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Document 62015CA0169

Causa C-169/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Benelux Gerechtshof — BENELUX) — Montis Design BV/Goossens Meubelen BV (Rinvio pregiudiziale — Proprietà industriale e commerciale — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 93/98/CEE — Articolo 10, paragrafo 2 — Durata di protezione — Assenza di ripristino della protezione per effetto della convenzione di Berna)

GU C 475 del 19.12.2016, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 475/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Benelux Gerechtshof — BENELUX) — Montis Design BV/Goossens Meubelen BV

(Causa C-169/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Proprietà industriale e commerciale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 93/98/CEE - Articolo 10, paragrafo 2 - Durata di protezione - Assenza di ripristino della protezione per effetto della convenzione di Berna))

(2016/C 475/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Benelux Gerechtshof

Parti

Ricorrente: Montis Design BV

Convenuto: Goossens Meubelen BV

Dispositivo

L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva non si applicano a diritti d’autore che erano inizialmente tutelati dalla normativa nazionale, ma che si sono estinti anteriormente al 1o luglio 1995.

La direttiva 93/98 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, come nel caso oggetto del procedimento principale, inizialmente abbia accordato una protezione a titolo dei diritti d’autore a un’opera, ma che, in seguito, abbia definitivamente estinto tali diritti, anteriormente al 1o luglio 1995, a motivo del mancato soddisfacimento di un requisito formale.


(1)  GU C 228 del 13.7.2015.


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