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Document 62015CC0195

Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 26 maggio 2016.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:369

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 26 maggio 2016 ( 1 )

Causa C‑195/15

SCI Senior Home, in amministrazione controllata

contro

Gemeinde Wedemark,

Hannoversche Volksbank eG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania)]

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 5 — Nozione di “diritti reali dei terzi” — Imposta fondiaria — Legislazione di uno Stato membro che prevede che l’imposta fondiaria costituisce un onere pubblico gravante sui beni immobili suscettibile di esecuzione forzata nei confronti di qualsiasi proprietario»

I – Introduzione

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è stata presentata nel contesto di un contenzioso fra il curatore fallimentare di una società francese e un Comune tedesco, avente ad oggetto la vendita forzata di un immobile sito in Germania, di proprietà di detta società, per oneri fondiari arretrati ( 2 ).

2.

La questione sollevata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania) porterà la Corte a pronunciarsi sulla nozione di diritto reale alla luce dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1346/2003 ( 3 ). Più precisamente, la Corte avrà l’opportunità di chiarire se, nel particolare contesto di un onere fondiario di diritto pubblico gravante su un bene immobile, occorra limitare la qualificazione nazionale come diritto reale di tale onere ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 mediante criteri di qualificazione autonoma.

II – Contesto normativo

A – Diritto dell’Unione

3.

L’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000, intitolato «Diritti reali dei terzi», così dispone:

«1.   L’apertura della procedura d’insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che al momento dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

2.   I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:

a)

il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un’ipoteca;

b)

il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

c)

il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell’avente diritto;

d)

il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

3.   È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.

4.   La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera m)».

B – Diritto tedesco

4.

L’articolo 9, paragrafo 2, della legge sull’imposta fondiaria (Grundsteuergesetz; in prosieguo: il «GrStG») dispone quanto segue:

«L’imposta diviene esigibile con decorrenza dall’inizio dell’anno in cui è stata fissata».

5.

L’articolo 12 del GrStG, rubricato «Garanzia reale», così recita:

«L’imposta fondiaria grava sull’oggetto dell’imposta quale onere pubblico».

6.

L’articolo 77, paragrafo 2, prima frase, del codice tributario (Abgabenordnung; in prosieguo: l’«AO») così prevede:

«Il proprietario è tenuto a tollerare l’esecuzione forzata sul bene immobile per l’imposta gravante su di esso a titolo di onere pubblico».

7.

L’articolo 10, paragrafo 1, della legge sulle esecuzioni forzate (Zwangsversteigerungsgesetz) dispone quanto segue:

«Attribuiscono un diritto a soddisfarsi sul fondo in base al seguente ordine (…):

(...)

3.

i diritti al versamento degli oneri pubblici gravanti sul fondo per importi arretrati degli ultimi quattro anni; le prestazioni periodiche, quali in particolare imposte fondiarie, interessi, maggiorazioni o prestazioni pensionistiche (…) sono assistite da privilegio solo per gli importi pendenti e per gli arretrati degli ultimi due anni (…)

4.

le pretese basate su diritti su beni immobili (…)».

III – Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

8.

La société civile immobilière Senior Home (in prosieguo: la «società debitrice») ha sede in Francia. Essa è proprietaria di un immobile sito a Wedemark (Germania).

9.

Con sentenza del 6 maggio 2013, il Tribunal de Grande Instance di Mulhouse (Francia) dichiarava aperta la procedura di amministrazione controllata a carico della società debitrice e incaricava della sua amministrazione un curatore nominato giudizialmente.

10.

In data 15 maggio 2013 il Gemeinde Wedemark (comune di Wedemark) chiedeva di assoggettare a esecuzione forzata il suddetto immobile per imposte fondiarie arretrate relative al periodo compreso tra il 1oottobre 2012 e il 30 giugno 2013 per l’importo di EUR 7471,19, dichiarando il carattere esecutivo dei crediti.

11.

Con provvedimento del 21 maggio 2013, l’Amtsgericht Burgwedel (tribunale cantonale di Burgwedel, Germania) ha disposto l’esecuzione forzata. L’opposizione proposta dalla debitrice contro tale provvedimento è stata respinta. Il Landgericht Hannover ha respinto il suo appello. Con ricorso proposto dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione), la società debitrice chiede la revoca del provvedimento di avvio dell’esecuzione forzata e la cancellazione della sua annotazione nel libro fondiario.

12.

A tal proposito, il giudice del rinvio ricorda che la causa che lo occupa rientra nel campo d’applicazione del regolamento n. 1346/2000. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, seconda frase, lettera f), di tale regolamento, alla procedura di insolvenza dovrebbe applicarsi la legge francese, che determinerebbe, in linea di principio, anche gli effetti dell’avvio della procedura sulle azioni giudiziarie individuali.

13.

Tale giudice sottolinea che, nel diritto francese, l’apertura di una procedura di amministrazione controllata comporta un divieto generale di esecuzione e non sono previste disposizioni speciali né per i creditori titolari di una garanzia reale né per il fisco. Tuttavia, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, l’apertura della procedura di insolvenza non pregiudica i diritti reali del creditore o del terzo sui beni immobili che si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

14.

Orbene, nel diritto tedesco, i crediti per imposte fondiarie costituiscono, secondo il giudice del rinvio e ai sensi dell’articolo 12 del GrStG, oneri fondiari di diritto pubblico aventi natura di diritti patrimoniali reali, per i quali il proprietario deve tollerare l’esecuzione forzata sul bene immobile, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, prima frase, dell’AO. Gli oneri fondiari di diritto pubblico insorgono a prescindere dal fatto che sia stata avviata o meno un’esecuzione forzata.

15.

Dall’ordinanza di rinvio risulta che comunque sussistono dubbi sulla questione se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato come se fosse una norma di conflitto secondo la quale sarebbe la lex rei sitae – vale a dire, nella fattispecie, la legge tedesca – a risolvere la questione dell’esistenza o meno di un diritto reale. Infatti, la dottrina ammette spesso un’interpretazione autonoma della nozione di «diritto reale».

16.

Il giudice del rinvio ricorda che, in tale prospettiva, l’articolo in esame ha per scopo fondamentale, da un lato, la tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni, come risulta dal considerando 24 del regolamento citato. Dall’altro, secondo il considerando 25 di detto regolamento, nel caso dei diritti reali vi è un’esigenza particolare in tal senso, perché questi hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti. Orbene, gli interessi delle amministrazioni fiscali si distinguono da quelli dei creditori privati sotto molteplici profili.

17.

In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) ha deciso, con provvedimento del 12 marzo 2015, pervenuto alla cancelleria della Corte il 29 aprile 2015, di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nozione di diritto reale a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento [n. 1346/2000] comprenda una disposizione nazionale come quella dell’articolo 12 del [GrStG] in combinato disposto con l’articolo 77, paragrafo 2, prima frase, dell’[AO], secondo cui i crediti a titolo di imposta fondiaria gravano ex lege sul fondo quali oneri pubblici e il proprietario deve tollerare in relazione ad essi l’esecuzione forzata sulla sua proprietà immobiliare».

18.

Hanno presentato osservazioni scritte il Regno di Spagna e la Commissione europea. Le osservazioni orali delle stesse parti in causa sono state ascoltate nell’udienza del 10 marzo 2016.

IV – Analisi

A – Considerazioni preliminari

1. La genesi del regolamento n. 1346/2000

19.

Il regolamento n. 1346/2000, entrato in vigore il 31 maggio 2002, è non solo il primo regolamento dedicato alle procedure d’insolvenza ( 4 ), ma anche il risultato concreto di lunghi negoziati intrapresi negli anni ‘60 in seno alla Comunità economica europea, composta allora dai soli sei Stati fondatori ( 5 ). È solo nel 1970 che ha visto la luce una prima versione del progetto di convenzione ( 6 ), che non ha tuttavia riscontrato sufficiente consenso. Si sono dovuti attendere dieci anni per la pubblicazione di un secondo progetto ( 7 ). Il sistema adottato da tale secondo progetto si basava sui principi di unità (una sola procedura per tutto il territorio di quella che allora era la Comunità economica europea) e di universalità (la procedura ha ad oggetto tutti i beni del debitore, ovunque essi si trovino) ( 8 ). Dopo aver incontrato una serie di ostacoli, detto progetto è stato abbandonato nel 1985 non avendo ottenuto un sufficiente consenso ( 9 ). Si è pertanto proceduto a un nuovo progetto di convenzione, ispirato stavolta alla teoria dell’universalità attenuata del fallimento ( 10 ).

20.

La convenzione relativa alle procedure di insolvenza, elaborata sulla base dell’articolo K3 del Trattato sull’Unione europea, è stata posta alla firma a Bruxelles il 23 novembre 1995 ma non è stata ratificata da tutti gli Stati membri ( 11 ). In seguito all’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e su iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica di Finlandia, il testo della convenzione del 1995 è stato infine ripreso sotto forma di regolamento, adottato ai sensi degli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 1, CE ( 12 ).

2. L’economia del meccanismo istituito dal regolamento n. 1346/2000

21.

Occorre ricordare in questa sede che, al pari della convenzione sulle procedure d’insolvenza, il regolamento n. 1346/2000 fa riferimento non già a un modello basato sul principio di universalità delle procedure d’insolvenza, bensì a un modello di universalità attenuata. Detto regolamento, pur prendendo le mosse da un modello universale, prevede una serie di norme speciali che fungono da eccezioni e ne correggono o attenuano l’universalità ( 13 ).

22.

In generale, l’esistenza di norme speciali che correggono o attenuano l’universalità delle procedure d’insolvenza si giustifica in base a motivazioni che rispondono a un duplice fondamento. Da un lato, la tutela dei diritti acquisiti in uno Stato membro diverso da quello in cui si apre la procedura d’insolvenza nei confronti dell’applicazione della lex concursus di un altro Stato membro e ( 14 ), dall’altro, la necessità di ridurre la complessità delle procedure d’insolvenza. A tal proposito, il considerando 11 è molto chiaro nell’affermare che, «in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un’unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta la Comunità. Pertanto, l’applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale in particolare per le garanzie esistenti nella Comunità, che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differenze» ( 15 ).

23.

Più precisamente, per quanto riguarda il meccanismo istituito dal regolamento n. 1346/2000, l’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultimo prevede che alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti si applica la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lex fori concursus). Tale legge disciplina, come enunciato dal considerando 23 del medesimo regolamento, tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d’insolvenza ( 16 ). Tuttavia, al fine di salvaguardare l’affidamento legittimo e la certezza giuridica delle transazioni in Stati membri diversi da quello di apertura della procedura d’insolvenza, il regolamento n.1346/2000 prevede, ai suoi articoli da 5 a 15 ( 17 ), alcune eccezioni alla citata norma sulla legge applicabile per taluni diritti e situazioni giuridiche che, come ho ricordato al paragrafo precedente, sono considerati, a termini del suo considerando 11, come particolarmente importanti ( 18 ). Tali eccezioni all’applicazione della lex concursus sono previste nelle situazioni in cui i criteri di collegamento (ad esempio, il luogo in cui è situato un bene) connettono una determinata situazione alla legge di un altro Stato membro ( 19 ).

24.

È in tale contesto che va esaminata la questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio.

B – Sulla questione pregiudiziale

25.

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 debba interpretarsi nel senso che un onere fondiario di diritto pubblico gravante su un immobile in favore dell’amministrazione fiscale, quale quello oggetto del procedimento principale, rientri nella nozione di diritto reale di cui al detto articolo.

26.

Per rispondere a tale questione, occorre esaminare se un onere fondiario di diritto pubblico gravante su un bene immobile costituisca effettivamente un diritto reale, e, di conseguenza, se, nel caso di specie, le condizioni dell’articolo 5 del citato regolamento siano soddisfatte. Infatti, è solo nel caso in cui l’onere fondiario fosse un diritto reale che la società debitrice proprietaria dell’immobile sarebbe obbligata a tollerare l’esecuzione forzata su di esso. Ne consegue che esaminerò, in primo luogo, la portata dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000, prima di esaminare, in secondo luogo, i possibili limiti alla qualificazione nazionale di un diritto come diritto reale ai fini di tale articolo.

1. Sulla portata dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000

27.

Occorre precisare, innanzitutto, che l’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 è applicabile solo se la legge del luogo in cui si trova il bene (lex rei sitae) qualifica il diritto di cui trattasi come diritto reale.

28.

Per quanto riguarda, poi, la tutela dei diritti reali apprestata dall’articolo 5 di tale regolamento, ricordo che l’economia del meccanismo da questo istituito si basa sull’immunità dei diritti reali su beni situati in altri Stati membri, il che equivale, in linea di principio, ad escludere tali diritti dagli effetti della procedura d’insolvenza ( 20 ). Tale soluzione è stata preferita per ragioni di merito, vale a dire lo scopo di garantire la protezione del commercio dello Stato membro in cui si trovano i beni e la certezza giuridica dei diritti ad essi pertinenti. I diritti reali svolgono una funzione molto importante nel credito e nella circolazione della ricchezza. Essi, infatti, tutelano i loro titolari dal rischio di insolvenza del debitore e consentono di ottenere crediti a condizioni vantaggiose ( 21 ). Pertanto, la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento dei creditori nelle transazioni concluse sembrano essere elementi fondamentali.

29.

Inoltre, ragioni di ordine procedurale giustificano parimenti una protezione accresciuta dei diritti reali, come gli obiettivi istituzionali del regolamento n. 1346/2000 relativi alla necessità di semplificare e facilitare l’amministrazione del patrimonio ( 22 ). Occorre rilevare, a tal proposito, che le procedure d’insolvenza sono relativamente complesse e la loro gestione abbastanza dispendiosa. La riduzione dei costi può allo stesso tempo privilegiare determinati creditori e avvantaggiare tutti, nella misura in cui anche i costi complessivi dell’amministrazione della procedura si riducono ( 23 ).

30.

Secondo la giurisprudenza della Corte, la portata dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 è illustrata dai considerando 11 e 25, secondo i quali è necessario prevedere per i diritti reali criteri di collegamento particolari «che deroghino alla legge dello Stato di apertura», poiché i medesimi diritti hanno grande rilevanza per la concessione di crediti. In tal senso, secondo il considerando 25, la costituzione, la validità e la portata di siffatto diritto reale devono essere determinate, di norma, ai sensi della legge del luogo in cui si trova il bene oggetto di detto diritto (lex rei sitae) e su di esse non deve incidere l’apertura di una procedura d’insolvenza ( 24 ).

31.

Di conseguenza, si deve interpretare l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 come una disposizione che, in deroga alla norma che prevede la legge dello Stato di apertura, consente di applicare al diritto reale di un creditore o di un terzo su taluni beni di proprietà del debitore la legge dello Stato membro nel cui territorio si trovi il bene di cui trattasi (lex rei sitae) ( 25 ). Beneficiano della tutela accordata da tale articolo unicamente i diritti reali su beni del debitore situati, al momento dell’apertura della procedura d’insolvenza, in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura ( 26 ). Infatti, l’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 costituisce non già una norma di conflitto, bensì una norma sostanziale «negativa» ( 27 ), la quale mira a tutelare i diritti reali acquisiti prima dell’apertura della procedura di insolvenza ( 28 ).

32.

Occorre tuttavia precisare che, giacché la tutela dei diritti reali dei creditori e dei terzi, e dunque la loro immunità, è relativa, l’esclusione di detti diritti dall’impero della lex fori concursus non è assoluta ( 29 ).

33.

In primo luogo, la disposizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 non osta a che il curatore fallimentare chieda l’apertura di una procedura secondaria nello Stato in cui si trovano i beni, qualora il debitore abbia una dipendenza in questo Stato membro ( 30 ). Una siffatta procedura secondaria avrebbe gli stessi effetti sui diritti reali di una procedura principale. L’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 stabilisce che la procedura di insolvenza non pregiudica i diritti reali sui beni che si trovano nel territorio di altri Stati membri, e non che la procedura non pregiudicherà i beni (o i crediti) situati in un altro Stato membro, tutelati dai diritti medesimi. Poiché la procedura principale è, in linea di principio, una procedura universale, essa comprende tutti i beni del debitore. Tale elemento è importante nel caso in cui il valore della garanzia sia superiore al valore del credito garantito dal diritto reale. Così, in mancanza di una procedura secondaria, il creditore sarà obbligato a cedere al curatore fallimentare della procedura principale l’eventuale residuo del ricavato della vendita (v. considerando 25 e articolo 20 del regolamento n. 1346/2000). Per contro, qualora il credito sia coperto dal valore della garanzia, il creditore che vede soddisfatti i propri crediti garantiti da diritti reali non deve restituire niente agli altri creditori ( 31 ).

34.

In secondo luogo, l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 1346/2000 sancisce un’eccezione all’eccezione stabilita dal detto articolo 5, prevedendo che il paragrafo 1 del medesimo articolo non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), di detto regolamento ( 32 ). In tal senso, la lex fori concursus si applica quando la costituzione o l’esercizio dei diritti reali contrasta con gli interessi della procedura d’insolvenza e gli atti possono essere qualificati come atti pregiudizievoli per la massa dei creditori. Tale articolo riguarda pertanto non già le azioni revocatorie di diritto comune (le azioni ordinarie di diritto civile e commerciale) ( 33 ), bensì quelle fondate sulle norme delle procedure d’insolvenza. Tuttavia, l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 prevede un’eccezione all’applicazione della lex fori concursus, in forza della quale l’atto in questione non può essere validamente impugnato qualora colui che ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori provi che «tale atto è soggetto alla legge di uno Stato [membro] diverso dallo Stato di apertura, e che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo» ( 34 ).

35.

In terzo e ultimo luogo, occorre rilevare che l’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 non può essere utilizzato per migliorare la posizione del titolare del diritto reale rispetto ad altri privilegi, al di fuori della procedura d’insolvenza. In altri termini, tale articolo riconosce il diritto del titolare a un’esecuzione separata senza modificare il regime dei diritti di prelazione che tale diritto reale deve rispettare al di fuori della procedura d’insolvenza ( 35 ).

2. Sui limiti della qualificazione nazionale di un diritto come «diritto reale» ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000.

36.

Per quanto riguarda la qualificazione di un diritto come diritto reale, osservo, anzitutto, che il regolamento n. 1346/2000 rinvia al diritto nazionale, fatte salve le disposizioni del suo articolo 5, paragrafi 2 e 3 ( 36 ).

37.

A tal proposito, come ho già illustrato ai paragrafi 34 e 35 delle mie conclusioni nella causa Lutz ( 37 ), la qualificazione di un diritto alla luce dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 deve operarsi in due momenti nettamente distinti.

38.

In un primo tempo, occorre esaminare se la qualificazione di un diritto come «diritto reale» rientri nell’ambito di applicazione del diritto nazionale che disciplina, in forza delle norme di conflitto applicabili anteriormente alla procedura di insolvenza, i diritti reali (di norma, la lex rei sitae) ( 38 ). La costituzione, la validità e la portata di tali diritti reali sono, dunque, disciplinati dalla legge del luogo in cui si trova il bene oggetto del diritto reale ( 39 ).

39.

In un secondo tempo, una volta determinata la natura reale del diritto esaminato alla luce della lex rei sitae, occorre verificare se tale diritto soddisfi i criteri di applicazione dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1346/2000. Tali criteri di qualificazione autonoma ( 40 ) limitano, pertanto, la qualificazione nazionale di un diritto quale diritto reale ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 di detto regolamento ( 41 ).

40.

Vorrei aggiungere ancora qualche osservazione rispetto a quelle esposte nelle mie conclusioni nella causa Lutz ( 42 ).

41.

In primo luogo, secondo la relazione Virgós/Schmit, lo scopo dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 consiste nell’agevolare l’applicazione del paragrafo 1. La sua funzione è, come si evince dai paragrafi 100 e 102 di tale relazione, di limitare la qualificazione nazionale di un diritto quale diritto reale ai fini della propria applicazione, senza però imporre una definizione autonoma della nozione di diritto reale ( 43 ).

42.

Mi sembra, a tal proposito, che il fatto che il regolamento n. 1346/2000 non rechi una siffatta definizione non significa in alcun modo che esso non preveda determinati limiti alla nozione di diritto reale ai fini dell’applicazione del proprio articolo 5. A tal proposito, come recita la relazione Virgós/Schmit al paragrafo 102, «si deve considerare che l’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 costituisce un’eccezione importante all’applicazione della legge dello Stato di apertura della procedura e alla portata universale della procedura principale». A mio parere, dalla lettura complessiva di tale relazione risulta che i suoi paragrafi 100 e 102 devono essere letti congiuntamente, in quanto si integrano reciprocamente. Poiché la relazione in oggetto fornisce elementi utili per l’interpretazione del regolamento n. 1346/2000 ( 44 ), dubito dell’opportunità di una lettura isolata dei vari paragrafi che analizzano l’articolo 5 di tale regolamento (paragrafi da 94 a 106).

43.

In secondo luogo, osservo che la stessa relazione insiste sul fatto che un’interpretazione troppo estesa della nozione nazionale di diritto reale, che comprendesse, in particolare, diritti muniti semplicemente della facoltà di pretendere un pagamento preferenziale, come nel caso di un certo numero di privilegi, svuoterebbe l’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 del suo contenuto ( 45 ).

44.

In terzo luogo, sebbene l’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, relativo a diritti che, in linea di principio, sono considerati quali diritti reali dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri, non sia esaustivo ( 46 ), la relazione Virgós/Schmit sembra riconoscere ( 47 ) che esso si ispira segnatamente al fatto che un diritto reale si caratterizza essenzialmente in base a due criteri ( 48 ). Si tratta, da una parte, della «relazione diretta e immediata con il bene che ne è oggetto, che resta vincolato alla sua soddisfazione, indipendentemente dall’appartenenza del bene al patrimonio di un soggetto e dalla relazione del titolare del diritto con un altro soggetto» e, dall’altra, della «natura assoluta dell’attribuzione del diritto al titolare, il che significa che il titolare può opporre il proprio diritto reale a chiunque lo violi o lo leda senza il suo consenso (…); che il diritto sopravvive all’alienazione del bene a terzi (è opponibile erga omnes, con i limiti propri della tutela dell’acquirente di buona fede); [e] che il diritto può anche resistere alle azioni esecutive individuali di terzi e a quelle intraprese nel contesto delle procedure concorsuali d’insolvenza (grazie alla separazione o al soddisfacimento individuale del diritto)» ( 49 ).

45.

Infine, ricordo che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 prevede che l’apertura della procedura d’insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo su beni determinati o «universalità di beni indeterminati variabili nel tempo». In altre parole, ai fini di detto articolo, un diritto reale può essere costituito non solo su beni determinati, ma anche sul patrimonio considerato nel suo complesso ( 50 ).

46.

È dunque alla luce di questi elementi che occorre valutare la qualificazione di un onere fondiario di diritto pubblico, come quello di cui trattasi, ai fini dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000.

a) La qualificazione dell’onere fondiario di diritto pubblico secondo la legge del luogo in cui si trova il bene (lex rei sitae)

47.

Rammento, anzitutto, che l’accertamento e la valutazione dei fatti costituenti l’oggetto della controversia principale, nonché l’interpretazione e l’applicazione del diritto nazionale, rientrano nella competenza esclusiva del giudice del rinvio ( 51 ). Di conseguenza, spetta ad esso stabilire se, ai sensi del diritto nazionale, un tale onere fondiario di diritto pubblico sia un diritto reale.

48.

Con riguardo al procedimento principale, dall’ordinanza di rinvio risulta che, secondo il diritto tedesco – legge del luogo in cui si trova l’immobile in causa – i crediti per oneri fondiari alla base della decisione che ha disposto l’esecuzione forzata costituiscono oneri fondiari di diritto pubblico, conformemente all’articolo 12 del GrStG, aventi natura di diritti patrimoniali reali, e pertanto il proprietario deve tollerare l’esecuzione forzata sull’immobile, ai sensi dell’articolo 77 paragrafo 2, seconda frase, dell’AO ( 52 ). Secondo tale giudice, essi corrisponderebbero a un diritto di pegno immobiliare e non andrebbero annotati nei registri immobiliari.

49.

Il giudice remittente precisa che l’imposta fondiaria, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del GrStG, sorge all’inizio dell’anno, di modo che, nel caso in esame, quantomeno i crediti relativi al periodo compreso fra il 1o ottobre 2012 e il 5 maggio 2013 sono sorti prima dell’apertura della procedura d’insolvenza e, pertanto, sono coperti dall’onere fondiario. Quest’ultimo sarebbe, al pari di un’ipoteca, accessorio, in quanto dipendente dall’esistenza di un debito tributario. Tuttavia, esso non presupporrebbe necessariamente che il proprietario coincida con il debitore dell’imposta e ne sia personalmente responsabile. Infatti, esso continuerebbe a esistere in caso di cessione dell’immobile una volta che il credito tributario è stato fissato, nella misura in cui il credito è esigibile e può essere oggetto di esecuzione. Nel corso di una procedura d’insolvenza, l’amministrazione fiscale beneficia, in virtù dell’onere fondiario di diritto pubblico, del diritto di essere soddisfatta separatamente e con prelazione ( 53 ). Essa può pertanto chiedere la vendita forzata dell’immobile, come nel caso di specie.

50.

Dall’ordinanza di rinvio si evince chiaramente che, secondo il diritto tedesco, l’onere fondiario di diritto pubblico che grava sull’immobile in oggetto sarebbe una garanzia reale. Di conseguenza, poiché la qualificazione «ex lege causae» è determinata in modo chiaro da detto giudice, si pone la questione di sapere se l’onere fondiario oggetto del procedimento principale possa essere qualificato come diritto reale ai fini dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000.

51.

Per rispondere a tale questione, occorre verificare se i criteri di qualificazione autonoma previsti dall’articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1346/2000 siano soddisfatti (v. paragrafi da 41 a 45 delle presenti conclusioni).

b) La qualificazione dell’onere fondiario di diritto pubblico in relazione all’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000

52.

In primo luogo, come risulta dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1346/2000, per «diritto reale» si intende in particolare «il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un’ipoteca». Secondo il giudice remittente, un onere fondiario di diritto pubblico, come quello oggetto del procedimento principale, corrisponde a un diritto di pegno immobiliare. Di conseguenza, la tutela del titolare, nella fattispecie l’amministrazione fiscale, sarebbe in linea di principio garantita dal proprio diritto di esecuzione forzata sul bene immobile della società debitrice, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, prima frase, dell’AO. Infatti, dall’ordinanza di rinvio risulta che, nel corso della procedura fallimentare, l’amministrazione fiscale beneficia, in virtù dell’onere fondiario di diritto pubblico, del diritto di soddisfarsi separatamente ai sensi dell’articolo 49 della legge tedesca sull’insolvenza (Insolvenzordnung) ( 54 ).

53.

In secondo luogo, dall’ordinanza di rinvio si evince parimenti che, in virtù dell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 ( 55 ), così come dei criteri autonomi di qualificazione esposti nella relazione Virgós/Schmit, citati al paragrafo 44 delle presenti conclusioni, un onere fondiario di diritto pubblico basato sull’articolo 12 del GrStG integra le due caratteristiche essenziali di un diritto reale: da un lato, è direttamente collegato al bene in sé, indipendentemente dalla questione del patrimonio a cui appartiene il bene in esame e dalla relazione con un soggetto diverso dal titolare del diritto, e, dall’altro, ha carattere assoluto, vale a dire che il titolare del diritto può agire contro chiunque violi o leda il suo diritto senza il suo consenso, che il diritto reale non si estingue con la vendita del bene a terzi e che il diritto permane anche in caso di azione individuale di un terzo o in presenza di procedure collettive (grazie alla collegata separazione dalla massa o al soddisfacimento individuale).

c) Conclusione intermedia

54.

Dagli elementi forniti dal giudice remittente risulta indubbiamente che il diritto tedesco, vale a dire il diritto nazionale del luogo in cui si trova l’immobile (lex rei sitae), prevede che l’onere fondiario di diritto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale è una garanzia reale sull’immobile interessato. Infatti, secondo il giudice remittente, detto onere «(…) non si estingue neppure in caso di sua alienazione, […] può essere oppost[o] a terzi e (…) accorda, nel caso di una procedura di insolvenza, un diritto a separazione». Ne consegue che un tale diritto integra i criteri di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000.

55.

Rilevo inoltre che, secondo quanto affermato da detto giudice, l’onere fondiario di cui trattasi integra anche le caratteristiche essenziali di un «diritto reale» illustrate nella relazione Virgós/Schmit ( 56 ). Tuttavia, detto giudice ritiene necessario che la Corte chiarisca se tale esito sia compatibile con la finalità dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 e con la concezione complessiva del regolamento medesimo.

3. Sulla natura tributaria dell’onere fondiario di diritto pubblico e sull’analisi della sua compatibilità con il regolamento n. 1346/2000

56.

Secondo il giudice remittente, l’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 ha per finalità essenziale la tutela delle aspettative legittime e la certezza delle transazioni (considerando 24). Detto regolamento stabilisce che tale tutela è necessaria segnatamente in relazione ai diritti reali, data la grande importanza che rivestono nella concessione dei crediti. Orbene, gli interessi delle amministrazioni fiscali si distinguono da quelli dei creditori privati sotto molteplici profili ( 57 ).

57.

Secondo la Commissione, la quale propone di rispondere negativamente alla questione pregiudiziale, non è sufficiente che un diritto sia considerato reale dalla lex rei sitae perché sia applicabile l’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000. Infatti, un semplice rinvio potrebbe rivelarsi in contrasto con il principio dell’applicazione esclusiva della lex fori concursus (legge dello Stato di apertura della procedura) previsto all’articolo 4 del regolamento medesimo. L’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 dovrebbe dunque interpretarsi in senso restrittivo in quanto pone una deroga a tale principio ( 58 ).

58.

La Commissione aggiunge che è la finalità perseguita dall’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 a giustificare la sua interpretazione restrittiva, nel senso che solo i diritti concessi dal debitore al creditore nel contesto di una transazione commerciale possono considerarsi diritti reali. Tale finalità non è invece riferibile alla tutela di un’autorità fiscale. Qualora, come avviene nel procedimento principale, un onere fondiario di diritto pubblico prevalesse sui diritti dei creditori nella procedura esecutiva, ciò avrebbe anche come conseguenza di penalizzare detti creditori, mentre l’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 mira a tutelarli.

59.

Diversamente, il governo spagnolo, secondo il quale occorre rispondere positivamente alla questione pregiudiziale, ritiene che, di fronte alla diversità degli ordinamenti e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri e al fine di salvaguardare l’effetto utile del regolamento in oggetto, il legislatore europeo abbia voluto determinare i diritti che, a ragione delle loro caratteristiche e in considerazione della certezza giuridica, richiedono che si applichi loro detta eccezione, a prescindere dalla loro qualificazione come diritti «reali» o meno da parte dello Stato membro che li riconosce. Secondo tale governo, è per questa ragione che l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 prevede che certi diritti devono essere considerati come diritti reali ai fini del paragrafo 1 del medesimo articolo.

60.

Ci si deve dunque porre la questione se la natura tributaria dell’onere fondiario di diritto pubblico oggetto del procedimento principale sia un fattore determinante per affermare che la finalità dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 non sia riferibile alla tutela di un creditore pubblico, nella fattispecie l’amministrazione fiscale.

61.

Credo di no.

62.

In primo luogo, considerando la formulazione dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000, dai paragrafi 1 e 2 non si evince che il credito debba avere natura privatistica né che debba, inoltre, essere collegato unicamente a un’operazione puramente commerciale ( 59 ).

63.

In secondo luogo, per quanto riguarda le finalità del regolamento n. 1346/2000, la soluzione accolta dall’articolo 5, come ho già spiegato ai paragrafi 28 e 29 delle presenti conclusioni, risponde non solo a dei motivi attinenti al merito, quali la tutela del commercio nello Stato membro in cui sono situati i beni, la certezza giuridica dei diritti connessi e il legittimo affidamento dei creditori e dei terzi, ma anche a ragioni procedurali collegate alla necessità di semplificare e facilitare l’amministrazione del patrimonio. A tal proposito, va sottolineato che un’interpretazione troppo restrittiva dell’articolo in esame del regolamento n. 1346/2000, che limiti in modo generale la tutela relativa da esso prevista ( 60 ), non terrebbe nella giusta considerazione né la genesi di quest’ultimo (v. paragrafi da 21 a 23 delle presenti conclusioni) né i meccanismi previsti dal regolamento citato per evitare eventuali «eccessi di tutela» conseguenti all’eccezione prevista dalla norma in esame (v. paragrafi da 32 a 35 delle presenti conclusioni).

64.

In terzo luogo, va rilevato che il regolamento n. 1346/2000 ha come scopo fondamentale anche l’eliminazione delle discriminazioni e la parità di trattamento fra i creditori. Infatti, ai sensi dell’articolo 4, la lex fori concursus determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza nonché, segnatamente, l’ordine dei crediti. Tuttavia, gli articoli da 39 a 42 del regolamento n. 1346/2000 stabiliscono le norme sull’informazione dei creditori e l’insinuazione dei loro crediti. In particolare, l’articolo 39 del regolamento in esame cita espressamente le autorità fiscali degli Stati membri ( 61 ). La nazionalità dei creditori non ha, quindi, alcun effetto sull’insinuazione dei loro crediti, ed essi non possono essere esclusi dalla procedura d’insolvenza né per il fatto di avere sede in uno Stato membro diverso da quello di apertura della procedura né in ragione della natura di diritto pubblico dei loro crediti ( 62 ).

65.

In tale contesto, per quanto riguarda l’obbligo dei giudici competenti (dello Stato di apertura della procedura d’insolvenza) e del curatore da questi nominato d’informare i creditori, da un lato, l’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 stabilisce che la nota informativa «indica anche se i creditori titolari (…) di una garanzia reale devono insinuare il credito» e, dall’altro, l’articolo 41 del medesimo regolamento prevede che il creditore invii una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indica in particolare «se vanta (…) una garanzia reale (…) e quali sono i beni che costituiscono la garanzia da lui invocata». Pertanto, dal combinato disposto degli articoli da 39 a 41 del regolamento n. 1346/2000 risulta che esso non esclude l’insinuazione dei crediti da parte delle autorità fiscali, anche nel caso in cui siano garantiti da diritti reali.

66.

Inoltre, sempre per quanto riguarda l’insinuazione dei crediti, ricordo che le direttive 2001/24/CE ( 63 ) e 2009/138/CE ( 64 ), in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi e accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, contengono delle norme analoghe all’articolo 39 del regolamento n. 1346/2000, le quali fanno menzione esplicita delle pubbliche autorità degli Stati membri ( 65 ). Quest’ultimo aspetto mi sembra pertinente rispetto alla mia analisi. Infatti, tali articoli dispongono che i crediti di tutti i creditori aventi la residenza, il domicilio o la sede legale in Stati membri diversi dallo Stato membro d’origine beneficiano dello stesso trattamento e dello stesso grado dei crediti di natura equivalente che possano essere insinuati dai creditori aventi la residenza, il domicilio o la sede legale nello Stato membro d’origine ( 66 ).

67.

Di conseguenza, a mio avviso, il regolamento n. 1346/2000 non conferisce alcun privilegio o preferenza ai creditori pubblici, ma, qualora il legislatore nazionale prevedesse che le autorità pubbliche nazionali beneficiano di un tale privilegio, di una preferenza o di una garanzia reale, questi dovrebbero essere riconosciuti allo stesso modo ai creditori pubblici degli altri Stati membri ( 67 ). La rilevanza di tale interpretazione è connessa, a mio parere, al fatto che il regolamento n. 1346/2000 istituisce, in quanto norma generale, il sistema fallimentare del diritto dell’Unione, mentre le norme speciali sono, segnatamente, le direttive sul risanamento e liquidazione degli enti creditizi e sull’accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ( 68 ), citate al paragrafo precedente. Ne consegue che la coerenza di tale sistema esige che le questioni interpretative di tutti tali atti siano risolte in modo coerente e tenendo in considerazione il sistema nel suo insieme.

68.

È certamente vero che tali argomenti (v. paragrafi da 64 a 66 delle presenti conclusioni) riguardano, in linea di principio, l’applicazione delle norme del regolamento n. 1346/2000 (e, segnatamente, delle direttive citate per analogia) relative all’informazione dei creditori e all’insinuazione dei crediti. Tuttavia, per le ragioni esposte al paragrafo precedente, la coerenza stessa del regolamento sarebbe compromessa nel caso in cui i diritti reali di diritto pubblico fossero esclusi dalla tutela relativa prevista all’articolo 5 di tale regolamento.

69.

In quarto luogo, ricordo che, nella causa Lutz ( 69 ), la Corte ha già dichiarato di considerare un diritto di pegno esecutivo (un pignoramento di conti bancari) quale diritto reale qualora esso non derivi da un negozio giuridico ma si tratti di un diritto ipso jure ( 70 ).

70.

In quinto luogo, sono ovviamente d’accordo sul fatto che l’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000, in quanto eccezione o norma speciale, debba essere interpretato restrittivamente. Tuttavia, tengo a ricordare che l’onere fondiario di diritto pubblico oggetto del procedimento principale soddisfa esattamente non solo i requisiti dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000, ma anche i criteri di qualificazione autonoma di un diritto reale ai fini dell’articolo medesimo citati nella relazione Virgós/Schmit e affermati dalla dottrina.

71.

Aggiungo che, a mio parere, contrasterebbe con la genesi e con lo stesso meccanismo istituito da detto regolamento che l’eventuale esclusione dell’onere fondiario di diritto pubblico di cui trattasi fosse motivata in base a uno solo dei suoi scopi, vale a dire la protezione del commercio nello Stato membro in cui si trovano i beni, senza tenere conto anche degli obiettivi relativi alla certezza giuridica e al legittimo affidamento dei creditori e dei terzi, alla necessità di semplificare e facilitare l’amministrazione del patrimonio nonché all’eliminazione delle discriminazioni e alla parità di trattamento fra i creditori.

72.

Infine, l’esclusione dell’onere fondiario di diritto pubblico di cui trattasi potrebbe avere importanti conseguenze sugli ordinamenti giuridici degli Stati membri che riconoscono oneri fondiari di diritto pubblico simili o analoghi a quelli oggetto del procedimento principale ( 71 ).

73.

A tal proposito, ricordo che il legislatore dell’Unione, nel nuovo regolamento n. 2015/848 relativo alle procedure d’insolvenza, non ha apportato alcuna modifica sostanziale all’articolo 8 del regolamento citato, che trascrive l’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 ( 72 ).

V – Conclusione

74.

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere al Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) nei seguenti termini:

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 583/2011 del Consiglio, del 9 giugno 2011, deve essere interpretato nel senso che un onere fondiario di diritto pubblico che grava su un bene immobile in favore dell’amministrazione fiscale, come quello oggetto del procedimento principale, rientra nella nozione di diritto reale in relazione a tale articolo.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Va rilevato che l’ordinanza di rinvio non contiene alcun elemento sul ruolo della Hannoversche Volksbank eG nel procedimento principale.

( 3 ) Regolamento del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160 pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 583/2011 del Consiglio, del 9 giugno 2011 (GU 2011, L 160, pag. 52) (in prosieguo: il «regolamento n. 1346/2000»).

( 4 ) Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure d’insolvenza (rifusione) (GU 2015, L 141, pag. 19). Tuttavia, ai sensi del suo articolo 84, quest’ultimo regolamento è applicabile solo alle procedure d’insolvenza aperte dopo il 26 giugno 2017.

( 5 ) Ricordo che i fallimenti, i concordati e le altre procedure analoghe erano esclusi dall’allora Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32) (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles del 1968»).

( 6 ) Una prima versione del progetto di convenzione, basata sull’articolo 220, quarto trattino, del trattato CEE, datava 1970. V. Doc. Comm. 3.327/1/XIV/70. V. anche Noël, J. e Lemontey, J., Projet de convention relative à la faillite, aux concordats et aux procédures analogues, 1970, 16.775/XIV/70-E.

( 7 ) V. progetto di convenzione del 1980, pubblicato con la relazione esplicativa di J. Lemontey nel Bollettino delle Comunità europee, supplemento 2/82.

( 8 ) Su tali principi, v., in particolare, Lopucki, L.M., «Cooperation in international bankruptcy: A post-universalist approach», Cornell Law Review, 1999, 84/3, pagg. da 696 a 762.

( 9 ) Secondo la relazione esplicativa di M. Virgós e E. Schmit sulla convenzione relativa alle procedure d’insolvenza del 3 maggio 1996, documento del Consiglio dell’Unione europea, 6500/96, DRS 8 (CFC), paragrafo 3 (in prosieguo: la «relazione Virgós/Schmit»), il progetto di convenzione del 1980 prevedeva «un’unica procedura [competenza esclusiva dello Stato in cui si trova il centro degli affari del debitore] che deve essere riconosciuta dagli altri Stati membri contraenti essendo esclusa la possibilità di consentire procedure locali parallele in tali altri Stati. I principi di unità (…) e di universalità (…) della procedura erano dunque rigidamente osservati in quel testo». Da tale relazione si evince che il progetto di convenzione del 1980 prevedeva disposizioni molto complesse.

( 10 ) Tale progetto era ispirato alla Convenzione europea su alcuni aspetti internazionali del fallimento, firmata a Istanbul il 5 giugno 1990, che costituiva il frutto di negoziati intrapresi in seno al Consiglio d’Europa ma che non è entrata in vigore. Il suo approccio era già quello ammorbidire i principi di unità e di universalità. V., a tal proposito, Convenzione europea su alcuni aspetti internazionali del fallimento, Consiglio d’Europa, Serie dei trattati europei n. 136. V. inoltre la relazione esplicativa pubblicata con la convenzione. Su tale convenzione, v., in particolare, Volken, P., «L’harmonisation du droit international privé de la faillite», Recueil de Cours de La Haye, 1991, t. 230, pag. 343. Da un punto di vista comparatistico, si è constatato che in numerosi Stati membri prevalgono i sistemi «intermedi». V., in tal senso, in particolare, Watté, N., e Marquette, V., «Les sûretés dans les faillites internationales», relazione generale al Congresso di diritto comparato di Bristol, European Review of Private Law, 1999, pagg. da 287 a 317.

( 11 ) Di conseguenza, la relazione Virgós/Schmit che l’accompagnava non è stata pubblicata ufficialmente. Va subito rilevato che, sebbene tale relazione riguardi soltanto la convenzione sulle procedure d’insolvenza, la dottrina ritiene che essa fornisca elementi utili per l’interpretazione del regolamento n. 1346/2000. V., sempre in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2005:579, paragrafo 2).

( 12 ) V. Watte, N e Marquette, V., «Le Règlement communautaire, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité», Revue de droit commercial belge, 2000, pag. 564.

( 13 ) Vedi, in tal senso, la relazione Virgós/Schmit, paragrafo 5.

( 14 ) È dunque ragionevole che, in talune circostanze, si tuteli l’affidamento nella legge sotto la cui vigenza è stato configurato un diritto al fine di, segnatamente, rispecchiare, nel contesto di una norma di conflitto, l’intensità con la quale i diritti sostanziali rendono immuni determinati creditori dal rischio d’insolvenza, come nel caso dei diritti reali. Inoltre, la funzione normativa di alcune branche del diritto è quella di attribuire certezza ai diritti, come, ad esempio, nel caso delle norme giuridiche sullo stato civile. V., in tal senso, Virgós Soriano, M., e Garcimartín Alférez, F.J., Comentario al Reglamento europeo de insolvencia, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, pag. 92, nonché Virgós, M., e Garcimartín, F., The European Insolvency Regulation: Law and Practice, Kluwer Law International, L’Aia, 2004, pag. 90.

( 15 ) Il corsivo è mio.

( 16 ) Sentenza del 5 luglio 2012, ERSTE Bank Hungary (C‑527/10, EU:C:2012:417, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

( 17 ) L’universalità attenuata discende anche dalla possibilità di aprire procedure d’insolvenza secondarie. V. considerando 25 nonché paragrafo 33 delle presenti conclusioni. V., inoltre, Virgós Soriano, M. e Garcimartín Alférez, F., op. cit., pag. 27.

( 18 ) Sentenza del 5 luglio 2012, ERSTE Bank Hungary (C‑527/10, EU:C:2012:417, punto 39). V., inoltre, considerando 24 del regolamento n. 1346/2000.

( 19 ) Tali eccezioni devono essere interpretate più come norme speciali che come «eccezioni». V., a tal proposito, Virgós Soriano, M. e Garcimartín Alférez, F. J, op. cit., pag. 98, e Virgós, M. e Garcimartín, F., op. cit., pag. 96.

( 20 ) Rilevo che l’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 suppone una localizzazione non fraudolenta dei beni in uno Stato membro diverso da quello dell’apertura della procedura di insolvenza. V., a tale riguardo, la relazione Virgós/Schmit, paragrafo 105, e Ingelmann, T., «Article 5», European Insolvency Regulation, K. Pannen (a cura di), De Gruyter Recht, Berlino, 2007, pag. 252.

( 21 ) Relazione Virgós/Schmit, paragrafo 97. V., inoltre, Moss, G., Fletcher, I.F., et Isaacs, S., Moss, Fletcher and Isaacs on the EC Regulation on Insolvency Procedures, Oxford University Press, 3a edizione, 2016, pag. 170.

( 22 ) Relazione Virgós/Schmit, paragrafo 97.

( 23 ) V., in tal senso, Virgós, M. e Garcimartín, F., op. cit., pag. 92.

( 24 ) Sentenza del 5 luglio 2012, ERSTE Bank Hungary (C‑527/10, EU:C:2012:417, punto 41). V., altresì, sentenza del 16 aprile 2015, Lutz (C‑557/13, EU:C:2015:227, punto 27).

( 25 ) Sentenza del 5 luglio 2012, ERSTE Bank Hungary (C‑527/10, EU:C:2012:417,punto 42).

( 26 ) Affinché tale articolo possa operare, un’interpretazione teleologica esigerebbe che tutti gli atti necessari alla costituzione di un diritto reale si realizzino prima dell’apertura della procedura d’insolvenza. Si applica l’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000 nel caso in cui il diritto reale sia costituito dopo l’apertura della procedura. V. relazione Virgós/Schmit, paragrafi 95 e 96; Virgós Soriano, M., e Garcimartín Alférez, F.J., op. cit., pagg. 96 e 101, nonché Moss, G., Fletcher, I.F., e Isaacs, S., op.cit., pagg. 171 e 347.

( 27 ) Sulla natura sostanziale di tale norma, v. relazione Virgós/Schmit, paragrafo 99; Virgós, M., e Garcimartín, F., op. cit., pag. 163, Ingelmann, T., «Article 5», op cit., pag. 250; Moss, G., Fletcher, I.F., e Isaacs, S., op. cit., pag. 346; Hess, B., Oberhammer, P., e Pfeiffer, T., European Insolvency Law. The Heidelberg-Luxembourg-Vienna Report on the Application of the Regulation No 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings, Beck-Hart-Nomos, C.H., Monaco/Oxford, 2014, pag. 178, e Klyta, W., Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych, Oficyna Wolters Kluwer business, Varsavia, 2008, pag. 149. V., inoltre, Haubold, J., Gebauer, M. e Wiedmann, T., Zivilrecht unter europäischem Einfluss, 2a edizione, Stoccarda., 2010, capitolo 32, punto 110.

( 28 ) Nella sentenza del 10 settembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen (C‑292/08, EU:C:2009:544, punto 35), per quanto riguarda l’articolo 7 del regolamento n. 1346/2000, disposizione analoga all’articolo 5 del regolamento medesimo, la Corte ha infatti dichiarato che «[d]etto altrimenti, tale disposizione rappresenta unicamente una regola materiale tesa a proteggere il venditore riguardo ai beni che si trovano al di fuori dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza». Secondo Hess, B., Oberhammer, P., et Pfeiffer, T., op. cit., la dottrina maggioritaria in 17 Stati membri considera l’articolo 5 una norma sostanziale (pag. 181).

( 29 ) La tutela può essere assoluta quando il debitore non dispone di una dipendenza nello Stato membro in cui si trovano i beni. Tuttavia, si applica il regime delle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità. V. paragrafi 33 e 34 delle presenti conclusioni.

( 30 ) V.i, in tal senso, Moss, G., Fletcher, I.F., e Isaacs, S., op. cit., pag. 347. V., inoltre, articolo 27 del regolamento n. 1346/2000.

( 31 ) V., in tal senso, relazione Virgós/Schmit, paragrafi 99 e 173; Virgós Soriano, M. e Garcimartín Alférez, F.J., op. cit., pagg. 106 e 236. V. anche Moss, G., Fletcher, I.F. e Isaacs, S., op. cit., pag. 348, nonché Porzycky, M, Zabezpieczenia rzeczowe w transgranicznym postepowaniu uplodòsciowym w Unii Europejskiej, Czasopismo kwartalne calego prawa handlowego, upadlòsciowego oraz rynku kapitalowego, NR 3 (5) 2008, pag. 405.

( 32 ) A tal proposito, v. sentenza del 6 aprile 2015, Lutz (C‑557/13, EU:C:2015:227) nonché le mie conclusioni in tale causa (EU:C:2014:2404). V., inoltre, articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 1346/2000.

( 33 ) Queste ultime seguono le norme generali di conflitto. Tuttavia, tali azioni di diritto comune sono esperibili solo in quanto la lex fori concursus le consenta. Virgós, M. e Garcimartín, F., op. cit., pag. 135.

( 34 ) Sulla portata dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, v. sentenza del 16 aprile 2015, Lutz (C‑557/13, EU:C:2015:227, punti da 32 a 49), nonché le mie conclusioni in tale causa (C‑557/13, EU:C:2014:2404, paragrafi da 56 a 61).

( 35 ) Virgós Soriano, M., e Garcimartín Alférez, F., op. cit., pag. 100.

( 36 ) Ricordo che, ai fini dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000, il paragrafo 3 del medesimo articolo considera diritto reale, direttamente e autonomamente rispetto al diritto nazionale, il diritto iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi. È dunque l’unica deroga prevista da tale regolamento, nel contesto dell’articolo 5, al rinvio alla lex rei sitae. V. relazione Virgós/Schmit, paragrafo 101 alla fine. V., inoltre, Virgós Soriano, M. e Garcimartín Alférez, F.J., op. cit., pag. 99.

( 37 ) C‑557/13, EU:C:2014:2404.

( 38 ) Ingelmann, T., «Article 5», op. cit., pag. 253.

( 39 ) Relazione Virgós/Schmit, paragrafi 95 e 100.

( 40 ) V., a tal proposito, Veder, P.M., Cross-border insolvency proceedings and security rights: a comparison of Dutch and German law, the EC Insolvency Regulation and the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Deventer, 2004, pagg. da 334 a 336: «An independent interpretation of rights in rem is facilitated by the references that the second paragraph contains of the types of rights Art. 5 IR refers to». V., inoltre, Klyta, W., op. cit., pag. 150.

( 41 ) Relazione Virgós/Schmit, punto 100. V., inoltre, Virgós, M., e Garcimartín, F., op. cit., pag. 96.

( 42 ) C‑557/13, EU:C:2014:2404.

( 43 ) Virgós, M., e Garcimartín, F., op. cit., pag. 96: «Its function [of article 5] is to operate as a limit to the characterization of a right as a right in rem for the purposes of Article 5. Only those rights conferred by national laws that conform to its typological characterization are protected by Article 5.1 of Regulation».

( 44 ) V. nota 11 delle presenti conclusioni.

( 45 ) Relazione Virgós/Schmit, punto 102.

( 46 ) «I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare (…)». Il corsivo è mio.

( 47 ) V. paragrafo 103 di tale relazione.

( 48 ) La relazione rinvia anche al punto 166 della relazione Schlosser sulla convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71).

( 49 ) Relazione Virgós/Schmit, paragrafo 103, e Moss, G., Fletcher, I.F., e Isaacs, S., op. cit., pag. 173.

( 50 ) È segnatamente il caso dei «floating charges» riconosciuti dal diritto del Regno Unito e dell’Irlanda, che si possono pertanto considerare diritti reali ai fini del regolamento n. 1346/2000. V. relazione Virgós/Schmit, punto 104, nonché Moss, G., Fletcher, I.F., e Isaacs, S., op. cit., pag. 172.

( 51 ) Sentenza del 25 ottobre 2012, Rintisch (C‑553/11, EU:C:2012:671, punto 15).

( 52 ) Secondo il giudice remittente, sebbene il GrStG non definisca la nozione di «oneri fondiari di diritto pubblico», vi sarebbe unanimità sul fatto che esso costituisca un’obbligazione di pagamento di diritto pubblico, che deve essere adempiuta mediante pagamenti periodici o una tantum e che presuppone non soltanto la responsabilità personale del debitore, ma anche la responsabilità di diritto reale del fondo. Il corsivo è mio.

( 53 ) Risulta parimenti dall’ordinanza di rinvio che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, punto 3, della legge sull’esecuzione forzata, in una procedura di esecuzione forzata i crediti a titolo di imposta fondiaria attuali e gli arretrati degli ultimi due anni sono assistiti da privilegio. Al momento della ripartizione del ricavato della vendita, tali crediti prevalgono rispetto, segnatamente, ai diritti reali di pegno riconosciuti ai mutuanti, quali, ad esempio, le ipoteche e i debiti fondiari.

( 54 ) A tal proposito, il giudice remittente precisa che gli oneri fondiari di questo tipo si distinguono dai privilegi«previsti negli ordinamenti giuridici derivanti dal diritto romano» i cui titolari beneficiano soltanto di un soddisfacimento privilegiato e che, si afferma, non rientrano nell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000. Il corsivo è mio.

( 55 ) Il giudice remittente fa anche riferimento alla nozione di «diritto reale» sottostante al regolamento n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), cui fa riferimento anche la relazione Virgós/Schmit al paragrafo 103.

( 56 ) V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni.

( 57 ) V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.

( 58 ) A tal proposito, la Commissione fa riferimento al paragrafo 97 della relazione Virgós/Schmit, senza citare altri paragrafi di tale relazione.

( 59 ) Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.

( 60 ) La semplificazione dell’amministrazione del patrimonio è una delle finalità istituzionali di tale regolamento. V., in tal senso, Virgós, M., e Garcimartín, F., op. cit., pagg. 92, 106 e 107. La dottrina cita come esempi d’interpretazione restrittiva i tentativi di limitazione della portata dell’eccezione nelle procedure di amministrazione controllata o l’affermazione della natura processuale e non sostanziale dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000. Ibidem, pag. 106.

( 61 ) Tale articolo prevede che «il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali (…) degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti per iscritto nella procedura di insolvenza». Il corsivo è mio.

( 62 ) La dottrina ritiene che, sebbene tale articolo riguardi soltanto l’insinuazione dei crediti, in relazione al pagamento delle quote non sia nemmeno possibile discriminare i creditori, comprese le autorità fiscali, senza contraddire la ratio dell’articolo 39 del regolamento n. 1346/2000. V., in tal senso, Fletcher, I.F., Insolvency in Private International Law, 2a edizione, Oxford University Press, 2005, pag. 436.

( 63 ) Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU 2001, L 125, pag. 15), come modificata dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU 2014, L 173, pag. 190).

( 64 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU 2009, L 335, pag. 1). Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GU 2001, L 110, pag. 28).

( 65 ) L’articolo 16, paragrafo, 1 della direttiva n. 2001/24 e l’articolo 282, paragrafo 1, della direttiva 2009/138 (ex articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2001/17) prevedono che il creditore che ha la residenza, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, comprese le pubbliche amministrazioni degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti o di presentare per iscritto le osservazioni relative ai suoi crediti. Il corsivo è mio. V., in relazione a tali articoli, Moss G., e Wessels, B., EU Banking and Insurance Insolvency, G. Moss et B. Wessels, Oxford University Press, 2006, pagg. 76 e 136. Sulla definizione di «Stato membro d’origine», v. articolo 2 della direttiva n. 2001/24 e articolo 268, paragrafo 2, lettera a), della direttiva n. 2009/138. Ibidem, pagg. 53 e 114.

( 66 ) A tal proposito, la dottrina ritiene anche che «(…) it would seem contrary to the coherence of the Community law system to allow any other solution in the context of this Regulation», Virgós, M., e Garcimartín, F., op. cit., pagg. 150-151.

( 67 ) Ibidem, pag. 151: «The same argument can be made in favour of admitting claims of Member States’ public authorities other than tax or social security autorithies».

( 68 ) In particolare, l’articolo 286 sui diritti reali dei terzi della direttiva 2009/138 è simile all’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000.

( 69 ) Sentenza del 16 aprile 2015 (C‑557/13, EU:C:2015:227, punti 2728).

( 70 ) Tale diritto reale si basava sulla notifica al debitore di un decreto ingiuntivo di pagamento. Secondo la dottrina, i diritti reali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 sono non solo quelli derivanti da un negozio giuridico, ma anche quelli che nascono e si producono di pieno diritto (ipso jure). Porzycki, M., loc. cit., pag. 405.

( 71 ) Oneri costituiti di pieno diritto in favore dello Stato in qualità di creditore sembrano essere previsti, in particolare, nel diritto austriaco e danese (il regolamento non si applica al Regno di Danimarca). Il diritto ellenico sembra prevedere un privilegio dello Stato che consente al Tesoro di confiscare beni immobili al fine di soddisfare i crediti tributari. I legislatori nazionali hanno fatto pure ricorso a delle garanzie reali (ipoteche legali) previste dalla legge, spesso di diritto pubblico, come sembra essere il caso, in particolare, del diritto francese, polacco o portoghese. Essi hanno anche previsto oneri gravanti su beni mobili al fine di garantire il recupero dei crediti pubblici, ad esempio sotto forma di privilegi legali nel diritto francese, di pegno del Tesoro nel diritto polacco, o di pegni marittimi nel diritto cipriota, danese, finlandese e svedese.

( 72 ) V. considerando 22 e 68. V., in tal senso, Moss, G., Fletcher, I.F., e Isaacs, S., op. cit., pag. 455.

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