non deve essere applicata.

     

    2)

    Detta nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che un gas di petrolio liquefatto, come quello di cui trattasi nella controversia principale, contenente lo 0,32% di metano, etano ed etilene, il 58,32% di propano e propilene, e non oltre il 39,99% di butano e butilene, e di cui non sia possibile determinare quale sia la sostanza, tra quelle che lo compongono, che gli conferisce il suo carattere essenziale, rientra nella sottovoce 2711 19 00, quale «Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi, liquefatti, altri».

     

    3)

    L’articolo 218, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che esso non implica l’obbligo, per un soggetto che dichiari del gas di petrolio liquefatto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, di indicare con precisione la percentuale della sostanza di cui tale gas di petrolio liquefatto è principalmente costituito.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

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