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Document 62015CJ0262

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 maggio 2016.
GD European Land Systems – Steyr GmbH contro Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione di merci – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Nomenclatura combinata – Voce 8710 e sotto-voce 9305 91 00 – Nota 3 della sezione XVII e note 1, lettera c), del capitolo 93 – Carri e autoblinde da combattimento – Armi belliche – Classificazione di un sistema di torretta.
Causa C-262/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:365

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

26 maggio 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione di merci — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Nomenclatura combinata — Voce 8710 e sotto-voce 9305 91 00 — Nota 3 della sezione XVII e note 1, lettera c), del capitolo 93 — Carri e autoblinde da combattimento — Armi belliche — Classificazione di un sistema di torretta»

Nella causa C‑262/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 19 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 1o giugno 2015, nel procedimento

GD European Land Systems – Steyr GmbH

contro

Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, E. Juhász e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la GD European Land Systems – Steyr GmbH, da P. Csoklich e R. Schneider, Rechtsanwälte;

per la Commissione europea, da A. Caeiros e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nota 3 della sezione XVII e della nota 1, lettera c), del capitolo 93 della nomenclatura combinata che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione che risulta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 (GU 2013, L 290, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la GD European Land Systems – Steyr (in prosieguo: la «GD») e lo Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien (ufficio doganale di Eisenstadt Flughafen Wien, Austria) (in prosieguo: l’«ufficio doganale»), in merito alla classificazione, nell’ambito della NC, di un sistema di torretta (unità d’armamento Multi Gun Turret System).

Contesto normativo

La NC

3

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC.

4

A norma dell’articolo 12 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16), la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote autonome e convenzionali dei dazi corrispondenti, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo. Emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte che la NC applicabile ai fatti del procedimento principale è quella relativa al 2014, risultante dal regolamento n. 1001/2013.

5

La prima parte della NC, relativa alle «Disposizioni preliminari», comprende un titolo I, dedicato alle «Regole generali», la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», dispone segnatamente:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(...)».

6

La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», comprende la sezione XVII, intitolata «Materiale da trasporto», la cui nota 2, sub ij), e la cui nota 3, recitano:

«2.

Non sono considerati come “parti” o “accessori”, anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:

(...)

ij)

le armi (capitolo 93);

(...)

3.

Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a “parti” o “accessori”, non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale».

7

La sezione XVII della NC comprende un capitolo 87, intitolato «Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori», il quale comprende la voce 8710. Tale voce è formulata come segue:

«8710 00 00Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti».

8

La sezione XIX della seconda parte della NC, intitolata «Armi, munizioni e loro parti e accessori», comprende un capitolo 93, anch’esso intitolato «Armi, munizioni e loro parti e accessori», la cui nota 1, lettera c), precisa:

«1.

Questo capitolo non comprende:

(...)

c)

i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710);

(...)».

9

Tale capitolo 93 comprende le voci da 9301 a 9305 della NC:

«9301

(...)

Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche:

9302 00 00

Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304

9303

Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (...):

(...)

9304 00 00

(...)

Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307

9305

Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304:

(...)

9305 C 20 00

9305 9100

9305 9900

(...)

-- di fucili o carabine della voce 9303

-- altri

-- -- di armi da guerra della voce 9301

– -- altri».

Regolamento (CEE) n. 2913/92

10

L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2913, del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, n. 82 (GU 1997, L 17, pag. 1), recita:

«1.   L’autorità doganale fornisce, su richiesta scritta e in base a modalità determinate secondo la procedura del comitato, informazioni tariffarie vincolanti o informazioni vincolanti in materia di origine.

2.   L’informazione tariffaria vincolante o l’informazione vincolante in materia di origine obbliga l’autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine di una merce.

L’informazione tariffaria vincolante o l’informazione vincolante in materia di origine è obbligatoria per l’autorità doganale soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione dell’informazione da parte di detta autorità».

Note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

11

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione recante l’istituzione di detto consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sotto-voci a sei cifre del SA. Solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie alla detta nomenclatura.

12

Le note esplicative del SA sono elaborate dall’OMD conformemente alle disposizioni della suddetta convenzione.

13

La nota esplicativa relativa alla voce 8710 del SA precisa quanto segue:

«Questa voce comprende, da una parte, i carri da combattimento (tanks) e le autoblinde, anche armati, e inoltre, le loro parti.

I carri da combattimento o tanks (pesanti, medi e leggeri) sono veicoli corrazzati a cingoli, dotati di diverse armi offensive (cannoni, mitragliatrici, lanciafiamme, ecc.) sistemate generalmente in una o più torrette girevoli. (...)

Parti

Questa voce comprende anche le parti degli autoveicoli corazzati sopra specificati, purché queste parti soddisfino le due seguenti condizioni:

1o)

Essere riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai detti veicoli.

2°)

Non essere escluse per effetto delle Note della Sezione XVII (si vedano le Considerazioni generali di questa Sezione).

Fra queste parti si possono citare:

1)

I telai dei veicoli corazzati e loro parti (torrette, porte e cofani corazzati, ecc.).

(...)».

14

La nota esplicativa relativa alla voce 9305 del SA precisa quanto segue:

«Fra le parti e accessori da classificare in questa voce si possono citare:

1)

Le parti di armi da guerra, quali tubi (comprese le loro camicie di ricambio), freni e culatte di cannoni di ogni tipo, torrette, affusti, treppiedi e altri speciali supporti per cannoni, mitragliatrici, fucili mitragliatori, ecc., anche con meccanismo per il puntamento e il caricamento.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

La GD è una società a responsabilità limitata che fa parte di un gruppo dell’industria degli armamenti presente a livello mondiale e il cui oggetto sociale è, in particolare, la fabbricazione di carri da combattimento. Il 25 febbraio 2014, tale società ha dichiarato all’ufficio doganale una merce designata come un sistema di torretta per carri da combattimento, al fine della sua immissione in libera pratica nell’Unione.

16

L’ufficio doganale ha accettato l’immissione in libera pratica di tale merce, ha poi comunicato alla GD l’aliquota dei dazi all’importazione utili su di essa, ovvero l’1,7%, derivante dalla classificazione della suddetta merce nella voce 8710 della NC. L’ufficio doganale ha infatti considerato che la merce in questione era una «torretta di carri da combattimento, che costitui[va] una parte già identificabile installata esclusivamente o essenzialmente su carri da combattimento». Secondo il giudice del rinvio, tale comunicazione equivale a una decisione in materia di dazi doganali.

17

L’11 marzo 2014, la GD ha presentato un reclamo contro la comunicazione dell’ufficio doganale chiedendo la classificazione della merce di cui trattasi nel procedimento principale nella sotto-voce 9305 91 00 della NC, corrispondente alle «armi da guerra», che comporta un dazio doganale pari allo 0%. In seguito al rigetto del suo reclamo da parte dell’ufficio doganale, la GD ha proposto un ricorso dinanzi al Bundesfinanzgericht (tribunale federale delle finanze, Austria).

18

Dinanzi a tale giudice, la GD ha prodotto un’informazione tariffaria vincolante, rilasciata l’11 aprile 2014 dallo Hauptzollamt Hannover (ufficio doganale principale di Hannover, Germania), che, a suo avviso, classificava nella sotto-voce 9305 91 00 della NC una merce identica a quella di cui trattasi nel procedimento principale.

19

La descrizione della merce di cui trattasi nel procedimento principale è riportata in tale informazione tariffaria, che il giudice del rinvio riprende nella domanda di pronuncia pregiudiziale. Tale descrizione ha il seguente tenore letterale:

«(…) Si tratta di una combinazione di diversi elementi tecnici che sono integrati essenzialmente in una costruzione simile a una torretta, fatta di metallo comune. Il sistema di torretta costituisce la base di una postazione armata ed è essenzialmente equipaggiata da sottosistemi e componenti di seguito enumerati: funzioni elettriche, stabilizzazione concentrica, apparecchi di visioni funzionanti otticamente ed elettronicamente, ivi compresi l’istruzione e gli apparecchi di comando per il personale in funzione (tiratore, comandante), un sistema [di guida del tiro], diversi sensori, caricatori di munizioni e dispositivi per alimentare le armi con munizioni. Il sistema è preparato per accogliere un cannone automatico e una mitragliatrice (tali due armi non formano oggetto della presente informazione tariffaria vincolante). L’interazione dei sottosistemi menzionati consente al personale in funzione di servirsi del cannone di bordo e della mitragliatrice e permette quindi di effettuare tiri mirati. Il sistema di torretta deve essere montato sul tetto dei sistemi di trasporto mobile marittimi e terrestri, in modo girevole, o anche essere utilizzato su installazioni fisse».

20

Il 29 ottobre 2014, il Bundesfinanzgericht (tribunale federale delle finanze) ha respinto il ricorso della GD. Tale giudice ha classificato il sistema di torretta di cui trattasi nel procedimento principale come parte di un carro da combattimento, nella voce 8710 della NC, e ha indicato che l’informazione tariffaria rilasciata dall’ufficio doganale principale di Hannover non poteva avere un effetto retroattivo.

21

La GD ha proposto un ricorso contro la decisione del Bundesfinanzgericht (tribunale federale delle finanze) che respingeva il suo ricorso dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria). Quest’ultimo giudice rileva che, secondo il Bundesfinanzgericht (tribunale federale delle finanze), la merce oggetto dell’informazione tariffaria vincolante rilasciata dall’ufficio doganale principale di Hannover e presentata dalla GD è la stessa che forma oggetto del procedimento principale. Esso ritiene tuttavia che tale informazione tariffaria non può essere applicata nel caso di specie, atteso che la dichiarazione del 25 febbraio 2014 è precedente rispetto all’adozione, l’11 aprile 2014, della suddetta informazione tariffaria.

22

Il giudice del rinvio precisa che la merce di cui trattasi nel procedimento principale è stata installata su un veicolo che occorrerebbe classificare nella voce 8710 della NC in quanto carro da combattimento o autoveicolo blindato semovente. Orbene, esisterebbe una contraddizione tra le note esplicative riguardanti la voce 8710 del SA, secondo le quali rientrano in tale voce «[i] telai dei veicoli corazzati e loro parti (torrette, porte e cofani corazzati, ecc.)», e quelle riguardanti la voce 9305 del SA, dalle quali risulta che rientrano in tale voce le parti di armi da guerra, quali, in particolare, le torrette, le mitragliatrici e i fucili mitragliatori.

23

Inoltre, lo stesso giudice si interroga sull’interpretazione che occorre dare alla nota 3 della sezione XVII della NC, secondo la quale solo le parti destinate in via esclusiva o principale a prodotti che rientrano nei capitoli da 86 a 88 della NC, in particolare, nella voce 8710 della NC, costituiscono «parti», ai sensi di tali capitoli.

24

È in tale contesto che il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’eccezione di cui alla nota 1, lettera c), del capitolo 93 della NC, nella versione applicabile ai fatti di causa, riguardante “i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710)”, comprenda anche “loro parti”.

2)

Se la nota 3 della sezione XVII della NC debba essere interpretata nel senso che un’“unità dotata d’arma (torretta di autoblinda)”, che può essere utilizzata su autoblinde o su “sistemi mobili di trasporto marittimo” o anche in installazioni fisse, deve essere classificata come parte di autoblinda alla voce 8710 per il motivo che tale unità viene importata dal costruttore di autoblinde ai fini della produzione o dell’assemblaggio di autoblinde ed è effettivamente utilizzata a tale scopo».

Sulle questioni pregiudiziali

25

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che il sistema di torretta come quello di cui trattasi nel procedimento principale rientra nella voce 8710 oppure nella sotto-voce 9305 91 00 della NC, considerato che esso è stato importato per la produzione o il montaggio di carri da combattimento e che, successivamente, è stato effettivamente utilizzato a tal fine.

26

Secondo tale giudice, se un sistema siffatto dovesse essere considerato una parte di un carro da combattimento, occorrerebbe classificarlo nella voce 8710 della NC, la quale riguarda precisamente i «[c]arri da combattimento e [le] autoblinde, anche armati; [e] loro parti». Qualora, invece, tale sistema dovesse essere considerato una parte o un accessorio di un’arma da guerra, esso rientrerebbe nella sotto-voce 9305 91 00 della NC, la quale riguarda specificamente siffatte parti o accessori di un’arma da guerra.

27

Occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo (sentenze del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, da C‑260/00 a C‑263/00, EU:C:2002:637, punto 26, nonché del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C-383/11, EU:C:2012:745, punto 61).

28

La Corte ha peraltro dichiarato che le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo (sentenze del 12 giugno 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 33, e dell’11 giugno 2015, Baby Dan, C‑272/14, EU:C:2015:388, punto 25).

29

Si deve inoltre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo di questa (v., in particolare, sentenze del 16 febbraio 2006, Proxxon, C-500/04, EU:C:2006:111, punto 21, nonché del 5 marzo 2015, Vario Tek, C‑178/14, EU:C:2015:152, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

30

Nel caso di specie, si deve constatare che, da un lato, secondo la nota 2, sub ij), della sezione XVII della NC, relativa segnatamente alla voce 8710 della NC, le armi rientranti nel capitolo 93 della NC non sono considerate «parti» o «accessori» di un materiale da trasporto oggetto di tale sezione, anche qualora esse siano riconoscibili come destinate a tale materiale da trasporto. Dall’altro lato, la nota 1, lettera c), del capitolo 93 della NC esclude espressamente da tale capitolo i carri da combattimento che rientrano nella voce 8710 della NC.

31

Poiché quest’ultima voce menziona altresì le parti di carri da combattimento, tale esclusione riguarda necessariamente non solo i carri da combattimento, bensì anche le loro parti. Occorre quindi determinare se il sistema di torretta di cui trattasi nel procedimento principale possa essere considerato una «parte» di un carro da combattimento, ai sensi della voce 8710 della NC. Infatti, se così fosse, tale sistema non potrebbe essere un’arma, ai sensi della voce 9301 della NC, e non potrebbe, di conseguenza, rientrare nell’esclusione prevista dalla nota 2, sub ij), della sezione XVII della NC.

32

Risulta dalla nota 3 della sezione XVII della NC che un sistema di torretta come quello di cui trattasi nel procedimento principale può essere considerato una «parte» o un «accessorio» di un carro da combattimento ai sensi della voce 8710 della NC solo se è destinato «esclusivamente» o «principalmente» a un carro da combattimento.

33

Il giudice del rinvio chiede, a tal riguardo, se l’utilizzazione finale di tale sistema di torretta sia un elemento determinante per rispondere alla questione se suddetto sistema debba essere considerato una parte «esclusivamente» o «principalmente» destinata a un carro da combattimento.

34

Occorre rilevare che la destinazione «esclusiva» o «principale» del suddetto sistema di torretta deve poter essere verificata al momento dello sdoganamento e, di conseguenza, in sede di esame della domanda di immissione in libera pratica di tale merce (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, ALKA, C‑635/13, EU:C:2015:268, punto 37).

35

Ne consegue che la circostanza che un sistema di torretta sia stato importato per la produzione o il montaggio di carri da combattimento e che successivamente esso sia stato effettivamente utilizzato a tal fine, pur potendo costituire un elemento da prendere in considerazione, non significa necessariamente che tale sistema sia «esclusivamente» o «principalmente» destinato ai suddetti carri, ai sensi della nota 3 della sezione XVII della NC o della nota esplicativa riguardante la voce 8710 del SA.

36

Emerge dalla decisione di rinvio che il sistema di torretta di cui trattasi nel procedimento principale può essere installato sul tetto di sistemi di trasporto mobili marittimi o terrestri, in modo girevole, o può anche essere utilizzato su installazioni fisse. Ne consegue che tale sistema di torretta non può essere considerato una parte «esclusivamente» destinata a un carro da combattimento.

37

Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive, il suddetto sistema di torretta sia «principalmente» destinato a un carro da combattimento. Se così fosse, esso dovrebbe essere classificato nella voce 8710, senza che l’utilizzazione finale fattane nel caso di specie sia determinante a tal riguardo.

38

In caso contrario, in esito a tale verifica, spetterebbe al giudice del rinvio esaminare il problema di sapere se il sistema di torretta di cui trattasi nel procedimento principale, il quale, secondo gli elementi forniti dal suddetto giudice non è un’«arma da guerra», possa tuttavia essere considerato una «parte» o un «accessorio» di un’arma siffatta, ai sensi della sotto-voce 9305 9100 della NC.

39

La Corte ha già dichiarato, a proposito di parti e accessori di macchine, apparecchi e strumenti, che la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento tali parti sono indispensabili e che la nozione di «accessori» comprende elementi di attrezzatura intercambiabili che consentono di adattare un apparecchio a un particolare lavoro o che gli conferiscono possibilità supplementari o ancora che lo rendono idoneo ad assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale. Al fine di garantire un’applicazione coerente e uniforme della tariffa doganale comune, tali definizioni delle nozioni di «parti» e di «accessori» devono poter essere applicate alla voce 9305 della NC, e in particolare alla sotto-voce 9305 9100 di quest’ultima (v., per analogia, sentenza del 4 marzo 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

40

Orbene, occorre rilevare che, secondo la descrizione, effettuata dal giudice del rinvio, del sistema di torretta di cui trattasi nel procedimento principale, tale sistema può essere considerato una «parte» o un «accessorio» di un’arma da guerra, come un cannone o una mitragliatrice, ai sensi della sotto-voce 9305 9100 della NC. Risulta infatti dalla decisione di rinvio che il suddetto sistema di torretta consente di ospitare un cannone automatico e una mitragliatrice. Lo stesso sistema di torretta costituisce la base di una postazione armata ed è essenzialmente equipaggiato da diversi sotto-sistemi e componenti come, in particolare, propulsori elettrici, apparecchi di visioni funzionanti otticamente ed elettronicamente, ivi compresi l’istruzione e gli apparecchi di comando per il personale in funzione (tiratore, comandante), un sistema di armi teleguidate, diversi caricatori di munizioni e dispositivi per alimentare le armi con munizioni, che danno al suddetto personale la possibilità di servirsi del cannone di bordo nonché della mitragliatrice e permettono, di conseguenza, di effettuare tiri mirati.

41

Se, pertanto, alla luce delle sue caratteristiche oggettive si accertasse che il sistema di torretta di cui trattasi nel procedimento principale non è principalmente destinato a un carro da combattimento, esso dovrebbe essere considerato una «parte» di un’arma da guerra, nei limiti in cui la sua presenza risultasse indispensabile per il funzionamento del cannone o della mitragliatrice che esso accoglie, oppure, quanto meno, un «accessorio» di una siffatta arma da guerra, in quanto consente di adeguare quest’ultima a un’utilizzazione particolare ovvero di conferirle possibilità supplementari.

42

Tale valutazione è confermata dalla nota esplicativa riguardante la voce 9305 del SA, secondo la quale rientrano in tale voce le parti di armi da guerra come, in particolare, «torrette, affusti, treppiedi e altri speciali supporti per cannoni, mitragliatrici, fucili mitragliatori, ecc., anche con meccanismo per il puntamento e il caricamento». Risulta quindi da tale nota esplicativa, letta in combinato disposto con la nota esplicativa riguardante la voce 8710 del SA, che le torrette, allorché non costituiscono una parte del telaio di autoblinde, sono parti di «armi da guerra», in quanto servono da supporto per il funzionamento o l’utilizzazione di tali armi.

43

Di conseguenza, il sistema di torretta di cui trattasi nel procedimento principale dovrebbe essere classificato nella sotto-voce 9305 9100 della NC.

44

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni proposte che la NC deve essere interpretata nel senso che un sistema di torretta, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato importato per la produzione di carri da combattimento e, successivamente, è stato effettivamente utilizzato a tal fine, rientra nella voce 8710 della NC se è «principalmente» destinato a un carro da combattimento, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio tenendo conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tale sistema di torretta, senza che l’utilizzazione finale di quest’ultimo nel caso di specie sia determinante ai fini della sua classificazione. In caso contrario, occorre classificare il suddetto sistema di torretta, in quanto parte o accessorio di «armi da guerra», nella sotto-voce 9305 9100 della NC.

Sulle spese

45

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione che risulta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che un sistema di torretta, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato importato per la produzione di carri da combattimento e, successivamente, è stato effettivamente utilizzato a tal fine, rientra nella voce 8710 della nomenclatura combinata se è «principalmente» destinato a un carro da combattimento, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio tenendo conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tale sistema di torretta, senza che l’utilizzazione finale di quest’ultimo nel caso di specie sia determinante ai fini della sua classificazione. In caso contrario, occorre classificare il suddetto sistema di torretta, in quanto parte o accessorio di «armi da guerra», nella sotto-voce 9305 9100 della nomenclatura combinata.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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