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Document 62015CJ0205

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016.
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov contro Vasile Toma e Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Sibiu.
Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto di ricorso ad un giudice – Principio della parità delle armi – Principi di equivalenza e di effettività – Procedimento di esecuzione forzata di una decisione giudiziaria che dispone il rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione – Esenzione delle autorità pubbliche da determinate spese di giustizia – Competenza della Corte.
Causa C-205/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:499

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

30 giugno 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto di ricorso ad un giudice — Principio della parità delle armi — Principi di equivalenza e di effettività — Procedimento di esecuzione forzata di una decisione giudiziaria che dispone il rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione — Esenzione delle autorità pubbliche da determinate spese di giustizia — Competenza della Corte»

Nella causa C‑205/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Judecătoria Sibiu (Giudice di primo grado di Sibiu, Romania), con decisione del 17 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 30 aprile 2015, nel procedimento

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

contro

Vasile Toma,

Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

viste le osservazioni presentate:

per V. Toma, da D. Târşia, avocat;

per il governo rumeno, da R.H. Radu, R. Mangu e M. Bejenar, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da M. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;

per il governo francese, da G. de Bergues, F.‑X. Bréchot e D. Colas, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da L. Nicolae e H. Krämer, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Brașov, Romania), rappresentata dall’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu (amministrazione distrettuale delle finanze pubbliche di Sibiu, Romania) (in prosieguo: l’«amministrazione delle finanze pubbliche»), e, dall’altro, il sig. Vasile Toma e il Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci (ufficio dell’ufficiale giudiziario Horațiu-Vasile Cruduleci), in ordine all’esecuzione forzata di una decisione giudiziaria che dispone il rimborso di una tassa riscossa in occasione della prima immatricolazione di un autoveicolo in Romania.

Il diritto rumeno

3

L’articolo 16 della Constituția României (Costituzione rumena), intitolato «Uguaglianza dinanzi alla legge», al suo paragrafo 1 così prevede:

«I cittadini sono eguali davanti alla legge e alle autorità pubbliche, senza privilegi e discriminazioni».

4

L’Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (decreto legge del governo n. 50 sull’istituzione della tassa sull’inquinamento degli autoveicoli), del 21 aprile 2008 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 327 del 25 aprile 2008; in prosieguo: l’«OUG n. 50/2008»), entrata in vigore il 1o luglio 2008, aveva istituito una tassa sull’inquinamento per i veicoli delle categorie da M1 a M3 e da N1 a N3. L’obbligo di assolvere tale tassa sorgeva, segnatamente, in occasione della prima immatricolazione di un autoveicolo in Romania.

5

L’articolo 1 dell’Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80 privind taxele judiciare de timbru (decreto legge del governo n. 80 sulle imposte di bollo sugli atti giudiziari), del 26 giugno 2013 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 392 del 29 giugno 2013; in prosieguo: l’«OUG n. 80/2013»), così dispone:

«1.   I ricorsi e le istanze agli organi giurisdizionali, nonché le istanze rivolte al Ministero della giustizia e alla Procura presso l’Alta Corte di cassazione e di giustizia sono soggetti alle imposte di bollo sugli atti giudiziari previste nel presente decreto legge.

2.   Le imposte di bollo sugli atti giudiziari sono dovute, alle condizioni stabilite dal presente decreto legge, da tutte le persone fisiche e giuridiche e rappresentano il pagamento dei servizi prestati dagli organi giurisdizionali, nonché dal Ministero della giustizia e dalla Procura presso l’Alta Corte di cassazione e di giustizia.

3.   In casi specificamente previsti dalla legge, i ricorsi e le istanze agli organi giurisdizionali, nonché le istanze rivolte al Ministero della giustizia e alla Procura presso l’Alta Corte di cassazione e di giustizia sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo sugli atti giudiziari».

6

L’articolo 2 di tale decreto prevede quanto segue:

«Le imposte di bollo sugli atti giudiziari sono fissate in maniera differenziata, a seconda che l’oggetto [dei ricorsi e delle istanze] sia o meno valutabile in denaro, con le eccezioni previste dalla legge».

7

Ai sensi dell’articolo 30 di tale decreto legge:

«1.   Sono esenti dall’imposta di bollo sugli atti giudiziari i ricorsi e le istanze, compresi i mezzi di impugnazione, indipendentemente dal loro oggetto, proposti, conformemente alla legge, da Senato, Camera dei deputati, presidenza della Romania, governo rumeno, Corte costituzionale, Corte dei conti, Consiglio legislativo, difensore civico, pubblico ministero e Ministero delle finanze pubbliche, nonché quelli proposti da altre istituzioni pubbliche, indipendentemente dalla loro qualità processuale, quando hanno ad oggetto entrate pubbliche.

2.   Ai sensi del presente decreto legge, la categoria delle entrate pubbliche comprende: entrate del bilancio statale, del bilancio della previdenza sociale statale, dei bilanci degli enti locali, dei bilanci dei fondi speciali, ivi comprese quelle del bilancio del Fondo dell’assicurazione malattia, del bilancio della Tesoreria di Stato, le entrate provenienti dai rimborsi di crediti esterni e da interessi e commissioni associate alla Tesoreria di Stato, nonché le entrate dei bilanci delle istituzioni pubbliche finanziate in tutto o in parte dal bilancio statale, dai bilanci locali, dal bilancio della previdenza sociale statale e dai bilanci dei fondi speciali, a seconda dei casi, entrate del bilancio dei fondi provenienti dai crediti esterni assunti o garantiti dallo Stato e con riferimento ai quali il rimborso, gli interessi e gli altri costi sono garantiti da fondi pubblici, nonché entrate del bilancio dei fondi esterni non rimborsabili».

8

L’Ordonanţa Guvernului nr. 92 privind Codul de procedură fiscală (decreto del governo n. 92, recante il codice di procedura fiscale), del 24 dicembre 2003 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 941 del 29 dicembre 2003, ripubblicata nel Monitorul Oficial al României, parte I, n. 513 del 31 luglio 2007), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura fiscale»), al suo articolo 21, intitolato «I crediti fiscali», così dispone:

«1.   I crediti fiscali rappresentano diritti patrimoniali che, secondo la legge, derivano da rapporti di diritto tributario sostanziale.

2.   I rapporti giuridici di cui al paragrafo 1 determinano tanto il contenuto quanto l’ammontare dei crediti fiscali, i quali rappresentano diritti determinati consistenti:

a)

(...) nel diritto alla restituzione delle imposte, delle tasse, dei contributi e degli altri importi che costituiscono le entrate del bilancio generale consolidato, conformemente al paragrafo 4, denominati “crediti fiscali principali”;

b)

nel diritto di percepire, a seconda dei casi, gli interessi, gli interessi di mora o le maggiorazioni, alle condizioni previste dalla legge, denominati “crediti fiscali accessori”.

(…)

4.   Ove si accerti che il pagamento degli importi che rappresentano imposte, tasse, contributi e altre entrate del bilancio generale consolidato era privo di fondamento giuridico, la persona che ha effettuato tale pagamento ha diritto al rimborso dell’importo corrispettivo».

9

Ai sensi dell’articolo 229 del codice di procedura fiscale, intitolato «Esenzione degli organi tributari dal pagamento delle imposte»:

«Gli organi tributari sono esentati da tasse, tariffe, commissioni o cauzioni per istanze, azioni o altre misure intraprese al fine di gestire i crediti fiscali, eccezion fatta per quelle relative alla comunicazione dell’atto tributario amministrativo».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10

Dalla decisione di rinvio si evince che il sig. Vasile Toma ha versato, in occasione dell’immatricolazione in Romania di un veicolo, precedentemente immatricolato in un altro Stato membro, una somma di 4121 lei rumeni (RON) (EUR 900 circa) a titolo di tassa sull’inquinamento degli autoveicoli, conformemente all’OUG n. 50/2008. Il Tribunalul Sibiu (Tribunale di primo grado di Sibiu, Romania), con sentenza del 16 ottobre 2012, ha condannato l’Administrația Finanțelor Publice Avrig (amministrazione delle finanze pubbliche di Avrig, Romania) e l’Administrația Fondului pentru Mediu (amministrazione del Fondo per l’ambiente, Romania) alla restituzione di detta somma al sig. Toma, al pagamento dei relativi interessi legali nonché al rimborso delle spese.

11

Detta sentenza è divenuta definitiva il 22 ottobre 2013, a seguito del rigetto da parte della Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d’appello di Alba Iulia, Romania) dell’impugnazione proposta dal Serviciul Fiscal Orăşenesc Avrig (servizio tributario della città di Avrig, Romania), succeduto all’amministrazione delle finanze pubbliche di Avrig.

12

In risposta alla domanda di esecuzione forzata presentata dal sig. Toma nei confronti del servizio tributario della città di Avrig e dell’amministrazione del Fondo per l’ambiente, la Judecătoria Sibiu (Giudice di primo grado di Sibiu, Romania) ha disposto, il 24 marzo 2014, l’esecuzione forzata dell’obbligo derivante dalla sentenza del Tribunalul Sibiu (Tribunale di primo grado di Sibiu) del 16 ottobre 2012, nonché la corresponsione di interessi legali calcolati a partire dal 22 marzo 2012 fino all’effettiva restituzione delle somme dovute al sig. Toma.

13

Con ordinanza del 10 aprile 2014 l’ufficio dell’ufficiale giudiziario Horațiu-Vasile Cruduleci ha fissato le spese dell’esecuzione forzata in RON 765 (EUR 170 circa).

14

L’amministrazione delle finanze pubbliche ha presentato opposizione contro detta esecuzione forzata, domandando altresì l’annullamento degli atti di esecuzione già adottati nonché la sospensione del procedimento di esecuzione forzata, senza essere tenuta ad assolvere l’imposta di bollo sugli atti giudiziari relativa a tale opposizione né a depositare la cauzione per la sua domanda di sospensione di detto procedimento di esecuzione.

15

L’amministrazione delle finanze pubbliche ha segnalato, dinanzi al giudice del rinvio, che il sig. Toma era tenuto, in applicazione della normativa nazionale vigente, a presentare previamente una domanda presso l’amministrazione tributaria debitrice per la restituzione della tassa indebitamente pagata, e che tale domanda avrebbe dovuto essere trattata entro un termine di 45 giorni. Ove tale restituzione non fosse avvenuta, per insufficienza di fondi, l’amministrazione competente avrebbe disposto di ulteriori sei mesi per espletare le pratiche necessarie all’adempimento del suo obbligo di pagamento. Solo se non si fosse occupata del caso entro tali termini il sig. Toma avrebbe avuto il diritto di rivolgersi al giudice dell’esecuzione.

16

Stante il rischio che tale restituzione avvenisse nell’ambito di una procedura che, secondo l’amministrazione delle finanze pubbliche, è illegittima anche in considerazione dell’esistenza di disposizioni speciali che prevedono una procedura di restituzione delle tasse indebitamente percepite attraverso un pagamento dilazionato nell’arco di cinque anni, atteso che qualsiasi esecuzione forzata dev’essere sospesa di diritto durante tale periodo, detta amministrazione ha chiesto la sospensione del procedimento di esecuzione avviato.

17

Il sig. Toma ritiene che l’opposizione all’esecuzione forzata disposta debba essere respinta e che, in ogni caso, l’amministrazione delle finanze pubbliche debba assolvere l’imposta di bollo relativa alla sua opposizione a tale esecuzione forzata e depositare la cauzione per la domanda di sospensione del procedimento di esecuzione forzata. Giacché la normativa di cui trattasi istituirebbe una discriminazione tra i soggetti di diritto privato, i quali sono tenuti a pagare tali spese di giustizia, e i soggetti di diritto pubblico, i quali, come la suddetta amministrazione, ne sono esenti, essa non sarebbe compatibile con il diritto dell’Unione.

18

Il giudice del rinvio, il quale ritiene che sussista effettivamente una disparità di trattamento tra i soggetti di diritto privato e i soggetti di diritto pubblico per quanto concerne il pagamento di determinate spese di giustizia nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata riguardanti le entrate pubbliche, si interroga sulla compatibilità di tale differenza di trattamento con il diritto dell’Unione, in quanto essa agevolerebbe l’accesso alla giustizia di questi ultimi soggetti rispetto ai primi.

19

In tale contesto, la Judecătoria Sibiu (Giudice di primo grado di Sibiu) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e gli articoli 20, 21 e 47 della Carta possano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni quali l’articolo 16 della Costituzione rumena e l’articolo 30 dell’[OUG n. 80/2013], i quali sanciscono l’uguaglianza di fronte alla legge dei cittadini persone fisiche e non tra questi ultimi e le persone giuridiche di diritto pubblico, ed esonerano a priori le persone giuridiche di diritto pubblico dal pagamento delle imposte di bollo e della cauzione per l’accesso alla giustizia, pur subordinando l’accesso alla giustizia delle persone fisiche al pagamento di imposte di bollo e di cauzioni».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla competenza della Corte

20

I governi rumeno, spagnolo, francese e polacco sostengono che la Corte non è competente a rispondere alla questione sottopostale, argomentando che la situazione giuridica all’origine del procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Il governo spagnolo ricorda, inoltre, che spetta al giudice del rinvio indicare il nesso esistente tra le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si richiede l’interpretazione e la situazione di cui trattasi nel procedimento principale.

21

A tale riguardo, occorre rilevare che la questione sottoposta verte sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che sancisce il principio di leale cooperazione, secondo il quale gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione europea (sentenza del 12 aprile 2011, DHL Express France, C‑235/09, EU:C:2011:238, punto 58, e parere 2/13, del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 173), nonché su varie disposizioni della Carta.

22

Per quanto riguarda le disposizioni della Carta, occorre ricordare che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite (sentenza del 27 marzo 2014, Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

23

Orbene, l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione. Tale disposizione conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (sentenze del 27 marzo 2014, Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, punti 2829, nonché del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, punti 2526).

24

In tal senso, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (v. sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 22; del 27 marzo 2014, Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, punto 30 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, punto 27).

25

Occorre pertanto verificare se la situazione giuridica da cui ha origine il procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

26

A tale proposito, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che l’oggetto del procedimento principale riguarda l’esecuzione forzata di una decisione giudiziaria relativa al rimborso di una tassa sull’inquinamento degli autoveicoli indebitamente riscossa dalle autorità pubbliche in occasione della prima immatricolazione, in Romania, di un veicolo appartenente al sig. Toma e precedentemente immatricolato in un altro Stato membro.

27

In tale contesto, occorre ricordare che, con le sentenze del 7 aprile 2011, Tatu, (C‑402/09, EU:C:2011:219), e del 7 luglio 2011, Nisipeanu, (C‑263/10, non pubblicata, EU:C:2011:466), la Corte ha dichiarato una tassa come la tassa sull’inquinamento degli autoveicoli, esigibile in forza dell’OUG n. 50/2008, incompatibile con l’articolo 110 TFUE in tutte le sue forme.

28

Pertanto, posto che l’oggetto del procedimento principale riguarda il rimborso di una tassa riscossa in violazione dell’articolo 110 TFUE e che gli Stati membri sono tenuti, in applicazione del principio di leale cooperazione, a rimborsare una simile tassa e i relativi interessi, garantendo la tutela effettiva del diritto del singolo individuo al rimborso (v., per analogia, sentenze del 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, punti 3536, nonché del 12 dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, C‑362/12, EU:C:2013:834, punto 31), occorre ritenere che la situazione giuridica di cui al procedimento principale costituisca un’attuazione del diritto dell’Unione e rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultimo.

29

Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la Corte è competente a rispondere alla questione sottopostale.

Nel merito

30

In via preliminare, va ricordato che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni ad essa deferite (sentenza del 17 dicembre 2015, Viamar, C‑402/14, EU:C:2015:830, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

31

A tale riguardo, occorre rilevare che il giudice del rinvio nutre dubbi, nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata di una decisione giudiziaria relativa al rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione, sulla compatibilità con tale diritto di disposizioni quali l’articolo 30 dell’OUG n. 80/2013 e l’articolo 229 del codice di procedura fiscale, le quali secondo tale giudice costituiscono un’espressione concreta del principio di uguaglianza, sancito dall’articolo 16 della Costituzione rumena, e le quali prevedono esenzioni dal pagamento dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari e dal deposito di una cauzione applicabili alle domande presentate dalle autorità pubbliche, mentre quelle che sono presentate da persone fisiche non ne sono, di norma, esenti.

32

Occorre ricordare a tale proposito, in primo luogo, che il diritto di ottenere il rimborso dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione che vietano tali tributi, così come esse sono state interpretate dalla Corte. Lo Stato membro è quindi tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione con gli interessi (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, punto 45, nonché del 6 ottobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punti 2425).

33

In mancanza di una disciplina dell’Unione in materia di restituzione di imposte nazionali indebitamente percepite, spetta a ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia processuale, designare i giudici competenti e stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai contribuenti in forza del diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

34

Le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli individui in forza del diritto dell’Unione non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

35

In secondo luogo, per quanto riguarda gli articoli 20, 21 e 47 della Carta, richiamati dal giudice del rinvio nella sua questione, occorre rilevare che tali disposizioni sanciscono rispettivamente il principio di uguaglianza davanti alla legge, il principio di non discriminazione e il principio della tutela giurisdizionale effettiva.

36

Orbene, la Corte ha già precisato che l’articolo 47 della Carta comprende, in quanto componente del principio della tutela giurisdizionale effettiva, il principio della parità delle armi o dell’uguaglianza processuale (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2014, Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 48). Poiché quest’ultimo principio costituisce un’espressione specifica del principio generale di uguaglianza davanti alla legge di cui all’articolo 20 della Carta, occorre analizzare gli interrogativi del giudice del rinvio esposti al punto 31 della presente sentenza in particolare alla luce dell’articolo 47.

37

Orbene, per quanto concerne l’articolo 21 della Carta, occorre rilevare che tale giudice non espone né i motivi che l’hanno portato a interrogarsi sull’interpretazione di tale disposizione in maniera distinta dall’interpretazione dell’articolo 20 della Carta né il nesso che esso ravvisa tra tale articolo 21 e la normativa nazionale applicabile alla controversia principale, sicché non consente di comprendere le ragioni alla base dei suoi dubbi sulla compatibilità di una normativa quale quella di cui trattasi nel procedimento principale con tale articolo 21.

38

Stanti tali considerazioni preliminari, occorre intendere la questione sottoposta nel senso che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta nonché i principi di equivalenza e di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa, come quella di cui al procedimento principale, che esenta le persone giuridiche di diritto pubblico dalle imposte di bollo sugli atti giudiziari quando esse presentano opposizione all’esecuzione forzata di una decisione giudiziaria relativa al rimborso di tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, e che le esenta dall’obbligo di depositare la cauzione prevista al momento della presentazione della domanda di sospensione di un tale procedimento di esecuzione forzata, mentre le domande presentate da persone fisiche e giuridiche di diritto privato nell’ambito di tali procedimenti restano, di norma, soggette alle spese di giustizia.

39

Giacché la questione pregiudiziale inerisce, in particolare, all’ambito della tutela giurisdizionale effettiva, in quanto essa riguarda una normativa nazionale che prevede esenzioni da determinate spese di giustizia a favore di talune categorie di persone, occorre verificare, in primo luogo, la compatibilità di una normativa, quale quella di cui al procedimento principale, con l’articolo 47 della Carta, che sancisce il diritto alla suddetta tutela (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, DEB, C‑279/09, EU:C:2010:811, punto 29).

40

A tale riguardo, dalle spiegazioni relative all’articolo 47 della Carta, che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione per l’interpretazione di quest’ultima, si deduce che i commi primo e secondo di tale articolo 47 corrispondono all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

41

L’articolo 52, paragrafo 3, della Carta precisa che, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti da detta Convenzione. Secondo le spiegazioni di tale disposizione, il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo della CEDU, ma anche, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, alla luce della quale occorre quindi interpretare l’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, DEB, C‑279/09, EU:C:2010:811, punti 3537 e giurisprudenza ivi citata).

42

Per quanto riguarda il contenuto di tale articolo 47, la Corte ha già statuito che il principio della tutela giurisdizionale effettiva enunciato da tale disposizione è costituito da diversi elementi, tra i quali, in particolare, il principio della parità delle armi e il diritto di ricorso ad un giudice (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a., C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 48).

43

Per quanto concerne il diritto di ricorso ad un giudice, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già dichiarato che tale diritto, ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico di uno Stato contraente consentisse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria resti inoperante a danno di una parte, e che l’esecuzione di una decisione dev’essere dunque considerata parte integrante del «processo», ai sensi di detto articolo 6 (Corte eur. D.U., 7 maggio 2002, Bourdov c. Russia, CE:ECHR:2002:0507JUD005949800, § 34, e Corte eur. D.U., 6 settembre 2005, Săcăleanu c. Romania, CE:ECHR:2005:0906JUD007397001, § 55).

44

Nondimeno, dalla giurisprudenza della Corte nonché da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo emerge che il diritto di ricorso ad un giudice non è un diritto assoluto e che, pertanto, può contenere restrizioni proporzionate che perseguano uno scopo legittimo e non pregiudichino tale diritto nella sua stessa sostanza, incluse quelle connesse al pagamento delle spese di giustizia (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2010, DEB, C‑279/09, EU:C:2010:811, punti 45, 5260, e del 6 ottobre 2015, Orizzonte Salute, C‑61/14, EU:C:2015:655, punti 7279, nonché Corte eur. D.U., 8 giugno 2006, V.M. c. Bulgaria, CE:ECHR:2006:0608JUD004572399, §§ 41 e 42 e giurisprudenza ivi citata).

45

Nel caso di specie, occorre rilevare che il giudice del rinvio non fornisce alcun elemento che consenta di ritenere che l’accesso del sig. Toma alla giustizia sia stato, nel procedimento principale, ostacolato in misura sproporzionata per via dell’obbligo di assolvere spese di giustizia troppo elevate, afferenti al procedimento nell’ambito del quale l’interessato ha ottenuto la decisione giudiziaria che gli riconosce il diritto al rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione o al procedimento di esecuzione forzata relativo a detta decisione, oppure per via di un’assistenza giudiziaria ingiustamente negatagli.

46

Ciò premesso, occorre verificare se una normativa come quella di cui al procedimento principale, che crea, secondo il giudice del rinvio, uno squilibrio tra le persone giuridiche di diritto pubblico e le persone fisiche e giuridiche di diritto privato nell’ambito di un procedimento come quello in esame, senza tuttavia ostacolare in misura sproporzionata l’accesso alla giustizia di queste ultime persone, sia conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 47 della Carta.

47

A tale proposito, occorre ricordare che il principio della parità delle armi costituisce un corollario della nozione stessa di equo processo, la quale implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una possibilità ragionevole di esporre la sua causa in condizioni che non la collochino in una posizione di netto svantaggio rispetto al proprio avversario, mentre il pregiudizio causato dalla mancanza di tale equilibrio, in linea di principio, dev’essere dimostrato da colui che l’ha subìto (v., in tale senso, sentenze del 6 novembre 2012, Otis e a., C‑199/11, EU:C:2012:684, punti 7172, nonché del 17 luglio 2014, Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 49).

48

È vero che una normativa che esenta le persone giuridiche di diritto pubblico dal pagamento di determinate spese di giustizia, mentre le persone fisiche non beneficiano, a priori, di una siffatta esenzione, crea una distinzione tra tali persone sotto il profilo del trattamento processuale delle loro domande presentate nell’ambito di un procedimento come quello oggetto di causa. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 47 della presente sentenza, occorre altresì verificare se una tale normativa ponga una persona come il sig. Toma in una posizione di inferiorità rispetto alla controparte, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei diritti di cui questa persona è legittimata ad avvalersi in forza del diritto dell’Unione, e se detta normativa pregiudichi di conseguenza l’equità di un tale procedimento.

49

In tale contesto, occorre rilevare, in primo luogo, che le spese di giustizia contribuiscono, in linea di principio, al buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quanto tali spese costituiscono una fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale degli Stati membri (sentenza del 6 ottobre 2015, Orizzonte Salute, C‑61/14, EU:C:2015:655, punto 73). Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, dell’OUG n. 80/2013, e come confermato dal governo rumeno nelle sue osservazioni scritte, questo è lo scopo perseguito dall’imposta di bollo sugli atti giudiziari, oggetto dell’esenzione di cui all’articolo 30 di tale decreto, atteso che tale imposta di bollo contribuisce al finanziamento dei servizi forniti dagli organi giurisdizionali.

50

Alla luce di tale scopo, è giocoforza constatare, al pari dei governi rumeno, spagnolo, francese, polacco e della Commissione europea, che l’esenzione dall’imposta di bollo sugli atti giudiziari di cui beneficiano le persone giuridiche di diritto pubblico, nell’ambito di procedimenti come quello di cui alla fattispecie, non procura di per sé un vantaggio processuale a tali persone giuridiche, posto che, come osservato dal governo rumeno, il pagamento di tale bollo da parte di tali persone è effettuato a carico del bilancio nazionale consolidato, il quale finanzia anche i servizi forniti dagli organi giurisdizionali.

51

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esenzione dal deposito di una cauzione richiesto al momento della presentazione della domanda di sospensione di un procedimento di esecuzione forzata avente ad oggetto crediti fiscali, come quella prevista dall’articolo 229 del codice di procedura fiscale, tale cauzione, secondo il governo rumeno, costituisce una garanzia per il creditore che ha avviato il procedimento di esecuzione forzata, in quanto detta esecuzione rischia di essere interrotta da una domanda di sospensione presentata da un debitore che può trovarsi, in seguito, nell’impossibilità di adempiere il suo debito per via della sua insolvibilità o del suo fallimento.

52

Orbene, come si evince dal punto 32 della presente sentenza, gli Stati membri sono tenuti, in forza del diritto dell’Unione, a rimborsare con gli interessi i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione. Pertanto, non si può ammettere che uno Stato membro, nella sua qualità di debitore in una controversia come quella in esame nel procedimento principale, possa avvalersi di una carenza di fondi per giustificare un’impossibilità di eseguire una decisione giudiziaria che riconosce a un soggetto il diritto al rimborso, con interessi, di tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione.

53

Poiché il rischio coperto dalla cauzione non può verificarsi in un procedimento come quello di cui al caso di specie, l’esenzione prevista dall’articolo 229 del codice di procedura fiscale non può, di conseguenza, indebolire la posizione di una persona come il sig. Toma rispetto a quella della sua controparte.

54

Pertanto, occorre ritenere che una normativa, come quella di cui al procedimento principale, laddove si limita a esonerare a priori le persone giuridiche di diritto pubblico dal pagamento di determinate spese di giustizia nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata di decisioni giudiziarie relative al rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, pur sottomettendo, di norma, le domande presentate da persone fisiche e giuridiche di diritto privato nell’ambito di tali procedimenti al pagamento di tali spese, non pone queste ultime in una posizione di netto svantaggio rispetto alle loro controparti e non mette dunque in discussione l’equità di tale procedimento.

55

Una simile interpretazione dell’articolo 47 della Carta è avvalorata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Una normativa come quella di cui al procedimento principale, infatti, dev’essere distinta da quella che tale Corte ha dichiarato incompatibile con le prescrizioni di tale articolo 6, paragrafo 1, della CEDU nella causa che ha dato luogo alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 6 aprile 2006, Stankiewicz c. Polonia (CE:ECHR:2006:0406JUD004691799).

56

La normativa oggetto della suddetta causa non solo esentava l’ufficio del pubblico ministero dalle spese di giustizia, situazione che poteva, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, essere giustificata dalla tutela dell’ordine pubblico, ma aveva altresì l’effetto di obbligare la parte privata vincitrice a sopportare tutte le sue spese processuali, ponendola così in una posizione ingiustamente sfavorevole rispetto alla sua controparte (Corte eur. D.U., 6 aprile 2006, Stankiewicz c. Polonia, CE:ECHR:2006:0406JUD004691799, §§ 68 e 69). Orbene, una normativa come quella oggetto della presente causa non produce un simile effetto.

57

Per quanto attiene, in secondo luogo, al rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, occorre osservare che nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte consente di dichiarare che la normativa di cui al procedimento principale si applichi in maniera diversa alle controversie fondate sulla violazione del diritto dell’Unione rispetto a quelle, simili, fondate sulla violazione del diritto nazionale, e che violi quindi il principio di equivalenza (v., per quanto riguarda il contenuto di quest’ultimo principio, sentenze del 12 febbraio 2015, Surgicare, C‑662/13, EU:C:2015:89, punto 30 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 6 ottobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 32).

58

Lo stesso vale per il principio di effettività, poiché una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, qualora non esenti i soggetti che si avvalgono dei loro diritti derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione dalle spese come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, nell’ambito di procedimenti di esecuzione forzata relativi a entrate pubbliche, non sembra rendere di per sé l’esercizio di tali diritti praticamente impossibile o eccessivamente difficile.

59

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’articolo 47 della Carta nonché i principi di equivalenza e di effettività debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa, come quella di cui al procedimento principale, che esenta le persone giuridiche di diritto pubblico dal pagamento delle imposte di bollo sugli atti giudiziari quando esse presentano opposizione all’esecuzione forzata di una decisione giudiziaria relativa al rimborso di tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, e che le esenta dall’obbligo di depositare una cauzione al momento della presentazione della domanda di sospensione di un tale procedimento di esecuzione forzata, mentre le domande presentate da persone fisiche e giuridiche di diritto privato nell’ambito di tali procedimenti restano, di norma, soggette alle spese di giustizia.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa, come quella di cui al procedimento principale, che esenta le persone giuridiche di diritto pubblico dal pagamento delle imposte di bollo sugli atti giudiziari quando esse presentano opposizione all’esecuzione forzata di una decisione giudiziaria relativa al rimborso di tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, e che le esenta dall’obbligo di depositare una cauzione al momento della presentazione della domanda di sospensione di un tale procedimento di esecuzione forzata, mentre le domande presentate da persone fisiche e giuridiche di diritto privato nell’ambito di tali procedimenti restano, di norma, soggette alle spese di giustizia.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

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