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Document 62015CC0549

Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 18 gennaio 2017.
E.ON Biofor Sverige AB contro Statens energimyndighet.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping.
Rinvio pregiudiziale – Promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili – Biocarburanti usati per il trasporto – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 18, paragrafo 1 – Sistema di “equilibrio di massa” destinato a garantire che il biogas soddisfi i criteri di sostenibilità prescritti – Validità – Articoli 34 e 114 TFUE – Normativa nazionale che richiede che l’equilibrio di massa venga raggiunto all’interno di un luogo chiaramente delimitato – Prassi dell’autorità nazionale competente che ammette che tale condizione possa essere soddisfatta qualora il biogas sostenibile sia trasportato tramite la rete di gas nazionale – Ingiunzione di detta autorità che esclude che la medesima condizione possa essere soddisfatta in caso di importazioni provenienti da altri Stati membri di biogas sostenibile tramite le reti di gas nazionali interconnesse – Libera circolazione delle merci.
Causa C-549/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:25

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 18 gennaio 2017 ( 1 )

Causa C‑549/15

E.ON Biofor Sverige AB

contro

Statens energimyndighet

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping (Tribunale amministrativo, Svezia)]

«Interpretazione dell’articolo 34 TFUE e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili — Sistema dell’equilibrio di massa diretto a individuare il gas sostenibile per garantire che l’utilizzo del biogas rispetti i criteri di sostenibilità previsti dalla direttiva — Società stabilita in uno Stato membro che importa biogas da un altro Stato membro attraverso la rete di gasdotti nazionali interconnessi — Normativa nazionale che subordina il trattamento fiscale favorevole del biogas alla condizione che l’equilibrio di massa sia raggiunto in un luogo chiaramente delimitato, escludendone il trasporto transfrontaliero tramite gasdotto»

1. 

Il biogas ( 2 ) viene generato, con mezzi naturali o in impianti industriali, a partire dalle reazioni di disgregazione di materia organica provocate da taluni microorganismi in ambienti anaerobici. Il suo utilizzo (ad esempio come biocarburante per il trasporto) presenta notevoli vantaggi per l’ambiente quando tale gas proviene da rifiuti organici ( 3 ), ma può pregiudicare altri interessi (tra l’altro, l’approvvigionamento alimentare della popolazione o la biodiversità di zone di elevato valore ecologico) quando sia ottenuto da materie prime diverse dai rifiuti ( 4 ).

2. 

È questo il rischio che la direttiva 2009/28/CE ( 5 ) mira a contrastare laddove dispone che, per beneficiare del regime delle energie da fonti rinnovabili, il biogas utilizzato come biocarburante deve rispettare alcuni rigorosi «criteri di sostenibilità». La verifica del rispetto di tali criteri è inoltre soggetta a un metodo denominato «equilibrio di massa» (in prosieguo: l’«EM»), sul quale vertono le questioni sottoposte alla Corte dal giudice del rinvio.

3. 

In concreto, si solleva per la prima volta dinanzi alla Corte la questione se l’articolo 18 della direttiva 2009/28, che disciplina il metodo EM, imponga a uno Stato membro di accettare il biogas sostenibile importato da un altro Stato membro attraverso la rete interconnessa di gasdotti nazionali ( 6 ). In caso di risposta negativa, il giudice a quo chiede se detta disposizione contravvenga al divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione (articolo 34 TFUE).

4. 

Per fornire una risposta utile alle questioni pregiudiziali ( 7 ), ritengo che la Corte debba altresì precisare se una normativa nazionale, come quella svedese, che consente di applicare il metodo EM alla sua rete nazionale di gasdotti, ma non alla rete transfrontaliera di gasdotti interconnessi, sia compatibile con l’articolo 34 TFUE.

I – Contesto normativo

A – Diritto dell’Unione: Direttiva 2009/28

5.

Ai sensi dell’articolo 1:

«[Detta] direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. (…) Fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi».

6.

L’articolo 2, secondo comma, lettere a), e), i) e k), contiene le seguenti definizioni:

«a)

“energia da fonti rinnovabili”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

(...)

e)

“biomassa”: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

(...)

i)

“biocarburanti”: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;

j)

“garanzia di origine”: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE;

k)

“regime di sostegno”: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni».

7.

Ai sensi dell’articolo 3:

«1.   Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020, calcolata conformemente agli articoli da 5 a 11, sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell’anno, indicato nella terza colonna della tabella all’allegato I, parte A. Tali obiettivi nazionali generali obbligatori sono coerenti con l’obiettivo di una quota pari almeno al 20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020. Al fine di conseguire più facilmente gli obiettivi fissati nel presente articolo, ogni Stato membro promuove e incoraggia l’efficienza ed il risparmio energetici.

(…)

4.   Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro.

(...)».

8.

Per quanto riguarda il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili, l’articolo 5, paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è calcolato come la somma:

a)

del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

b)

del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; e

c)

del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l’elettricità e l’idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini delle lettere a), b) o c), del primo comma.

(...) i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità definiti all’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, non sono presi in considerazione».

9.

Ai sensi del suo considerando 65:

«La produzione di biocarburanti dovrebbe essere sostenibile. Pertanto occorre che i biocarburanti utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente direttiva e i biocarburanti che beneficiano di regimi di sostegno nazionali soddisfino criteri di sostenibilità».

10.

L’articolo 17 precisa tali criteri nei termini seguenti:

«1.   Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all’interno o all’esterno del territorio della Comunità, l’energia prodotta da biocarburanti e da bioliquidi è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6:

a)

per misurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali;

b)

per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili;

c)

per determinare se il consumo di biocarburanti e di bioliquidi possa beneficiare di sostegno finanziario.

(...)

2.   La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti e di bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è pari almeno al 35%.

(…)

3.   I biocarburanti e i bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità (...).

(...)

4.   I biocarburanti e i bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio (...).

(...)

5.   I biocarburanti e i bioliquidi considerati ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere (…).

6.   Le materie prime agricole coltivate nella Comunità e utilizzate per la produzione di biocarburanti e di bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella parte A, rubrica «Ambiente», e al punto 9 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 (…).

(...)

8.   Ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri non rifiutano di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti e i bioliquidi ottenuti conformemente al presente articolo.

(...)».

11.

Ai sensi dell’articolo 18:

«1.   Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5. A tal fine, essi obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:

a)

consenta che partite di materie prime o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse siano mescolate;

b)

imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela; e

c)

preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.

2.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2010 e nel 2012 sul funzionamento del metodo di verifica basato sull’equilibrio di massa descritto al paragrafo 1 e sulle possibilità di considerare altri metodi di verifica per alcuni o per tutti i tipi di materie prime, di biocarburanti o di bioliquidi. (...)

3.   Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili e mettano a disposizione dello Stato membro, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.

Rientrano nelle informazioni di cui al primo comma, in particolare, le informazioni sul rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, e informazioni appropriate e pertinenti sulle misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché informazioni pertinenti sulle misure adottate in considerazione degli elementi di cui all’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma.

(...)

4.   La Comunità si adopera per concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva. Quando la Comunità ha concluso accordi contenenti disposizioni sulle materie che rientrano nell’ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, la Commissione può decidere che tali accordi dimostrano che i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate in detti paesi rispettano i criteri di sostenibilità in questione. (...)

La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, o dimostrano che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5 (…).

(...)

5.   La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 4 soltanto se l’accordo o il sistema rispettano adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente. (…)

6.   Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 25, paragrafo 3. Il periodo di validità di queste decisioni non supera cinque anni.

7.   Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4, nella misura prevista da tale decisione, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità fissati all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, o informazioni sulle misure di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo.

(...)».

12.

A tenore del considerando 94:

«Le misure di cui agli articoli da 17 a 19, poiché incidono anche sul funzionamento del mercato interno tramite l’armonizzazione dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi ai sensi della presente direttiva, facilitando in tal modo, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 8, gli scambi tra gli Stati membri di biocarburanti e di bioliquidi che soddisfano dette condizioni, sono basate sull’articolo 95 del trattato».

B – Diritto nazionale

13.

La direttiva 2009/28 è stata recepita nel diritto svedese mediante la legge (2010:598) relativa ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi ( 8 ), attuata con il regolamento (2011:1088), sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi ( 9 ). Tali strumenti sono stati completati dalle disposizioni della Statens Energimyndighet (Agenzia nazionale per l’energia; in prosieguo: la «SEA») sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi ( 10 ).

14.

L’articolo 1, lettera a), del capitolo 3 della legge 2010/598 contiene talune disposizioni supplementari relative al procedimento di verifica della sostenibilità dei biocarburanti. Esso dispone, tra l’altro, che la persona tenuta ad effettuare una dichiarazione deve garantire, mediante un sistema di verifica, che i biocarburanti siano sostenibili, concludendo accordi a tal fine con gli operatori di tutta la catena di produzione e prelevando campioni presso i loro impianti. Il sistema di verifica deve essere controllato da un soggetto indipendente, il quale deve accertare se esso sia corretto, attendibile e a prova di frode. Tale controllo deve inoltre comprendere una valutazione del metodo di campionamento e della frequenza del prelievo di campioni, nonché una valutazione delle informazioni fornite in merito al proprio sistema di verifica dal soggetto tenuto ad effettuare una dichiarazione. Il controllore indipendente elabora una certificazione in cui espone il proprio parere su tale sistema. Il governo, o l’autorità da questo designata, può adottare misure complementari in relazione al sistema di verifica e al suo controllo.

15.

Conformemente all’articolo 14 del regolamento 2011/1088, il sistema di verifica della sostenibilità dei biocarburanti deve essere l’EM, alle stesse condizioni previste dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28. L’Agenzia per l’energia può adottare misure supplementari in relazione al sistema di verifica e sul suo controllo.

16.

L’Agenzia per l’energia si è avvalsa di tale facoltà per adottare le STEMFS 2011/2. L’articolo 2 del capitolo 3 dispone che la persona tenuta a presentare una dichiarazione deve garantire mediante il proprio sistema di verifica che i biocarburanti siano rintracciabili dal luogo di coltivazione, creazione o raccolta delle materie prime fino al consumo del carburante o al momento in cui l’imposta diviene esigibile.

17.

L’articolo 3 del capitolo 3 delle STEMFS 2011/2 così recita:

«Ai sensi dell’articolo 14, primo comma, punto 3, del regolamento sui criteri di sostenibilità, l’equilibrio di massa deve essere raggiunto all’interno di un luogo chiaramente delimitato ed entro un periodo di tempo adatto alla catena di produzione.

L’intero deposito fiscale di una persona soggetta all’obbligo di notifica, ai sensi della legge (1994:1766) relativa alla tassa sull’energia, può costituire un luogo ai sensi del primo comma».

II – Controversia principale e questioni pregiudiziali

18.

La società E.ON Biofor Sverige AB (in prosieguo: la «E.ON Biofor») acquista biogas sostenibile in Germania presso una società consorella e lo invia in Svezia, attraverso la Danimarca, mantenendone la proprietà in tutte le fasi. Secondo la sua esposizione dei fatti, la società tedesca immette il biogas in un punto della rete di gas tedesca chiaramente definito, in cui la proprietà del biogas viene trasferita alla società svedese E.ON Biofor, la quale preleva un determinato quantitativo dalla rete di gas in un punto definito in modo altrettanto chiaro ed inequivocabile (il punto di frontiera tra la rete di gas tedesca e quella danese). Il gas esce poi dalla rete di gas danese a Dragör e viene immesso nella rete svedese.

19.

Ogni entrata o uscita di gas da una rete nazionale ricade sotto la responsabilità di un unico operatore, il quale deve disporre di un contratto di fornitura o di acquisto al punto di frontiera, in modo che non sia possibile vendere o acquistare gli stessi volumi due volte, poiché ciò provocherebbe uno squilibrio nel sistema. Per ciascuna partita consegnata interamente al punto di frontiera delle reti nazionali di gasdotti viene rilasciato un certificato di sostenibilità REDCert DE, conformemente al sistema nazionale tedesco di applicazione del metodo EM. Il certificato garantisce che il biogas trasportato e immesso nella rete rispetta i criteri di sostenibilità e non è stato venduto a terzi. Tale certificato può essere ottenuto una sola volta ed è rilasciato direttamente alla società svedese E.ON Biofor dalla sua omonima tedesca.

20.

Il 3 settembre 2013 l’Agenzia per l’energia ha ordinato alla E.ON Biofor, in forza dell’articolo 3 delle STEMFS 2011/2, di modificare il suo sistema di verifica della sostenibilità del biogas, in modo da garantire che l’EM sia raggiunto all’interno di «un luogo chiaramente delimitato».

21.

Secondo l’Agenzia per l’energia, sarebbe possibile, mantenendo le caratteristiche di sostenibilità, immettere biogas sostenibile nella rete svedese e vendere i corrispondenti volumi di gas in qualunque località della Svezia come biogas sostenibile, sebbene non si tratti fisicamente dello stesso gas. Tuttavia, con la sua ingiunzione indirizzata alla E.ON Biofor, detta Agenzia ha deciso che le stesse regole non valgono oltre frontiera.

22.

Il motivo per cui l’importazione di biogas attraverso la rete di gas naturale non soddisfa il requisito relativo al sistema di EM risiederebbe, a parere dell’Agenzia per l’energia, nel fatto che l’equilibrio di massa non viene raggiunto all’interno di «un luogo chiaramente delimitato», come stabilito dall’articolo 3 del capitolo 3 delle STEMFS 2011/2. Di conseguenza, il biogas importato in Svezia dall’E.ON Biofor non rientrerebbe nel suo sistema di verifica della sostenibilità ( 11 ).

23.

La E.ON Biofor ha impugnato dinanzi al giudice del rinvio la decisione dell’Agenzia per l’energia, chiedendo l’annullamento del punto 4 dell’ingiunzione. L’Agenzia per l’energia si è opposta a tale domanda.

24.

Alla luce delle tesi contrapposte, il Förvaltningsrätten i Linköping (Tribunale amministrativo, Svezia) ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le nozioni di “equilibrio di massa” e di “miscela”, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, debbano essere interpretate nel senso che gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare gli scambi di biogas tra Stati membri effettuati attraverso una rete di gas interconnessa.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se la citata disposizione della direttiva sia compatibile con l’articolo 34 TFUE, sebbene la sua applicazione possa avere un effetto restrittivo sugli scambi».

25.

Hanno presentato osservazioni scritte le due parti del procedimento principale, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione nonché i governi olandese ed estone. La E.ON Biofor, l’Agenzia per l’energia e le tre istituzioni europee hanno partecipato all’udienza tenutasi il 26 ottobre 2016.

III – Osservazioni delle parti

A – Sulla prima questione

26.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sostengono che l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 si limita ad imporre l’utilizzo dell’EM come procedimento tecnico per verificare la conformità ai criteri di sostenibilità del biogas. Detta disposizione porrebbe solo alcune condizioni minime che gli Stati membri devono stabilire ai fini dell’applicazione del metodo EM. Fra tali condizioni non vi sarebbe alcun tipo di limitazione geografica, cosicché gli Stati membri avrebbero facoltà di prevedere o meno l’applicazione dell’EM agli scambi intracomunitari di biogas effettuati attraverso la rete di gasdotti nazionali interconnessi.

27.

Secondo le suddette istituzioni dell’Unione, l’articolo 18, paragrafo 1, sarebbe neutro rispetto agli scambi intracomunitari di biogas e non riguarderebbe tale ambito materiale. A parere della Commissione, la direttiva 2009/28 non conterrebbe alcuna clausola di libera circolazione che imponga agli Stati di commercializzare come biogas sostenibile il biogas venduto legalmente come tale in altri Stati membri.

28.

Di conseguenza, essi ritengono che l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 non possa essere interpretato nel senso che obbliga gli Stati ad accettare la commercializzazione come biogas sostenibile del biogas importato da altri Stati attraverso la rete di gasdotti nazionali interconnessi.

29.

Il governo olandese aderisce a questa tesi ma aggiunge che, se la Svezia consente di utilizzare il procedimento EM nella sua rete nazionale di gasdotti, dovrebbe consentirlo anche per le importazioni di biogas da altri Stati membri. Inoltre, tale conclusione sarebbe giustificata dall’esistenza di sistemi nazionali e internazionali su base volontaria, approvati dalla Commissione conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2009/28, che favoriscono gli scambi transfrontalieri di biogas.

30.

La E.ON Biofor ritiene che l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 osti a una normativa nazionale che impedisce la commercializzazione come biogas sostenibile di biogas importato da un altro Stato membro attraverso gasdotti, se detta importazione soddisfa le condizioni previste per l’applicazione del sistema EM.

31.

Nel caso in esame, a suo avviso, le importazioni dalla Germania alla Svezia soddisferebbero dette condizioni. Nella rete di gasdotti verrebbero mescolati gas aventi caratteristiche di sostenibilità diverse e verrebbe garantita la relazione fisica tra la produzione e il consumo, poiché le immissioni e i prelievi di biogas sono effettuati nella rete di gasdotti nazionali interconnessi, in quanto spazio fisico chiaramente delimitato.

32.

Inoltre, la E.ON Biofor sostiene che i certificati da essa presentati consentono all’Autorità per l’energia di verificare che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela in Svezia abbia le medesime caratteristiche di sostenibilità delle partite aggiunte alla stessa miscela in Germania.

33.

Secondo la E.ON Biofor, la sua esegesi sarebbe conforme agli obiettivi del legislatore dell’Unione, in quanto il trasporto del biogas attraverso gasdotti è meno inquinante e meno costoso del trasporto su strada, per nave o su ferrovia. Il commercio transfrontaliero ne incentiverebbe il consumo e ciò avrebbe ripercussioni positive in termini di riduzione dei gas a effetto serra alla quale mira la direttiva 2009/28. Per contro, qualora si escludesse l’applicazione del metodo EM negli scambi intracomunitari mediante gasdotti, ciò comporterebbe un aumento dei costi di trasporto del biogas.

34.

Il governo estone e l’Agenzia per l’energia sostengono la tesi opposta. Essi affermano che l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 non è inteso ad armonizzare gli scambi di biogas all’interno dell’Unione e pertanto non può essere interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri ad accettare l’applicazione del metodo EM per il biogas importato attraverso la rete interconnessa di gasdotti.

35.

A parere dell’Agenzia per l’energia, il metodo EM richiederebbe un controllo della rintracciabilità del biogas dalla produzione al consumo, che si dovrebbe effettuare in «un luogo chiaramente delimitato» nel quale un’autorità di controllo possa verificare la sostenibilità delle partite di biogas aggiunte alla miscela o prelevate dalla stessa. Tale verifica non sarebbe possibile nella rete interconnessa di gasdotti nazionali, data la mancanza di un’autorità europea di controllo. In tali circostanze, consentire l’applicazione del metodo EM equivarrebbe in realtà ad ammettere l’uso di un sistema di certificati negoziabili (book and claim).

B – Sulla seconda questione pregiudiziale

36.

Per quanto riguarda la validità dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, il Parlamento e il Consiglio ritengono che esso non comporti una restrizione degli scambi intracomunitari di biogas e che, pertanto, non sia in contrasto con il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione (articolo 34 TFUE). Aggiungono che, qualora tale disposizione determinasse siffatte restrizioni, esse sarebbero giustificate dall’esigenza imperativa di tutela dell’ambiente e risulterebbero conformi al principio di proporzionalità.

37.

La Commissione e il governo estone sostengono che l’applicazione del metodo EM comporta un ostacolo al commercio intracomunitario di biogas, contrario, in linea di principio, all’articolo 34 TFUE, ma giustificato dalla tutela dell’ambiente. Il legislatore dell’Unione, optando per l’EM quale metodo di controllo della sostenibilità del biogas, non avrebbe esercitato il suo potere discrezionale in modo sproporzionato. L’Agenzia per l’energia, che sostiene parimenti tale tesi, invoca quale ulteriore giustificazione la necessità di garantire l’approvvigionamento di energia.

38.

Tuttavia, secondo la E.ON Biofor, l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 osterebbe all’articolo 34 TFUE, qualora si ritenesse che esso realizzi un’armonizzazione esaustiva e non garantisca la libera circolazione intracomunitaria di biogas sostenibile attraverso gasdotti. Detta impresa aggiunge che la misura svedese che consente l’applicazione del sistema EM al biogas di origine svedese nella rete nazionale di gasdotti e lo vieta per quello importato attraverso la rete di gasdotti nazionali interconnessi contravviene all’articolo 34 TFUE. A suo parere, tale restrizione sarebbe discriminatoria e non troverebbe giustificazione nelle esigenze di tutela dell’ambiente o di sicurezza dell’approvvigionamento energetico, in quanto non sarebbe conforme al principio di proporzionalità.

IV – Analisi delle questioni pregiudiziali

39.

Dal momento che, per rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre interpretare le nozioni di «equilibrio di massa» e di «miscela» che figurano all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, e pronunciarsi sulla compatibilità di detta disposizione con l’articolo 34 TFUE, ritengo necessario svolgere alcune osservazioni preliminari in merito a tali nozioni.

40.

L’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 impone di applicare il metodo EM per verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità previsti all’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, che il biogas deve soddisfare per poter essere classificato come biocarburante sostenibile.

41.

Tale classificazione o «etichetta verde» costituisce la conditio sine qua non affinché il consumo del biocarburante venga preso in considerazione al fine di: a) valutare se gli Stati abbiano assolto l’obbligo loro incombente di ridurre le emissioni di gas a effetto serra; b) valutare se siano stati assolti gli obblighi relativi all’impiego di energie rinnovabili e c) godere delle agevolazioni di varia natura introdotte dagli Stati per incentivare il consumo di energie rinnovabili.

42.

La ratio dei criteri di sostenibilità dell’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28 è evitare che zone di rilevante valore ecologico ( 12 ) possano essere destinate alla creazione di biomassa per la produzione di biocombustibili. Le materie prime utilizzate nella produzione di biogas devono inoltre rispettare i requisiti ambientali della normativa dell’Unione in materia di agricoltura ( 13 ). I criteri di sostenibilità del biogas, in concreto, rispondono a questi due obiettivi.

43.

La direttiva 2009/28 realizza un’armonizzazione esaustiva dei criteri di sostenibilità del biogas, sicché gli Stati membri non possono né aggiungerne altri, a norma dell’articolo 17, paragrafo 8, della direttiva 2009/28, né smettere di utilizzare quelli previsti dal medesimo articolo ( 14 ).

44.

Come è logico, occorre verificare se il biogas commercializzato rispetti i criteri di sostenibilità. A tal fine si possono utilizzare tecniche e procedure diverse e la direttiva 2009/28 ha scelto il metodo EM. Tale scelta implica l’esclusione dei seguenti metodi:

il metodo di conservazione dell’identità, che impedisce di mescolare biocarburanti tra loro o con altri tipi di combustibili, in quanto richiede che il biocarburante rimanga rigorosamente isolato e sia identificabile dalla fase di produzione fino a quella del consumo. Il legislatore dell’Unione non ha approvato questo metodo in ragione dei suoi elevati costi amministrativi e di trasporto ( 15 );

il metodo dei certificati negoziabili (book and claim) ( 16 ), che consentirebbe ai fornitori di dimostrare che il lotto di combustibile da loro commercializzato è stato ottenuto da fonti rinnovabili. Applicando tale metodo, non esisterebbe alcun rapporto diretto tra il biocombustibile commercializzato e la sua produzione a partire da biomassa che soddisfi i criteri di sostenibilità, cosicché gli operatori economici non sarebbero tenuti a dimostrare la rintracciabilità e i costi amministrativi a loro carico sarebbero minimi.

45.

Il legislatore dell’Unione ha scelto, ripeto, di imporre il metodo EM come opzione intermedia tra le due sopra indicate, in quanto tale metodo consente di mescolare biocarburanti diversi ai fini della loro commercializzazione, garantendo al contempo la rintracciabilità dall’origine al consumo. Il metodo EM obbliga il distributore a predisporre la documentazione da cui risulta che un quantitativo di biocarburante identico a quello prelevato dalla rete di distribuzione è stato immesso in detta rete, dopo essere stato ottenuto nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28. L’applicazione di tale metodo comporta maggiori costi amministrativi rispetto a quelli dei certificati negoziabili, ma risulta più efficace per incentivare la produzione di biocarburante ( 17 ).

46.

Secondo il considerando 76 della direttiva 2009/28, la Commissione doveva esaminare altri metodi di verifica dei biocarburanti e riferire (articolo 18, paragrafo 2) al Parlamento europeo e al Consiglio, nel 2010 e nel 2012, sul funzionamento del metodo EM e sulla possibilità di adottare metodi diversi. Nella sua relazione, essa ha concluso che il metodo EM continuava ad essere il più adeguato ( 18 ).

47.

L’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 realizza, a mio parere, un’armonizzazione parziale delle modalità di applicazione del metodo EM ( 19 ) ponendo in ogni caso tre condizioni, vale a dire che detto metodo:

deve consentire che partite di materie prime o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse siano mescolate;

deve imporre che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume delle partite di biocarburante restino associate alla miscela; e

deve prevedere che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.

48.

Sulla base di tale armonizzazione parziale, la direttiva 2009/28 consente di applicare il metodo EM mediante, alternativamente:

un sistema nazionale di applicazione stabilito dall’autorità competente di ciascuno Stato membro, conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2009/28;

sistemi volontari, nazionali o internazionali, riconosciuti dalla Commissione, in conformità ai requisiti di cui all’articolo 18, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28;

un sistema internazionale previsto da un accordo bilaterale o multilaterale concluso dall’Unione con paesi terzi e che la Commissione abbia riconosciuto a tal fine.

49.

Fino ad ora, l’Unione non ha concluso alcun accordo con paesi terzi e il metodo EM viene applicato mediante i sistemi nazionali (come quello svedese oggetto del presente procedimento) o i 19 sistemi volontari finora approvati dalla Commissione ( 20 ).

A – Prima questione pregiudiziale: l’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28

50.

Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’articolo18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, nella parte in cui prescrive l’utilizzo del metodo EM, obblighi ad autorizzare gli scambi di biogas tra gli Stati membri effettuati attraverso una rete interconnessa di gasdotti.

51.

La controversia trae origine, come si è già rilevato, dalla condizione secondo cui l’EM deve essere raggiunto all’interno di un «luogo chiaramente delimitato» in Svezia, motivo per cui l’Agenzia per l’energia ha comunicato alla E.ON Biofor che la rete di gasdotti nazionali interconnessi non soddisfaceva tale condizione.

52.

In realtà l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 non prevede, tra i requisiti dell’EM, la condizione secondo cui esso deve essere raggiunto all’interno di un luogo chiaramente delimitato. Il riferimento al «luogo» appare nella comunicazione della Commissione del 2010 che, in relazione alle diverse forme che può assumere la miscela di biocarburanti, menziona le «partite [che] siano normalmente a contatto, ad esempio in un container, un sito o un impianto logistico o di trattamento (definito come luogo geografico precisamente delimitato all’interno del quale i prodotti possono essere mescolati)» ( 21 ).

53.

Da tale puntualizzazione della Commissione non si deduce alcun requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 per l’utilizzo del metodo EM. Pertanto, è possibile mescolare biogas con livelli di sostenibilità diversi e biogas con gas proveniente da combustibili fossili, e tale operazione deve essere realizzata in un luogo geografico che lo consenta (un container, un impianto logistico o di trattamento, gasdotti, ecc.).

54.

Poiché l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 stabilisce solo i requisiti tecnici di base, ai quali ho fatto riferimento in precedenza ( 22 ), per l’applicazione del metodo EM, il suo effetto sul commercio intracomunitario di biogas attraverso gasdotti è neutrale. Concordo con la Commissione, il Consiglio e il Parlamento che detta disposizione non impone né vieta l’applicazione di tale metodo negli scambi transfrontalieri di biogas.

55.

Spetta agli Stati membri stabilire le norme relative al metodo EM, al fine di definirne le modalità di applicazione pratica, garantendo il rispetto delle condizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28. Pertanto, essi possono decidere che l’EM debba essere raggiunto negli impianti di produzione, nella rete nazionale di gasdotti (come hanno stabilito la Svezia, la Germania e i Paesi Bassi) o in una rete interconnessa di gasdotti nazionali, purché sia possibile garantire la catena di custodia e la rintracciabilità del biogas.

56.

L’armonizzazione completa dei criteri di sostenibilità, l’imposizione dell’EM per verificare che il biogas sia conforme a detti criteri e l’armonizzazione parziale delle condizioni tecniche di utilizzo dell’EM favoriscono indubbiamente gli scambi intracomunitari di tale biocarburante. Il considerando 94 della direttiva 2009/28 fa riferimento per l’appunto all’obiettivo di armonizzazione dei suoi articoli 17 e 18, precisando che la base giuridica per la loro adozione è costituita dall’articolo 95 CE (articolo 114 TFUE) e che tali disposizioni mirano a «facilita[re] gli scambi tra gli Stati membri di biocarburanti e di bioliquidi (…)».

57.

Orbene, come ha rilevato la Commissione nelle sue osservazioni, la direttiva 2009/28 non contiene alcuna clausola di circolazione incondizionata del biogas tra gli Stati membri, e questi ultimi possono istituire sistemi diversi di applicazione dell’EM che comportino restrizioni al commercio intracomunitario di biogas sostenibile. Sarebbe stata necessaria un’armonizzazione completa delle condizioni di utilizzo del metodo EM affinché tutti i sistemi nazionali fossero simili e si garantisse in tal modo la libera circolazione del biogas commercializzato legalmente in base a uno di tali sistemi.

58.

In mancanza di tale armonizzazione completa, gli operatori possono ottenere la libera circolazione transfrontaliera del biogas solo ricorrendo ai sistemi volontari di verifica autorizzati dalla Commissione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2009/28. L’Agenzia per l’energia ammette, in tale contesto, di non avere problemi ad accettare il biogas sostenibile importato con uno di detti certificati ( 23 ), purché essi comprendano gli scambi transfrontalieri, come nel caso dei sistemi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), REDcert EU e NTA 8080 ( 24 ).

59.

Pertanto, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’interpretazione delle nozioni di «equilibrio di massa» e di «miscela», di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, non vieta né impone agli Stati membri di autorizzare incondizionatamente il commercio di biogas sostenibile attraverso una rete interconnessa di gasdotti nazionali.

B – Seconda questione pregiudiziale: la compatibilità dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 con l’articolo 34 TFUE

60.

Il giudice del rinvio interroga la Corte, in caso di risposta negativa alla prima questione, sull’eventuale incompatibilità dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 con l’articolo 34 TFUE, che vieta le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione.

61.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il divieto di cui all’articolo 34 TFUE «vale non solo per i provvedimenti nazionali, ma anche per quelli adottati dalle istituzioni dell’Unione», cosicché devono rispettarlo anche le norme di diritto derivato ( 25 ).

62.

Orbene, tale divieto grava in forma meno rigorosa sulle istituzioni dell’Unione che non sugli Stati membri ( 26 ), poiché la Corte riconosce alle prime un ampio margine di discrezionalità ai fini dell’esercizio della loro competenza di armonizzazione nell’ambito della produzione e commercializzazione di prodotti. Pertanto, esse possono adottare norme che mantengano temporaneamente un ostacolo agli scambi intracomunitari, come provvedimento preliminare alla sua definitiva eliminazione ( 27 ).

63.

L’imposizione del metodo EM al fine di verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità del biogas, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, comporta un ostacolo agli scambi intracomunitari di tali prodotti, in quanto obbliga gli operatori economici ad assumere oneri amministrativi e finanziari supplementari, che non esisterebbero qualora si fosse optato per il metodo dei certificati negoziabili (o addirittura per una deregolamentazione completa che concedesse piena libertà agli operatori economici al fine di dimostrare con altri mezzi la sostenibilità del loro biogas).

64.

Inoltre, come già rilevato, l’armonizzazione parziale realizzata dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 in relazione al metodo EM consente agli Stati membri di istituire sistemi nazionali diversi ai fini della sua applicazione, cosicché il biogas ritenuto sostenibile conformemente a un sistema nazionale potrebbe non esserlo in un altro Stato membro. Un’armonizzazione completa avrebbe evitato la comparsa di tali ostacoli tecnici e garantito che il biogas sostenibile, una volta prodotto e commercializzato legalmente in uno Stato membro, potesse accedere, con questa stessa «etichetta», agli altri paesi dell’Unione per essere distribuito nel loro territorio.

65.

Orbene, le restrizioni al commercio intracomunitario derivanti dall’impiego del metodo EM (eventualmente contrarie al divieto dell’articolo 34 TFUE) possono essere giustificate dall’esigenza imperativa di tutela dell’ambiente e devono rispettare il principio di proporzionalità. Si possono trasporre in questo contesto le considerazioni che svolgerò più avanti in merito alla normativa nazionale secondo cui l’EM deve essere raggiunto in un luogo chiaramente delimitato all’interno del territorio svedese, con la differenza che la disciplina di cui all’articolo 18 della direttiva 2008/29 si applica in generale a tutti gli Stati, senza alcun elemento discriminatorio o protezionistico incompatibile con il criterio di proporzionalità.

66.

Inoltre, sebbene l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 comporti una restrizione temporanea agli scambi intracomunitari di biogas, esso favorisce, allo stesso tempo, lo sviluppo di tali scambi nel lungo periodo, il che, conformemente alla giurisprudenza della Corte sopra citata, ne esclude la qualificazione come misura di effetto equivalente contraria all’articolo 34 TFUE. Varie ragioni militano a favore di tale conclusione.

67.

In primo luogo, il metodo EM ostacola gli scambi intracomunitari in misura minore rispetto al metodo di conservazione dell’identità, come si è già rilevato ( 28 ), consentendo al contempo di verificare la rintracciabilità del biogas sostenibile.

68.

In secondo luogo, l’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 permette agli operatori di ricorrere a sistemi volontari nazionali o internazionali ai fini dell’applicazione del sistema EM, una volta che questi siano stati riconosciuti dalla Commissione. Tali sistemi volontari possono essere utilizzati sia nel commercio interno di un paese sia nel commercio intracomunitario. Agli operatori che li utilizzano viene garantito, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, di detta direttiva ( 29 ), che il biogas la cui sostenibilità sia stata dimostrata con un EM basato su uno di tali sistemi volontari potrà essere commercializzato in un altro Stato membro, alle stesse condizioni del biogas di origine nazionale verificato con un EM basato sul sistema nazionale.

69.

In terzo luogo, l’articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2009/28 prevede la possibilità di sostituire, in futuro, il metodo EM con altri metodi meno restrittivi degli scambi intracomunitari, quale potrebbe essere quello dei certificati negoziabili. Tale previsione dimostra che il metodo EM rappresenta un primo passo per promuovere gli scambi intracomunitari di biogas, sebbene mantenga temporaneamente taluni ostacoli che potranno essere rimossi in un secondo tempo.

70.

Pertanto, dal momento che la scelta del metodo EM, nei termini in cui è stata effettuata, si basa su una valutazione di vari fattori (di natura economica e tecnica) di evidente complessità, e non mi sembra che costituisca una misura manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito, non vi è motivo di ritenere che l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 contravvenga all’articolo 34 TFUE.

C – La compatibilità della normativa svedese con l’articolo 34 TFUE

71.

La Corte ha dichiarato che, qualora un settore abbia formato oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione europea, qualunque provvedimento nazionale in materia dev’essere valutato sulla base delle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non di quelle del diritto primario ( 30 ). Tuttavia, qualsiasi norma nazionale che trasponga nel diritto interno una direttiva di armonizzazione non esaustiva deve essere conforme al diritto primario ( 31 ).

72.

Poiché l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 armonizza solo parzialmente e non esaustivamente l’utilizzo del metodo EM per verificare la sostenibilità del biogas, occorre analizzare il sistema nazionale svedese alla luce dell’articolo 34 TFUE.

73.

Più in particolare, si tratta di stabilire se la condizione secondo cui l’EM deve essere raggiunto in un luogo chiaramente delimitato, quale la rete svedese di gasdotti, con esclusione della rete interconnessa di gasdotti nazionali, costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione all’importazione, vietata dall’articolo 34 TFUE. Sebbene il giudice del rinvio non sollevi direttamente tale questione, ritengo che occorra affrontarla affinché la risposta della Corte sia utile per dirimere la controversia nel procedimento principale.

74.

Conformemente a una giurisprudenza costante, l’articolo 34 TFUE, vietando fra gli Stati membri le misure d’effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione, si riferisce a qualsiasi provvedimento nazionale atto ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario ( 32 ).

75.

Orbene, il provvedimento adottato dall’Agenzia per l’energia, essendo applicabile indistintamente a tutto il biogas sostenibile commercializzato in Svezia, a prescindere dalla sua origine, impedisce di utilizzare l’EM per il biogas importato nella rete interconnessa di gasdotti nazionali, e pertanto ostacola o rende più difficili le importazioni di biogas da altri Stati attraverso detta rete.

76.

Se il biogas legalmente prodotto e commercializzato in Germania, che in linea di principio soddisfa i requisiti di sostenibilità di cui all’articolo 17 della direttiva 2009/28, non può entrare in Svezia in quanto biogas sostenibile qualora circoli in un gasdotto, la misura nazionale comporta una restrizione all’importazione e risulta quindi in contrasto con l’articolo 34 TFUE. Quand’anche, come sostenuto dall’Agenzia per l’energia, il gas in questione potesse essere distribuito come biogas non sostenibile, la sua redditività per l’operatore economico diminuirebbe, in quanto solo il biogas sostenibile gode di un regime fiscale favorevole, in virtù del quale risulta competitivo con i combustibili fossili.

77.

Secondo l’Agenzia per l’energia, la norma svedese non ostacolerebbe il commercio intracomunitario di biogas sostenibile, che gli operatori possono importare da altri Stati membri attraverso un gasdotto utilizzando uno dei sistemi volontari approvati dalla Commissione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 ( 33 ). Essa aggiunge che detti operatori possono ricorrere al trasporto su strada, su ferrovia o su nave e successivamente immettere il biogas importato nella rete svedese di gasdotti.

78.

Nessuno di questi due argomenti mi sembra sufficiente per escludere l’effetto restrittivo della misura. È vero che il biogas potrebbe essere liquefatto ed esportato in Svezia su strada, nave o ferrovia, mantenendone le caratteristiche ed applicando il metodo di conservazione dell’identità al fine di controllarne la sostenibilità, ma, come rilevato dalla E.ON Biofor, tali modalità di trasporto, diverse dai gasdotti, comportano un notevole aumento del suo prezzo finale, impedendone di fatto l’importazione in Svezia, dato che non sarebbe competitivo con il biogas di origine svedese ( 34 ).

79.

Gli operatori economici di altri Stati potrebbero esportare biogas sostenibile in Svezia solo ricorrendo a un sistema volontario di applicazione del metodo EM, mentre i produttori svedesi di biogas potrebbero applicare uno di tali sistemi volontari o il sistema nazionale svedese, che può risultare loro più favorevole. La E.ON Biofor ha utilizzato, per dimostrare la sostenibilità del suo biogas, il sistema nazionale tedesco REDCert DE e, secondo quanto da essa affermato all’udienza, qualora ricorresse a un sistema volontario di controllo dell’EM approvato dalla Commissione, quale il REDcert EU, dovrebbe sostenere costi supplementari.

80.

Tuttavia, l’ostacolo alle importazioni di biogas da altri Stati membri attraverso la rete di gasdotti potrebbe essere giustificato da uno dei motivi di interesse generale elencati all’articolo 36 TFUE o da esigenze imperative. La Corte ha dichiarato che una normativa o una prassi nazionale che costituisce una misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative può essere ritenuta legittima sulla base di tali motivi o esigenze imperative. In entrambi i casi, la misura nazionale deve essere idonea, conformemente al principio di proporzionalità, a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario perché esso sia raggiunto ( 35 ).

81.

Il provvedimento adottato dall’Agenzia per l’energia facilita l’utilizzo dell’EM da parte dei produttori svedesi di biogas, in quanto consente loro di mescolarlo nella rete nazionale di gasdotti applicando il metodo EM, il che comporta una restrizione più limitata di quanto non sarebbe se tali produttori fossero obbligati ad utilizzare detto metodo in ogni impianto di produzione. La misura in parola favorisce quindi l’uso di tale energia rinnovabile e, sotto questo profilo, potrebbe essere giustificata da motivi di tutela dell’ambiente ( 36 ), più in particolare dalla promozione del biogas come energia rinnovabile ( 37 ), che contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, una delle principali cause dei cambiamenti climatici che l’Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a contrastare ( 38 ). Inoltre, la misura svedese rappresenta un elemento positivo nell’assicurare l’approvvigionamento energetico, in quanto contribuisce a soddisfare la domanda di biogas per trasporto, che è l’obiettivo del regime svedese di incentivi fiscali.

82.

Favorendo la tutela dell’ambiente, la promozione delle energie rinnovabili in generale e del biogas in particolare, la misura in questione contribuisce altresì, indirettamente, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, nonché alla preservazione dei vegetali, che costituiscono ragioni di interesse generale elencate all’articolo 36 TFUE ( 39 ).

83.

Orbene, il provvedimento dell’Agenzia per l’energia svedese deve rispettare il principio di proporzionalità, ossia deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario perché esso sia raggiunto.

84.

Non credo che la limitazione del metodo EM alla rete svedese di gasdotti, con esclusione della rete interconnessa di gasdotti nazionali di Stati membri dell’Unione, sia strettamente necessaria per promuovere l’utilizzo del biogas sostenibile in Svezia. Al contrario, essa rende impossibile, di fatto, importare in Svezia il biogas da altri Stati membri, mentre tali importazioni comporterebbero un aumento dell’offerta di biogas e promuoverebbero un maggiore utilizzo di tale carburante.

85.

Non vedo motivi sufficienti per cui la Svezia potrebbe impedire, agli operatori che lo desiderino, di importare biogas sostenibile, verificato con il metodo EM, attraverso la rete di gasdotti interconnessi con altri paesi dell’Unione, purché detti operatori potessero dimostrare, analogamente ai produttori svedesi, che la sostenibilità del loro biogas è garantita conformemente all’articolo 18 della direttiva 2009/28 e al loro sistema nazionale di applicazione del metodo EM. Tale argomento risulta rafforzato se si considera che la Commissione può stabilire con propria decisione che un sistema nazionale di applicazione del metodo EM (che le sia stato notificato) comporta automaticamente il riconoscimento reciproco, al pari dei sistemi volontari ( 40 ).

86.

L’Agenzia per l’energia svedese tenta di giustificare il suo comportamento con il fatto che non esiste un’autorità europea per il controllo della rete di gasdotti nazionali, incaricata di vigilare sull’applicazione dell’EM per garantire la rintracciabilità dei lotti di biogas sostenibile che formano oggetto di scambi intracomunitari ed evitare, al contempo, che gli operatori possano beneficiare di più di un aiuto alla produzione o commercializzazione di tale biogas. All’udienza, detta Agenzia ha insistito sull’impossibilità di verificare la catena di custodia del biogas importato dalla Germania alla Svezia, in quanto essa non può esercitare alcun controllo sui produttori di biogas tedeschi.

87.

Ritengo che tale argomento non possa essere accolto, poiché l’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 consente la libera circolazione del biogas sostenibile attraverso gasdotti, quando la sua rintracciabilità sia garantita mediante sistemi volontari approvati dalla Commissione. Se l’operatore dimostra, conformemente al sistema nazionale del paese di produzione, che un lotto di biogas sostenibile importato da uno Stato membro attraverso gasdotti è conforme al metodo EM, le autorità svedesi dovrebbero accettarne l’importazione ed astenersi dall’impedirne il trasporto nella rete svedese di gasdotti.

88.

L’armonizzazione parziale dell’uso dell’EM, realizzata dall’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/28, deve consentire il riconoscimento reciproco del biogas sostenibile ottenuto negli Stati membri, salvo che questi possano dimostrare l’esistenza di un’esigenza imperativa che ne giustifichi il diniego. L’Agenzia per l’energia svedese non ha addotto argomenti sufficienti per confutare tale presunzione di applicabilità del riconoscimento reciproco al biogas legalmente prodotto e commercializzato in Germania come biogas sostenibile ed esportato in Svezia attraverso gasdotti.

89.

La Svezia avrebbe potuto permettere agli operatori economici di dimostrare la sostenibilità del loro biogas mediante le informazioni del sistema di applicazione del metodo EM del loro paese di origine. Ciò costituisce un’alternativa meno restrittiva degli scambi intracomunitari rispetto al divieto, di fatto, di importazioni attraverso gasdotti. In effetti, l’Agenzia per l’energia, come ha ammesso essa stessa in udienza, verifica la sostenibilità del biogas attraverso l’esame della documentazione presentata dagli operatori nazionali. Non capisco perché non potrebbe applicare la medesima soluzione agli importatori di biogas che producano certificati nazionali attendibili, atti a dimostrare la sostenibilità del biogas.

90.

Pertanto, la misura controversa, a mio avviso, non risulta conforme al principio di proporzionalità. In ogni caso, spetterebbe all’Agenzia per l’energia (ed eventualmente al giudice che si pronunci sulle sue decisioni in sede di ricorso) stabilire se le prove fornite dalla E.ON Biofor siano idonee a dimostrare che i lotti di biogas importati soddisfano i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28, che sono stati rispettati i requisiti del metodo EM e che non esistono rischi di doppia contabilizzazione di tali lotti in Germania e in Svezia, sebbene essi siano stati trasportati attraverso la rete di gasdotti nazionali interconnessi.

D – Il provvedimento dell’Agenzia per l’energia in quanto regime nazionale di sostegno

91.

Infine, in via subordinata e solo per il caso in cui si esaminino le questioni sollevate dal giudice del rinvio sotto il profilo delle restrizioni ammissibili ai «regimi nazionali di sostegno» alla produzione di biogas, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, lettera k), della direttiva 2009/28, vorrei sottolineare che la limitazione del metodo EM al biogas che circola nei gasdotti svedesi, con esclusione di quello proveniente dalla rete interconnessa di gasdotti nazionali, non rientra in nessuno di tali regimi, né sembra comparabile ai regimi nazionali di sostegno alla produzione di elettricità verde esaminati dalla Corte nella causa Ålands Vindkraft ( 41 ).

92.

Sebbene l’ordinanza di rinvio non contenga esplicite indicazioni al riguardo ( 42 ), ne risulta (come ha confermato l’Agenzia per l’energia all’udienza) che il trattamento fiscale favorevole si estende a tutto il biogas sostenibile, e non solo a quello di origine svedese, cosicché ne beneficia del pari il biogas importato in conformità con i sistemi volontari per l’applicazione dell’EM ( 43 ).

93.

La Corte ha riconosciuto che gli Stati possono adottare misure discriminatorie di sostegno all’elettricità verde e limitarle a quella generata nel loro territorio ( 44 ). A mio avviso, tale giurisprudenza, che è stata criticata sotto taluni aspetti ( 45 ), non è applicabile al caso di specie. In primo luogo perché, ripeto, non si tratta di un regime nazionale di sostegno alla produzione di biogas. In secondo luogo perché è molto difficile mantenere la rintracciabilità nella produzione e negli scambi di elettricità verde (il che spiega il ricorso ai certificati negoziabili), mentre può essere mantenuta per il biogas e viene garantita con la direttiva 2009/28, proprio mediante il metodo EM. Infine, la Corte ha ritenuto contrarie all’articolo 34 TFUE e non giustificate talune misure discriminatorie nazionali (quale l’applicazione di tariffe di trasporto preferenziali alla sola elettricità verde di origine regionale) ( 46 ).

94.

In definitiva, ritengo che una misura nazionale che imponga di utilizzare il metodo EM in un luogo chiaramente delimitato, quale la rete nazionale di gasdotti, con esclusione del biogas verificato con tale metodo e proveniente dalla rete interconnessa di gasdotti nazionali, costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione, contraria all’articolo 34 TFUE.

V – Conclusione

95.

Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sottopostele dal Förvaltningsrätten i Linköping (Tribunale amministrativo, Svezia):

«1)

L’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, utilizzando le nozioni di “equilibrio di massa” e di “miscela”, non vieta né impone agli Stati membri di autorizzare incondizionatamente il commercio transfrontaliero di biogas attraverso una rete interconnessa di gasdotti nazionali.

2)

Non sussistono motivi per dichiarare che l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 contravviene all’articolo 34 TFUE.

3)

Una misura nazionale che imponga di applicare il metodo dell’“equilibrio di massa” in un luogo chiaramente delimitato, quale la rete nazionale di gasdotti, con esclusione del biogas verificato con tale metodo e che circola nella rete interconnessa di gasdotti nazionali, costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione, contraria all’articolo 34 TFUE».


( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

( 2 ) Il biogas contiene metano (in proporzioni variabili tra il 50% e il 70% in termini di volume), biossido di carbonio e piccole quantità di altri gas. Una volta catturato e depurato negli impianti di produzione, viene utilizzato per la produzione di energia elettrica in forni, stufe, essiccatoi, caldaie e altri sistemi di combustione debitamente adattati. Quando viene lavorato per ottenere biogas naturale concentrato e compresso (dopo l’eliminazione del biossido di carbonio, la percentuale di metano ammonta al 96%), la sua qualità è paragonabile a quella del gas naturale ottenuto da combustibili fossili, cosicché può essere immesso nella rete di gasdotti (come accade nel caso di specie) ed essere utilizzato per il funzionamento di veicoli.

( 3 ) Gli impianti di produzione dispongono di un fermentatore o biodigestore che effettua la digestione anaerobica di alcuni batteri per trasformare gli idrati e i grassi in biogas. Le materie prime destinate a tale scopo sono, sostanzialmente, la biomassa, vale a dire i rifiuti animali, vegetali, della silvicoltura, dell’acquacoltura e dell’industria agroalimentare, nonché i rifiuti urbani biodegradabili. L’attività dei suddetti impianti industriali consente di eliminare tali rifiuti producendo al contempo biogas e biofertilizzanti.

( 4 ) Sui dettagli tecnici dell’elaborazione di biogas, v. Varnero Moreno, M.T., Manual del biogás, FAO, 2011.

( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).

( 6 ) Secondo i dati della European Biogas Association, EBA’s Biomethane fact sheet, 2015, il biogas viene prodotto in quindici Stati membri dell’Unione europea.

( 7 ) Sulla facoltà della Corte di riformulare le questioni pregiudiziali al fine di fornire una risposta utile al giudice nazionale, v. sentenza del 13 ottobre 2016, M. e S. (C‑303/15, EU:C:2016:17, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

( 8 ) Lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle (in prosieguo: la «legge 2010/598»).

( 9 ) Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (in prosieguo: il «regolamento 2011/1088»).

( 10 ) Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (in prosieguo: il «STEMFS 2011/2»).

( 11 ) Pertanto, il biogas importato non era più classificabile come gas sostenibile ai sensi della normativa svedese e perdeva la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge (1994:1776) relativa alla tassa sull’energia [Lagen (1994:1776) om skatt på energi], che consentono di vendere biogas ad un prezzo competitivo rispetto al gas ottenuto da combustibili fossili.

( 12 ) Ad esempio, terreni di valore elevato a motivo della loro biodiversità (boschi primari e superfici boscose; zone di protezione della natura o per la protezione di specie o ecosistemi rari, minacciati o in pericolo; prati e pascoli con ricca biodiversità) o con riserve elevate di carbonio (zone umide, boschive o con alberi ad alto fusto) e torbiere.

( 13 ) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).

( 14 ) Così si è espressa la Commissione nella comunicazione sull’attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (GU 2010, C 160, pag. 8).

( 15 ) Un’analisi dei pro e dei contro di questi tre aspetti può essere consultata nel Final report for Task 1 in the context of the project ENER/C1/2010-431, Jasper Van de Staaij, J., Van den Bos, A., Toop, G., Alberici, S. e Yildiz, I., Analysis of the operation of the mass balance system and alternatives, 2012.

( 16 ) V. documento SEC/2008/0085 definitivo, del 23 gennaio 2008, Commission staff working document – Impact assessment – Document accompanying the package of implementation measures for the EU’s objectives on climate change and renewable energy for 2020, pag. 148.

( 17 ) A tale proposito, il considerando 76 della direttiva 2009/28 indica che i cambiamenti degli operatori di mercato «avranno luogo solo se il rispetto di tali criteri per i biocarburanti e per i bioliquidi determina un vantaggio in termini di prezzo rispetto ai prodotti che non rispettano detti criteri. Secondo il metodo dell’equilibrio di massa per la verifica della conformità, esiste un collegamento fisico tra la produzione di biocarburanti e di bioliquidi che soddisfano i criteri di sostenibilità e il consumo di biocarburanti e di bioliquidi nella Comunità, che crea un equilibrio tra l’offerta e la domanda e garantisce un vantaggio, in termini di prezzo, superiore a quello che si ha in un sistema in cui tale collegamento non esiste. Pertanto, per assicurare che i biocarburanti e i bioliquidi che soddisfano i criteri di sostenibilità possano essere venduti ad un prezzo superiore, occorre applicare il metodo dell’equilibrio di massa per la verifica della conformità. Ciò dovrebbe permettere di mantenere l’integrità del sistema evitando nello stesso tempo di imporre un onere non ragionevole alle imprese».

( 18 ) V. documento SEC/2010/0129 definitivo, del 31 gennaio 2011, Commission Staff Working Document Report on the operation of the mass balance verification method for the biofuels and bioliquids sustainability scheme in accordance with Article 18(2) of Directive 2009/28/EC.

( 19 ) Nella comunicazione della Commissione sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi (GU 2010, C 160, pag. 1) vengono aggiunte ulteriori precisazioni sulle modalità di utilizzo del metodo EM come procedimento per assicurare la catena di custodia dei biocarburanti, idoneo a garantire la rintracciabilità del rispetto dei criteri di sostenibilità dalla fase di produzione fino al consumo finale. La Commissione ha precisato che l’equilibrio di massa è un sistema nel quale le «caratteristiche di sostenibilità» rimangono associate alle «partite» e che, quando partite che presentano caratteristiche di sostenibilità diverse sono mescolate, le diverse dimensioni e caratteristiche di sostenibilità di ciascuna partita rimangono associate alla miscela. Se una miscela viene suddivisa, alle partite che se ne ricavano può essere assegnata una qualunque serie di caratteristiche di sostenibilità (corredata di dimensioni) purché la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di caratteristiche di sostenibilità presenti nella miscela.

( 20 ) V. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes.

( 21 ) Comunicazione della Commissione citata alla nota 19, punto 2.2.3.

( 22 ) V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni.

( 23 ) Punti da 30 a 32 delle sue osservazioni scritte.

( 24 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1361 della Commissione, del 9 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema «International Sustainability & Carbon Certification system» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2016, L 215, pag. 33); decisione di esecuzione 2012/432/UE della Commissione, del 24 luglio 2012, relativa al riconoscimento del regime «REDcert» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2012, L 199, pag. 24), e decisione di esecuzione 2012/452/UE della Commissione, del 31 luglio 2012, relativa al riconoscimento del sistema «NTA 8080» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2012, L 205, pag. 17).

( 25 ) Sentenze del 17 maggio 1984, Denkavit Nederland (15/83, EU:C:1984:183, punto 15); del 12 luglio 2005, Alliance for Natural Health e a. (C‑154/04 e C‑155/04, EU:C:2005:449, punto 47), e del 12 luglio 2012, Association Kokopelli (C‑59/11, EU:C:2012:447, punto 80). V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Bot nella causa Ålands Vindkraft (C‑573/12, EU:C:2014:37), in cui l’avvocato generale ha proposto di dichiarare l’invalidità dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28 per violazione degli articoli da 34 TFUE a 36 TFUE, nei limiti in cui esso conferisce agli Stati membri il potere di vietare o limitare l’accesso ai rispettivi regimi di sostegno ai produttori i cui impianti di produzione di elettricità verde sono situati in un altro Stato membro.

( 26 ) Ad esempio, nella sentenza del 14 dicembre 2004, Arnold André (C‑434/02, EU:C:2004:800, punto 59), la Corte ha dichiarato quanto segue: «Poiché il divieto di commercializzazione dei prodotti del tabacco per uso orale di cui all’[articolo] 8 della direttiva 2001/37 fa parte delle restrizioni di cui all’[articolo] 28 CE [divenuto articolo 34 TFUE], esso è comunque giustificato, come precisato al punto 56 della presente sentenza, da ragioni di tutela della salute delle persone. Pertanto, esso non può in alcun caso essere considerato come assunto in violazione delle disposizioni dell’[articolo] 28 CE [divenuto articolo 34 TFUE]».

( 27 ) Conformemente a una giurisprudenza costante, «occorre riconoscere al legislatore dell’Unione un ampio potere discrezionale in un settore come quello di cui al procedimento principale, che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto al quale è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. Di conseguenza, solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in tale ambito, in relazione allo scopo che le istituzioni competenti intendono perseguire, può inficiare la legittimità di tale misura». V., inter alia, sentenze del 4 maggio 2016, Philip Morris Brand e a. (C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 166), e del 10 dicembre 2002, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco (C‑491/01, EU:C:2002:741, punto 123).

( 28 ) V. paragrafi 43 e 44 delle presenti conclusioni.

( 29 ) Ricordo che, secondo tale disposizione, «[q]uando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4, nella misura prevista da tale decisione, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità fissati all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, o informazioni sulle misure di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo».

( 30 ) Sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft (C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 57 e giurisprudenza citata).

( 31 ) Sentenze del 12 ottobre 2000, Ruwet (C‑3/99, EU:C:2000:560, punto 47), e del 18 settembre 2003, Bosal (C‑168/01, EU:C:2003:479, punti 2526). In caso di armonizzazione esaustiva mediante direttive che autorizzino misure nazionali di maggior tutela, la Corte ritiene altresì che queste ultime debbano essere compatibili con il divieto di cui agli articoli da 34 TFUE a 36 TFUE (sentenza del 16 dicembre 2008, Gysbrechts e Santurel Inter (C‑205/07, EU:C:2008:730, punti da 33 a 35).

( 32 ) V., in particolare, sentenze dell’11 luglio 1974, Dassonville (8/74, EU:C:1974:82, punto 5); del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft (C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 66); dell’11 settembre 2014, Essent Belgium (da C‑204/12 a C‑208/12, EU:C:2014:2192, punto 77), e del 29 settembre 2016, Essent Belgium (C‑492/14, EU:C:2016:732, punto 96).

( 33 ) V. paragrafo 68 delle presenti conclusioni.

( 34 ) Secondo i calcoli della E.ON Biofor, l’importazione su strada dalla Germania alla Svezia sarebbe tra 25 e 50 volte più costosa rispetto all’importazione del medesimo biogas sostenibile attraverso gasdotti.

( 35 ) V., in particolare, sentenze del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft (C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 76), e dell’11 dicembre 2008, Commissione/Austria (C‑524/07, EU:C:2008:717, punto 54).

( 36 ) Secondo i dati forniti dalle parti, il biogas per trasporto è un combustibile molto meno inquinante della benzina o del diesel, in quanto emette circa il 93% di biossido di carbonio in meno per unità di energia.

( 37 ) V. sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 73); dell’11 settembre 2014, Essent Belgium (da C‑204/12 a C‑208/12, EU:C:2014:2192, punto 91), e del 29 settembre 2016, Essent Belgium (C‑492/14, EU:C:2016:732, punto 84).

( 38 ) L’aumento del suo uso costituisce, come enuncia espressamente il considerando 1 della direttiva 2009/28, un asse importante del complesso delle misure richieste al fine di ridurre tali emissioni, rispettare il protocollo di Kyoto e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi dello stesso. V. sentenze del 26 settembre 2013, IBV & Cie (C‑195/12, EU:C:2013:598, punto 56), e dell’11 settembre 2014, Essent Belgium (da C‑204/12 a C‑208/12, EU:C:2014:2192, punto 92).

( 39 ) Sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 75), e del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft (C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 80).

( 40 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/708 della Commissione, dell’11 maggio 2016, concernente la conformità dell’«Austrian Agricultural Certification Scheme» alle condizioni stabilite dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE (GU 2016, L 122, pag. 60).

( 41 ) Sentenza del 1o luglio 2014 (C‑573/12, EU:C:2014:2037).

( 42 ) Il giudice a quo non ha incluso nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale alcuna questione sull’interpretazione del diritto dell’Unione eventualmente applicabile alla norma svedese che prevede un trattamento fiscale favorevole per il biogas sostenibile, per renderne il consumo competitivo rispetto al gas proveniente da combustibili fossili.

( 43 ) Secondo il documento «Sweden’s third progress report on the development of renewable energy pursuant to Article 22 of Directive 2009/28/EC», del 22 dicembre 2015, pag. 77: «Of the proportion of biofuels sold in Sweden in 2014, more than 90% were certified as coming from one of the voluntary certification schemes that have been approved by the Commission. The biofuels that are not covered by certification include nationally produced biogas, for example».

( 44 ) Sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft (C‑573/12, EU:C:2014:2037, punti da 94 a 104).

( 45 ) V. conclusioni presentate dall’avvocato generale Bot nella causa Essent Belgium (C‑492/14, EU:C:2016:257, paragrafo 4), nonché le osservazioni di Michel, V.: «Marché intérieur et politiques de l’Union: brèves réflexions sur une quête d’unité», L’identité du droit de l’Union européenne – Mélanges en l’honneur de Claude Blumann, Bruylant, Bruxelles, 2015, pag. 229.

( 46 ) Sentenza del 29 settembre 2016, Essent Belgium (C‑492/14, EU:C:2016:732).

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