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Document 62015CJ0141

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 marzo 2017.
Doux SA contro Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Rennes.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 543/2008 – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 16 – Polli congelati o surgelati – Limite massimo di tenore d’acqua – Obsolescenza di tale limite – Modalità pratiche dei controlli – Controanalisi – Regolamento n. 612/2009 – Articolo 28 – Restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli – Presupposti per la concessione – Qualità sana, leale e mercantile – Prodotti commercializzabili in condizioni normali.
Causa C-141/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:188

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

9 marzo 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 543/2008 — Articolo 15, paragrafo 1 — Articolo 16 — Polli congelati o surgelati — Limite massimo di tenore d’acqua — Obsolescenza di tale limite — Modalità pratiche dei controlli — Controanalisi — Regolamento n. 612/2009 — Articolo 28 — Restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli — Presupposti per la concessione — Qualità sana, leale e mercantile — Prodotti commercializzabili in condizioni normali»

Nella causa C‑141/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal administratif de Rennes (Tribunale amministrativo di Rennes, Francia), con decisione del 20 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 25 marzo 2015, nel procedimento

Doux SA, in amministrazione controllata,

contro

Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász (relatore), C. Vajda, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 marzo 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per la Doux SA, da J. Vogel, M. Leroy e M. Lantourne, avocats;

per il governo francese, da D. Colas, R. Coesme, C. Candat e A. Daly, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B. Schima, A. Lewis e K. Skelly, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 settembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU 2008, L 157, pag. 46), come modificato dal regolamento d’esecuzione (UE) n. 1239/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012 (GU 2012, L 350, pag. 63), nonché del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU 2009, L 186, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 173/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011 (GU 2011, L 49, pag. 16).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede opposti la Doux SA, in amministrazione controllata, rappresentata dall’avv. Sophie Gautier e dalla SCP Valliot-Le Guenevé-Abittbol, che agiscono in qualità di amministratori giudiziari, e l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) in merito a restituzioni all’esportazione, fuori dell’Unione europea, di lotti di polli congelati e surgelati.

Contesto normativo

3

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 543/2008 così dispone:

«Fermo restando il disposto dell’articolo 16, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 3, i polli congelati e surgelati, oggetto di attività commerciali o professionali, possono essere commercializzati all’interno dell[’Unione] soltanto se il tenore d’acqua non supera il livello tecnicamente inevitabile, determinato secondo uno dei due metodi di analisi descritti nell’allegato VI (prova di sgocciolamento) o nell’allegato VII (prova chimica)».

4

L’articolo 16 di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«1.   Presso i macelli, almeno una volta durante ciascun ciclo di lavorazione di otto ore, occorre controllare l’assorbimento d’acqua, procedendo come indicato nell’allegato IX o come indicato nell’allegato VI.

Se tali verifiche evidenziano un assorbimento d’acqua superiore a quello compatibile, tenuto conto dell’assorbimento d’acqua verificatosi nelle fasi della preparazione delle carcasse che non sono soggette a controllo, con il tenore totale autorizzato dal presente regolamento e se comunque l’assorbimento d’acqua è superiore ai valori previsti dall’allegato IX, punto 10, o dall’allegato VI, punto 7, i macelli apportano immediatamente al processo di lavorazione i necessari correttivi tecnici.

2.   In tutti i casi contemplati al paragrafo 1, secondo comma, e comunque almeno una volta ogni due mesi, si effettuano per ciascun macello le verifiche a campione del tenore d’acqua nei polli congelati e surgelati di cui all’articolo 15, paragrafo 1, attenendosi alle disposizioni degli allegati VI o VII, a scelta della competente autorità dello Stato membro. Detti controlli non devono essere effettuati sulle carcasse per le quali è stato sufficientemente dimostrato, a giudizio dell’autorità competente, che sono destinate esclusivamente all’esportazione.

3.   Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate dalle competenti autorità o sotto la loro responsabilità. In casi specifici, le competenti autorità possono rendere più rigorose, per un determinato macello, le disposizioni di cui al paragrafo 1, con particolare riguardo alle indicazioni dell’allegato IX, punti 1 e 10, e al paragrafo 2 del presente articolo, qualora ciò risulti necessario ai fini del rispetto del tenore totale d’acqua ammesso dal presente regolamento.

In tutti i casi in cui si ritenga che un lotto di polli congelati o surgelati non soddisfi le disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti riprendono i controlli con la frequenza minima prevista al paragrafo 2 soltanto dopo che abbiano dato risultati negativi tre verifiche successive, effettuate conformemente agli allegati VI o VII, su campioni prelevati in tre diversi giorni di produzione nell’arco di un periodo massimo di quattro settimane. I costi di tali verifiche sono a carico del macello interessato.

4.   Se i risultati dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati da VI a IX, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 1 può essere ridotta a una volta al mese. In caso di inosservanza dei criteri stabiliti nei suddetti allegati i controlli sono ripresi con la frequenza di cui al paragrafo 1.

5.   Se i risultati dei controlli di cui al paragrafo 2 indicano un superamento dei limiti tollerati, il lotto in questione è considerato non conforme al presente regolamento. In tal caso, tuttavia, il macello interessato può chiedere che si proceda ad una controanalisi da effettuarsi nel laboratorio di riferimento dello Stato membro, secondo un metodo scelto dalla competente autorità dello stesso Stato membro. I costi dell’analisi suddetta sono a carico del detentore del lotto.

6.   Se, eventualmente dopo la controanalisi, il lotto di cui trattasi è considerato non conforme al presente regolamento, l’autorità competente provvede affinché il lotto stesso possa essere commercializzato come tale nell[’Unione] soltanto se sugli imballaggi individuali e sugli imballaggi collettivi delle carcasse in questione siano apposti dal macello, sotto il controllo dell’autorità competente, una fascetta o un’etichetta recanti, in lettere maiuscole di colore rosso, almeno una delle diciture di cui all’allegato X.

Il lotto di cui al primo comma resta sotto il controllo dell’autorità competente sino al momento in cui riceve un trattamento conforme alle disposizioni del presente paragrafo o è oggetto di altra decisione. Se si certifica all’autorità competente che il lotto di cui al primo comma è destinato all’esportazione, la medesima autorità competente adotta i necessari provvedimenti per evitare che detto lotto sia commercializzato all’interno del[l’Unione].

Le diciture di cui al primo comma sono apposte in un punto ben visibile, in maniera che risultino chiaramente leggibili e indelebili. Esse non devono essere in alcun modo occultate, segnate o interrotte da scritte o figure. Le lettere devono avere un’altezza di almeno 1 cm nel caso di imballaggi individuali e di almeno 2 cm nel caso di imballaggi collettivi».

5

L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 543/2008 è formulato nei seguenti termini:

«Gli Stati membri adottano le modalità pratiche dei controlli di cui agli articoli 15, 16 e 17 per tutte le fasi della commercializzazione, inclusi i controlli delle importazioni da paesi terzi al momento dello sdoganamento, in conformità degli allegati VI e VII. Essi comunicano dette misure agli altri Stati membri e alla Commissione. Qualsiasi modifica delle suddette modalità è comunicata immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione».

6

L’allegato VI di tale regolamento, recante il titolo «Determinazione della quantità d’acqua risultante dal decongelamento (Prova di sgocciolamento)», stabilisce al punto 7, intitolato «Valutazione del risultato»:

«Se per il campione di 20 carcasse la quantità media d’acqua proveniente dal decongelamento è superiore alle percentuali di seguito indicate, si ritiene che la quantità d’acqua assorbita durante il trattamento superi il limite consentito.

Le percentuali in parola sono:

per il raffreddamento ad aria: 1,5%,

per il raffreddamento per aspersione e ventilazione: 3,3%,

per il raffreddamento per immersione: 5,1%

(…)».

7

L’allegato VII del medesimo regolamento, rubricato «Determinazione del tenore totale d’acqua dei polli (Prova chimica)», descrive il procedimento chimico che consente di determinare tale tenore.

8

L’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 612/2009 prevede quanto segue:

«Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell’accettazione della dichiarazione di esportazione.

I prodotti sono conformi ai requisiti di cui al primo comma se possono essere immessi in commercio sul territorio del[l’Unione] in condizioni normali e con la designazione che figura sulla domanda di concessione della restituzione, nonché, qualora siano destinati al consumo umano, se la loro utilizzazione a tal fine non è esclusa o considerevolmente ridotta a motivo delle loro caratteristiche o del loro stato.

La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo comma deve essere esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nell[’Unione].

Tuttavia, la restituzione è ugualmente concessa qualora nel paese di destinazione i prodotti esportati sono assoggettati a requisiti cogenti, in particolare sanitari o d’igiene, che non corrispondono alle disposizioni ed agli usi vigenti nell[’Unione]. Incombe all’esportatore dimostrare, su richiesta dell’autorità competente, che i prodotti sono conformi a tali requisiti cogenti nel paese terzo o di destinazione.

Inoltre, per determinati prodotti possono essere adottate disposizioni particolari».

9

Il regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU 2008, L 339, pag. 53), come modificato dal regolamento (UE) n. 278/2010 della Commissione, del 31 marzo 2010 (GU 2010, L 86, pag. 15), all’articolo 5, paragrafo 4, dispone quanto segue:

«L’ufficio doganale di esportazione garantisce il rispetto dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 [della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU 1999, L 102, pag. 11)]. In caso di dubbi concreti in merito alla qualità sana, leale e mercantile di un prodotto, l’ufficio doganale di esportazione verifica il rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie, in particolare quelle concernenti le norme sanitarie e fitosanitarie».

10

Il regolamento n. 800/1999 è stato abrogato dal regolamento n. 612/2009. La formulazione del suo articolo 21, paragrafo 1, era identica a quella dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 612/2009.

11

Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU 2008, L 145, pag. 1; in prosieguo: il «Codice doganale»), abrogato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1), disponeva, al suo articolo 118, paragrafo 2, che la persona che effettua una dichiarazione in dogana aveva il diritto di assistere o di farsi rappresentare alla visita delle merci e al prelievo di campioni.

12

A norma dell’articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, di tale codice, detto dichiarante poteva chiedere una visita supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni qualora ritenesse che i risultati ottenuti dalle autorità competenti non fossero validi.

Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

Nel contesto delle sue attività di produzione e di commercializzazione di carni di pollame, la Doux esporta pollo congelato verso paesi terzi. Allo scopo di ottenere anticipi delle restituzioni all’esportazione, essa ha costituito talune cauzioni. Tra le condizioni per la concessione di dette restituzioni figurava l’obbligo che i prodotti esportati fossero «di qualità sana, leale e mercantile» a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 612/2009.

14

La FranceAgriMer, ente pubblico amministrativo di diritto francese incaricato della concessione delle sovvenzioni nazionali e dell’Unione, ha proceduto a taluni controlli sui polli prodotti dalla Doux, destinati all’esportazione, e ha riscontrato che il tenore d’acqua di questi ultimi superava i limiti normativi stabiliti agli allegati VI e VII del regolamento n. 543/2008. Di conseguenza, la FranceAgriMer, con decisione del 22 luglio 2013, ha sospeso lo svincolo delle cauzioni afferenti alle domande di restituzione registrate successivamente al 21 aprile 2013.

15

Il 20 settembre 2013 la Doux ha presentato un ricorso presso il giudice del rinvio chiedendo l’annullamento della decisione della FranceAgriMer. Essa asserisce che tale decisione è viziata da un errore di diritto in quanto fa dipendere la concessione di restituzioni all’esportazione per le carni di pollame congelate dal tenore d’acqua di tali carni, mentre i limiti stabiliti dall’articolo 15 del citato regolamento non sono applicabili a tali carni laddove esse sono destinate ad essere esportate fuori dall’Unione.

16

La Doux sostiene inoltre che il superamento di tali limiti massimi di tenore d’acqua non incide sulla «qualità sana, leale e mercantile», a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 612/2009, dei prodotti esportati, e che i suoi prodotti sono conformi alle norme e agli usi dei paesi di destinazione. Secondo la Doux, inoltre, detti limiti massimi, in mancanza di revisione, sono divenuti inadeguati e obsoleti.

17

La FranceAgriMer sostiene che, a mente dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 612/2009, non deve essere concessa alcuna restituzione laddove i prodotti in parola non possano essere immessi in commercio in condizioni normali nel territorio dell’Unione e laddove i medesimi non siano di «qualità sana, leale e mercantile» il giorno dell’accettazione della dichiarazione di esportazione. A suo modo di vedere, carni di pollame congelate aventi un tenore d’acqua che eccede i limiti massimi contemplati all’articolo 15 del regolamento n. 543/2008 non integrano i requisiti previsti all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 612/2009 e, di riflesso, la loro esportazione non conferisce il diritto alla concessione di una restituzione. La FranceAgriMer rimarca come, nel corso degli anni 2012 e 2013, il 98% dei controlli svolti sulle carni di pollame congelate esportate dalla Doux abbia sortito esiti non conformi a tale requisito.

18

Per quanto attiene ai controlli operati sul tenore d’acqua dei polli congelati in causa nel procedimento principale, la Doux asserisce che essi le sono inopponibili, atteso che il legislatore francese non ha emanato le modalità di esecuzione dei controlli previsti agli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 543/2008 in tutte le fasi di commercializzazione. Tale società contesta peraltro il rifiuto opposto dalla FranceAgriMer alla sua domanda intesa ad ottenere, a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, di tale regolamento, la realizzazione di una controanalisi, come previsto nell’ipotesi in cui i risultati dei controlli menzionati all’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento superino i limiti ammessi.

19

Ciò premesso, il tribunal administratif de Rennes (Tribunale amministrativo di Rennes, Francia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il rispetto della soglia del tenore d’acqua fissata dall’articolo 15 del regolamento n. 543/2008 e dai suoi allegati VI e VII costituisca un requisito di “qualità sana, leale e mercantile” ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 612/2009 della Commissione e della sentenza del 7 settembre 2006, Nowaco Germany (C‑353/04, EU:C:2006:522).

2)

Se il pollame congelato che supera la soglia di tenore d’acqua fissata dall’articolo 15 del regolamento n. 543/2008 e dai suoi allegati VI e VII, accompagnato da un certificato d’igiene rilasciato dall’autorità competente, possa essere commercializzato nell’Unione in condizioni normali ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 612/2009 e, in tal caso, in quali condizioni.

3)

Se il fatto che la soglia di tenore d’acqua resti fissata al 5,1% in base all’allegato VI del regolamento [n. 543/2008] e immutata da diversi decenni, nonostante le presunte modifiche nelle pratiche di allevamento e le critiche mosse da taluni studi scientifici sull’obsolescenza di tale valore limite, sia o meno conforme al diritto dell’Unione europea e, segnatamente, al principio della certezza del diritto.

4)

Se gli allegati VI e VII del regolamento n. 543/2008 siano sufficientemente precisi per la realizzazione dei controlli previsti dall’articolo 15 del regolamento [n. 543/2008] o se la Francia avrebbe dovuto definire le “modalità pratiche dei controlli”“per tutte le fasi di commercializzazione”, salvo rendere inopponibili i controlli realizzati durante la fase di esportazione dei prodotti.

5)

Se le istanze di controanalisi che si applicano, in base al combinato disposto dei paragrafi 2 e 5 dell’articolo 16 del regolamento n. 543/2008, ai risultati dei controlli nei macelli possano essere estese ai controlli effettuati nella fase di commercializzazione dei prodotti esportati, e ciò in presenza delle parti, in applicazione, segnatamente, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla terza questione

20

Stante il fatto che la terza questione riguarda la validità dei limiti massimi di tenore d’acqua delle carni di pollame congelate e surgelate, di cui all’articolo 15 del regolamento n. 543/2008, è opportuno esaminare in primo luogo tale questione.

21

Con la terza questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi in merito alla validità dei limiti massimi di tenore d’acqua delle carni di pollame congelate e surgelate, definiti all’articolo 15, paragrafo 1, e agli allegati VI e VII del regolamento n. 543/2008, dato che tali massimi risulterebbero obsoleti.

22

A questo proposito, per quanto riguarda la presunta violazione del principio della certezza del diritto, occorre rammentare che quest’ultimo esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro, e che tali interessati possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenze del 10 marzo 2009, Heinrich, C‑345/06, EU:C:2009:140, punto 44, nonché del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190, punto 68).

23

Orbene, l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 543/2008, nonché gli allegati VI e VII di quest’ultimo, definiscono chiaramente il contenuto e la portata delle prescrizioni che stabiliscono. Tali disposizioni determinano senza ambiguità sia i prodotti cui si riferiscono, ossia i polli congelati e surgelati, sia il limite del tenore d’acqua che non deve essere superato.

24

Inoltre, la mancata revisione dei valori massimi del tenore d’acqua previsti dal citato regolamento per le carni di pollame congelate e surgelate, che ha prodotto la conseguenza che la situazione giuridica della ricorrente nel procedimento principale è rimasta immutata, non è idonea ad arrecare pregiudizio al principio di certezza del diritto.

25

Quanto all’argomento della Doux vertente sul fatto che i limiti massimi di tenore d’acqua sanciti dal regolamento n. 543/2008, che corrispondono a quelli figuranti nel regolamento (CEE) n. 2891/93 della Commissione, del 21 ottobre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU 1993, L 263, pag. 12), sarebbero illegali in forza del loro carattere obsoleto, poiché il tenore d’acqua fisiologico del pollame è significativamente aumentato dal 1993 e tali limiti massimi non sarebbero più adeguati al nuovo contesto in cui devono applicarsi, occorre rilevare che né il numero degli anni trascorsi dall’adozione delle disposizioni del diritto dell’Unione relative al valore massimo di tenore d’acqua delle carni di pollame congelate, né gli studi scientifici prodotti dalla ricorrente nel procedimento principale, che concludono per la necessità di un aumento di tali limiti, sono, nel caso di specie, idonei a mettere in discussione la validità dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 543/2008 e dei suoi allegati VI e VII.

26

Il legislatore dell’Unione, infatti, dispone di un ampio potere discrezionale nell’esercizio delle competenze conferitegli nel settore dell’agricoltura quando è chiamato ad effettuare valutazioni ed accertamenti complessi (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La scelta di procedere o meno alla revisione della normativa vigente in materia di limiti massimi di tenore d’acqua nei polli congelati e surgelati costituisce proprio una di queste ipotesi.

27

Ebbene, nessuno degli elementi dedotti in giudizio dalla Doux e dagli altri interessati che hanno sottoposto osservazioni scritte alla Corte dimostra una violazione manifesta dei limiti del potere discrezionale che è prerogativa del legislatore quando esercita le sue competenze in materia di politica agricola comune.

28

Sul punto occorre rilevare che, nelle sue osservazioni, la Commissione ha spiegato di seguire gli sviluppi che potrebbero rendere necessari adeguamenti dei limiti massimi di tenore d’acqua stabiliti dal regolamento n. 543/2008 per i polli congelati e surgelati, aggiungendo che, sebbene il tenore d’acqua fisiologico dei polli sia al momento attuale leggermente più elevato rispetto a quello riscontrato nel corso dell’anno 1993, un’eventuale modifica dei valori massimi del tenore d’acqua sfocerebbe verosimilmente in una loro riduzione, e non già in un loro aumento, atteso che il progresso tecnico consente di ridurre l’assorbimento di acqua estranea all’atto della preparazione di tali carni.

29

Quanto all’argomento della Doux secondo cui i limiti massimi in oggetto nel procedimento principale non erano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), alla data della loro adozione, atteso che tale regolamento include le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU 1990, L 173, pag. 1), il cui settimo considerando menzionava il carattere eminentemente tecnico dei problemi posti e della probabilità di dover apportare frequentemente modifiche, basta rilevare che nessuno di questi due regolamenti sancisce un particolare obbligo di procedere ad una revisione periodica dei limiti massimi di tenore d’acqua.

30

Le considerazioni sopra svolte indicano quindi che dall’esame della terza questione non emerge alcun elemento idoneo a incidere sulla validità dei limiti massimi di tenore d’acqua delle carni di pollame congelate stabiliti all’articolo 15, paragrafo 1, e agli allegati VI e VII del regolamento n. 543/2008.

Sulle questioni prima e seconda

31

Con le sue questioni prima e seconda, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice remittente chiede in sostanza se l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 612/2009 vada interpretato nel senso che i polli congelati o surgelati che presentino un tenore d’acqua che eccede i limiti sanciti dal regolamento n. 543/2008 sono immessi in commercio in condizioni normali nel territorio dell’Unione e adempiono il requisito di qualità sana, leale e mercantile, nei limiti in cui sono corredati di un certificato d’igiene rilasciato dall’autorità competente.

32

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 543/2008 vieta, in linea di principio, la commercializzazione dei polli congelati o surgelati all’interno dell’Unione, laddove il loro tenore d’acqua superi i livelli massimi prescritti all’allegato VI o VII.

33

La commercializzazione di questi polli è possibile unicamente in via di deroga, quando ricorrono le condizioni stabilite all’articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento.

34

Le norme di commercializzazione quanto ai polli congelati o surgelati che detto regolamento istituisce si applicano solamente ai prodotti commercializzati all’interno dell’Unione, e non già a quelli esportati verso paesi terzi.

35

I polli congelati o surgelati possono dunque essere esportati fuori dall’Unione senza essere sottoposti al controllo contemplato all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 543/2008, senza dover rispettare i limiti del tenore d’acqua sanciti agli allegati VI o VII di tale regolamento e senza essere assoggettati all’obbligo di etichettatura stabilito al suo articolo 16, paragrafo 6.

36

Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che occorre operare una distinzione tra il diritto degli operatori economici ad esportare i loro prodotti e quello di usufruire di una restituzione all’esportazione, il che significa che le operazioni di esportazione non comportano automaticamente la concessione di restituzioni all’esportazione (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, Nowaco Germany, C‑353/04, EU:C:2006:522, punti 3536).

37

Fatte salve le disposizioni previste dall’articolo 28, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 612/2009 ‑ le cui condizioni di applicazione non risultano soddisfatte nel caso di specie, a quanto risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte ‑ l’articolo 28, paragrafo 1, primo e secondo comma, di tale regolamento assoggetta la concessione di restituzioni all’esportazione alla condizione che i prodotti da esportare siano di «qualità sana, leale e mercantile», il che richiede che tali prodotti possano essere commercializzati nel territorio dell’Unione in condizioni normali.

38

Il carattere commercializzabile di un prodotto «in condizioni normali» è un elemento inerente alla nozione di «qualità sana, leale e mercantile» (sentenze del 26 maggio 2005, SEPA, C‑409/03, EU:C:2005:319, punto 26, e del 1o dicembre 2005, Fleisch-Winter, C‑309/04, EU:C:2005:732, punto 21). Un prodotto che non possa in condizioni normali venire immesso sul mercato dell’Unione con il nome datogli nella domanda di restituzione non soddisfa tale requisito (sentenze del 26 maggio 2005, SEPA, C‑409/03, EU:C:2005:319, punto 22, e del 1o dicembre 2005, Fleisch-Winter, C‑309/04, EU:C:2005:732, punto 20).

39

Ciò premesso, non è possibile fornire risposte separate alla prima e alla seconda questione pregiudiziale. Qualora i polli in oggetto nel procedimento principale non possano essere commercializzati «in condizioni normali» nel territorio dell’Unione, essi non ottemperano neppure al requisito di «qualità sana, leale e mercantile». Per converso, se tali prodotti possono essere commercializzati nel territorio dell’Unione in «condizioni normali», la loro «qualità sana, leale e mercantile» va riconosciuta.

40

È pertanto necessario chiarire se la commercializzazione di carni di pollame congelate o surgelate nel contesto del regime di deroga istituito dall’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 543/2008 avvenga o meno «in condizioni normali».

41

In quest’ottica, dalla giurisprudenza della Corte risulta che esaminare se un lotto di pollame sia commercializzabile nell’Unione «in condizioni normali» deve essere fatto in funzione dei requisiti contenuti in tale regolamento che riguardano direttamente la qualità dei prodotti, e non in base a requisiti finalizzati unicamente a informare il consumatore (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, Nowaco Germany, C‑353/04, EU:C:2006:522, punto 38).

42

A norma dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 543/2008, se un lotto di polli congelati o surgelati si rivela non conforme a tale regolamento a causa del superamento dei limiti tollerati, l’autorità competente provvede affinché sugli imballaggi individuali e sugli imballaggi collettivi in questione siano apposti una fascetta o un’etichetta recanti, in lettere maiuscole di colore rosso, la dicitura «Tenore d’acqua superiore al limite CE». Tale dicitura deve essere apposta in un punto ben visibile, in maniera che risulti chiaramente leggibile e indelebile. Le lettere devono avere un’altezza di almeno 1 cm nel caso di imballaggi individuali e di almeno 2 cm nel caso di imballaggi collettivi.

43

Questo trattamento e tali indicazioni obbligatorie non mirano solo ad informare il consumatore, ma fungono da avvertimento e gli segnalano che la qualità dei prodotti in oggetto ha subito un pregiudizio e che quindi le merci sono di qualità inferiore.

44

Pertanto, i prodotti trattati e segnalati secondo quanto previsto dall’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 543/2008 non possono essere considerati commercializzabili «in condizioni normali» nel territorio dell’Unione e non ottemperano al requisito di «qualità sana, leale e mercantile».

45

Una conclusione del genere non può essere smentita dalla circostanza che i prodotti in oggetto siano, peraltro, conformi alla normativa sanitaria.

46

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione che l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 612/2009 deve essere interpretato nel senso che i polli congelati o surgelati aventi un tenore d’acqua che supera i limiti stabiliti dal regolamento n. 543/2008 non sono commercializzabili in condizioni normali nel territorio dell’Unione e non soddisfano il requisito di qualità sana, leale e mercantile, anche quando sono corredati di un certificato di igiene rilasciato dall’autorità competente.

Sulla quarta questione

47

Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 543/2008 deve essere interpretato nel senso che pone a carico degli Stati membri un obbligo di adottare modalità pratiche in materia di controlli sui polli congelati o surgelati destinati ad essere esportati con restituzione all’esportazione e che, qualora tali modalità pratiche non siano adottate, i controlli realizzati ai fini della valutazione sono inopponibili alle imprese coinvolte.

48

Qualora siano in gioco sovvenzioni finanziarie all’esportazione di polli congelati o surgelati fuori dall’Unione, l’ufficio doganale di esportazione è tenuto a garantire, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 1276/2008, che l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 612/2009 sia rispettato. Se tale ufficio nutre dubbi in merito alla «qualità sana, leale e mercantile» del prodotto esportato, esso è tenuto a verificarne la conformità alle disposizioni di diritto dell’Unione applicabili.

49

Atteso che l’osservanza del tenore massimo d’acqua dei polli congelati o surgelati, previsto all’articolo 15 del regolamento n. 543/2008, costituisce una condizione affinché tali carni possano essere considerate di «qualità sana, leale e mercantile», nell’accezione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 612/2009, i metodi per accertare tale tenore descritti dagli allegati VI e VII del regolamento n. 543/2008 devono essere applicati per verificare se tale condizione ricorra.

50

A questo proposito si constata che la decisione di rinvio non contiene alcun elemento in grado di dimostrare che le tecniche e i metodi previsti in tali allegati non consentano di effettuare adeguatamente detti controlli.

51

Come emerge dal punto 23 della presente sentenza, gli allegati VI e VII del regolamento n. 543/2008 sono sufficientemente precisi per realizzare i controlli dei polli congelati o surgelati destinati ad essere esportati con restituzione all’esportazione.

52

In considerazione delle osservazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione che, atteso che gli allegati VI e VII del regolamento n. 543/2008 sono sufficientemente precisi ai fini della realizzazione dei controlli sui polli congelati e surgelati destinati ad essere esportati con restituzione all’esportazione, l’assenza delle modalità pratiche di cui l’articolo 18, paragrafo 2, del citato regolamento prevede l’adozione non rende tali controlli inopponibili alle imprese interessate.

Sulla quinta questione

53

Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 543/2008 vada interpretato nel senso che il diritto di chiedere una controanalisi sancito da tale disposizione si applica ai controlli realizzati ai fini dell’esportazione di polli congelati o surgelati con restituzione all’esportazione.

54

Stante il fatto che, a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 543/2008, i controlli del tenore d’acqua nei polli congelati e surgelati di cui all’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento non devono essere effettuati per le carcasse quando è stabilito che esse sono destinate esclusivamente all’esportazione, l’articolo 16, paragrafo 5, del citato regolamento non è rilevante nel caso di specie. Le disposizioni che disciplinano le procedure di esame delle merci destinate ad essere esportate fuori dall’Unione sono previste dal Codice doganale.

55

La Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sui diritti e sugli obblighi dell’esportatore e su quelli dell’autorità doganale nazionale quanto agli esami dei prodotti esportati che conferiscono il diritto alla concessione di restituzioni nella causa sfociata nella sentenza del 7 settembre 2006, Nowaco Germany (C‑353/04, EU:C:2006:522).

56

Essa ha rilevato, per quanto attiene specificamente ai controlli sull’operazione di esportazione che conferisce il diritto alle restituzioni, che la normativa dell’Unione prevede una sorta di cooperazione tra l’esportatore e l’autorità doganale nazionale, al fine di effettuare correttamente tali controlli [v., nel contesto del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU 1997, L 17, pag. 1), sentenza del 7 settembre 2006, Nowaco Germany, C‑353/04, EU:C:2006:522, punto 63].

57

A tale riguardo, giova rammentare che il Codice doganale disponeva in particolare, al suo articolo 118, paragrafo 2, e al suo articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, che all’esportatore che effettuava una dichiarazione in dogana spettava il diritto di assistere o di farsi rappresentare alla visita delle merci o al prelievo di campioni e che questi poteva chiedere una visita supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenesse che i risultati ottenuti dalle competenti autorità non fossero validi.

58

In tal modo, il Codice doganale garantisce agli operatori economici un diritto analogo a quello previsto all’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 543/2008.

59

A prescindere dai diritti sanciti all’articolo 118, paragrafo 2, e all’articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del Codice doganale, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, dal momento che l’esportatore, nel presentare una domanda di restituzione, assicura sempre in modo esplicito o implicito l’esistenza di una «qualità sana, leale e mercantile», è a lui che incombe dimostrare, secondo le regole di diritto nazionale in materia probatoria, che tale condizione è senz’altro soddisfatta qualora la dichiarazione venisse posta in dubbio dalle autorità nazionali (sentenza del 1o dicembre 2005, Fleisch-Winter, C‑309/04, EU:C:2005:732, punto 35).

60

Infine, l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dal cui tenore letterale emerge chiaramente che esso si rivolge non già agli Stati membri, bensì unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione (sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, punto 83), non è rilevante nel procedimento principale.

61

Tutto ciò premesso, occorre rispondere alla quinta questione che l’esportatore di polli congelati o surgelati può, a norma dell’articolo 118, paragrafo 2, e dell’articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del Codice doganale, tanto assistere, personalmente o facendosi rappresentare, alla visita di tali merci o al prelievo di campioni, quanto chiedere una visita supplementare di dette merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati ottenuti dalle competenti autorità non siano validi.

Sulle spese

62

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

Dall’esame della terza questione non emerge alcun elemento idoneo a incidere sulla validità dei limiti massimi di tenore d’acqua delle carni di pollame congelate stabiliti all’articolo 15, paragrafo 1, e agli allegati VI e VII del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, come modificato dal regolamento d’esecuzione (UE) n.°1239/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012.

 

2)

L’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (UE) n. 173/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, deve essere interpretato nel senso che i polli congelati o surgelati aventi un tenore d’acqua che supera i limiti stabiliti dal regolamento n. 543/2008, come modificato dal regolamento d’esecuzione n. 1239/2012, non sono commercializzabili in condizioni normali nel territorio dell’Unione europea e non soddisfano il requisito di qualità sana, leale e mercantile, anche quando sono corredati di un certificato di igiene rilasciato dall’autorità competente.

 

3)

Atteso che gli allegati VI e VII del regolamento n. 543/2008, come modificato dal regolamento d’esecuzione n. 1239/2012, sono sufficientemente precisi ai fini della realizzazione dei controlli sui polli congelati e surgelati destinati ad essere esportati con restituzione all’esportazione, la circostanza che uno Stato membro non abbia emanato le modalità pratiche di cui l’articolo 18, paragrafo 2, del citato regolamento prevede l’adozione non rende tali controlli inopponibili alle imprese interessate.

 

4)

L’esportatore di polli congelati o surgelati può, a norma dell’articolo 118, paragrafo 2, e dell’articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), tanto assistere, personalmente o facendosi rappresentare, alla visita di tali merci o al prelievo di campioni, quanto chiedere una visita supplementare di dette merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati ottenuti dalle competenti autorità non siano validi.

 

Firme


( *1 ) * Lingua processuale: il francese.

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