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Document 62015CA0208

    Causa C-208/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Cooperazione integrata — Concessione di un finanziamento e cessione di attivi circolanti necessari alla produzione agricola — Prestazione unica e complessa — Prestazioni distinte e indipendenti — Prestazione accessoria e prestazione principale)

    GU C 38 del 6.2.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 38/3


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

    (Causa C-208/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Cooperazione integrata - Concessione di un finanziamento e cessione di attivi circolanti necessari alla produzione agricola - Prestazione unica e complessa - Prestazioni distinte e indipendenti - Prestazione accessoria e prestazione principale))

    (2017/C 038/03)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Kúria

    Parti

    Ricorrente: Stock ’94 Szolgáltató Zrt.

    Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

    Dispositivo

    La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretata nel senso che:

    un’operazione di cooperazione agricola integrata che prevede che un operatore economico ceda dei beni a un agricoltore e gli conceda un prestito destinato all’acquisto di tali beni, costituisce un’unica operazione ai fini della menzionata direttiva, nella quale la cessione di beni costituisce la prestazione principale. La base imponibile di siffatta unica operazione è costituita tanto dal prezzo dei beni in parola quanto dagli interessi pagati sui prestiti concessi agli agricoltori;

    la circostanza che un integratore possa fornire agli agricoltori servizi supplementari o possa acquistare la loro produzione agricola non incide sulla qualificazione dell’operazione in discussione come unica operazione ai fini della direttiva 2006/112.


    (1)  GU C 236 del 20.7.2015.


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