EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CC0657

Conclusioni dell’avvocato generale M. Wathelet, presentate il 30 maggio 2017.
Viasat Broadcasting UK Ltd contro TV2/Danmark A/S.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/Danmark – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali” – Sentenza Altmark.
Causa C-657/15 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:405

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate il 30 maggio 2017 ( 1 )

Causa C‑657/15 P

Viasat Broadcasting UK Ltd

contro

TV2/Danmark A/S,

Commissione europea

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi nei confronti dell’emittente danese TV2/Danmark – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali” – Sentenza Altmark»

1.

Con la sua impugnazione, la Viasat Broadcasting UK Ltd (in prosieguo: la «Viasat») chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea TV2/Danmark/Commissione ( 2 ), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha annullato la decisione 2011/839/UE della Commissione ( 3 ), nella parte in cui la Commissione europea aveva considerato che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 trasferiti alla TV2/Danmark tramite il Fondo TV2 costituivano aiuti di Stato e, dall’altro lato, ha respinto quanto al resto il ricorso della TV2/Danmark A/S (in prosieguo: la «TV2 A/S») volto all’annullamento parziale della suddetta decisione (la TV2 A/S una società per azioni danese di radiodiffusione che è stata costituita il 1o gennaio 2003 per sostituire, con effetti contabili e fiscali, l’impresa statale autonoma TV2/Danmark (in prosieguo: la «TV2»). La presente causa è legata alle cause C‑649/15 P e C‑656/15 P, anch’esse relative a impugnazioni contro la suddetta sentenza e nelle quali presento le mie conclusioni del pari in data odierna. Essa è altresì affine alla sentenza che ha dato origine recentemente alla sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione (C‑660/15 P, EU:C:2017:178).

I. Fatti

2.

Nei limiti in cui i fatti all’origine della presente causa sono identici a quelli all’origine della causa C‑656/15 P, rinvio ai paragrafi da 2 a 15 delle conclusioni che ho presentato nella detta causa, parimenti lette in data odierna.

II. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

3.

Per le stesse ragioni, rinvio ai paragrafi da 16 a 19 delle conclusioni da me presentate nella causa C‑656/15 P.

III. Sull’impugnazione

4.

A sostegno della sua impugnazione, la Viasat solleva due motivi relativi ad errori di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso, da un lato, dichiarando che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 trasferiti dalla TV2 Reklame alla TV2 tramite il Fondo TV2 non costituivano risorse statali e, dall’altro lato, interpretando in modo erroneo la seconda condizione sancita dalla Corte nella sua sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, (C‑280/00, EU:C:2003:415, e, per quanto riguarda le condizioni imposte dalla Corte in tale sentenza, le «condizioni Altmark»).

5.

Conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte ha ritenuto di essere sufficientemente edotta all’esito della fase scritta del procedimento e che, pertanto, non era necessaria un’udienza di discussione.

A. Sul primo motivo

1.  Sintesi degli argomenti delle parti

6.

La Viasat afferma, in sostanza, che dichiarando, al punto 220 della sentenza impugnata, che la Commissione non avrebbe dovuto qualificare, nella decisione controversa, gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 come «aiuti di Stato», in quanto tali introiti non costituivano «risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

7.

La Viasat è sostenuta dalla Commissione.

8.

La TV2 A/S e il Regno di Danimarca contestano detto argomento. In sostanza essi affermano, in primo luogo, che gli introiti in parola non costituivano risorse statali né, di conseguenza, aiuti di Stato, in quanto provenivano non dallo Stato danese ma dall’attività della TV2. In secondo luogo, essi sostengono che il fatto che la TV2 Reklame e il Fondo TV2 fossero enti pubblici posseduti e controllati dallo Stato danese era privo d’incidenza al riguardo e, in terzo luogo, che le affermazioni della Viasat e della Commissione relative al controllo esercitato dallo Stato danese sulle risorse di tali enti erano dovute ad una errata interpretazione del diritto danese. La TV2 A/S sostiene altresì che i suddetti introiti non hanno procurato alcun vantaggio concorrenziale alla TV2.

2.  Valutazione

9.

Il primo motivo sollevato dalla Viasat è analogo a quello fatto valere dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑656/15 P, Commissione/TV2/Danmark, dato che ognuna delle suddette parti contesta l’interpretazione della nozione di «risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e la sua applicazione al caso di specie da parte del Tribunale.

10.

L’analisi presentata nelle mie conclusioni odierne relativa al motivo unico sollevato dalla Commissione nella causa C‑656/15 P è applicabile, mutatis mutandis, al primo motivo della Viasat nella presente causa. In questa sede, mi limiterò pertanto ad una sintesi di tale valutazione. Per un’esposizione più completa della suddetta analisi rinvio ai paragrafi da 24 a 97 delle predette conclusioni.

11.

In primo luogo, per quanto riguarda l’imputabilità della misura, è pacifico nel caso di specie che le autorità pubbliche debbono essere considerate come implicate nell’adozione della stessa ( 4 ).

12.

In secondo luogo, la necessità che il vantaggio sia accordato direttamente o indirettamente tramite risorse statali, non implica, come deriva dalla costante giurisprudenza della Corte, che sia necessario in tutti i casi dimostrare che vi è stato un trasferimento di risorse statali perché il vantaggio concesso ad una o più imprese possa essere considerato come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 5 ).

13.

È tenendo a mente queste considerazioni che esaminerò se, dichiarando che la Commissione ha commesso un errore di diritto per aver qualificato come «risorse statali», nella decisione controversa, gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 trasferiti dalla TV2 Reklame alla TV2 tramite il Fondo TV2, il Tribunale abbia correttamente interpretato tale nozione di «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

14.

Come ricorda giustamente la Viasat, nella sentenza del 16 maggio 2002, Commissione/Francia, detta Stardust Marine (C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 37) la Corte ha dichiarato che «dalla giurisprudenza della Corte già risult[a] che [l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE] comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate risorse statali» ( 6 ).

15.

E al punto 38 di questa stessa sentenza la Corte ha asserito che «la Commissione, ritenendo nell’ambito della decisione controversa che le risorse di imprese pubbliche, quali quelle del Crédit Lyonnais e delle controllate di quest’ultimo, ricadessero sotto il controllo dello Stato e fossero dunque a disposizione di quest’ultimo, non ha dato un’interpretazione erronea della nozione di “risorse statali” di cui all’[articolo 107, paragrafo 1, TFUE]. Infatti, lo Stato è perfettamente in grado, esercitando la sua influenza dominante su tali imprese, di orientare l’utilizzazione delle risorse di queste ultime per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di altre imprese».

16.

Orbene, nel caso di specie è pacifico che lo Stato (il Regno di Danimarca) era l’unico azionista della società per azioni TV2 Reklame, dato che il capitale sociale era sottoscritto dallo Stato e il ministro della Cultura doveva approvare lo statuto della società e le sue modifiche. La TV2 Reklame era quindi totalmente soggetta al controllo dello Stato ( 7 ).

17.

Concordo con la Viasat che il trasferimento delle risorse di cui si tratta tramite il Fondo TV2 non pregiudica affatto il loro carattere di «risorse statali», poiché anche il Fondo TV2 è un’impresa pubblica controllata dallo Stato danese.

18.

Il fatto che, come indicato dalla giurisprudenza della Corte che ho appena citato, le risorse di una società pubblica interamente posseduta e controllata dallo Stato siano «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, mi sembra una ragione sufficiente per proporre l’annullamento della sentenza impugnata. Per amor di completezza, analizzerò altri motivi che mi condurranno alla medesima conclusione.

a)  L’origine dei fondi non è determinante

19.

Al punto 208 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sorprendentemente dedotto dalla giurisprudenza citata al punto 201 della stessa sentenza ( 8 ), letta assieme alle sentenze del 16 maggio 2000, Ladbroke Racing/Commissione (C‑83/98 P, EU:C:2000:248) e del 12 dicembre 1996, Air France/Commissione (T‑358/94, EU:T:1996:194), che risorse provenienti da terzi potevano costituire risorse statali, a condizione che fossero state messe volontariamente a disposizione dello Stato dai loro proprietari (v. l’esempio di coloro che depositavano i fondi presso la Caisse des dépôts et consignations‑participations, nella summenzionata sentenza Air France/Commissione), o fossero state oggetto di rinuncia da parte dei loro proprietari (come le vincite non reclamate dagli scommettitori, nella causa che ha dato origine alle menzionata sentenza Ladbroke Racing/Commissione), prima di concludere, ai punti 211 e 212 della sentenza impugnata, che gli introiti pubblicitari di cui al caso di specie provenivano da inserzionisti che avevano acquistato spazi pubblicitari sulla TV2 e che, di conseguenza, tali risorse non potevano considerarsi come soggette al controllo dello Stato danese, poiché non si trattava di risorse messe volontariamente a disposizione dello Stato dai loro proprietari né di risorse oggetto di rinuncia da parte dei loro proprietari e di cui lo Stato aveva di fatto assunto la gestione.

20.

Non condivido questa conclusione cui ha condotto il ragionamento effettuato ai punti da 202 a 212 della sentenza impugnata e questo per due motivi.

21.

Da un lato, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’origine di una particolare risorsa e la sua natura inizialmente privata (nel caso di specie, il denaro versato da imprese intenzionate a fare pubblicità sulla TV2) sono prive di importanza quando si tratti di esaminare la questione giuridica di stabilire se fondi che sono passati di mano e si trovano in possesso e sotto il controllo di un organismo interamente posseduto dallo Stato siano o meno risorse «statali». Il Tribunale pertanto è incorso in un errore di diritto (in particolare ai punti 208, 211 e 212 della sentenza impugnata) attribuendo rilievo ad elementi diversi dalle risorse stesse (e, più in particolare, alla loro origine) ( 9 ).

22.

Dall’altro lato, al punto 208 della sentenza impugnata il Tribunale tenta erroneamente di dedurre dalle due sentenze della Corte l’idea che una o l’altra delle due condizioni «nuove» e supplementari (v. paragrafo 19 delle presenti conclusioni) debbano essere soddisfatte affinché risorse provenienti da terzi siano considerate come «risorse statali».

23.

Difatti, la giurisprudenza sopra citata non contiene alcun elemento probatorio che porti a concludere – come suggerito dalla sentenza impugnata – che le risorse di imprese pubbliche dovrebbero essere considerate come «risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE soltanto se si tratti di risorse messe volontariamente a disposizione dello Stato dai loro proprietari ovvero di risorse oggetto di rinuncia da parte dei loro proprietari e di cui lo Stato ha di fatto assunto la gestione.

24.

In ogni caso, questo non emerge affatto dalla giurisprudenza rilevante nella presente causa, ossia la sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, detta Stardust Marine (C‑482/99, EU:C:2002:294, punti 3738), peraltro successiva alle due pronunce su cui tenta vanamente di fondarsi la sentenza impugnata.

25.

Per di più, mentre la seconda condizione suggerita dal Tribunale (quella delle risorse oggetto di rinuncia) non ha manifestamente alcuna relazione con le circostanze del caso di specie, la prima (la messa a disposizione volontaria) contrasta con la giurisprudenza più recente del Tribunale (sentenza del 27 settembre 2012, Francia/Commissione, T‑139/09, EU:T:2012:496, che non è stata impugnata, punti 63 e 64) ( 10 ).

b)  Il controllo delle autorità pubbliche è determinante

26.

A mio avviso, ai punti 212, 214 e 215 della sentenza impugnata il Tribunale è incorso in un errore di diritto dando un’interpretazione eccessivamente restrittiva alla nozione di «controllo» nel valutare se lo Stato danese esercitasse, tramite il Fondo TV2, un controllo sulle risorse trasferite dalla TV2 Reklame alla TV2.

27.

Infatti, lo stesso Tribunale specifica nella sentenza impugnata (punto 182) che dall’articolo 29, paragrafo 2, della legge del 1994 deriva che il Fondo TV2 era alimentato dai profitti della pubblicità su TV2. Dal medesimo articolo risulta altresì che era il ministro della Cultura a fissare la quota dei profitti della TV2 Reklame da versare al Fondo TV2. Come spiegato dal Tribunale al punto 181 della sentenza impugnata, e come indicato dal considerando 81 della decisione controversa, la quota dei profitti cumulati della TV2 Reklame non trasferita al Fondo TV2 poteva essere utilizzata dal ministro della Cultura – previa approvazione della commissione finanze del Folketing (Parlamento danese) – per il rimborso di una garanzia statale concessa precedentemente o per scopi culturali (v. articolo 33 della legge del 1994 ( 11 )).

28.

Pertanto, lo Stato disponeva di tutti i diritti e di un controllo totale sui profitti della TV2 Reklame e derivava direttamente dalla legislazione che tali risorse potevano servire a fini diversi dal loro versamento al Fondo TV2.

29.

Poiché il ministro della Cultura poteva decidere che le risorse fossero destinate a uno scopo diverso dal trasferimento al Fondo TV2, si deve concludere che lo Stato controllava le suddette risorse, a prescindere dal modo in cui il ministro della Cultura abbia, di fatto, deciso di utilizzare le stesse risorse nel corso di un determinato anno.

30.

Inoltre, soltanto il ministro della Cultura poteva decidere l’importo da versare, per un anno determinato, dal Fondo TV2 alla TV2, dato che il trasferimento di risorse dal Fondo TV2 alla TV2 poteva essere effettuato solo conformemente al quadro di bilancio della TV2, stabilito dal ministro della Cultura ( 12 ).

31.

Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, da un lato, perché non ha tenuto conto, nel valutare la presenza o meno di risorse statali, del fatto che lo Stato disponeva di tutti i diritti e di un controllo totale sulle risorse della TV2 Reklame e poteva decidere se tali risorse dovessero essere trasferite al Fondo TV2 o essere utilizzate per altri scopi, per esempio culturali e, dall’altro lato, perché non ha preso in considerazione il fatto che lo Stato controllava totalmente le risorse del Fondo TV2 e poteva pertanto decidere unilateralmente il momento in cui queste risorse dovevano essere versate alla TV2 nonché l’ammontare di tale versamento.

c)  Il Tribunale ha interpretato erroneamente la sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160)

32.

Per giustificare il suo argomento relativo all’insufficienza del controllo pubblico esercitato dalle autorità danesi affinché le risorse di cui trattasi possano essere qualificate come «risorse statali», il Tribunale ha paragonato la causa in parola a quella che ha dato luogo alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160).

33.

Io ritengo, al contrario ( 13 ) (come la Viasat), che le due cause siano nettamente diverse tanto in fatto quanto in diritto.

34.

Infatti, nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), la Corte ha escluso la qualificazione di «aiuti di Stato», perché i vantaggi consentiti ai produttori di energia elettrica verde erano finanziati esclusivamente da imprese private di fornitura di energia elettrica, tramite fondi di cui lo Stato non aveva mai il controllo e che, di conseguenza, «non escono mai dalla sfera privata» (v. le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2000:585, paragrafo 166). Sulla stessa linea, la sentenza del 5 marzo 2009, UTECA (C‑222/07, EU:C:2009:124, anch’essa citata dal Tribunale nella sentenza impugnata), verteva, come nella causa che ha dato origine alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), su una situazione in cui le risorse in questione non erano mai uscite dalla sfera privata.

35.

Altri due elementi permettono di evidenziare le differenze tra la presente causa e quella che ha dato origine alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160).

36.

Da un lato, la causa in esame riguarda trasferimenti di risorse da un’impresa pubblica a seguito di una decisione presa ogni anno dal ministro della Cultura, mentre nella causa che ha dato origine alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), si trattava di una disposizione normativa generale relativa a trasferimenti imposti a talune imprese a favore di un’altra categoria di operatori (essenzialmente privati).

37.

Dall’altro lato, nella causa all’origine della sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), la società in questione (la PreussenElektra) non era stata incaricata di gestire una misura di aiuto, in quanto non si trattava di un sistema di compensazione mediante il quale le società su cui gravavano i costi aggiuntivi ricevevano una compensazione a questo titolo.

38.

La soluzione seguita nella suddetta sentenza non può quindi applicarsi in una situazione in cui lo Stato ha creato un ente giuridico distinto, come la TV2 Reklame, incaricandolo di gestire una misura di aiuto ( 14 ).

39.

I fatti del caso in esame sono, invece, molto simili a quelli della causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413) ( 15 ).

40.

Una società pubblica (la SEP) era stata incaricata della riscossione di somme derivanti da un supplemento di prezzo che lo Stato olandese aveva imposto per legge agli acquirenti di energia elettrica allo scopo di neutralizzare i costi non conformi al mercato. In pratica, tale supplemento veniva pagato al gestore della rete che, ogni anno, doveva cedere il gettito da esso derivante alla SEP. Quest’ultima conservava poi 400 milioni di fiorini olandesi (NLG) (EUR 181512086,40) per coprire i costi non conformi al mercato relativi al 2000 e cedeva l’eccedenza al ministro.

41.

In tale causa la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che era poco rilevante che la società designata (la SEP) fosse al tempo stesso il centralizzatore della tassa percepita, il gestore dei fondi raccolti e il beneficiario di una parte di tali fondi, perché era possibile distinguere i diversi ruoli della SEP e controllare l’utilizzazione dei fondi, con la conseguenza, secondo la Corte, che «finché tale società designata non si è attribuita l’importo di NLG 400 milioni [EUR 18512086,40], momento a partire dal quale essa ne ha la libera disposizione, tale importo resta sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali, il che è sufficiente perché esso sia qualificato risorsa statale (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione [detta Stardust Marine]C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 37)».

42.

La Corte ha poi precisato che la misura in esame nella suddetta causa era diversa da quella di cui alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), «in cui la Corte ha dichiarato al punto 59 che l’obbligo, imposto a imprese private di fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non determina alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica. In quest’ultimo caso le imprese non erano incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale, ma erano vincolate ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie» (sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 74).

43.

Così come nella causa all’origine di quest’ultima sentenza, la TV2 Reklame è un organismo pubblico autonomo istituito per la raccolta di risorse tramite la vendita di spazi pubblicitari sulla TV2 e per la gestione di tali risorse.

44.

Lo stesso ragionamento, del resto, si applica nei confronti del Fondo TV2, poiché si tratta di un organismo pubblico e il ministro poteva, inoltre, disporre delle risorse del fondo.

45.

Come nelle sentenze citate alla nota 14 delle presenti conclusioni, il legislatore ha istituito un regime in forza del quale la società pubblica (nel nostro caso, la TV2 Reklame) beneficia di una compensazione per l’aiuto che essa gestisce, nella fattispecie sotto forma del diritto di vendere gli spazi pubblicitari della TV2.

46.

A ciò si aggiunge il fatto che la TV2 Reklame non era soggetta ad un obbligo di acquisto dalla TV2 tramite le proprie risorse finanziarie, contrariamente a quanto avveniva nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160). Dalla normativa danese deriva, invece, che la TV2 doveva mettere degli spazi pubblicitari a disposizione della TV2 Reklame e che la TV2 Reklame non era quindi tenuta ad acquistare questi spazi pubblicitari dalla TV2 ad un prezzo prestabilito, come accadeva nella suddetta sentenza.

47.

Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto perché ha considerato che la presente causa era analoga a quella che ha dato origine alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), interpretazione errata che ha avuto un ruolo fondamentale nella motivazione data dal Tribunale per annullare la decisione controversa.

d)  Mancanza di differenza quanto all’origine delle risorse derivanti dai canoni e dagli introiti pubblicitari

48.

Come rileva la Viasat, da quanto precede risulta che è fondamentale, per una corretta definizione delle risorse del Fondo TV2, che quelle della TV2 Reklame siano qualificate come «risorse statali», perché conservano la natura di risorse statali dopo il trasferimento al Fondo TV2, così come gli introiti tratti dal canone audiovisivo. Di conseguenza, sono le risorse del Fondo TV2 che possono essere qualificate come «risorse statali».

49.

Infatti, la distinzione operata dal Tribunale tra l’origine degli introiti pubblicitari trasferiti dalla TV2 Reklame alla TV2 tramite il Fondo TV2 e quella delle risorse derivanti dal canone audiovisivo versati dal Fondo TV2 alla TV2 non è né logica né giustificata nel caso di specie.

50.

È difficile capire sotto quale profilo risorse derivanti dal pagamento imposto per legge agli utenti privati per accedere ai canali televisivi del servizio pubblico siano diverse dal pagamento effettuato da inserzionisti privati per ottenere spazi pubblicitari su questi media. In entrambi i casi si tratta di risorse provenienti da terzi versate a un’impresa pubblica, che si tratti della Danmarks Radio o della TV2 Reklame, in cambio di una controprestazione.

51.

Gli errori di diritto che ho individuato rivelano le ragioni per cui il Tribunale è giunto alla conclusione che questi due tipi di risorse dovevano essere trattati in modo diverso, anche se versavano, quanto alla loro origine, nella medesima situazione.

52.

Ne consegue che il primo motivo deve essere accolto.

B. Sul secondo motivo

1.  Sintesi degli argomenti delle parti

53.

La Viasat sostiene il Tribunale è incorso in un errore di diritto per aver dichiarato, al punto 106 della sentenza impugnata, che la decisione controversa è viziata da un errore di diritto per quanto attiene alla portata della seconda condizione Altmark.

54.

Secondo la Viasat, trattandosi di un ricorso di annullamento, il Tribunale avrebbe dovuto attenersi all’esame della motivazione della suddetta decisione, senza fondare la sua valutazione sull’interpretazione della stessa data dalla Commissione nel corso del giudizio. A questo proposito, la Viasat sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 97, 99 e da 104 a 106 della sentenza impugnata, i considerando pertinenti della detta decisione non indicano affatto che la seconda condizione Altmark «includa il concetto di efficienza del beneficiario della compensazione». La Viasat afferma che tale condizione, la quale impone che i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione siano previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, è diretta ad evitare ogni ricorso abusivo alla nozione di «servizio pubblico». Orbene, secondo la Viasat l’intervento del parlamento danese è insufficiente a soddisfare la suddetta condizione.

55.

La Viasat è sostenuta dalla Commissione.

56.

La TV2 A/S e il Regno di Danimarca contestano la ricevibilità del secondo motivo.

57.

Nel merito, la TV2 A/S contesta che il Tribunale abbia fondato la sua valutazione della portata della seconda condizione Altmark unicamente sull’interpretazione della decisione controversa fornita dalla Commissione durante la fase scritta del procedimento. Esso avrebbe, invece, basato la sua valutazione sia sulla motivazione della decisione controversa sia sull’interpretazione della stessa data dalla Commissione nel corso del giudizio. In ogni caso, la TV2 A/S ritiene che, conformemente alla seconda condizione Altmark, i parametri di calcolo della compensazione fossero previamente definiti in modo obiettivo e trasparente.

2.  Valutazione

58.

Concordo con la TV2 A/S e con il Regno di Danimarca riguardo all’irricevibilità del presente motivo.

59.

La Viasat afferma che le conclusioni della sentenza impugnata relative alla seconda condizione Altmark la riguardano individualmente e direttamente.

60.

Tuttavia, essa al tempo stesso ammette che, considerata isolatamente, questa parte della sentenza impugnata è priva d’incidenza sul dispositivo (punti 30 e 31 del ricorso d’impugnazione).

61.

Difatti, poiché il dispositivo della sentenza impugnata dà ragione alla Viasat e non contiene alcun elemento relativo alla seconda condizione Altmark, la Viasat non ha l’interesse necessario a giustificare che la Corte proceda al controllo della motivazione della sentenza impugnata relativa a tale seconda condizione.

62.

È sufficiente osservare che tale motivo di ricorso, oltre al fatto di non essere diretto all’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale di cui al dispositivo della stessa e dunque dover essere dichiarato irricevibile per questa sola ragione, avrebbe senso solo se venisse accolto il primo motivo dell’impugnazione proposta dalla TV2 A/S nella causa C‑649/15 P, TV2/Danmark/Commissione, relativo all’applicazione della quarta condizione Altmark – cosa che non dovrebbe avvenire, secondo le conclusioni da me presentate in data odierna nella suddetta causa – cosicché deve, comunque, essere considerato inoperante.

63.

Infatti, l’argomento della Viasat secondo il quale il suddetto motivo può essere esaminato nel merito dalla Corte perché la motivazione della sentenza impugnata relativa alla seconda condizione Altmark la riguarda direttamente e individualmente, nonostante il Tribunale le abbia dato ragione nel dispositivo della sentenza impugnata, è privo di rilevanza sulla suddetta valutazione.

64.

Pertanto, occorre respingere il presente motivo in quanto irricevibile e, in ogni caso, inoperante.

65.

In subordine, occorre rilevare che, anche nella causa C‑660/15 P, la Viasat aveva sostenuto nella sua impugnazione che la seconda condizione Altmark non era rispettata.

66.

Nel frattempo, la suddetta impugnazione è stata respinta dalla Corte nella sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione (C‑660/15 P, EU:C:2017:178). Secondo la Corte, «il Tribunale non è (…) quindi incorso in un errore di diritto nel considerare, nella sentenza impugnata, che l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non impone alla Commissione di prendere in considerazione la seconda e la quarta condizione Altmark al fine di decidere se un aiuto di Stato sia compatibile con il mercato interno ai sensi di tale disposizione».

67.

Ne discende che il secondo motivo dev’essere respinto.

C. Sugli effetti dell’annullamento della sentenza impugnata

68.

Nei limiti in cui, con il quarto motivo dedotto in primo grado, sollevato a sostegno del terzo capo delle conclusioni presentate in subordine, la ricorrente in primo grado contestava alla Commissione un errore di diritto, in quanto essa aveva considerato come aiuti di Stato le somme provenienti dagli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 che le erano state trasferite attraverso il Fondo TV2, e alla luce della mia analisi a proposito del primo motivo del presente ricorso, è evidente che la Corte debba quindi statuire essa stessa e respingere nel merito il terzo capo delle conclusioni formulato in subordine dalla parte ricorrente in primo grado.

IV. Sulle spese

69.

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Poiché la Viasat ha ottenuto ragione sul primo motivo ma è risultata soccombente sul secondo, ritengo che la TV2 A/S debba essere condannata a sostenere le proprie spese nonché il 50% delle spese della Viasat e, per il resto, le parti debbano sopportare le proprie spese.

70.

In forza dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Il Regno di Danimarca, in quanto parte interveniente dinanzi al Tribunale, sopporta le proprie spese.

V. Conclusione

71.

Per tali motivi, propongo alla Corte di statuire come segue:

annullare la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015, TV2/Danmark/Commissione (T‑674/11, EU:T:2015:684), nei limiti in cui quest’ultimo ha annullato la decisione 2011/839/UE, della Commissione del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/Danmark, per il solo fatto che in tale decisione la Commissione ha considerato che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2/Danmark attraverso il Fondo TV2 costituivano aiuti di Stato;

respingere nel merito il terzo capo delle conclusioni, formulato in subordine dalla parte ricorrente in primo grado;

respingere il ricorso quanto al resto; e

decidere che la TV2 Danmark A/S sopporti il 50% delle spese della Viasat Broadcasting UK Ltd e, per il resto, che le altre parti sopportino le proprie spese.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Sentenza del 24 settembre 2015, TV2/Danmark/Commissione (T‑674/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:684).

( 3 ) Decisione del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU L 340, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

( 4 ) V. sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, detta Stardust Marine (C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 52); del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a. (C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 17), nonché ordinanza del 22 ottobre 2014, Elcogás (C‑275/13, non pubblicata, EU:C:2014:2314, punto 22).

( 5 ) V., in particolare, sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, detta Stardust Marine (C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 36); del 30 maggio 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE (C‑677/11, EU:C:2013:348, punto 34), e del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a. (C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 19).

( 6 ) La Corte fa riferimento alla sentenza del 16 maggio 2000, Francia/Ladbroke Racing e Commissione (C‑83/98 P, EU:C:2000:248, punto 50). V. altresì nota a pag. 15 delle mie conclusioni presentate in data odierna nella causa C‑656/15 P.

( 7 ) Ciò si evince dall’articolo 31, paragrafo 1, della Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge danese codificata n. 578 relativa al servizio di radiodiffusione) del 24 giugno 1994 (in prosieguo: la «legge del 1994»). V. anche considerando 80, 89 e 90 della decisione controversa.

( 8 ) Sentenze del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE,(C‑677/11, EU:C:2013:348, punto 35 e giurisprudenza ivi citata), e del 15 gennaio 2013, Aiscat/Commissione (T‑182/10, EU:T:2013:9, punto 104).

( 9 ) V., al riguardo, le mie conclusioni presentate in data odierna nella causa l’affaire C‑656/15 P de ce jour (paragrafi 46 e segg.).

( 10 ) V. le mie conclusioni presentate in data odierna nella causa C‑656/15 P, paragrafo 59.

( 11 ) V., altresì, considerando 81 e 84 della decisione controversa.

( 12 ) V. articolo 30 della legge del 1994, citata alla nota a pag. 28 delle conclusioni da me presentate in data odierna nella causa C‑656/15 P.

( 13 ) Al pari di Bacon, op. cit., che, dopo aver commentato la sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), continua sostenendo che «[a] rather different example of the analysis of payments from private parties was the advertising revenues paid to the Danish broadcaster TV2, which the [General] Court held were not State resources despite the fact that the Danish authorities could restrict the percentage of those revenues that was transferred to TV2» (il corsivo è mio); [«[u]n esempio alquanto diverso dell’analisi dei versamenti provenienti da soggetti privati è stato costituito dagli introiti pubblicitari pagati dall’emittente danese TV2, che secondo il Tribunale non costituivano risorse statali malgrado il fatto che le autorità danesi potessero limitare la percentuale di tali risorse versate alla TV2»(traduzione libera)].

( 14 ) Sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 74); del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a. (C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 35), nonché ordinanza del 22 ottobre 2014, Elcogás (C‑275/13, non pubblicata, EU:C:2014:2314, punto 32).

( 15 ) V., in particolare, punto 74. V., altresì, ordinanza del 22 ottobre 2014, Elcogás (C‑275/13, non pubblicata, EU:C:2014:2314, punto 32).

Top