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Document 62015CJ0212

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2016.
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureș.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 4 – Effetti che la normativa di uno Stato membro prevede sui crediti che non sono soggetti ad una procedura di insolvenza – Decadenza – Natura tributaria del credito – Irrilevanza – Articolo 15 – Nozione di “procedimento pendente” – Esecuzione forzata – Esclusione.
Causa C-212/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:841

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

9 novembre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 4 — Effetti che la normativa di uno Stato membro prevede sui crediti che non sono soggetti ad una procedura di insolvenza — Decadenza — Natura tributaria del credito — Irrilevanza — Articolo 15 — Nozione di “procedimento pendente” — Esecuzione forzata — Esclusione»

Nella causa C‑212/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Mureş (Tribunale distrettuale di Mureş, Romania), con decisione del 24 aprile 2015, pervenuta in cancelleria l’8 maggio 2015, nel procedimento

ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt

contro

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, M. Berger (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 aprile 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo ungherese, da M. Fehér, G. Koós e M. Bóra, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. de Ree, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente, assistito da D. Calciu, avocat,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede l’ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt (in prosieguo: l’«ENEFI»), già E-Star Alternativ Energiaszolgaitato Nyrt, contrapposta alla Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) [direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Brașov (DGRFP), Romania; in prosieguo: la «DGRFP Brașov»], con riferimento all’esecuzione forzata, su domanda della DGRFP Brașov, di un credito tributario.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 12, 20, 21 e 23 del regolamento n. 1346/2000 enunciano quanto segue:

«(12)

Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria in parallelo con la procedura principale. La procedura secondaria può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono di rispettare le esigenze di uniformità all’interno dell’Unione.

(…)

(20)

(…) Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d’insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità di intervento sulle procedure secondarie d’insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo ad esempio la facoltà di proporre un piano di risanamento o un concordato oppure di chiedere la sospensione della liquidazione dell’attivo nelle procedure secondarie.

(21)

Ciascun creditore, che abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio o la sede statutaria nella Comunità, dovrebbe avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure di insolvenza pendenti nella Comunità sul patrimonio del debitore. Ciò dovrebbe valere anche per le autorità tributarie e gli organismi di previdenza sociale. Nell’interesse della parità di trattamento dei creditori, la ripartizione del ricavato deve tuttavia essere coordinata.

(…)

(23)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono – nel loro ambito di applicazione – le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). (…) La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura d’insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d’insolvenza».

4

L’articolo 3 del regolamento n. 1346/2000, intitolato «Competenza internazionale», così dispone:

«1.   Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2.   Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3.   Se è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie di insolvenza. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.

(…)».

5

L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Legge applicabile», così prevede:

«1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura [d’insolvenza], in appresso denominato “Stato di apertura”.

2.   La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

(…)

f)

gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;

g)

i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza;

h)

le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;

(…)

j)

le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante concordato;

k)

i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;

(…)».

6

L’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000, intitolato «Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti», espone quanto segue:

«Gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente».

7

L’articolo 20 di detto regolamento, rubricato «Restituzione e imputazione», così prevede:

«1.   Il creditore che, dopo l’apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo, in particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione totale o parziale del credito con beni di un debitore situati nel territorio di un altro Stato membro, deve restituire al curatore ciò che ha ottenuto, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.

2.   Perché sia garantita la parità di trattamento dei creditori, il creditore che, in una procedura di insolvenza, abbia recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati in un’altra procedura soltanto allorché i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale altra procedura una quota equivalente».

8

L’articolo 39 del regolamento n. 1346/2000, intitolato «Diritto di insinuazione dei crediti», reca il testo seguente:

«Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti per iscritto nella procedura di insolvenza».

Diritto ungherese

9

L’articolo 20, paragrafo 3, della 1991. évi XLIX. törvény, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (legge n. XLIX del 1991, che disciplina le procedure relative al fallimento e alla liquidazione), così dispone:

«Nel caso dell’inosservanza del termine previsto [dalla presente legge], il creditore non può partecipare alla conclusione dell’accordo, né l’accordo produce effetti nei suoi confronti. (…) Il creditore che non sia stato registrato per mancata dichiarazione nei termini non può più far valere il credito nei confronti del debitore, ma può dichiarare il credito non prescritto nell’ambito di un procedimento di liquidazione avviato da un’altra persona (…)».

I fatti del procedimento principale e le questioni pregiudiziali

10

L’ENEFI è una società la cui sede statutaria si trova in Ungheria e che, alla data dei fatti del procedimento principale, disponeva di una dipendenza in Romania. Il 13 dicembre 2012 veniva avviata, contro tale società, in Ungheria, una procedura di insolvenza, la cui apertura è stata notificata, in data 7 gennaio 2013, alla DGRFP di Brașov.

11

Nel mese di gennaio 2013 la DGRFP di Brașov ha insinuato due crediti nel contesto di tale procedura di insolvenza. Tuttavia, dato che essa non aveva rispettato il termine applicabile e aveva omesso di pagare l’imposta di registro, tali crediti non hanno potuto essere presi in considerazione nell’ambito della procedura suddetta. La DGRFP di Brașov ne veniva informata il 2 maggio 2013.

12

In seguito, nelle more della procedura di insolvenza, la DGRFP di Brașov ha effettuato un controllo tributario nei locali della dipendenza dell’ENEFI in Romania. Il 25 giugno 2013 la DGRFP di Brașov ha emesso un avviso d’imposta (in prosieguo: l’«avviso d’imposta») riguardante un debito dovuto a titolo d’imposta sul valore aggiunto (IVA). Tuttavia, essa non ha insinuato il credito relativo a tale avviso di imposta nell’ambito della procedura di insolvenza suddetta.

13

In un primo momento, l’ENEFI non ha contestato l’avviso d’imposta. Conseguentemente, il 7 agosto 2013, le autorità romene hanno emesso a suo carico un titolo esecutivo ed esse hanno, successivamente, avviato un procedimento di esecuzione forzata.

14

Prima della chiusura della procedura d’insolvenza, in Ungheria, in data 7 settembre 2013, l’ENEFI ha proposto ricorso avverso l’esecuzione forzata intrapresa in Romania. Essa considerava, infatti, di non essere tenuta a pagare l’IVA dovuta in conformità all’avviso d’imposta e riteneva illegittima l’esecuzione forzata ad esso relativa, dato che, alla data in cui si era svolto il controllo tributario sfociato nell’emissione dell’avviso d’imposta, essa era già stata assoggettata alla procedura d’insolvenza aperta in Ungheria. Di conseguenza, secondo l’ENEFI, la DGRFP di Brașov avrebbe dovuto insinuare il suo credito nel contesto della procedura d’insolvenza suddetta. Orbene, in forza del diritto ungherese, che sarebbe determinante, secondo l’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000, il diritto di far valere crediti che non sono stati insinuati nel contesto della procedura d’insolvenza sarebbe, in linea di principio, soggetto a decadenza.

15

Ciò premesso, il Tribunalul Mureş (Tribunale distrettuale di Mureş, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Nell’interpretare l’articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere f) e k), del regolamento (…) n. 1346/2000 (…), si voglia precisare se gli effetti della procedura di insolvenza disciplinati dalla legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza possano comprendere la decadenza di un creditore, che non abbia partecipato alla procedura di insolvenza, dal diritto di far valere il suo credito in un altro Stato membro o la sospensione dell’esecuzione forzata di detto credito in tale altro Stato membro.

2)

Se sia rilevante il fatto che il credito fatto valere mediante esecuzione forzata in uno Stato membro diverso da quello di apertura sia un credito fiscale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

16

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato dichiarando che nel suo ambito d’applicazione rientrano le disposizioni del diritto interno dello Stato di apertura, le quali prevedono, nei confronti del creditore che non ha partecipato alla procedura di insolvenza suddetta, la decadenza dal diritto di far valere il proprio credito o la sospensione dell’esecuzione forzata di un credito siffatto in un altro Stato membro.

17

Al riguardo, deriva anzitutto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 che, salva contraria disposizione di tale regolamento, la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti è quella dello Stato di apertura (in prosieguo: la «lex fori concursus»). Quindi, come risulta dal considerando 23 di detto regolamento, la lex fori concursus determina tutti gli effetti della procedura di insolvenza, sia di natura procedurale sia di natura sostanziale, sulle persone e sui rapporti giuridici di cui trattasi.

18

Più specificamente, l’articolo 4, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento n. 1346/2000 prevede che la lex fori concursus stabilisce quali crediti debbano essere insinuati nel passivo del debitore, la sorte dei crediti sorti successivamente all’apertura della procedura di insolvenza, nonché le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti. Orbene, per non privare tali disposizioni del loro effetto utile, le conseguenze dell’inosservanza delle regole della lex fori concursus che riguardano l’insinuazione dei crediti e, in particolare, dei termini al riguardo previsti, devono del pari essere valutate sulla base della lex fori concursus suddetta (v., per analogia, sentenza del 10 dicembre 2015, Kornhaas, C‑594/14, EU:C:2015:806, punto 19).

19

Riguardo agli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, segnatamente per concordato, nonché ai diritti dei creditori successivamente alla chiusura della procedura di insolvenza, va ricordato che tali effetti e tali diritti, come enunciato espressamente dall’articolo 4, paragrafo 2, lettere j) e k), sono del pari determinati dalla lex fori concursus.

20

Se è pur vero, al riguardo, che l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, che contempla un elenco di materie rientranti nella lex fori concursus, non menziona specificamente i creditori che non hanno partecipato alla procedura di insolvenza e, pertanto, gli effetti di detta procedura, oppure della sua chiusura, sui diritti di tali creditori, non vi è comunque dubbio che anche tali effetti debbano essere valutati sulla base della lex fori concursus suddetta.

21

Infatti, da una parte, l’elenco delle materie rientranti nell’ambito d’applicazione dell’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000, contemplato nel suo paragrafo 2, non è esaustivo, come risulta dalla sua stessa formulazione, cioè dall’impiego dell’espressione «in particolare».

22

D’altra parte, è giocoforza constatare che un’interpretazione secondo cui la lex fori concursus determinerebbe gli effetti della chiusura di una procedura di insolvenza, in particolare per concordato, e i diritti dei creditori in seguito a tale chiusura, ma non gli effetti sui diritti dei creditori che non hanno partecipato alla procedura suddetta, rischierebbe di arrecare serio pregiudizio all’efficacia di tale procedura.

23

L’interpretazione menzionata al punto 22 della presente sentenza comporterebbe la conseguenza che i creditori che non partecipano alla procedura di insolvenza potrebbero, dopo la chiusura della procedura, chiedere il pagamento integrale dei loro crediti, il che implicherebbe una disparità di trattamento tra i creditori. Peraltro, e soprattutto, detta interpretazione equivarrebbe a vanificare qualsiasi concordato oppure qualsiasi altra paragonabile misura di risanamento del debitore, dato che quest’ultimo, dovendo far fronte ai crediti dei creditori che non hanno partecipato alla procedura di insolvenza, non disporrebbe dei mezzi necessari per pagare, in conformità al suddetto concordato o a qualsiasi altra misura, i debiti nei confronti degli altri creditori, debiti che sono per regola generale dilazionati e/o ridotti in funzione dei mezzi finanziari di cui il debitore effettivamente dispone.

24

Per motivi parzialmente simili, occorre respingere l’argomento, presentato dal giudice del rinvio in questo contesto, secondo cui una disposizione della lex fori concursus applicabile ad una procedura principale d’insolvenza, che limiti o escluda la possibilità di far valere un credito che non è stato insinuato nell’ambito della procedura suddetta, osterebbe alla possibilità, prevista dal regolamento n. 1346/2000, di chiedere l’apertura di procedure secondarie di insolvenza.

25

Infatti, da un lato, una tale disposizione della lex fori concursus, contrariamente a quanto il giudice del rinvio sembra considerare, non osta, di per sé, all’apertura di una procedura secondaria di insolvenza, ma solo all’ammissione di una domanda, diretta all’apertura di una procedura siffatta, proposta da un creditore che non abbia rispettato il termine impartito per l’insinuazione del suo credito, com’è stato stabilito dalla lex fori concursus applicabile alla procedura principale di insolvenza. Per contro, qualsiasi domanda sottoposta da un creditore che detenga un credito non ancora scaduto, oppure introdotta dal curatore di una procedura principale d’insolvenza, permarrebbe ammissibile.

26

D’altra parte, sebbene il regolamento n. 1346/2000 preveda, al ricorrere di talune condizioni, la possibilità di aprire una procedura secondaria d’insolvenza, la Corte ha già ricordato che l’apertura di una procedura siffatta che, in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento, dev’essere una procedura di liquidazione, rischia di scontrarsi con la finalità perseguita da una procedura principale con carattere di tutela e che tale regolamento prevede un certo numero di norme imperative di coordinamento destinate a garantire, come enunciato dal suo considerando 12, la necessaria uniformità in seno all’Unione europea. Orbene, in tale sistema, la procedura principale occupa, rispetto alla procedura secondaria, come precisato dal considerando 20 del regolamento, un ruolo dominante (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, Bank Handlowy e Adamiak, C‑116/11, EU:C:2012:739, punti 5960).

27

Alla luce di tale ruolo dominante della procedura principale di insolvenza, appare assolutamente coerente che una normativa nazionale possa, mediante la decadenza dal diritto di far valere crediti insinuati fuori dei termini, escludere ogni domanda, proposta dai titolari di tali crediti, diretta all’apertura di una procedura secondaria di insolvenza, dato che tale apertura consentirebbe di eludere la decadenza prevista dalla lex fori concursus. Inoltre, per analogia con le considerazioni che compaiono al punto 23 della presente sentenza, siffatta normativa consente di evitare che il creditore che non abbia partecipato alla procedura principale di insolvenza possa vanificare un concordato o una paragonabile misura di risanamento del debitore, adottata nell’ambito di tale procedura, chiedendo l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza.

28

Tenuto conto di quanto precede, va pertanto considerato che una disposizione di diritto interno dello Stato di apertura, la quale preveda, nei confronti del creditore che non ha partecipato alla procedura di insolvenza, la decadenza dal diritto di far valere il proprio credito, ricade nell’ambito dell’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000.

29

Alla luce, poi, della conclusione che compare al punto 28 della presente sentenza, va considerato che la lex fori concursus può prevedere anche la sospensione dell’esecuzione forzata di un credito che non è stato insinuato nel termine assegnato. Infatti, come ha esposto l’avvocato generale ai paragrafi 46 e 47 delle sue conclusioni, poiché la decadenza dal diritto di far valere crediti non iscritti è, in linea di principio, permessa, il regolamento n. 1346/2000 deve, a fortiori, permettere anche una norma della lex fori concursus che si limiti a sospendere la procedura d’esecuzione forzata relativa a tali crediti.

30

Inoltre, va aggiunto che, per il fatto che il regolamento n. 1346/2000 non effettua un’armonizzazione dei termini assegnati per l’insinuazione dei crediti nelle cause di insolvenza rientranti nel suo ambito d’applicazione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilirli, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione, tuttavia, che le relative regole non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe soggette al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C‑310/14, EU:C:2015:690, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). In assenza di sufficienti indicazioni al riguardo derivanti, in particolare, dalle osservazioni delle parti, spetterà al giudice del rinvio verificare se tali criteri sono soddisfatti con riferimento all’articolo 20, paragrafo 3, della legge n. XLIX del 1991.

31

Si deve infine constatare che la conclusione che compare ai punti 28 e 29 della presente sentenza non è rimessa in discussione dal fatto che l’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 preveda che gli effetti della procedura di insolvenza sui «procedimenti pendenti» riguardanti un bene o un diritto di cui il debitore viene spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale tale procedimento è pendente.

32

Tale disposizione, infatti, va letta in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1346/2000, il quale distingue i «procedimenti pendenti» dalle altre azioni giudiziarie individuali. Pertanto, gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali diverse dai «procedimenti pendenti» sono in ogni caso disciplinati dalla sola lex fori concursus. Orbene, come ha esposto l’avvocato generale ai paragrafi da 67 a 78 delle sue conclusioni, le procedure dirette all’esecuzione forzata di un credito rientrano in quest’ultima categoria.

33

Sotto quest’ultimo profilo, occorre aggiungere che il regolamento n. 1346/2000 è basato sul principio secondo cui il requisito della parità di trattamento dei creditori, sotteso, mutatis mutandis, ad ogni procedura di insolvenza, osta, per regola generale, alle azioni giudiziarie individuali mediante esecuzione forzata, proposte e condotte allorché è pendente una procedura di insolvenza contro il debitore. Così, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 impone al creditore, che ottiene, «in particolare mediante azioni esecutive», soddisfazione riguardo al suo credito su beni del debitore che si trovano sul territorio di uno Stato membro diverso dallo stato di apertura, di restituire al curatore quanto egli ha ottenuto.

34

Orbene, sarebbe contraddittorio interpretare l’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 nel senso che riguardi anche le procedure di esecuzione forzata, con la conseguenza che gli effetti dell’apertura di una procedura di insolvenza ricadrebbero in tal modo nella legge dello Stato membro in cui una tale procedura di esecuzione forzata è pendente, mentre, parallelamente, l’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento, imponendo espressamente la restituzione al curatore di quanto è stato ottenuto mediante «azioni esecutive», priverebbe detto articolo 15 del suo effetto utile.

35

Di conseguenza, va considerato che le procedure d’esecuzione forzata non rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000.

36

Visto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso che rientrano nel suo ambito d’applicazione le disposizioni del diritto interno dello Stato di apertura che prevedono, nei confronti del creditore che non abbia partecipato alla procedura di insolvenza, la decadenza dal diritto di far valere il proprio credito o la sospensione dell’esecuzione forzata di tale credito in un altro Stato membro.

Sulla seconda questione

37

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il carattere tributario del credito oggetto di esecuzione forzata in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura influisca sulla risposta da fornire alla prima questione.

38

Al riguardo, il considerando 21 del regolamento n. 1346/2000 enuncia che ciascun creditore che abbia la propria residenza abituale, il proprio domicilio oppure la propria sede statutaria nell’Unione, dovrebbe avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure di insolvenza pendenti nell’Unione sul patrimonio del debitore e che ciò dovrebbe valere anche per le autorità tributarie e gli organismi di previdenza sociale. In esso si aggiunge che, nell’interesse della parità di trattamento dei creditori, occorre tuttavia che la ripartizione del ricavato sia coordinata. In tale ottica, l’articolo 39 di detto regolamento prevede, in sostanza, che le autorità tributarie di Stati membri diversi dallo Stato di apertura abbiano diritto, allo stesso titolo di ogni creditore che ha la propria residenza abituale, il proprio domicilio o la propria sede statutaria in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, di insinuare i propri crediti per iscritto nella procedura di insolvenza.

39

Da tali disposizioni risulta, pertanto, che il regolamento n. 1346/2000, da un lato, osta a disposizioni nazionali che escludono che i crediti delle autorità tributarie degli Stati membri diversi dallo Stato di apertura siano insinuati nell’ambito della procedura di insolvenza. Dall’altro, dalle stesse disposizioni deriva che tale regolamento non opera alcuna distinzione tra i creditori di diritto privato e quelli di diritto pubblico.

40

In tal contesto, va constatato che le disposizioni del regolamento n. 1346/2000 non riconoscono ai crediti delle autorità tributarie di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura un regime preferenziale, nel senso che essi debbano poter essere oggetto di una procedura d’esecuzione forzata anche dopo l’apertura di una procedura di insolvenza. Di conseguenza, riguardo ai fatti del procedimento principale, la circostanza che i crediti oggetto della procedura d’esecuzione forzata siano crediti con carattere tributario non implica che essi rientrino, per questo, esclusivamente nel diritto interno rumeno, oppure che gli effetti previsti dalla lex fori concursus, nella fattispecie dal diritto fallimentare ungherese, non si estendano ad essi.

41

Alla luce di quanto esposto, occorre rispondere alla seconda questione che il carattere tributario del credito oggetto di esecuzione forzata in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, è privo di rilievo riguardo alla risposta fornita alla prima questione.

Sulle spese

42

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che rientrano nel suo ambito d’applicazione le disposizioni del diritto interno dello Stato membro sul territorio del quale una procedura di insolvenza è aperta, che prevedono, nei confronti del creditore che non abbia partecipato alla procedura suddetta, la decadenza dal diritto di far valere il proprio credito o la sospensione dell’esecuzione forzata di tale credito in un altro Stato membro.

 

2)

Il carattere tributario del credito oggetto di esecuzione forzata in uno Stato membro diverso da quello sul territorio del quale la procedura di insolvenza è aperta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, è privo di rilievo riguardo alla risposta fornita alla prima questione pregiudiziale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

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