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Document 62015CJ0143

    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 febbraio 2016.
    G.E. Security BV contro Staatssecretaris van Financiën.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden.
    Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Voci 8517, 8521, 8531 e 8543 – Merce denominata “videomultiplexer”.
    Causa C-143/15.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:115

    SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

    25 febbraio 2016 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione delle merci — Voci 8517, 8521, 8531 e 8543 — Merce denominata “videomultiplexer”»

    Nella causa C‑143/15,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 13 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2015, nel procedimento

    G.E. Security BV

    contro

    Staatssecretaris van Financiën

    LA CORTE (Decima Sezione),

    composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, A. Borg Barthet e E. Levits, giudici,

    avvocato generale: M. Szpunar

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la G.E. Security BV, da C. Bouwmeester e C. van de Leur, belastingadviseurs;

    per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. Gijzen, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da A. Caeiros e R. Troosters, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci doganali 8517, 8521, 8531 e 8543 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), figurante all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007 (GU L 286, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»).

    2

    Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la G.E. Security BV (in prosieguo la «G.E. Security») e lo Staatssecretaris van Financiën (segretario di Stato per le Finanze) relativamente alla classificazione doganale nella NC di una merce denominata «videomultiplexer».

    Contesto normativo

    Diritto internazionale

    3

    Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla Convenzione recante l’istituzione di detto Consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1). Conformemente al suo passaggio finale, quest’ultima convenzione è stata redatta nelle lingue inglese e francese, ciascuno dei due testi facenti ugualmente fede.

    4

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale Convenzione, ogni parte contraente, tra cui l’Unione europea, si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzarne tutte le voci e sottovoci, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguirne l’ordine di numerazione. Ogni parte contraente s’impegna altresì ad applicare le norme generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del medesimo, e a non modificare la portata di questi ultimi.

    5

    La nota esplicativa del SA relativa alla nota 4 della sezione XVI del SA, la quale è identica alla nota 4 della sezione XVI della NC, indica che i termini «costruiti per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata» comprendono solo le macchine e le combinazioni di macchine necessarie all’attuazione della funzione propria che è quella dell’insieme che costituisce l’unità funzionale, ad esclusione delle macchine ed apparecchi aventi funzioni ausiliarie e non partecipanti alla funzione esercitata dall’insieme.

    6

    Con la rubrica «Unità funzionali», la nota esplicativa del SA riguardante la nota 4 della sezione XVI è redatta come segue:

    «Questa nota si applica quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti, costruiti in modo tale da assicurare, congiuntamente, una funzione ben determinata, prevista in una delle voci del Capitolo 84 o, più frequentemente, del Capitolo 85. Il fatto che, per ragioni di comodità, questi elementi siano, per esempio, separati e semplicemente collegati tra loro da condutture (d’aria, di gas compresso, di olio, ecc.), da dispositivi di trasmissione, da cavi elettrici o da un altro collegamento, non si oppone alla classificazione dell’insieme nella voce corrispondente alla funzione che esso compie.

    Ai sensi della presente nota, i termini costruiti per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata comprendono solo le macchine e combinazioni di macchine necessarie all’attuazione della funzione propria che è quella dell’insieme che costituisce l’unità funzionale, ad esclusione delle macchine ed apparecchi aventi funzioni ausiliarie e non partecipanti alla funzione esercitata dall’insieme.

    Costituiscono, in particolare, unità funzionali di questo tipo ai sensi della presente nota:

    (...)

    (13)

    Gli apparecchi di protezione contro il furto, consistenti, per esempio, in una sorgente di raggi infrarossi e una cellula fotoelettrica unite a una suoneria, ecc. (voce 85.31).

    È da rilevare che gli elementi costitutivi che non rispondono alle condizioni indicate nella nota 4 della Sezione XVI seguono il regime loro proprio. Tale è il caso dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, costituiti dalla combinazione di un numero variabile di videocamere per televisione e di videomonitor connessi per mezzo di cavi coassiali con un controllore di sistema, di commutatori, di quadri audio/ricevitori e, eventualmente, di macchine automatiche per il trattamento dell’informazione (per salvare dei dati) e/o di magnetoscopi (per registrare delle immagini)».

    7

    La nota esplicativa del SA relativa alla voce 8521 è redatta come segue:

    «A. – Apparecchi di registrazione e apparecchi combinati di registrazione e di riproduzione videofonica

    Questi apparecchi, quando sono connessi ad una telecamera o ad un ricevitore televisivo, registrano gli impulsi elettrici su un supporto (segnali analogici) o dei segnali analogici trasformati in codice numerico (digitale) (o ancora una combinazione di questi segnali) che corrispondono alle immagini e al suono catturati da una telecamera o giunti al ricevitore. Generalmente, le immagini e il suono sono registrati sullo stesso supporto. La registrazione può effettuarsi secondo procedimenti magnetici o ottici; i supporti di registrazione sono generalmente costituiti da dischi o cassette.

    Questa voce comprende ugualmente gli apparecchi che registrano, spesso su disco magnetico, un codice numerico (digitale) che rappresenta immagini video e sonoro, trasferendo il codice numerico (digitale) da una macchina automatica per l’elaborazione dei dati (per esempio, registratori video digitali).

    In una registrazione magnetica su cassetta, le immagini e i suoni sono registrati su piste differenti, mentre in una registrazione magnetica su disco questi stessi dati sono registrati come altrettanti codici o punti magnetici sul tracciato a spirale che ricopre il disco.

    In una registrazione ottica, i dati numerici (digitali) che rappresentano le immagini e il suono sono codificati da un laser su di un disco.

    Gli apparecchi di registrazione video che ricevono segnali da un ricevitore di televisione incorporano ugualmente un sistema di regolazione che permette di scegliere il segnale desiderato (o il canale) tra le bande di frequenza dei segnali trasmessi dalla stazione di trasmissione della televisione.

    Allorché sono utilizzati per la riproduzione, tali apparecchi trasformano la registrazione in un segnale videofonico. Questo segnale è trasmesso sia a una stazione d’emissione, sia a un televisore.

    (...)».

    8

    La nota esplicativa del SA relativa alla voce 8531 è redatta come segue:

    «Esclusi quelli delle voci 85.12 e 85.30, questa voce comprende l’insieme degli apparecchi elettrici di segnalazione acustica (suonerie, cicale e altri avvertitori sonori) o visiva (apparecchi di segnalazione a mezzo di lampade, cartellini mobili, numeri, ecc.), sia a comando manuale, come i campanelli per le porte d’ingresso agli appartamenti, sia automatico, come gli apparecchi di protezione contro il furto.

    (...)

    Sono comprese, in particolare, in questa voce:

    (...)

    E)

    Gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto. Questi apparecchi comportano un organo ri[lev]atore ed un organo avvertitore (cicala, suoneria, visivo, ecc.), che viene fatto scattare automaticamente dal primo. Vi sono molti tipi di apparecchi della specie, tra i quali si possono citare:

    1)

    Gli avvertitori a contatti elettrici, nei quali il dispositivo di allarme è messo in funzione dal fatto di spingere una porta, di toccare o di rompere dei fili sottili collocati in modo invisibile negli scalini, di calpestare determinate strisce del pavimento, ecc.

    2)

    Gli avvertitori a capacità, utilizzati particolarmente per le casseforti. Questi funzionano come un condensatore; le variazioni di capacità provocate dall’avvicinarsi del ladro si ripercuotono sopra un circuito appropriato, facendo scattare così il segnale d’allarme.

    3)

    Gli avvertitori a dispositivo fotoelettrico, nei quali un fascio di raggi (generalmente raggi infrarossi) è diretto su una cellula fotoelettrica; quando questo fascio è intercettato, si producono nel circuito della cellula fotoelettrica delle variazioni di corrente che fanno scattare l’organo di allarme.

    (...)».

    9

    La nota esplicativa del SA relativa alla voce 8543 è redatta come segue:

    «Questa voce comprende, purché non ne siano esclusi dalle note della Sezione o di questo Capitolo, l’insieme delle macchine e apparecchi elettrici che non sono nominati né compresi in altre voci del Capitolo, né previsti più specificatamente da una voce qualsiasi d’un altro Capitolo (in particolare i Capitoli 84 o 90).

    Sono da considerare come macchine o apparecchi ai sensi di questa voce, i dispositivi elettrici aventi una funzione propria. Le disposizioni della nota esplicativa della voce 84.79, relative alle macchine e agli apparecchi aventi una funzione propria, sono applicabili, mutatis mutandis, alle macchine e agli apparecchi di questa voce.

    Sono per la maggior parte dei complessi di dispositivi elettrici elementari (lampade, trasformatori, condensatori, self, resistenze, ecc.), che assicurano la loro funzione esclusivamente mediante un mezzo puramente elettrico. Sono tuttavia compresi in questa voce gli oggetti elettrici comportanti dei dispositivi meccanici, a condizione che questi dispositivi non abbiano che un’importanza secondaria in rapporto a quella delle parti elettriche della macchina o dell’apparecchio.

    (...)».

    Diritto dell’Unione

    Il regolamento n. 2658/87

    10

    La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione è disciplinata dalla NC, che riprende i titoli e i sottotitoli del SA.

    11

    L’articolo 2 del regolamento n. 2658/87 prevede quanto segue:

    «È istituita dalla Commissione una tariffa integrata delle Comunità, denominata in prosieguo “Taric”, che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.

    Essa si basa sulla nomenclatura combinata e comprende

    (...)

    d)

    le aliquote dei dazi doganali e altri diritti applicati all’importazione o all’esportazione, comprese le esenzioni dai dazi e le aliquote delle tariffe preferenziali applicabili a merci specifiche all’importazione o all’esportazione;

    (...)».

    12

    In forza dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento si applica a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

    13

    La NC comprende, nella prima parte, titolo I, sezione A, un insieme di regole generali per l’interpretazione di tale nomenclatura, che sono identiche alle regole generali per l’interpretazione del SA. Tale sezione così dispone:

    «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

    1.

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (...).

    (...)».

    14

    La seconda parte della NC, rubricata «Tabella dei dazi», comprende la sezione XVI, relativa alle «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».

    15

    La nota 2 della sezione XVI della NC recita quanto segue:

    «Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e [d]ella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:

    a)

    le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;

    b)

    le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517;

    c)

    le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8487 o 8548».

    16

    La nota 3 della sezione XVI della NC prevede quanto segue:

    «Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».

    17

    La nota 4 di tale sezione enuncia quanto segue:

    «Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l’insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura».

    18

    La sezione XVI della NC contiene un capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi».

    19

    La voce 8517, che è compresa in tale capitolo, è così formulata:

    «Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528».

    20

    La voce 8521 è così formulata:

    «8521 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:

    8521 10 – a nastri magnetici:

    8521 10 20 – – che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s

    8521 10 95 – – altri

    8521 90 00 – altri».

    21

    La voce 8531 è così formulata:

    «8531 Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530:

    8531 10 – Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l’incendio ed apparecchi simili:

    8531 10 30 – – del tipo utilizzato per edifici

    8531 10 95 – – altri

    (...)

    8531 90 – Parti:

    8531 90 20 – – di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 20

    8531 90 85 – – altri».

    22

    La voce 8543 della NC comprende, dal canto suo, le macchine e gli apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 della NC.

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    23

    La G.E. Security, una società specializzata nella vendita di sistemi di protezione ad alta tecnologia, ha sviluppato un sistema di protezione denominato «videomultiplexer».

    24

    Sul suo sito Internet, la G.E. Security presenta il «videomultiplexer» come un «registratore di trasmissione video digitale».

    25

    Il «videomultiplexer» è venduto unicamente a imprese specializzate nella commercializzazione di impianti di sicurezza e di sistemi di sorveglianza, che forniscono ai consumatori servizi di installazione completa di tali impianti e sistemi.

    26

    Il «videomultiplexer» è utilizzato nell’ambito di sistemi o di impianti di sicurezza e sorveglianza degli edifici. Più precisamente, esso costituisce un elemento di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, al quale sono collegate videocamere esterne e/o sensori esterni, come rilevatori di movimento o di incendio.

    27

    Il «videomultiplexer» svolge tre funzioni diverse.

    28

    In primo luogo, il «videomultiplexer» assicura una funzione di videoregistrazione e di videoriproduzione in quanto è in grado, da un lato, di ricevere segnali provenienti da sensori nonché immagini e suoni provenienti da videocamere, di ripetere tali suoni e di riprodurre dette immagini su schermi.

    29

    A tal fine, il «videomultiplexer» è dotato di canali d’ingresso video e audio che consentono di collegare fino a sedici videocamere contemporaneamente. Il «videomultiplexer» consente di accendere, spegnere e controllare a distanza suddette videocamere. È possibile, così, ingrandire e ridurre talune parti delle immagini registrate dalle menzionate videocamere o bloccare queste ultime in modo da limitare la registrazione a determinati giorni e ore della settimana e/o a determinate aree di un edificio o di un sito. È anche possibile ignorare i movimenti di animali domestici presenti in un edificio.

    30

    Il «videomultiplexer» comprende inoltre canali di uscita video che consentono di collegarlo a uno o più schermi sui quali possono essere visualizzate le immagini di più videocamere in contemporanea, nonché un canale di uscita audio per collegare un amplificatore o un altoparlante esterno. Per contro, il «videomultiplexer» non può ricevere segnali televisivi.

    31

    Dall’altro lato, il «videomultiplexer» può memorizzare, su un disco rigido, le registrazioni delle immagini nonché dei suoni analogici e digitali provenienti dalle videocamere e/o dei segnali provenienti dai sensori. Tali registrazioni sono protette al fine di evitare che possano essere incidentalmente cancellate o manipolate. Esse sono memorizzate in un formato specifico e possono essere riprodotte soltanto utilizzando il «videomultiplexer» o un software speciale.

    32

    In secondo luogo, il «videomultiplexer» svolge una funzione di allarme. Esso è dotato, a tal fine, di un segnale di allarme integrato che può essere configurato in modo tale che, qualora movimenti, suoni o segnali rilevati lo rendano necessario, il «videomultiplexer» attiva dispositivi che emettono segnali acustici o luminosi e/o emette un segnale di avvertimento in forma di un messaggio di posta elettronica inviato a uno o a più utilizzatori connessi al sistema (ad esempio la polizia, il servizio antincendio, il proprietario di un immobile o di una società di sicurezza).

    33

    In terzo luogo, il «videomultiplexer» svolge una funzione di trasmissione e di ricezione di dati in rete. A tal fine, esso dispone di dispositivi che gli consentono di inviare messaggi di posta elettronica agli utilizzatori del sistema e/o di collegarsi a Internet, a reti digitali o ad un apparecchio di elaborazione automatica dei dati.

    34

    Il 14 ottobre 2008 la G.E. Security ha chiesto all’ispettore doganale competente (in prosieguo l’«ispettore») il rilascio di informazioni tariffarie vincolanti per tre «videomultiplexer». Essa ha chiesto la loro classificazione nella sottovoce 8543 70 90 della NC o nella sottovoce 8531 10 30 della NC, per le quali i dazi doganali erano, rispettivamente, del 3,7% e del 2,2%.

    35

    Con lettera del 27 novembre 2008 l’ispettore ha classificato i tre «videomultiplexer» come «apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione» rientranti nella sottovoce 8521 90 00 della NC, soggetti a dazi doganali del 13, 9%.

    36

    La G.E. Security ha presentato un reclamo contro la decisione di classificazione in parola, che è stato respinto dall’ispettore. Essa ha quindi proposto ricorso contro detto rigetto dinanzi al Rechtbank te Haarlem (Tribunale di Haarlem), il quale ha dichiarato il ricorso fondato e ha classificato i tre «videomultiplexer» come allarmi del tipo utilizzato negli edifici, rientranti nella sottovoce 8531 10 30 della NC.

    37

    L’ispettore ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam).

    38

    Detto giudice ha dichiarato che, sebbene il «videomultiplexer» possa, tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive, essere considerato come facente parte di un sistema di allarme di cui alla voce 8531 della NC, esso deve, tuttavia, in applicazione della nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC, essere classificato nella sottovoce 8521 90 00 della NC.

    39

    La G.E. Security ha proposto un ricorso in cassazione avverso la sentenza del Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) dinanzi al giudice del rinvio.

    40

    Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se le voci 8517, 8521, 8531 e 8543 della NC debbano essere interpretate nel senso che deve essere ricompreso in una di esse un prodotto come il “videomultiplexer”, concepito come parte di un sistema in grado, da un lato di analizzare immagini e suoni provenienti da videocamere e da sensori di allarme ad esso connessi ed eventualmente di registrarli, memorizzarli, elaborarli e riprodurli su uno schermo collegato, e/o, dall’altro, se le immagini o i suoni lo rendono necessario, di inviare un segnale di avvertimento in forma di messaggio di posta elettronica ad uno o più degli utenti collegati al sistema e/o di azionare dispositivi che producono segnali acustici o luminosi».

    Sulla questione pregiudiziale

    41

    Occorre in limine ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Così, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo (v. sentenza Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 27).

    42

    Spetterà, quindi, al giudice del rinvio procedere alla classificazione dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale alla luce delle risposte fornite dalla Corte alle questioni che esso le ha sottoposto.

    43

    Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, è d’uopo innanzitutto sottolineare che, da un lato, come risulta dal punto 13 della presente sentenza, le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo.

    44

    Dall’altro lato, secondo costante giurisprudenza della Corte, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (v. sentenza Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

    45

    Relativamente alle note esplicative del SA, si deve aggiungere che, nonostante non abbiano efficacia vincolante, esse costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v., in tal senso, sentenze Kloosterboer Services, C‑173/08, EU:C:2009:382, punto 25, e Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 28). Lo stesso vale per le note esplicative della NC (v. in tal senso, sentenze Develop Dr. Eisbein, C‑35/93, EU:C:1994:252, punto 21, nonché British Sky Broadcasting Group e Pace, C‑288/09 e C‑289/09, EU:C:2011:248, punto 92).

    46

    Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in quale voce della NC, ossia 8517, 8521, 8531 o 8543, debba essere classificata una merce quale quella denominata «videomultiplexer» di cui trattasi nel procedimento principale.

    47

    A tale riguardo, dalla formulazione stessa delle voci 8517, 8521, 8531 e 8543 della NC e delle relative note esplicative discende che la funzione della merce considerata è determinante per la classificazione di quest’ultima in una delle voci summenzionate.

    48

    Dette voci, infatti, descrivono in modo specifico la funzione che svolgono le merci in esse ricomprese. Così, la voce 8517 della NC è relativa, in particolare, agli «apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo». La voce 8521 della NC riguarda gli «apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici». La voce 8531 della NC designa gli «apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l’incendio)». La voce 8543 della NC comprende, dal canto suo, le «macchine e gli apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove (…) [nel] capitolo [85 della NC]».

    49

    Nel caso di specie è pacifico che il «videomultiplexer» svolge tre funzioni diverse.

    50

    Dalla descrizione fatta dal giudice del rinvio e ripresa ai punti da 28 a 31 della presente sentenza risulta, infatti, che il «videomultiplexer» ha una funzione di registrazione e di riproduzione videofonica, che corrisponde alla formulazione della voce 8521 della NC.

    51

    Il «videomultiplexer» è altresì dotato di una funzione di allarme, quale descritta al punto 32 della presente sentenza, che corrisponde alla formulazione della voce 8531 della NC.

    52

    Il «videomultiplexer» svolge, inoltre, una funzione di trasmissione e di ricezione di dati in rete, la cui descrizione esposta al punto 33 della presente sentenza corrisponde, dal canto suo, alla formulazione della voce 8517 della NC.

    53

    Orbene, la nota 3 della sezione XVI della NC, in cui rientrano le voci 8517, 8521 e 8531 della NC, prevede che «le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».

    54

    Nel caso di specie risulta, rispettivamente, dai punti 24 e 25 della presente sentenza, che, da un lato, la G.E. Security presenta, sul suo sito Internet, il «videomultiplexer» come un «registratore di trasmissione video digitale» e che, dall’altro, il «videomultiplexer» è venduto unicamente a imprese specializzate nella commercializzazione di impianti di sicurezza e di sistemi di sorveglianza.

    55

    Da tali elementi, nonché dalla descrizione del «videomultiplexer» fatta dal giudice del rinvio, come ripresa ai punti da 24 a 33 della presente sentenza, deriva che il «videomultiplexer», alla luce delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, nonché della sua destinazione, ha una funzione principale di videoregistrazione e di videoriproduzione nell’ambito di un sistema di sicurezza e di sorveglianza.

    56

    Come rilevato dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione, le altre funzioni svolte dal «videomultiplexer», ossia, le funzioni di allarme e di rete, costituiscono soltanto funzioni accessorie destinate a migliorare il funzionamento del sistema nel quale è integrato il «videomultiplexer».

    57

    Ne consegue che la NC deve essere interpretata nel senso che una merce quale quella denominata «videomultiplexer», di cui trattasi nel procedimento principale, deve, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, essere classificata nella voce 8521 della NC.

    58

    Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dalle note 2 e 4 della sezione XVI della NC.

    59

    Dalla giurisprudenza della Corte risulta, infatti, che la nota 2 della sezione XVI della NC si applica solamente alla classificazione tariffaria di «parti di macchine» (v. sentenza Data I/O, C‑297/13, EU:C:2014:331, punto 34).

    60

    Poiché la nozione di «parte», ai sensi di tale nota, non è definita dalla stessa, per garantire l’applicazione coerente e uniforme della tariffa doganale comune la Corte ha cercato di dare a tale nozione un’unica definizione, comune all’insieme dei capitoli della NC (v. in tal senso, sentenze HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, punto 37, e Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, punto 44).

    61

    Dalla giurisprudenza della Corte, elaborata relativamente alla voce 8473 della NC e alla nota 2, lettera b), della sezione XVI di quest’ultima, risulta che la nozione di «parte» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le parti stesse sono indispensabili (v. in tal senso, sentenza Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

    62

    Per poter qualificare un oggetto come «parte», non è sufficiente dimostrare che la macchina, senza tale oggetto, non possa adempiere le funzioni cui è destinata. Occorre altresì dimostrare che il funzionamento meccanico o elettrico della macchina di cui trattasi sia condizionato da detto oggetto (v. sentenza Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

    63

    Nel caso di specie, come risulta dal punto 26 della presente sentenza, il «videomultiplexer» è utilizzato nell’ambito di impianti di sicurezza e di sorveglianza di edifici e costituisce, più precisamente, un elemento di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso.

    64

    Orbene, come rilevato dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione, un siffatto sistema può anche funzionare senza contenere alcun «videomultiplexer». Infatti, gli apparecchi di rilevazione utilizzati nell’ambito di tale sistema possono svolgere la loro funzione senza il «videomultiplexer». Inoltre, il funzionamento meccanico ed elettrico degli apparecchi in parola non dipende dalla presenza del «videomultiplexer».

    65

    Di conseguenza, il «videomultiplexer» non può essere considerato come una «parte di macchina» ai sensi della nota 2 della sezione XVI della NC. Tale nota non è quindi pertinente per la classificazione di detta merce nella NC.

    66

    Per quanto riguarda la nota 4 della sezione XVI della NC, occorre rilevare che, conformemente alla sua formulazione, essa si applica unicamente a una «macchina o [a] una combinazione di macchine (...) costituite da elementi distinti (...) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata».

    67

    La nota esplicativa del SA relativa alla nota 4 della sezione XVI del SA, la quale è identica alla nota 4 della sezione XVI della NC, indica che i termini «costruiti per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata» comprendono solo le macchine e le combinazioni di macchine necessarie all’attuazione della funzione propria che è quella dell’insieme che costituisce l’unità funzionale, ad esclusione delle macchine ed apparecchi aventi funzioni ausiliarie e non partecipanti alla funzione esercitata dall’insieme.

    68

    Tale nota esplicativa precisa che non rispondono alle condizioni indicate nella nota 4 della sezione XVI del SA e, pertanto, nella nota identica della NC, sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, costituiti dalla combinazione di un numero variabile di videocamere per televisione e di videomonitor connessi per mezzo di cavi coassiali con un controllore di sistema, di commutatori, di quadri audio/ricevitori e, eventualmente, di macchine automatiche per il trattamento dell’informazione (per salvare i dati) e/o di magnetoscopi (per registrare le immagini).

    69

    Orbene, è stato già constatato ai punti 26 e 63 della presente sentenza che il «videomultiplexer» costituisce un elemento di un siffatto sistema di videosorveglianza a circuito chiuso. La nota 4 della sezione XVI della NC non è quindi pertinente ai fini della classificazione di una siffatta merce nella NC.

    70

    Infine, va respinta la tesi difesa dalla G.E. Security secondo la quale il «videomultiplexer» dovrebbe essere classificato nella voce 8543 della NC.

    71

    Dalla lettura del testo di detta voce risulta infatti che essa comprende le «macchine e gli apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove (…) [nel] capitolo [85 della NC]». La classificazione di un prodotto nella stessa voce è quindi possibile solo se non si può classificare tale prodotto in un’altra voce di detto capitolo 85. Orbene, come risulta dal punto 57 della presente sentenza, ciò non avviene nel procedimento principale.

    72

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che una merce quale quella denominata «videomultiplexer», di cui trattasi nel procedimento principale, deve, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, essere classificata nella voce 8521 della NC.

    Sulle spese

    73

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

     

    La nomenclatura combinata, figurante all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che una merce quale quella denominata «videomultiplexer», di cui trattasi nel procedimento principale, deve, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, essere classificata nella voce 8521 di tale nomenclatura.

     

    Firme


    ( *1 )   Lingua processuale: il neerlandese.

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