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Document 62015CC0211
Opinion of Advocate General Wahl delivered on 4 February 2016.#Orange v European Commission.#Appeal — Competition — State aid — Aid granted by the French Republic to France Télécom — Reform of the arrangements for financing the retirement pensions of civil servants working for France Télécom — Reduction of the compensation to be paid to the State by France Télécom — Decision declaring the aid compatible with the internal market under certain conditions — Definition of aid — Definition of economic advantage — Selective nature — Adverse effect on competition — Distortion of the facts — No statement of reasons — Substitution of grounds.#Case C-211/15 P.
Conclusioni dell’avvocato generale N. Wahl, presentate il 4 febbraio 2016.
Orange contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Repubblica francese alla France Télécom – Riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti della France Télécom – Riduzione del corrispettivo da versare allo Stato a carico della France Télécom – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a determinate condizioni – Nozione di “aiuto” – Nozione di “vantaggio economico” – Carattere selettivo – Incidenza sulla concorrenza – Snaturamento dei fatti – Difetto di motivazione – Sostituzione di motivazione.
Causa C-211/15 P.
Conclusioni dell’avvocato generale N. Wahl, presentate il 4 febbraio 2016.
Orange contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Repubblica francese alla France Télécom – Riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti della France Télécom – Riduzione del corrispettivo da versare allo Stato a carico della France Télécom – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a determinate condizioni – Nozione di “aiuto” – Nozione di “vantaggio economico” – Carattere selettivo – Incidenza sulla concorrenza – Snaturamento dei fatti – Difetto di motivazione – Sostituzione di motivazione.
Causa C-211/15 P.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:78
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate il 4 febbraio 2016 ( 1 )
Causa C‑211/15 P
Orange SA, già France Télécom,
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Aiuto concesso dalla Repubblica francese a favore della France Télécom in ordine al sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti della France Télécom — Riduzione del corrispettivo da versare allo Stato a carico della France Télécom — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a determinate condizioni — Esistenza di un vantaggio — Quadro di riferimento pertinente — Considerazione di uno “svantaggio strutturale”»
1. |
Con l’impugnazione in esame, la società Orange SA (in prosieguo: l’«Orange»), già France Télécom, intende ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 26 febbraio 2015, Orange/Commissione ( 2 ), con la quale è stata respinta respinto la domanda di annullamento della decisione 2012/540/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, relativa all’aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08) – Riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom, al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom ( 3 ). |
2. |
Fra le questioni sollevate con l’impugnazione, la Corte è chiamata ad accertare, segnatamente, se il Tribunale abbia correttamente operato nel confermare la decisione controversa in ordine all’esistenza di un vantaggio economico a favore della France Télécom. In particolare, sarà necessario valutare se sia stato correttamente definito il «quadro di riferimento» assunto dalla Commissione europea al fine di individuare l’esistenza di un siffatto vantaggio, dal momento che le misure controverse costituivano cosiddette «di natura compensativa», adottate nel contesto particolare della riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali già dipendenti della France Télécom. |
3. |
A mio avviso, la causa offre un’ottima occasione per ribadire che, salvo nel caso in cui sussistano i criteri enunciati nella sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg ( 4 ), il fatto che una misura statale sia volta a liberare un’impresa da un presunto svantaggio di natura strutturale o concorrenziale non può sottrarre la misura stessa alla qualificazione di aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
I – I fatti
4. |
I fatti all’origine della controversia che emergono dalla sentenza impugnata possono essere descritti come segue:
(…)
(…)
|
II – Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
5. |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2012, l’Orange proponeva un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. |
6. |
A sostegno del ricorso, l’Orange deduceva quattro motivi. Il primo motivo verteva su errori di diritto e di valutazione, nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione, per aver la Commissione ritenuto che la misura controversa costituisse un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il secondo motivo, dedotto in via subordinata, verteva su errori di diritto e di valutazione nell’esame della compatibilità della misura controversa con il mercato interno. Il terzo motivo, anch’esso dedotto in via di subordine, verteva su un errore di valutazione e sulla violazione dell’obbligo di motivazione in relazione alla valutazione del periodo durante il quale l’aiuto di cui alla decisione controversa sarebbe stato neutralizzato dal contributo forfetario straordinario. Il quarto motivo atteneva alla violazione di diritti procedurali. |
7. |
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha integralmente respinto il ricorso condannando l’Orange alle spese. |
8. |
La decisione impugnata è stata altresì oggetto di un ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 marzo 2012 da parte della Repubblica francese nella causa T‑135/12. La sentenza pronunciata in quest’ultima causa ( 5 ), che ha altresì respinto il predetto ricorso e condannato la Repubblica francese alle spese, non è stata, invece, oggetto di impugnazione. |
III – Le conclusioni delle parti e il procedimento dinanzi alla Corte
9. |
L’Orange chiede che la Corte voglia:
|
10. |
La Commissione chiede che la Corte voglia:
|
11. |
Le parti hanno esposto le loro posizioni per iscritto e all’udienza del 3 dicembre 2015 si è svolta la fase orale del procedimento. |
IV – Analisi dell’impugnazione
12. |
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi, relativi ad errori di diritto commessi dal Tribunale nella propria valutazione, rispettivamente, in ordine all’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alla compatibilità della misura controversa con il mercato interno e al periodo durante il quale l’aiuto di cui alla decisione controversa sarebbe stato neutralizzato dal contributo forfetario straordinario. |
13. |
Poiché le questioni sollevate nell’ambito del primo motivo sono delicate, concentrerò la mia analisi su quest’ultimo, laddove gli altri motivi dedotti non mi sembrano sollevare difficoltà particolari. |
A – Considerazioni preliminari sul contesto di elaborazione e sulla natura delle misure controverse
14. |
Come già anticipato nell’introduzione delle presenti conclusioni, la causa in esame riguarda misure nazionali del tutto specifiche, cosiddette di compensazione, concesse nel contesto della riforma dello statuto della France Télécom a seguito della privatizzazione di quest’ultima. |
15. |
Per affrontare correttamente le questioni qui sottoposte, mi sembra utile formulare alcuni richiami e fornire talune precisazioni sulla natura delle misure controverse e sul contesto in cui esse sono state elaborate. |
16. |
Ai sensi della legge del 1990, la France Télécom è stata costituita come gestore pubblico dotato di personalità giuridica, mentre, in precedenza, essa costituiva, insieme alla società La Poste, una direzione generale del ministero delle Poste e Telecomunicazioni francese. |
17. |
Malgrado detto cambiamento di status, essa ha continuato ad assumere personale con lo status di dipendenti pubblici, e ciò fino al 1997. |
18. |
In linea con la prassi di bilancio precedente relativa al finanziamento delle pensioni degli ex funzionari della France Télécom, l’articolo 30 della legge del 1990 prevedeva, da una parte, che la liquidazione e la corresponsione delle pensioni ai funzionari della France Télécom fossero effettuate dallo Stato e, dall’altra, che, in contropartita, la France Télécom fosse tenuta a versare al Tesoro pubblico non soltanto l’importo della trattenuta effettuata sul trattamento dei propri dipendenti, ma anche un «contributo complementare» che consentisse l’assunzione integrale degli oneri di pensioni di vecchiaia per i propri dipendenti. |
19. |
Il contributo complementare, definito «aziendale», il cui versamento incombeva alla France Télécom, era stabilito sulla base della differenza tra l’importo totale delle pensioni versate dallo Stato francese e la quota pagata dai dipendenti in attività sul loro stipendio. |
20. |
In altri termini, la France Télécom doveva farsi carico della totalità dei costi della pensione dei propri dipendenti collocati a riposo (ivi compresi gli ex dipendenti del ministero delle Poste e Telecomunicazioni), dedotta la trattenuta praticata sul trattamento dei suoi dipendenti in servizio. |
21. |
Va rilevato che, di fatto, la France Télécom contabilizzava le spese per le pensioni sulla base dei contributi versati. In considerazione della certezza dell’incremento della spesa, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle pensioni da erogare ai propri ex dipendenti, la France Télécom inseriva nella propria contabilità un accantonamento annuale destinato a spalmare l’effetto stimato degli aumenti futuri dei pagamenti su un periodo di 30 anni. L’importo dell’accantonamento così costituito fino al 1996 ammontava a circa EUR 3,6 miliardi ( 6 ). |
22. |
Con la legge del 1996, la France Télécom è stata costituita come società anonima di diritto francese. Se la France Télécom poneva termine all’assunzione di funzionari a partire dal 1997, il personale complessivo di detta società già costituita rimaneva tuttavia dipendente di quest’ultima, conservando al contempo il proprio status e le proprie garanzie, ivi comprese condizioni di impiego identiche a quelle dei dipendenti statali. |
23. |
Orbene, l’importo derivante dalla trattenuta effettuata sul trattamento dei dipendenti in servizio della France Télécom si riduceva a seguito del loro progressivo pensionamento, laddove le collocazioni a riposo aumentavano, al tempo stesso, la spesa connessa ai pensionamenti, di modo che il contributo complementare era destinato a un costante aumento (fino a quando il tasso di mortalità dei pensionati avrebbe superato quello dei nuovi pensionati). |
24. |
Ciò premesso, il legislatore francese decideva di modificare il regime di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici della France Télécom. |
25. |
Ai sensi della legge del 1996, quest’ultima è ormai assoggettata esclusivamente al versamento di un contributo liberatorio che consente di allineare gli oneri sociali gravanti sui salari della France Télécom a quelli delle altre imprese del settore delle telecomunicazioni, per i rischi comuni ai dipendenti di diritto comune e ai dipendenti pubblici. Ciò implica che l’onere finanziario imposto alla France Télécom è limitato al versamento di un contributo, ma che i costi connessi al pagamento delle pensioni dei suoi ex funzionari sono posti a carico dello Stato. Ciò comporta altresì che la France Télécom non è soggetta al pagamento di taluni contributi versati dai concorrenti della France Télécom per assicurare i rischi non comuni ai dipendenti e ai funzionari, in particolare la disoccupazione e i crediti dei dipendenti in caso di risanamento o di messa in liquidazione giudiziaria dell’impresa. |
26. |
Va, infine, rilevato che la riforma del finanziamento delle pensioni della France Télécom è intervenuta nel contesto della maggiore liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni a livello europeo e ha dunque potenzialmente prodotto i suoi effetti su un mercato progressivamente aperto alla concorrenza. Nel considerando 49 della decisione controversa, la Commissione ha così rilevato che «l’auspicio di favorire l’espansione di France Télécom su mercati europei oltre la Francia appare come sfondo della legge del 1996 e dell’apertura dell’azienda al capitale privato, come si evince dalle dichiarazioni durante la discussione del disegno di legge». |
B – Sul primo motivo, relativo ad errori di diritto nella valutazione delle condizioni che devono essere soddisfatte per poter qualificare la misura controversa come «aiuto di Stato », ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
27. |
Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta la qualificazione della misura controversa come «aiuto di Stato» sotto diversi aspetti, che in parte si sovrappongono. Rilevo, in particolare, che la questione relativa all’individuazione di un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, oggetto del primo capo del primo motivo, è strettamente connessa a quella della selettività della misura in questione, di cui al secondo capo del motivo medesimo, il che consentirebbe un esame congiunto di tali questioni. |
28. |
Ciononostante, mi è sembrato preferibile, per una maggiore comprensibilità, rispondere al primo motivo seguendo, per quanto possibile, l’iter logico seguito dalla ricorrente. |
1. Sul primo capo, vertente su errori di diritto commessi dal Tribunale nella valutazione relativa all’esistenza di un vantaggio
a) Tesi della ricorrente
29. |
L’Orange sostiene, in sostanza, che il Tribunale è incorso in una serie di errori di diritto nella valutazione dell’esistenza di un vantaggio, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a favore della France Télécom. A suo parere, la misura controversa, ossia la riduzione, introdotta con la legge del 1996, dei contributi pensionistici che la France Télécom era tenuta a versare, era finalizzata a compensare ciò che essa qualifica come «svantaggio strutturale». Tale svantaggio deriverebbe dalla legge del 1990, che ha determinato costi rilevanti per quanto concerne il finanziamento delle pensioni dei suoi ex dipendenti pubblici, rispetto ai costi sostenuti da altri operatori economici concorrenti. La misura controversa non avrebbe, dunque, l’effetto di collocarla in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti. |
30. |
Tale tesi si articola schematicamente su tre punti. |
31. |
In primo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, nei punti 42 e 43 della sentenza impugnata, che il carattere compensativo della misura controversa non consentisse di escludere la qualifica come un aiuto di Stato, con la sola eccezione dei casi in cui l’intervento statale in questione debba essere considerato quale contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale per assolvere obblighi di servizio pubblico, in conformità con i principi enunciati mediante la sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg ( 7 ). A tal riguardo, essa ritiene che l’interpretazione di talune sentenze della Corte ( 8 ) e del Tribunale ( 9 ) accolta nella sentenza impugnata sia errata. |
32. |
In secondo luogo, l’Orange ritiene che la propria posizione, fondata sull’esistenza di uno svantaggio strutturale, trovi valido sostegno nella sentenza Enirisorse ( 10 ), contrariamente a quanto osservato dal Tribunale ai punti 39 e 41 della sentenza impugnata. |
33. |
In terzo e ultimo luogo, l’Orange sostiene che il Tribunale ha erroneamente definito, nel punto 41 della sentenza impugnata, il quadro di riferimento, vale a dire la situazione «tipo» che consente di determinare la fattispecie normalmente applicabile. Nel caso di specie, si sarebbe dovuto considerare quale punto di riferimento il regime applicabile alle imprese concorrenti per i contributi al finanziamento delle pensioni di anzianità dei propri dipendenti e non quello derivante dalla situazione in cui si sarebbe trovata la France Télécom se la legge del 1990 fosse stata ancora in vigore. |
b) Valutazione
34. |
Prima di trattare specificamente i diversi aspetti della tesi sostenuta dalla ricorrente – che si ricollegano, in definitiva, alla medesima questione – occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, sono considerati aiuti, in particolare, gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti ( 11 ). In particolare, la Corte ha precisato che i costi legati alla retribuzione dei loro dipendenti gravano, per loro natura, sul bilancio delle imprese, indipendentemente dal fatto che detti costi derivino o meno da obblighi di legge o di accordi o contratti collettivi ( 12 ). |
35. |
Secondo una giurisprudenza altrettanto costante, la nozione di «vantaggio» inerente alla qualificazione di una misura come aiuto di Stato riveste carattere oggettivo, indipendente dalle motivazioni degli ideatori della misura di cui trattasi. La natura degli obiettivi perseguiti tramite le misure statali e la loro giustificazione sono quindi prive di ogni rilievo ai fini della loro qualificazione come aiuto. Infatti, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti ( 13 ). |
36. |
Sorprendentemente, la ricorrente non ha esplicitamente messo in discussione, nell’ambito del presente capo ( 14 ), il punto di riferimento iniziale assunto dal Tribunale nel proprio ragionamento, quale formulata al punto 37 della sentenza impugnata, in cui si afferma che, «[i]n questo caso, è pacifico che, riducendo gli oneri sociali istituiti con la legge del 1990, la legge del 1996 ha migliorato la situazione giuridica della France Télécom rispetto al regime precedente e ha dunque generato, in linea di principio, un vantaggio a favore di quest’ultima». |
37. |
Nel caso di specie si pone tuttavia la questione se il Tribunale, in un modo o in un altro, nel confermare l’impostazione adottata dalla Commissione nella decisione controversa, abbia frainteso il metodo per identificare l’esistenza di un vantaggio. Malgrado il relativo tecnicismo delle misure in questione, la scelta del punto di riferimento pertinente, che si rivela cruciale per definire il vantaggio economico di cui la France Télécom avrebbe beneficiato e, pertanto, per qualificare tali misure come «aiuti di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, può costituire oggetto di verifica nel contesto di un’impugnazione ( 15 ). |
38. |
A tal riguardo, ricordo che la Commissione ha ritenuto che il «regime normale», ossia il regime di riferimento cui deroga la misura controversa adottata nel 1996, fosse quello applicabile alle pensioni dei funzionari della France Télécom a seguito della privatizzazione di quest’ultima nel 1990. Tale scelta è stata confermata dal Tribunale nei punti 37 e seguenti della sentenza impugnata. |
39. |
A mio avviso la censura è infondata. |
40. |
In primo luogo, per quanto concerne l’argomento tratto dalla sentenza Enirisorse ( 16 ), se è vero che, in forza di tale sentenza, una misura non può essere qualificata come un aiuto di Stato qualora essa si limiti ad evitare che sul bilancio del beneficiario di quest’ultima gravi un onere che, in circostanze normali, non sarebbe esistito, resta ancora da dimostrare che la misura controversa fosse collegata a una precedente misura statale e fosse diretta ad annullare gli effetti di quest’ultima misura. Detta sentenza non intende affermare una qualsivoglia teoria relativa allo svantaggio strutturale, ma si riferisce, come correttamente rilevato dal Tribunale, all’ipotesi, del tutto particolare, di un regime doppiamente derogatorio del diritto comune. |
41. |
Va sottolineato, infatti, che la sentenza Enirisorse (C‑237/04, EU:C:2006:197), riguardava una misura statale molto particolare relativa a una norma generale di diritto civile che consentiva il recesso degli azionisti di una società con il rimborso delle loro azioni solo in casi tassativamente previsti. In deroga a tale norma generale, il legislatore italiano aveva previsto che gli azionisti della sola impresa Sotacarbo avrebbero potuto recedere in un dato numero di casi beneficiando del predetto rimborso. Tale facoltà derogatoria è stata modificata da una legge adottata alcuni anni dopo, legge che prevedeva che, nel caso in cui gli azionisti della Sotacarbo, tra i quali figurava la società Enirisorse, si fossero avvalsi della loro facoltà di recesso, l’importo delle loro azioni non sarebbe più stato loro rimborsato. Quest’ultima misura era diretta, segnatamente, ad annullare il vantaggio che detti azionisti avrebbero ottenuto dall’applicazione del predetto regime, imponendo loro, per poter esercitare tale facoltà straordinaria di recesso, di rinunciare ad ogni diritto sul patrimonio della società e di eseguire il conferimento delle quote ancora dovute. La misura evitava, pertanto, che l’applicazione del regime straordinario gravasse il bilancio della società in questione di un onere, vale a dire il rimborso delle azioni delle società azioniste, che non era previsto dal regime normalmente ad esse applicabile. |
42. |
In tale causa, la soluzione adottata dalla Corte, all’insegna del pragmatismo, si basava sul fatto che la misura controversa era strettamente collegata al regime derogatorio precedentemente applicabile. Tale misura, che si limitava a neutralizzare il vantaggio in precedenza attribuito all’Enirisorse sotto forma di una facoltà eccezionale di recesso, non produceva, quindi, l’effetto di concedere un vantaggio economico a favore dell’impresa Sotacarbo ( 17 ). |
43. |
Ciò non è quanto si è verificato nel caso di specie. |
44. |
Infatti, ai sensi della legge del 1990, la France Télécom era tenuta a versare un onere specifico chiaramente distinto da quello dovuto ai sensi del regime comune previsto della disciplina delle pensioni, ma che non può essere considerato derogatorio al diritto comune, considerato che i contributi relativi alle pensioni dei dipendenti pubblici non erano sottoposti in precedenza al regime comune dei contributi pensionistici. Infatti, il sistema di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici deriva da un regime giuridicamente distinto e chiaramente separato da quello applicabile ai dipendenti di diritto privato, quali i dipendenti dei concorrenti della France Télécom. |
45. |
Non sembra, in particolare, che i contributi connessi al costo delle pensioni dei dipendenti pubblici siano soggetti al regime comune dei contributi pensionistici, circostanza che consentirebbe di concludere che quest’ultimo costituisca il regime normalmente applicabile nella specie. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Orange, la misura controversa non mira ad evitare che la France Télécom sia soggetta a un onere che, in una situazione normale, non dovrebbe gravare sul suo bilancio. Nella specie non può validamente sostenersi che il regime applicabile a decorrere dall’anno 1996 sia servito a porre rimedio al fatto che la France Télécom sarebbe stata esposta a oneri supplementari derivanti da un regime specifico ai quali sarebbero sfuggite le imprese concorrenti soggette al diritto comune nelle normali condizioni del mercato. |
46. |
Certamente, è ben noto che rientrano nella qualificazione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, le misure concesse mediante risorse statali che collochino l’impresa beneficiaria in una situazione finanziaria più favorevole di quella dei suoi concorrenti o che devono essere considerate come un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato ( 18 ). |
47. |
Il riferimento alle condizioni normali di mercato e/o alla situazione di altri concorrenti mi sembra abbia senso soltanto nel caso in cui sia preferibile procedere ad un esame comparativo, tenuto conto della specifica misura in questione, che non possa, di per sé, essere considerata quale «prestazione positiva» o quale misura equivalente a una siffatta prestazione. In altri termini, detta giurisprudenza non può essere considerata applicabile nell’ipotesi in cui sia chiaramente dimostrato il carattere ad hoc della misura in questione, necessaria nel caso di specie tenuto conto del cambiamento di status della France Télécom. Rilevo, d’altra parte, una certa incoerenza nel sostenere, da un lato, che la France Télécom si trovasse ad affrontare, per effetto della legge del 1990, uno svantaggio strutturale – che in qualche modo la collocherebbe in una situazione del tutto particolare – e, dall’altro, la necessità di tener conto dell’esistenza di un vantaggio economico alla luce delle «condizioni normali del mercato». |
48. |
In secondo luogo, non appare convincente nemmeno l’argomento dell’Orange relativo, più in generale, al fatto che la misura controversa fosse diretta a liberarla da uno svantaggio o da un handicap strutturale. |
49. |
La Corte, infatti, ha precisato che la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza in un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto ( 19 ). |
50. |
Tale giurisprudenza costituisce la diretta evoluzione del principio secondo il quale, per qualificare una misura come aiuto di Stato, non è necessario esaminare le cause o gli obiettivi di tale misura, poiché rilevano soltanto gli effetti di quest’ultima. Ritengo, quindi, che il fatto che un’autorità statale cerchi di compensare con l’adozione di misure specifiche l’imposizione di oneri specifici, come conseguenza della modifica dello status di un dato ente, ma senza un legame con l’esecuzione di obblighi di servizio pubblico secondo le condizioni definite dalla sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg ( 20 ), non può togliere a tali misure il carattere di vantaggio economico tale da configurare un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Se non può essere negato che in talune occasioni il Tribunale ha potuto discostarsi da tale principio, i casi richiamati ( 21 ) restano, per quanto a mia conoscenza, isolati ( 22 ) e, in ogni caso, non sono stati confermati dalla Corte ( 23 ). |
51. |
Essa trova inoltre un fondamento certo nel fatto che la compensazione degli svantaggi strutturali possa eventualmente essere presa in considerazione nell’ambito della valutazione della compatibilità di una data misura di aiuto di Stato con il mercato comune, in conformità con l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, come le misure costituite da aiuti regionali ( 24 ) o ambientali ( 25 ). |
52. |
In ogni caso, come ho rilevato in precedenza con riguardo al contesto della misura controversa, non sono affatto convinto che la France Télécom abbia, subito, in ragione dell’adozione della legge del 1990, uno svantaggio strutturale o competitivo propriamente detto, svantaggio al quale la legge del 1996 intendeva rimediare. |
53. |
Mi sembra che la legge del 1990 abbia comportato l’attuazione di un regime del tutto specifico di finanziamento delle pensioni degli ex dipendenti pubblici della France Télécom. Ai sensi di tale regime, lo Stato è, in definitiva, sempre l’unico soggetto tenuto al versamento delle pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici. |
54. |
Detta legge intende disciplinare il corrispettivo che la France Télécom è tenuta a versare in ragione della messa a disposizione dei dipendenti pubblici, corrispettivo il cui carattere di per sé svantaggioso per quest’ultima non è in alcun modo dimostrato. |
55. |
Come osservato dalla Commissione nel considerando 103 della decisione controversa, senza che ciò sia stato seriamente contestato dalla ricorrente in primo grado, l’onere di cui la France Télécom è stata liberata non era nuovo, dato che la legge del 1990 riprendeva la pratica di bilancio anteriore, né imprevedibile, dato che l’impresa costituiva delle riserve a tal fine, né in deroga al diritto comune della previdenza sociale, dato che quest’ultima non si applica al corrispettivo versato dalla France Télécom. |
56. |
Il fatto che l’onere finanziario imposto alla France Télécom dalla legge del 1990 sia stato in seguito considerato svantaggioso, o addirittura abnorme, in ragione del numero decrescente dei suoi dipendenti pubblici in servizio soggetti al versamento di contributi non presenta alcun nesso con la sussistenza di un vantaggio strutturale. Tale situazione deriva dalla scelta del legislatore di mantenere in servizio un dato numero di dipendenti pubblici nell’ambito dell’ente France Télécom, con i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano, malgrado la modifica del suo status. |
57. |
In terzo luogo, in linea con quanto ho già precedentemente menzionato in relazione all’interpretazione della sentenza Enirisorse da seguire (C‑237/04, EU:C:2006:197), devo sottolineare che il quadro di riferimento scelto, ossia la «situazione normale» alla quale occorre paragonare la situazione derivante dalla misura in questione, non può essere assimilato al «regime applicabile alle imprese concorrenti d[ella] France Télécom per quanto concerne i contributi pensionistici aziendali previsti dal regime generale della sicurezza sociale». L’esistenza di un vantaggio economico non può essere valutata in funzione dell’onere sopportato dai concorrenti della France Télécom per i contributi di cui al regime generale, per il semplice fatto che l’onere sopportato dalla France Télécom ai fini del finanziamento delle pensioni dei suoi ex dipendenti non è in alcun modo connesso al predetto regime generale. |
58. |
L’adozione della legge del 1990 costituisce un’evoluzione del sistema di finanziamento delle pensioni in vigore fino a quel momento. La legge del 1996 ha invece profondamente modificato l’onere finanziario che la France Télécom era tenuta a sopportare in ragione della scelta di mantenere i dipendenti pubblici in servizio presso di essa. |
59. |
Infine, occorre esaminare, ai fini dell’obbligo del giudice di verificare l’esistenza di un’eventuale contraddizione nella motivazione della decisione controversa, se non sussista una contraddizione tra, da una parte, il considerando 97 della decisione controversa (ai sensi del quale «la messa a disposizione d[ella] France Télécom di funzionari formati dallo Stato senza contropartita alcuna, relativamente alle pensioni versate o da versare, conferirebbe un vantaggio evidente a quest’ultima») e, dall’altra, il considerando 102 della stessa decisione (il quale afferma che «per valutare la situazione d[ella] France Télécom, la situazione di riferimento è quella di un’impresa, pubblica o privata, che occupa funzionari che hanno mantenuto il proprio status») nonché il riferimento al tasso di equità concorrenziale nell’esame della compatibilità dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. |
60. |
A tale riguardo, va osservato che, con il considerando 97 della decisione controversa, la Commissione intendeva rispondere all’argomento secondo cui la France Télécom avrebbe subito, in ragione della legge del 1990, uno svantaggio strutturale. |
61. |
Quanto al considerando 102 della medesima decisione, esso è volto a realizzare un ravvicinamento con la specifica situazione della società La Poste, riguardante una misura del tutto analoga a quella del caso di specie. In tale considerando, in particolare, la Commissione ha sottolineato che il «regime pensionistico dei funzionari d[ella] France Télécom prima della riforma del 1996 erano gli stessi del regime paragonabile applicato a[lla società] La Poste alla stessa epoca». |
62. |
Per quanto riguarda il riferimento al tasso di equità concorrenziale nell’ambito dell’esame della compatibilità dell’aiuto, esso, come correttamente affermato dalla Commissione all’udienza, muove dal fatto che la data di riferimento per individuare il vantaggio costitutivo dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è diversa, nella specie, da quella che rileva ai fini dell’esame della compatibilità dell’aiuto ai sensi del paragrafo 3, lettera c) del medesimo articolo. L’individuazione del vantaggio deve essere effettuata in funzione degli effetti prodotti dalla data di adozione della misura controversa. Invece, l’esame della compatibilità di una misura d’aiuto ha un carattere eminentemente prospettico e deve essere collocato in una situazione di liberalizzazione ottimale dei mercati delle telecomunicazioni, nonché di eliminazione dei vantaggi e dei vincoli ai quali sono sottoposti taluni operatori storici in ragione della costituzione di ex monopoli di Stato. |
63. |
Di conseguenza, ritengo che la decisione controversa sia priva di contraddizioni riguardo tale aspetto e che occorra, dunque, respingere il primo capo del primo motivo. |
2. Sul secondo capo, relativo ad errori di diritto commessi dal Tribunale nell’ambito della valutazione relativa al carattere selettivo della misura controversa
64. |
L’Orange ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel ritenere, nei punti 52 e 53 della sentenza impugnata, che la misura controversa fosse selettiva in ragione del fatto che essa riguardasse soltanto l’Orange. Essa ritiene che una misura statale individuale sia selettiva soltanto se essa favorisce una data impresa rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. L’Orange ritiene, nel caso di specie, che il Tribunale non potesse limitarsi a presumere che il requisito della selettività fosse soddisfatto in considerazione del carattere integralmente ad hoc della misura controversa. |
65. |
Sono fermamente convinto che tale capo del motivo dev’essere respinto. |
66. |
Come ho avuto modo di osservare di recente nella causa che ha dato origine alla sentenza Commissione/MOL ( 26 ), l’esame del requisito della selettività di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ha senso solo laddove si tratti di una misura statale di applicazione generale. |
67. |
Il requisito della selettività svolge, infatti, un ruolo diverso a seconda che la misura in questione sia considerata un aiuto individuale oppure un regime generale di aiuti. Nella valutazione di una misura di natura individuale, l’individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumerne la «specificità» e, pertanto, di concludere che esso presenta parimenti carattere selettivo. Per contro, nell’ambito dell’esame di un regime di natura generale, la selettività consente di acclarare se il presunto vantaggio, benché rivolto a tutti gli operatori economici, favorisca, in realtà e tenuto conto dei criteri oggettivi da esso seguiti, soltanto taluni tipi di imprese o gruppi di imprese ( 27 ). |
68. |
La Corte ha pertanto precisato che, nel caso di un aiuto individuale, l’individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la sua selettività ( 28 ), e ciò, mi pare, indipendentemente dalla questione se esistano, sul mercato o sui mercati interessati, operatori che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. |
69. |
Orbene, la misura controversa nella fattispecie, consistente nella riduzione degli oneri connessi alle sole pensioni dei funzionari della France Télécom, come risulta dal sistema introdotto dalla legge del 1996, presenta indubbiamente carattere individuale. In un siffatto contesto, l’esame della selettività della misura controversa auspicato dall’Orange è privo di senso. |
70. |
La giurisprudenza invocata dalla ricorrente, che riguarda misure legislative di applicazione generale, non è, al riguardo, di alcun aiuto per la ricorrente. |
71. |
Infatti, per quanto riguarda, anzitutto, la causa che ha dato origine alla sentenza 3M Italia ( 29 ), va osservato che essa verteva, dinanzi al giudice italiano, su una disposizione nazionale di natura fiscale ( 30 ), in particolare alla luce della normativa in materia di aiuti di Stato. Chiamata a fornire delucidazioni in ordine al fatto se e in qual misura l’intervento statale controverso soddisfacesse il requisito della selettività previsto dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Corte ha affermato che, al fine di valutare la selettività di una misura, che essa abbia espressamente considerato «generale» ( 31 ), occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, tale misura rappresentasse un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre collocate in una situazione fattuale e giuridica analoga. Lungi dall’avvalorare la posizione dell’Orange, quest’ultima considerazione conferma l’idea per cui l’esame della selettività di una misura ha senso soltanto nel caso di una misura di ordine generale che operi una distinzione tra imprese che non risulti «dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui [essa si inserisce]» ( 32 ). |
72. |
Allo stesso modo, nella causa definita con la sentenza Trapeza Eurobank Ergasias (C‑690/13, EU:C:2015:235), oggetto del contendere erano i privilegi di cui beneficiava l’ente bancario Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), in forza della legge 4332/1929 ( 33 ), vale a dire l’esenzione da determinate spese, quale il diritto di iscrivere unilateralmente ipoteca su immobili appartenenti ad agricoltori o ad altri soggetti che svolgevano un’attività connessa all’attività agricola, il diritto di chiedere l’esecuzione forzata mediante una semplice scrittura privata e l’esenzione dalle spese e dai diritti all’atto di iscrizione dell’ipoteca e dell’esecuzione forzata. In tale contesto, investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale finalizzata a determinare se tale misura nazionale potesse essere qualificata come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE), la Corte si è limitata a rilevare che «dal fascicolo sottoposto alla Corte non emerge[va] che le altre banche benefici[asser]o di una siffatta esenzione, il che indicherebbe che tale misura ha carattere selettivo». |
3. Sul terzo capo, relativo ad errori di diritto commessi dal Tribunale nella valutazione del criterio dell’incidenza sulla concorrenza
73. |
L’Orange contesta al Tribunale di essere incorso in errori di diritto e di non aver adempiuto al proprio obbligo di motivazione per aver ritenuto, ai punti 63 e 64 della sentenza impugnata, che il criterio dell’incidenza sulla concorrenza risultasse soddisfatto, considerato che le risorse finanziarie rese disponibili con la misura controversa avrebbe potuto favorire lo sviluppo delle attività dell’Orange su mercati recentemente aperti alla concorrenza e che essa avrebbe riconosciuto che la predetta misura fosse indispensabile per consentirle di partecipare allo sviluppo della concorrenza. La stessa sostiene, in particolare, che il Tribunale, dopo aver esaminato le valutazioni effettuate dalla Commissione, avrebbe dovuto affermare, in conclusione, che l’esistenza di un effetto anticoncorrenziale non era stato adeguatamente accertato, atteso che il quadro di riferimento definito [dalla Commissione] comprendeva solo l’Orange e che la Commissione avrebbe a sua volta riconosciuto che la misura in questione era necessaria per assicurare una concorrenza fondata sul merito in un mercato in via di apertura alla concorrenza. |
74. |
A mio avviso, anche tale ultimo capo del primo motivo dev’essere respinto. |
75. |
Per quanto riguarda la censura relativa al difetto di motivazione, ritengo che la sentenza impugnata esponga in maniera chiara le ragioni per cui il Tribunale ha confermato la valutazione della Commissione quanto al requisito della distorsione della concorrenza. In conformità con i requisiti che emergono dalla consolidata giurisprudenza in materia ( 34 ), la motivazione esposta ha consentito agli interessati di conoscere le ragioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo nell’ambito di un’impugnazione. |
76. |
Per il resto, ritengo che le considerazioni del Tribunale non siano viziate da errori. In particolare, il fatto, peraltro riconosciuto dall’Orange, che le risorse finanziarie rese disponibili in forza di tale misura, il cui importo attualizzato al 1996 ammontava a oltre EUR 13 miliardi, abbiano potuto favorire lo sviluppo delle attività della ricorrente indica precisamente che quest’ultima ha avuto un impatto, quanto meno potenziale, sulla concorrenza, e ciò indipendentemente dall’obiettivo, eventualmente di interesse comune, che detta misura intendeva perseguire. |
77. |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco di respingere il primo motivo di impugnazione. |
C – Sul secondo motivo, relativo ad errori di diritto commessi dal Tribunale nella valutazione sulla compatibilità della misura controversa con il mercato interno
1. Sul primo capo, relativo a uno snaturamento dei fatti e alla violazione dell’obbligo di motivazione, commessi dal Tribunale nella sua valutazione della finalità del contributo forfetario straordinario
78. |
L’Orange ritiene che il Tribunale abbia snaturato i fatti ad esso sottoposti e abbia violato l’obbligo di motivazione avendo ritenuto, ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, che il testo dell’articolo 30 della legge del 1990, modificato dall’articolo 6 della legge del 1996, non osti all’interpretazione per cui il contributo forfetario straordinario non costituirebbe un onere sociale, ma perseguirebbe altri obiettivi, e che, pertanto, la Commissione non sia incorsa in alcun errore di diritto nell’affermare che la mancata assunzione dei rischi non comuni nell’ambito del contributo aziendale con carattere liberatorio non poteva essere compensata dal contributo medesimo. |
79. |
A mio avviso, tale capo della tesi della ricorrente non può trovare accoglimento. |
80. |
A tal riguardo, occorre ricordare che il controllo sullo snaturamento dei fatti che, in quanto eccezione al principio per cui non spetta alla Corte, investita di un’impugnazione, valutare i fatti, deve essere interpretato restrittivamente, finalizzato nella fattispecie a determinare se risulti manifestamente dai documenti del fascicolo che il Tribunale ha alterato la portata da attribuire alla legge del 1996 ( 35 ). |
81. |
Si tratta, in particolare, di determinare se le considerazioni svolte ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata in ordine alla natura dei contributi controversi descritti all’articolo 6 della legge del 1996 siano manifestamente errate. |
82. |
Non mi sembra che ciò ricorra nel caso in esame. |
83. |
Come emerge dagli atti, l’articolo 30 della legge del 1990, poi modificato dall’articolo 6 della legge del 1996, impone alla France Télécom di versare al Tesoro pubblico, in contropartita della liquidazione e della corresponsione da parte dello Stato delle pensioni concesse, da una parte, un «contributo aziendale con carattere liberatorio il cui tasso (…) è calcolato in modo da allineare i livelli di oneri sociali e fiscali obbligatori gravanti sui salari di France Télécom a quelli delle altre imprese del settore delle telecomunicazioni ricomprese nel diritto comune delle prestazioni sociali» [v. punto c) di tale disposizione]. Il punto d) di tale disposizione, d’altra parte, impone «un contributo forfetario straordinario, le cui modalità [di versamento] saranno fissate nella legge finanziaria». |
84. |
Nell’accogliere, ai punti da 92 a 94 della sentenza impugnata, la conclusione della Commissione secondo la quale, a differenza del contributo forfetario straordinario, il contributo aziendale non mirerebbe al raggiungimento del tasso di equità concorrenziale e che, pertanto, la mancata assunzione dei rischi non comuni nell’ambito del contributo aziendale con carattere liberatorio non potrebbe essere compensata dal contributo forfetario straordinario, il Tribunale non ha in alcun modo snaturato i fatti, né mi sembra che abbia commesso un errore di diritto censurabile nell’ambito della presente impugnazione. |
85. |
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il punto 93 della sentenza impugnata non affronta unicamente la questione relativa al fatto se il contributo forfetario straordinario previsto dall’articolo 30 della legge del 1996 costituisca o meno «un onere sociale» per l’Orange, ma cerca di esaminare se tale contributo fosse, al pari del contributo aziendale con carattere liberatorio, effettivamente destinato ad assicurare il tasso di equità concorrenziale. Il Tribunale ha pertanto inteso rispondere ad un argomento, specificamente dedotto dalla ricorrente ed esposto nel punto 91 della sentenza impugnata, attinente al collegamento da dimostrare tra il saldo del contributo forfetario straordinario e il versamento del contributo aziendale. |
86. |
Ritengo peraltro che le considerazioni del Tribunale esposte ai punti da 92 a 94 della sentenza impugnata non possano essere ritenute viziate da difetto di motivazione. Mi sembra, infatti, che il Tribunale abbia adeguatamente risposto alla tesi dedotta dalla ricorrente a tal riguardo. Tali considerazioni sono in grado di consentire alla ricorrente di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha respinto la tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio sindacato ( 36 ). |
87. |
Infine, mi sembra che, con il pretesto di un errore di diritto commesso dal Tribunale, la ricorrente intenda in realtà rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale. Orbene, tale valutazione non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte ( 37 ). |
2. Sul secondo capo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione commesso dal Tribunale nella valutazione del «precedente La Poste» ( 38 )
88. |
L’Orange ritiene che il Tribunale abbia violato il proprio obbligo di motivazione nel limitarsi, nei punti da 99 a 101 della sentenza impugnata, a richiamare le valutazioni della Commissione, senza analizzare gli argomenti dedotti dall’Orange per dimostrare che tali considerazioni fossero errate. Inoltre, il Tribunale non avrebbe esaminato gli altri argomenti dedotti dall’Orange, al fine di dimostrare che la Commissione non fosse legittimata a trattare in modo diverso la riforma delle pensioni dei dipendenti dell’Orange e quella dei funzionari dipendenti della [società] La Poste. |
89. |
Ritengo che l’argomento sviluppato nell’ambito del presente capo debba essere dichiarato inoperante, poiché riguarda motivi la cui invalidità non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata ( 39 ). |
90. |
Va osservato, infatti, che le considerazioni esposte dal Tribunale nei punti da 99 a 101 della sentenza impugnata quanto al valore da riconoscere alla decisione 2008/204 sono state esposte solo a titolo aggiuntivo, come emerge chiaramente dall’impiego, all’inizio del punto 99, dell’espressione «Inoltre». |
91. |
A tal riguardo, va precisato che, con il secondo capo del secondo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha fatto valere, in sostanza, che, negando l’applicazione al presente procedimento del medesimo ragionamento applicato nella decisione 2008/204, in relazione ad una riforma paragonabile a quella posta in essere dalla ricorrente, la Commissione aveva commesso numerosi errori di valutazione e aveva violato i principi di non discriminazione e di parità di trattamento ( 40 ). |
92. |
Rispondendo a tale argomento, il Tribunale ha rilevato, come sottolineato la Commissione, che la legittimità di una decisione della Commissione che accerti che un aiuto non rispondesse alle condizioni per l’applicazione di tale deroga dev’essere valutata esclusivamente alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e non sulla base di un’asserita prassi precedente ( 41 ). |
93. |
Solo a titolo complementare il Tribunale ha invitato ad osservare che, nei considerando da 152 a 165 della decisione controversa, la Commissione ha escluso che, all’epoca delle rispettive riforme che le riguardavano, le società La Poste e France Télécom si trovassero in una situazione fattuale e giuridica analoga ( 42 ). Per quanto concerne, in particolare, la valutazione del contributo forfetario straordinario in entrambi i casi, che la ricorrente contesta nella fattispecie, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva sostenuto che la condizione che imponeva la riattribuzione del contributo forfetario straordinario della società La Poste era stata fissata dopo che la stessa aveva avviato il procedimento formale d’indagine. Una siffatta situazione le consentiva di valutare tale contributo alla luce del tasso di equità concorrenziale, mentre l’imposizione di un contributo forfetario straordinario nel caso della France Télécom era intervenuta ben prima e fuori dal contesto del procedimento avviato dalla Commissione ( 43 ). |
94. |
Dovendo il secondo capo del secondo motivo essere dichiarato inoperante, il secondo motivo va rigettato in quanto in parte infondato e in parte inoperante. |
D – Sul terzo motivo, relativo ad errori di diritto commessi dal Tribunale nella valutazione del periodo durante il quale l’aiuto risulta neutralizzato dal contributo forfetario straordinario
95. |
L’Orange sostiene che il Tribunale abbia snaturato i fatti e operato una sostituzione di motivi nel ritenere, nei punti 107 e 108 della sentenza impugnata, che la soppressione degli oneri di compensazione e di sovracompensazione facesse parte dell’aiuto definito all’articolo 1 della decisione controversa, mentre il considerando 119 della decisione impugnata si limita a concludere che l’aiuto controverso consiste nella diminuzione della contropartita che costituisce il contributo aziendale senza menzionare gli oneri di compensazione e di sovracompensazione. |
96. |
L’argomento sviluppato dalla ricorrente è volto a contestare al Tribunale di aver erroneamente operato una sostituzione di motivi per quanto concerne la definizione precisa dell’aiuto in questione. |
97. |
Tale argomento non risulta affatto convincente. |
98. |
Certamente, nel punto 107 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «[era] vero che, purtroppo, il considerando 119 della decisione [controversa], che [conteneva] la conclusione sull’esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si [limitava] a indicare che l’aiuto [consisteva] nella riduzione della “contropartita che costituisce il contributo aziendale” senza menzionare gli oneri di compensazione e di sovracompensazione». |
99. |
Il Tribunale ha ritenuto, tuttavia, che, malgrado tale imprecisione nella definizione della decisione controversa, «[emergeva] sia dal contesto della decisione [controversa] sia dall’articolo 1 di quest’ultima che l’aiuto [consisteva], secondo la Commissione, nella riduzione della contropartita precedentemente versata dalla ricorrente, che [includeva] necessariamente tutti gli oneri sostenuti da quest’ultima prima dell’entrata in vigore della misura controversa». |
100. |
Alla luce di quest’ultima considerazione e dal momento che è stato chiarito che il Tribunale ha espressamente menzionato la definizione di aiuto contenuta nell’articolo 1 della decisione controversa ( 44 ) nonché le indicazioni contenute nel considerando 18 (ivi inclusa la tabella n. 1) e 105 di tale decisione ( 45 ), a mio avviso il Tribunale è correttamente giunto alla conclusione che la Commissione non era venuta meno al suo obbligo di motivazione ( 46 ). |
101. |
Per tutti i suesposti motivi, ritengo che occorra respingere tale ultimo motivo in quanto infondato e, pertanto, respingere in toto l’impugnazione. |
V – Conclusione
102. |
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di dichiarare e statuire quanto segue:
|
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) T‑385/12, EU:T:2015:117; in prosieguo: la «sentenza impugnata».
( 3 ) GU 2012, L 279, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa».
( 4 ) C‑280/00, EU:C:2003:415.
( 5 ) Sentenza Francia/Commissione (T‑135/12, EU:T:2015:116).
( 6 ) V. considerando 19 della decisione controversa.
( 7 ) C‑280/00, EU:C:2003:415.
( 8 ) Sentenza Comitato Venezia vuole vivere e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punti da 90 a 92).
( 9 ) Sentenza British Telecommunications e BT Pension Scheme Trustees/Commissione (T‑226/09 e T‑230/09, EU:T:2013:466, punto 71).
( 10 ) C‑237/04, EU:C:2006:197.
( 11 ) Sentenze France Télécom/Commissione (C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punto 16 e la giurisprudenza ivi citata), nonché Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).
( 12 ) Sentenza Belgio/Commissione (C‑5/01, EU:C:2002:754, punto 39).
( 13 ) Sentenza France Télécom/Commissione (C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata), nonché BVVG (C‑39/14, EU:C:2015:470, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata).
( 14 ) Essa ha invece contestato al Tribunale, nell’ambito della terza parte del primo motivo, di essersi limitato a constatare che la legge del 1996 aveva migliorato la situazione finanziaria della France Télécom «senza analizzare l’effetto attuale o potenziale sul mercato in questione».
( 15 ) Ciò anche se taluni punti del ragionamento dell’Orange sembrano potersi assimilare vuoi ad una mera reiterazione di argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, vuoi alla valutazione e alla qualificazione dei fatti svolte dal Tribunale.
( 16 ) C‑237/04, EU:C:2006:197, punti da 43 a 49.
( 17 ) Conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Enirisorse (C‑237/04, EU:C:2006:21, paragrafo 32).
( 18 ) V. in questo senso, sentenze Libert e a. (C‑197/11 e C‑203/11, EU:C:2013:288, punto 83 e la giurisprudenza ivi citata), e Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 94 e la giurisprudenza ivi citata).
( 19 ) V. sentenza Comitato Venezia vuole vivere e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 95 e la giurisprudenza ivi citata), che inficia, su tale aspetto, l’approccio favorevole ad una valutazione caso per caso proposto dal Tribunale nella sentenza Hotel Cipriani e a./Commissione (T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, EU:T:2008:537).
( 20 ) C‑280/00, EU:C:2003:415.
( 21 ) Sentenze Danske Busvognmænd/Commissione (T‑157/01, EU:T:2004:76, punti 196 e seguenti), nonché Hotel Cipriani e a./Commissione (T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, EU:T:2008:537, punti 86 e seguenti).
( 22 ) Lo dimostrano alcune decisioni più recenti del Tribunale (v., in particolare, sentenza British Telecommunications e BT Pension Scheme Trustees/CommissioneT‑226/09 e T‑230/09, EU:T:2013:466, punto 71, nonché ordinanza Stahlwerk Bous/Commissione, T‑172/14 R, EU:T:2014:558, punto 59).
( 23 ) V. sentenza Comitato Venezia vuole vivere e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punti 92 e da 94 a 96).
( 24 ) V., in particolare, nella causa cosiddetta «delle Azzorre», sentenza Portogallo/Commissione (C‑88/03, EU:C:2006:511, punto 77).
( 25 ) V. sentenza Commissione/Paesi Bassi (C‑279/08 P, EU:C:2011:551, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata).
( 26 ) V. le mie conclusioni nella causa Commissione/MOL (C‑15/14 P, EU:C:2015:32, paragrafo 47). V. sentenza Commissione/MOL (C‑15/14 P, EU:C:2015:362, punto 60).
( 27 ) V. mie conclusioni nella causa Commissione/MOL (C‑15/14 P, EU:C:2015:32, paragrafi da 50 a 52).
( 28 ) V. sentenza Commissione/MOL (C‑15/14 P, EU:C:2015:362, punto 60).
( 29 ) C‑417/10, EU:C:2012:184.
( 30 ) Ossia l’articolo 3, comma 2 bis, punto b), del decreto legge n. 40/2010 (GURI n. 71, del 26 marzo 2010), convertito, con emendamenti, in legge n. 73/2010 (GURI n. 120, del 25 maggio 2010).
( 31 ) V. punto 39 della sentenza.
( 32 ) V. punti da 40 a 43 della sentenza.
( 33 ) FEK A’ 283.
( 34 ) V., tra le numerose cause, sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190, punto 78); Land Burgenland e a./Commissione (C‑214/12 P, C‑215/12 P e C‑223/12 P, EU:C:2013:682, punto 81), nonché Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 88).
( 35 ) Per un’illustrazione relativamente recente della natura del sindacato operato dalla Corte sulla portata del diritto nazionale in questione, v. l’approccio adottato nella causa che ha dato origine alla sentenza Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punti da 78 a 83).
( 36 ) V. giurisprudenza citata supra, nota 33.
( 37 ) Sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 85 e la giurisprudenza ivi citata).
( 38 ) Decisione 2008/204/CE della Commissione, del 10 ottobre 2007, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia relativamente alla riforma del metodo di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici di La Poste (GU 2008, L 63, pag. 16).
( 39 ) V., in tal senso, sentenze Aéroports de Paris/Commissione (C‑82/01 P, EU:C:2002:617, punti 41 e 67 e la giurisprudenza ivi citata); Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 148 e la giurisprudenza ivi citata), nonché InnoLux/Commissione (C‑231/14 P, EU:C:2015:451, punto 83).
( 40 ) V. punto 97 della sentenza impugnata.
( 41 ) V. punto 98 della sentenza impugnata.
( 42 ) V. punto 99 della sentenza impugnata.
( 43 ) V. punto 100 della sentenza impugnata.
( 44 ) V. punto 104 della sentenza impugnata.
( 45 ) V. punto 105 della sentenza impugnata.
( 46 ) V. punto 109 della sentenza impugnata.