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Document 62015CJ0030

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 novembre 2016.
Simba Toys GmbH & Co. KG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Marchio tridimensionale a forma di cubo con facce aventi una struttura a griglia – Domanda di dichiarazione di nullità – Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.
Causa C-30/15 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:849

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 novembre 2016 ( *1 )

«Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Marchio tridimensionale a forma di cubo con facce aventi una struttura a griglia — Domanda di dichiarazione di nullità — Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità»

Nella causa C‑30/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 gennaio 2015,

Simba Toys GmbH & Co. KG, con sede in Fürth (Germania), rappresentata da O. Ruhl, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Botis e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

Seven Towns Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da K. Szamosi e M. Borbás, ügyvédek,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev e S. Rodin (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 marzo 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 maggio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Simba Toys GmbH & Co. KG chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 novembre 2014, Simba Toys/UAMI – Seven Towns (Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia) (T‑450/09, EU:T:2014:983; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), in cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (in prosieguo: la «commissione di ricorso») del 1o settembre 2009 (procedimento R 1526/2008-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la ricorrente e la Seven Towns Ltd (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2

Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009.

3

Nondimeno, tenuto conto della data dei fatti, la presente controversia resta disciplinata dal regolamento n. 40/94, almeno per quanto riguarda le disposizioni di natura non strettamente procedurale.

4

L’articolo 7 del regolamento n. 40/94, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», dispone quanto segue:

«1.   Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

b)

i marchi privi di carattere distintivo;

c)

i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(…)

e)

i segni costituiti esclusivamente:

i)

dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto,

oppure

ii)

dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico,

oppure

iii)

dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

(…)».

5

Ai sensi dell’articolo 74 paragrafo 1, del regolamento n. 40/94:

«Nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti».

Fatti

6

I fatti, come esposti ai punti da 1 a 12 della sentenza impugnata, possono sintetizzarsi come segue.

7

Il 1o aprile 1996, la Seven Towns ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di un marchio comunitario costituito dal segno tridimensionale di seguito riprodotto:

Image

8

I prodotti per i quali è stata chiesta detta registrazione rientrano nella classe 28 ai sensi dell’accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «puzzle tridimensionali»

9

Il 6 aprile 1999, il marchio in causa è stato registrato quale marchio comunitario, con il numero 162784. Esso è stato rinnovato il 10 novembre 2006.

10

Il 15 novembre 2006, la Simba Toys ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio facendo valere il combinato disposto degli articoli 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 e 7, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del medesimo regolamento.

11

Con decisione del 14 ottobre 2008, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha respinto in toto tale domanda.

12

Il 23 ottobre 2008, la ricorrente ha esperito ricorso avverso tale decisione dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009). A sostegno del proprio ricorso, deduceva la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento n. 40/94.

13

Con la decisione controversa, la commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di annullamento del 14 ottobre 2008 e respinto il ricorso.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

14

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2009, la Simba Toys ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa.

15

A sostegno del suo ricorso, essa ha formulato otto motivi, vertenti sulla violazione dell’articolo 75, primo periodo, e dell’articolo 76, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 207/2009, nonché dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), da i) a iii), e dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94.

16

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il suddetto ricorso in quanto infondato.

Conclusioni delle parti

17

La Simba Toys chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata,

annullare la decisione controversa e

condannare la Seven Towns e l’EUIPO alle spese.

18

La Seven Towns e l’EUIPO chiedono che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare la Simba Toys alle spese.

Sulla domanda volta alla riapertura della fase orale del procedimento

19

Con lettera del 7 luglio 2016, la Seven Towns ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento.

20

Detta società fa valere, in sostanza, che, nelle sue conclusioni, l’avvocato generale ha evocato elementi di fatto e sollevato argomenti che non erano stati oggetto di discussione tra le parti né dinanzi al Tribunale né dinanzi alla Corte, per quanto riguarda, segnatamente, la definizione della funzione dei prodotti di cui trattasi, l’identificazione delle caratteristiche essenziali del segno nonché la valutazione della funzionalità della forma di un cubo.

21

A tal proposito, si deve ricordare che la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, a norma dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare qualora non si ritenga sufficientemente edotta o anche quando la causa debba essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra gli interessati (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2016, Marchon Germany, C‑315/14, EU:C:2016:211, punto 19).

22

Ciò non si verifica nel caso di specie. Infatti, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire e che la causa non debba essere esaminata alla luce di un fatto nuovo tale da influenzare in modo determinante la propria decisione o di un argomento che non è stato oggetto di discussione dinanzi ad essa.

23

Di conseguenza, l’istanza della Seven Towns volta ad ottenere la riapertura della fase orale del procedimento non può essere accolta.

Sull’impugnazione

Argomenti delle parti

24

A sostegno della sua impugnazione, la Simba Toys deduce sei motivi. Con il primo motivo, la Simba Toys afferma che il Tribunale, ai punti da 50 a 77 della sentenza impugnata, ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

25

A tal riguardo, in primo luogo, la Simba Toys fa valere che, al punto 72 della sentenza impugnata, erroneamente il Tribunale ha subordinato l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 alla condizione che un risultato tecnico possa quanto meno essere dedotto «in modo sufficientemente certo» dalla rappresentazione del marchio interessato. Un siffatto «requisito di comprensione precisa» non deriverebbe né dalla formulazione di tale disposizione né dalla giurisprudenza e, per di più, sarebbe in contrasto con l’obiettivo da essa perseguito.

26

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato in modo eccessivamente restrittivo la nozione di «funzione tecnica» quando ha affermato, al punto 60 della sentenza impugnata, che la struttura a griglia sulle facce del cubo non svolge una tale funzione. Il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che la suddetta struttura e la forma generale del cubo non sono arbitrarie e hanno, quindi, carattere necessariamente tecnico.

27

In terzo luogo, la ricorrente deduce un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso quando, al punto 53 della sentenza impugnata, ha subordinato l’esclusione dalla registrazione di un segno per il motivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 alla condizione che le caratteristiche essenziali del marchio in causa svolgessero esse stesse la funzione tecnica del prodotto da esso contrassegnato, e non che ne costituissero il risultato.

28

In quarto luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto la censura vertente sull’assenza di forme alternative alla rappresentazione del suddetto marchio idonee a svolgere la stessa funzione tecnica di quest’ultimo. In ogni caso, la disponibilità di forme alternative non escluderebbe l’applicazione del suddetto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii). Per quanto riguarda, più in particolare, le linee nere che suddividono in quadrati le facce del cubo, se anche fosse possibile fabbricare un cubo magico privo di tali elementi, un siffatto cubo resterebbe protetto, a motivo del suo grado di somiglianza, dal marchio contestato. Pertanto, il Tribunale avrebbe disconosciuto l’interesse pubblico sotteso a detta disposizione, consistente nell’impedire la creazione di un monopolio permanente su soluzioni tecniche.

29

In quinto luogo, il Tribunale avrebbe omesso, nella valutazione della tecnicità delle caratteristiche essenziali del prodotto in causa, di tenere conto dell’esistenza di prodotti già commercializzati prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio di cui trattasi, ed in particolare del «cubo di Rubik» fabbricato dall’interveniente, i quali presentavano le caratteristiche essenziali del marchio in causa, tra cui una capacità di rotazione ben nota ai consumatori.

30

In sesto luogo, la Simba Toys contesta al Tribunale di avere considerato, al punto 55 della sentenza impugnata, dopo aver affermato che il marchio in causa era registrato per i «puzzle tridimensionali» in generale, senza limitarsi a quelli aventi una capacità di rotazione, che la registrazione di un marchio può essere esclusa solo quando il motivo previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 si applica all’insieme o, per lo meno, a un gran numero di prodotti inclusi nel marchio.

31

Secondo la Seven Towns e l’EUIPO, il primo motivo deve essere respinto in quanto, almeno parzialmente, irricevibile poiché mira a rimettere in discussione constatazioni di fatto.

32

In ogni caso, secondo le suddette parti, tale motivo dovrebbe essere respinto in quanto infondato. Esse chiedono, in sostanza, che siano confermate le motivazioni della sentenza impugnata cui fa riferimento tale motivo. A tal riguardo, il Tribunale, lungi dall’introdurre nuovi requisiti, si sarebbe limitato ad applicare la giurisprudenza esistente, la quale impone, in particolare, di determinare l’eventuale funzione tecnica sulla base della rappresentazione grafica del marchio di cui trattasi. La Seven Towns e l’EUIPO sottolineano, inoltre, che i prodotti in oggetto inglobano i puzzle tridimensionali nel loro insieme, di cui i cubi magici non costituirebbero una sotto categoria autonoma.

Giudizio della Corte

33

Con il primo motivo, la Simba Toys afferma che il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, fondandosi in particolare, ai punti da 56 a 77 della sentenza impugnata, su un’interpretazione eccessivamente restrittiva di tale disposizione per quanto riguarda il carattere funzionale della forma in questione. Di conseguenza, a torto il Tribunale avrebbe concluso che le caratteristiche essenziali di tale forma non rispondono a una funzione tecnica del prodotto in oggetto.

34

A tal proposito, se è vero che la valutazione della funzionalità delle caratteristiche essenziali di un segno, nei limiti in cui includa costatazioni di tipo fattuale, non può in quanto tale, salvo il caso di uno snaturamento, essere oggetto di sindacato della Corte nel contesto di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punto 74, e del 17 marzo 2016, Naazneen Investments/UAMI, C‑252/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:178, punto 59), ciò non vale per le questioni di diritto che sorgono nell’ambito dell’esame della pertinenza dei criteri giuridici applicati durante tale valutazione nonché, in particolare, dei fattori presi in considerazione a tal fine (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punti 8485, nonché del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C‑337/12 P a C‑340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 61).

35

Il primo motivo è dunque ricevibile poiché mira a contestare l’applicazione fatta dal Tribunale, nella sentenza impugnata, dei criteri e dei fattori, quali essi derivano, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte, al fine di valutare il carattere funzionale del segno di cui trattasi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.

36

Per quanto riguarda la fondatezza di tale motivo, occorre preliminarmente ricordare che il diritto dei marchi costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza nell’Unione. In tale sistema, ogni impresa dev’essere in grado, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, di far registrare come marchi d’impresa segni che consentano al consumatore di distinguere senza confusione possibile tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

37

Inoltre, come risulta dall’articolo 4 del regolamento n. 40/94, un segno che rappresenta la forma di un prodotto rientra tra i segni idonei a costituire un marchio, a condizione che sia, da un lato, riproducibile graficamente e, dall’altro, adatto a distinguere il prodotto o il servizio di un’impresa da quelli di altre imprese (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punti 3031, nonché del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punto 39).

38

Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che ciascuno degli impedimenti alla registrazione elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato alla luce dell’interesse generale ad esso sottostante (sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 45, nonché del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punto 43).

39

Sotto tale profilo, la Corte ha rilevato che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 mira a evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche utilitarie di un prodotto (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punto 43).

40

Inoltre, occorre ricordare, anzitutto, che un’applicazione corretta di tale disposizione implica che le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale in oggetto siano debitamente identificate (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punto 68, nonché del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C‑337/12 P a C‑340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 46).

41

Nel caso di specie, il Tribunale, al punto 47 della sentenza impugnata, ha confermato la valutazione della commissione di ricorso secondo cui le caratteristiche essenziali del segno di cui trattasi consistono in un cubo e in una struttura a griglia che compare su ciascuna faccia di detto cubo. Tale conclusione non è rimessa in discussione nell’ambito della presente impugnazione.

42

Per quanto riguarda, poi, la questione di stabilire se caratteristiche essenziali di questo tipo rispondano a una funzione tecnica del prodotto, il Tribunale vi ha risposto in senso negativo, respingendo, segnatamente ai punti da 56 a 61 della sentenza impugnata, l’argomento della ricorrente secondo cui le linee nere e, più in generale, la struttura a griglia che compare su ciascuna faccia del cubo di cui trattasi svolgono una funzione tecnica.

43

Su questo punto, il Tribunale ha respinto gli argomenti della ricorrente relativi alla capacità di rotazione dei singoli elementi del cubo in oggetto, della quale le suddette linee nere costituirebbero l’espressione, osservando, in particolare ai punti 58 e 59 della sentenza impugnata, che tali argomenti si basavano essenzialmente sulla conoscenza della capacità di rotazione delle bande verticali e orizzontali del «cubo di Rubik» e che tale capacità non poteva risultare dalle caratteristiche della forma che appare, bensì, tutt’al più, da un meccanismo interno, invisibile, del cubo. Secondo il Tribunale, a giusto titolo la commissione di ricorso non ha inserito tale elemento invisibile nella sua analisi della funzionalità delle caratteristiche essenziali del marchio contestato. In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato che dedurre l’esistenza di un meccanismo interno di rotazione dalle rappresentazioni grafiche di tale marchio non sarebbe stato conforme ai requisiti secondo cui qualsiasi deduzione deve essere effettuata nel modo più oggettivo possibile partendo dalla forma di cui trattasi, come riprodotta graficamente, e deve essere sufficientemente attendibile.

44

Pertanto, al punto 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, analogamente alla commissione di ricorso, che la struttura a griglia che appare su ciascuna faccia del cubo in causa non svolge alcuna funzione tecnica, poiché la circostanza che tale struttura abbia per effetto di dividere visivamente ogni faccia di detto cubo in nove elementi quadrati delle stesse dimensioni non può svolgere una tale funzione tecnica ai sensi della giurisprudenza pertinente.

45

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale, segnatamente al paragrafo 99 delle sue conclusioni, siffatto ragionamento è viziato da un errore di diritto.

46

Infatti, ai fini dell’analisi della funzionalità di un segno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, il quale riguarda unicamente i segni costituiti dalla forma del prodotto concreto, le caratteristiche essenziali di una forma devono essere valutate alla luce della funzione tecnica del prodotto concreto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punto 72).

47

Quindi, e posto che non è contestato il fatto che il segno in causa sia costituito dalla forma di un prodotto concreto e non da una forma astratta, il Tribunale avrebbe dovuto definire la funzione tecnica del prodotto concreto in causa, cioè un puzzle tridimensionale, e tenerne conto nella valutazione della funzionalità delle caratteristiche essenziali di tale segno.

48

Sebbene, ai fini di tale analisi, fosse necessario, come del resto osservato dal Tribunale al punto 59 della sentenza impugnata, partire dalla forma di cui trattasi, quale riprodotta graficamente, la suddetta analisi non poteva però essere effettuata senza prendere in considerazione, all’occorrenza, gli elementi supplementari relativi alla funzione del prodotto concreto in causa.

49

Infatti, da un lato, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nell’esame delle caratteristiche funzionali di un segno, l’autorità competente può effettuare un esame approfondito nel cui contesto si prendano in considerazione, oltre alla rappresentazione grafica e alle eventuali descrizioni presentate all’atto del deposito della domanda di registrazione, gli elementi utili ai fini dell’adeguata identificazione delle caratteristiche essenziali di tale segno (v. sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C‑337/12 P a C‑340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 54).

50

Dall’altro, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 86 e da 91 a 93 delle conclusioni, in ciascuna delle cause che hanno dato origine alle sentenze della Corte del 18 giugno 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377), del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516), e del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry (C‑337/12 P a C‑340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129) le autorità competenti non sarebbero state in grado di analizzare la forma interessata basandosi esclusivamente sulla sua rappresentazione grafica, senza attingere ad informazioni supplementari relative al prodotto concreto.

51

Ne consegue che il Tribunale ha compiuto un’interpretazione troppo restrittiva dei criteri di valutazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, là dove ha affermato, in particolare ai punti da 57 a 59 della sentenza impugnata, che, ai fini dell’analisi della funzionalità delle caratteristiche essenziali del segno in oggetto, cioè la struttura a griglia che compare su ciascuna faccia del cubo, si deve partire dalla forma in causa, come rappresentata graficamente, senza che occorra prendere in considerazione elementi supplementari che un osservatore oggettivo non sarebbe in grado di «stabilire precisamente» sulla base delle rappresentazioni grafiche del marchio contestato, quali la capacità di rotazione degli elementi individuali di un puzzle tridimensionale del tipo «cubo di Rubik».

52

Inoltre, il fatto, enunciato al punto 55 della sentenza impugnata, che il marchio contestato sia stato registrato per «puzzle tridimensionali» in generale, ossia senza limitarsi a quelli con capacità di rotazione, e che il titolare di detto marchio non abbia allegato alla sua domanda di registrazione una descrizione in cui fosse specificato che la forma in esame possedeva una siffatta capacità, non impedisce che, ai fini dell’analisi della funzionalità delle caratteristiche essenziali del segno in causa, sia presa in considerazione una simile funzione tecnica del prodotto concreto rappresentato da tale segno, salvo consentire al titolare del suddetto marchio di estendere la tutela conferita dalla registrazione del medesimo a ogni tipo di puzzle di forma simile, cioè a ogni puzzle tridimensionale i cui elementi rappresentino la forma di un cubo, indipendentemente dalle sue modalità di funzionamento.

53

Orbene, la possibilità da ultimo menzionata contrasterebbe con l’obiettivo perseguito dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, consistente, come ricordato al punto 39 della presente sentenza, nell’evitare di conferire a un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche utilitarie di un prodotto.

54

In considerazione di tutto quanto precede, si deve accogliere il primo motivo d’impugnazione e, per l’effetto, annullare la sentenza impugnata, senza che occorra esaminare gli altri argomenti di detto motivo né gli altri motivi di tale impugnazione.

Sulla controversia in primo grado

55

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando la Corte annulla una decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

56

Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari a statuire definitivamente sul secondo motivo del ricorso in primo grado, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.

57

Infatti, dai punti da 42 a 53 della presente sentenza risulta che detto motivo di ricorso è fondato.

58

Di conseguenza, occorre annullare la decisione controversa per violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.

Sulle spese

59

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese.

60

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

61

Poiché la ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell’EUIPO e della Seven Towns, queste ultime, rimaste soccombenti, vanno condannate alle spese relative sia al procedimento di primo grado nella causa T‑450/09 sia a quello d’impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 novembre 2014, Simba Toys/UAMI – Seven Towns (Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia) (T‑450/09, EU:T:2014:983), è annullata.

 

2)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o settembre 2009 (procedimento R 1526/2008-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Simba Toys GmbH & Co. KG e la Seven Towns Ltd., è annullata.

 

3)

La Seven Towns Ltd. e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Simba Toys GmbH & Co. KG relative sia al procedimento di primo grado nella causa T‑450/09 sia a quello di impugnazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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