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Document 62015CJ0112

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 marzo 2016.
Kødbranchens Fællesråd contro Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri e Fødevarestyrelsen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Østre Landsret.
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 882/2004 – Regolamento (CE) n. 854/2004 – Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti – Tasse che gli Stati membri possono riscuotere per coprire i costi sostenuti per i controlli ufficiali – Costi connessi alla formazione di assistenti specializzati ufficiali.
Causa C-112/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:185

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

17 marzo 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Regolamento (CE) n. 882/2004 — Regolamento (CE) n. 854/2004 — Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti — Tasse che gli Stati membri possono riscuotere per coprire i costi sostenuti per i controlli ufficiali — Costi connessi alla formazione di assistenti specializzati ufficiali»

Nella causa C‑112/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Østre Landsret (corte d’appello della regione Est, Danimarca), con decisione del 2 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2015, nel procedimento

Kødbranchens Fællesråd, che agisce in nome di Århus Slagtehus A/S, Danish Crown A.m.b.A. Oksekødsdivisionen, Hadsund Kreaturslagteri A/S, Hjalmar Nielsens Eksportslagteri A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S, Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S, Vejle Eksportslagteri A/S,

contro

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,

Fødevarestyrelsen,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, E. Juhász e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per Kødbranchens Fællesråd, che agisce in nome di Århus Slagtehus A/S, Hadsund Kreaturslagteri A/S, Hjalmar Nielsens Eksportslagteri A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S, Vejle Eksportslagteri A/S, da H. Sønderby Christensen, advokat;

per Kødbranchens Fællesråd, che agisce in nome di Danish Crown A.m.b.A. Oksekødsdivisionen e Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S, da M. Honoré e H. Djurrhuus, advokater;

per il governo danese, da C. Thorning, in qualità di agente, assistito da R. Holdgaard, advokat;

per la Commissione europea, da H. Støvlbæk e D. Bianchi, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), e dell’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1, e rettifiche in GU L 191, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Kødbranchens Fællesråd (organizzazione di categoria del settore della carne bovina), che agisce in veste di mandataria di sette società di abbattimento, vale a dire Århus Slagtehus A/S, Danish Crown A.m.b.A. Oksekødsdivisionen, Hadsund Kreaturslagteri A/S, Hjalmar Nielsens Eksportslagteri A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S, Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S et Vejle Eksportslagteri A/S (in prosieguo, congiuntamente, le «società di abbattimento») da una parte, e, dall’altra, il Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministero dell’Alimentazione, dell’Agricoltura e della Pesca) e la Fødevarestyrelsen (Amministrazione veterinaria e alimentare danese), con riguardo alla percezione di tasse destinate a coprire i costi sostenuti per i controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 854/2004

3

Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139, pag. 206, e rettifica GU 2004, L 226, pag. 83), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 854/2004») prevede, al suo articolo 2, paragrafo 1, lettera h):

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

h)

“assistente specializzato ufficiale”: persona qualificata, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione, nominata dall’autorità competente e operante sotto l’autorità e responsabilità di un veterinario ufficiale».

4

L’articolo 5 del regolamento n. 854/2004 prevede, ai suoi punti 1, 4, 5, lettera a), e 7:

«1)   Il veterinario ufficiale svolge compiti ispettivi nei macelli che commercializzano carni fresche, nei centri di lavorazione della selvaggina e nei laboratori di sezionamento in conformità dei requisiti generali della sezione I, capo II, dell’allegato I e dei requisiti specifici della sezione IV, in particolare per quanto riguarda:

(...)

(…)

4)   Gli assistenti specializzati ufficiali possono assistere il veterinario ufficiale con controlli ufficiali effettuati in conformità delle sezioni I e II dell’allegato I, come specificato nella sezione III, capo I. In tal caso, essi operano quale parte di una squadra indipendente.

a)

Gli Stati membri provvedono a dotarsi di personale ufficiale in numero sufficiente a effettuare i controlli ufficiali di cui all’allegato I con la frequenza specificata nella sezione III, capo II.

(...)

7)   Gli Stati membri provvedono a che i veterinari ufficiali e gli assistenti specializzati ufficiali abbiano le qualifiche e siano formati conformemente all’allegato I, sezione III, capo IV».

5

L’allegato I del regolamento n. 854/2004 riguarda le carni fresche e comprende, segnatamente, una sezione I, che specifica i compiti di controllo e di ispezione del veterinario ufficiale e una sezione III, rubricata «Responsabilità e frequenza dei controlli».

6

La sezione III dell’allegato I del regolamento n. 854/2004 contiene un capo I, intitolato «Assistenti specializzati ufficiali», ai sensi del quale «[g]li assistenti specializzati ufficiali possono assistere il veterinario ufficiale per tutti i compiti, fatte salve le seguenti restrizioni e qualsiasi norma specifica stabilita nella sezione IV». Questa stessa sezione comprende un capo III, intitolato «Coinvolgimento del personale del macello», ai sensi del quale gli Stati membri possono autorizzare il personale dei macelli a svolgere la funzione di assistente specializzato ufficiale nei controlli sulla produzione di carne di pollame e di lagomorfi.

7

Tale sezione III comprende anche un capo IV, intitolato «Qualifiche professionali». Il punto B di detto capo, relativo agli «Assistenti specializzati ufficiali», così recita:

«1.

L’autorità competente può nominare assistenti specializzati ufficiali soltanto persone che hanno seguito una formazione e hanno superato un esame (...).

(...)

6.

Gli assistenti specializzati ufficiali si tengono aggiornati e restano attenti ai nuovi sviluppi mediante attività regolari di formazione continua e mediante le pubblicazioni specializzate. Gli assistenti specializzati ufficiali partecipano, laddove possibile, ad attività annuali di formazione continua.

(...)».

Regolamento n. 882/2004

8

I considerando 6, 11, 12 e 32 del regolamento n. 882/2004 sono del seguente tenore:

«(6)

Gli Stati membri dovrebbero applicare la normativa in materia di mangimi e di alimenti e le norme sulla salute e il benessere degli animali nonché controllare e verificare il rispetto delle pertinenti disposizioni delle medesime da parte degli operatori del settore in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. A tal fine si dovrebbero organizzare i controlli ufficiali.

(...)

(11)

Le autorità competenti per l’esecuzione di controlli ufficiali dovrebbero soddisfare un certo numero di criteri operativi in modo da assicurare la loro imparzialità ed efficacia. Esse dovrebbero disporre di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto e disporre di adeguate strutture e attrezzature per ben espletare i loro compiti.

(12)

Controlli ufficiali andrebbero effettuati utilizzando tecniche appropriate sviluppate a tal fine, compresi controlli rutinari di sorveglianza e controlli più intensivi quali ispezioni, verifiche, audit, campionamenti e l’esame di campioni. La corretta attuazione di queste tecniche esige un’adeguata formazione del personale addetto ai controlli ufficiali. Occorre anche una formazione per assicurare che le autorità competenti prendano decisioni in modo uniforme, in particolare per quanto concerne l’attuazione dei principi HACCP (analisi di rischio e punti critici di controllo).

(...)

(32)

Per organizzare i controlli ufficiali dovrebbero essere disponibili adeguate risorse finanziarie. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di riscuotere tasse o diritti per coprire i costi sostenuti per i controlli ufficiali. In questo contesto, le autorità competenti degli Stati membri avranno la facoltà di stabilire le tasse e i diritti come importi forfettari basati sui costi sostenuti e tenendo conto della situazione specifica degli stabilimenti. Se si impongono tasse agli operatori, dovrebbero essere applicati principi comuni. È quindi opportuno stabilire i criteri per la fissazione dei livelli delle tasse di ispezione. (...)».

9

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 882/2004 dispone:

«Il presente regolamento fissa le regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a

a)

prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente».

10

L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento enuncia gli obblighi generali in relazione all’organizzazione di controlli ufficiali e prevede, in particolare, che tali controlli ufficiali «siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi» del regolamento medesimo tenendo conto degli elementi precisati nella stessa disposizione.

11

L’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Personale che esegue controlli ufficiali», è redatto nei seguenti termini:

«L’autorità competente assicura che tutto il suo personale che esegue controlli ufficiali:

a)

riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente. Tale formazione copre, a seconda dei casi, gli ambiti di cui all’allegato II, capo I;

b)

si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze e riceva, se del caso, un’ulteriore formazione su base regolare;

(...)».

12

L’articolo 26 dello stesso regolamento così dispone:

«Gli Stati membri garantiscono che per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse».

13

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafi 1 e 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004:

«1.   Gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali.

(...)

4.   Le tasse riscosse ai fini di controlli ufficiali a norma dei paragrafi 1 o 2:

a)

non sono superiori ai costi sostenuti dalle autorità competenti in relazione ai criteri elencati all’allegato VI».

14

L’allegato VI del regolamento n. 882/2004 prevede, quindi, i criteri da prendere considerazioni per il calcolo delle tasse:

«1.

Stipendi del personale partecipante ai controlli ufficiali;

2.

Costi per il personale addetto ai controlli ufficiali, ivi compresi strutture, strumenti, attrezzatura, formazione, costi di viaggio e costi correlati;

3.

Costi di analisi di laboratorio e di campionamento».

Diritto danese

15

L’articolo 1 del decreto ministeriale n. 1455, relativo alla formazione dei tecnici delle ispezioni nel settore del controllo dei prodotti di origine animale (bekendtgørelse nr. 1455 om uddannelsen til tilsynstekniker inden for kontrol med animalske produkter), del 13 dicembre 2006 (in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 1455/2006»), dispone quanto segue:

«La formazione è intesa a fornire alla persona che l’ha espletata a prestare assistenza, sotto il controllo e la responsabilità del veterinario ufficiale, nell’esecuzione di specifici compiti di controllo svolti nei mattatoi, negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e nei laboratori di sezionamento che commercializzano carni fresche (v. [regolamento n. 854/2004]). La persona che ha espletato la formazione, inoltre, deve qualificarsi per effettuare ispezioni su pollame da macello sotto la responsabilità del veterinario ufficiale».

16

L’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1455/2006 così recita:

«1.   La formazione consiste in tirocinio professionale a tempo parziale offerto, nel contesto della formazione continua, da istituzioni approvate a tale fine dal Ministero dell’Istruzione.

2.   La formazione ha una durata di 36 settimane di formazione a tempo pieno, 16 delle quali sono dedicate ad attività pratiche.

(...)».

17

L’articolo 3 del decreto ministeriale n. 1455/2006 recita quanto segue:

«1.   Un organismo può accettare l’accesso alla formazione di candidati che dimostrino una formazione professionale pertinente o con un’esperienza professionale pertinente della durata di tre anni.

2.   L’accesso all’apprendistato è subordinato alla condizione che sia stato concluso un accordo di stage fra il partecipante e un organo regionale dell’Amministrazione veterinaria e alimentare danese (Fødevarestyrelsen)».

18

L’articolo 1 del decreto ministeriale n. 1649, relativo, segnatamente, al pagamento per i controlli degli alimenti, dei mangimi e degli animali vivi (bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.), del 27 dicembre 2013 (in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 1649/2013»), prevede quanto segue:

«Il presente decreto si applica al pagamento di tasse per finanziare i controlli e altre mansioni, comprese le ispezioni, autorizzazioni, registrazioni, approvazioni, notificazioni, certificazioni e analisi in relazione ad alimenti, mangimi, animali vivi, stabilimenti, attrezzature e prodotti, segnatamente i prodotti non alimentari e prodotti di origine non animale. Esso si applica, inoltre, al pagamento di tasse per finanziare l’assistenza relativa alle esportazioni».

19

L’articolo 3 del decreto ministeriale n. 1649/2013 dispone quanto segue:

«Gli stabilimenti autorizzati alla macellazione ai sensi della legislazione sui prodotti alimentari e ai quali non si applica l’articolo 23 sopportano i costi dei controlli svolti dall’Amministrazione veterinaria e alimentare danese (Fødevarestyrelsen), conformemente alle disposizioni di cui al presente capo».

20

A termini dell’articolo 4 del decreto ministeriale n. 1649/2013:

«1.   L’importo del pagamento dovuto ai sensi dell’articolo 3 è calcolato sulla base dei costi diretti e comuni per il controllo riscontrati.

2.   I costi diretti di controllo per ciascuno stabilimento coprono gli stipendi, segnatamente, del personale addetto al controllo, nonché le spese per le analisi di laboratorio sui campioni e le spese amministrative collegate all’effettuazione di controlli presso ogni stabilimento.

(...)

4.   I seguenti costi comuni sono ripartiti fra gli stabilimenti in proporzione ai loro costi diretti di controllo ad essi rispettivamente imputabili:

(...)

3)

I costi della/e connessi alla partecipazione del personale addetto ai controlli alla formazione permanente, compresa la formazione di tecnico delle ispezioni per i membri di tale personale assunti al fine di ricevere detta formazione.

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

21

Dal 2000 tutte le società danesi di abbattimento devono versare tasse per il controllo delle carni, il cui importo comprende le spese di formazione dei tecnici delle ispezioni sostenuto dall’Amministrazione veterinaria e alimentare danese. In precedenza, la presa a carico di tali spese era effettuata nel contesto di diversi regimi, uno dei quali consisteva nell’inclusione delle suddette spese nel bilancio dello Stato come spese pubbliche.

22

Le persone che intendano seguire una formazione di tecnico delle ispezioni nel settore alimentare sono assunte dall’Amministrazione veterinaria e alimentare danese a tempo determinato in veste di «assistenti alle ispezioni». La loro assunzione è subordinata a una formazione di 36 settimane. Come risulta dalla decisione di rinvio, gli assistenti alle ispezioni non hanno mai svolto precedentemente compiti di controllo delle carni ma devono, tuttavia, dimostrare, per essere ammessi a tale formazione, una pertinente esperienza di una durata di tre anni o una pertinente formazione come macellaio, salumiere o sbudellatore. Nel corso di tale formazione di tecnico, essi devono effettuare uno stage in un macello e superare un test per poter essere assunti come tecnici delle ispezioni. A quel punto, possono essere destinati a diversi macelli nel contesto di attività di controllo delle carni.

23

Risulta dai fatti, quali accertati dal giudice del rinvio, che il costo complessivo di tale formazione, segnatamente quello degli stipendi versati a chi ha conseguito la formazione, si ripartisce tra le società di abbattimento, comprese quelle alle quali non sia mai stato destinato alcun tecnico delle ispezioni o quelle alle quali siano stati destinati tecnici delle ispezioni in numero limitato. I mattatoi sono quindi tenuti a sostenere, a titolo di spese comuni, tutte le spese collegate alla formazione di nuovi tecnici delle ispezioni, anche nel caso in cui gli assistenti alle ispezioni non superino l’esame richiesto per la nomina a tecnico delle ispezioni. Tali società sono anche tenute a versare per gli assistenti assunti dall’Amministrazione veterinaria e alimentare danese, in quanto tecnici delle ispezioni che hanno seguito la formazione, a posti diversi dal controllo delle carni o al di fuori da tale amministrazione. Inoltre, ogni società di abbattimento è tenuta a contribuire alla formazione dei nuovi tecnici alle ispezioni, indipendentemente dal fatto che essi lavorino o meno presso la società stessa.

24

Il 5 gennaio 2009, l’organizzazione di categoria del settore della carne bovina, in quanto mandataria di sette società di abbattimento danesi, ha proposto ricorso chiedendo al Ministero dell’Alimentazione, dell’Agricoltura e della Pesca di riconoscere che né le spese di formazione delle persone assunte nell’ambito della formazione quale tecnico delle ispezioni né gli stipendi versati nel contesto di tali formazioni possono essere considerati nel calcolo della tassa percepita per coprire i costi sostenuti per i controlli ufficiali. Inoltre, essa ha reclamato la restituzione delle eventuali tasse applicate illegittimamente che sarebbero state percepite.

25

Per decidere la controversia dinanzi ad esso pendente, il giudice del rinvio ritiene necessario interpretare il regolamento n. 882/2004, al fine di determinare se gli stipendi e le spese connesse alla formazione di nuovi tecnici delle ispezioni possono essere presi in considerazione nel calcolo dell’importo delle tasse percepite per il controllo delle carni.

26

Secondo il giudice del rinvio, dal considerando 32 e dagli articoli 26 e 27, paragrafo 1, del regolamento n. 882/2004, risulta che gli Stati membri possono decidere di finanziare le spese derivanti dai controlli ufficiali mediante tasse. Tuttavia, risulta parimenti dall’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento che i costi coperti mediante tasse non possono essere superiori ai costi sostenuti dalle responsabili autorità competenti in relazione ai criteri elencati all’allegato VI del regolamento medesimo.

27

In tale contesto, l’Østre Landsret (corte d’appello della regione Est) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004, in combinato disposto con i punti 1 e 2 dell’allegato VI del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nello stabilire le tasse da applicare agli stabilimenti alimentari, non possono includervi le spese per stipendi e formazione dei pubblici dipendenti che sono assunti al fine di completare una formazione rispondente ai requisiti previsti per divenire “assistente specializzato ufficiale” ai sensi del regolamento n. 854/2004, ma che, prima di accedere alla formazione o durante la stessa, non effettuano ispezioni delle carni».

Sulla questione pregiudiziale

28

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), e l’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004 vadano interpretati nel senso che ostano a che gli Stati membri, nel fissare l’importo delle tasse per i controlli ufficiali percepite dalle società del settore alimentare, vi includano l’importo delle spese relative agli stipendi e alla formazione delle persone che seguono la formazione obbligatoria di base di assistente specializzato ufficiale e che non svolgono compiti di controllo delle carni, né prima né durante detta formazione.

29

In limine, occorre menzionare che, conformemente all’articolo 5, punti 1 e 4, del regolamento n. 854/2004, nonché alle sezioni I e III dell’allegato I al regolamento medesimo, i veterinari ufficiali svolgono compiti di controllo e di ispezione nei macelli e possono essere assistiti da assistenti specializzati ufficiali. Peraltro, dal capo III delle sezione III di detto allegato risulta che, in alcuni casi specifici, il personale del macello può essere autorizzato a esercitare le attività degli assistenti specializzati ufficiali.

30

L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 882/2004 prevede che «[g]li Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali». A tal riguardo, il paragrafo 4, lettera a), di tale articolo precisa che tali tasse «non sono superiori ai costi sostenuti dalle autorità competenti in relazione ai criteri elencati all’allegato VI», che riguarda, segnatamente, gli stipendi del personale partecipante ai controlli ufficiali e le relative spese, ivi comprese le «azioni di formazione».

31

Occorre rilevare, al riguardo, che, contrariamente a quanto sostiene il governo danese, l’articolo 27 del regolamento n. 882/2004 non lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto ai criteri da prendere in considerazione per il calcolo dell’importo delle tasse.

32

Infatti, il legislatore dell’Unione ha adottato, con l’obiettivo della lotta contro le distorsioni della concorrenza, norme armonizzate in materia di controlli ufficiali, relative segnatamente ai diversi elementi che possono essere presi in considerazione per fissare le tasse intese a coprire i costi dei controlli ufficiali (v., in tal senso, sentenza Commissione/Germania, C‑270/07, EU:C:2009:168, punto 42).

33

In tale contesto, risulta chiaramente dal disposto dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004, quale richiamato al punto 30 della presente sentenza, che l’allegato VI di tale regolamento riguarda, in termini esaustivi, gli elementi che possono essere presi in considerazione nel calcolo dell’importo delle tasse legate ai controlli ufficiali effettuati nelle società di abbattimento.

34

Occorre rilevare che le versioni linguistiche del regolamento n. 882/2004 differiscono quanto ai termini impiegati in tale allegato VI, che definiscono la categoria delle persone le cui spese possono essere coperte dalle tasse. In tal senso, tale regolamento, nelle versioni in lingua tedesca («des für die amtlichen Kontrollen eingesetzten Personals») e francese («personnel chargé des contrôles officiels») riguarda il personale che effettua i controlli, mentre nelle versioni in lingua inglese («staff involved in the official controls») e italiana («personale partecipante ai controlli ufficiali») fa uso di termini che potrebbero riguardare una cerchia più ampia di persone. Quanto alla versione in lingua danese di tale regolamento, il punto 1 di tale allegato indica che possono essere finanziati con tasse gli stipendi del personale che effettua i controlli ufficiali («lønninger til personale, der udfører offentlig kontrol»), mentre è indicato, in termini il cui senso è più ampio, al punto 2 di questo stesso allegato, che possono essere finanziate le spese del personale relative ai controlli ufficiali («personaleudgifter i forbindelse med offentlig kontrol»).

35

Nelle sue osservazioni, il governo danese sostiene che il livello di partecipazione ai controlli non sia descritto in alcuna delle versioni linguistiche dell’allegato VI del regolamento n. 882/2004 e ritiene, pertanto, che quest’ultimo non escluda il finanziamento da parte di uno Stato membro dei costi di formazione di tecnico delle ispezioni con una tassa, anche se tali costi non sono sostenuti a vantaggio delle persone che realizzano effettivamente e direttamente i controlli.

36

A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione, infatti, devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenza Axa Belgium, C‑494/14, EU:C:2015:692, punto 31 e giurisprudenza ivi richiamata).

37

Nella specie, l’obiettivo del regolamento n. 882/2004, quale risulta dal suo articolo 1, è, segnatamente, quello di prevenire o eliminare i rischi che potrebbero verificarsi per gli esseri umani e gli animali, o di ridurre tali rischi a livelli accettabili mediante la realizzazione di controlli ufficiali. L’articolo 3 di detto regolamento prevede che gli Stati membri controllino che questi controlli siano effettuati regolarmente.

38

Dai considerando 11 e 32 del regolamento n. 882/2004 risulta che le autorità competenti degli Stati membri, per il corretto adempimento dei loro obblighi, dovrebbero disporre di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto e dovrebbero essere in grado di riscuotere tasse o diritti per coprire i costi sostenuti per i controlli ufficiali.

39

Al riguardo, occorre rilevare che, mentre l’articolo 26 del regolamento n. 882/2004 prevede sia il ricorso all’imposizione fiscale generale sia l’imposizione di diritti o tasse per finanziare la predisposizione «[del] personale e [delle] altre risorse necessarie per i controlli ufficiali», l’articolo 27 di questo regolamento si riferisce unicamente a tasse e diritti e, al suo paragrafo 1, autorizza gli Stati membri a riscuoterne solo «a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali». Risulta dalle suesposte considerazioni che le tasse devono essere destinate esclusivamente a coprire le spese derivanti effettivamente, per gli Stato membri, dalla realizzazione di controlli nelle società del settore alimentare e che esse non sono intese a far ricadere il costo della formazione iniziale di tale personale sulle società del settore interessato.

40

Pertanto, l’allegato VI del regolamento n. 882/2004, al quale il suo articolo 27 fa riferimento, va interpretato nel senso che riguarda esclusivamente gli stipendi e le spese di coloro che partecipano effettivamente all’esecuzione dei controlli ufficiali.

41

D’altronde, occorre ricordare, a tal riguardo, che la realizzazione di tali controlli, come ricordato supra, al punto 29 della presente sentenza, è normalmente effettuata da veterinari ufficiali che possono essere assistiti unicamente da assistenti specializzati ufficiali o, in alcuni casi specifici, dal personale del macello. Non risulta da alcuna disposizione del regolamento n. 854/2004 che le persone che seguono la formazione obbligatoria di base di assistente specializzato ufficiale possano, durante detta formazione, partecipare alla realizzazione di controlli ufficiali.

42

Pertanto, occorre rispondere alla questione posta affermando che l’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), e l’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004 vanno interpretati nel senso che ostano a che gli Stati membri, nel fissare l’importo delle tasse percepite dalle società del settore alimentare, vi includano le spese relative alla formazione obbligatoria di base degli assistenti specializzati ufficiali.

Sulle spese

43

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

L’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), nonché l’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, vanno interpretati nel senso che ostano a che gli Stati membri, nel fissare l’importo delle tasse percepite dalle società del settore alimentare, vi includano le spese relative alla formazione obbligatoria di base degli assistenti specializzati ufficiali.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.

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