Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0057

    Causa C-57/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — United Video Properties Inc./Telenet NV (Rinvio pregiudiziale — Diritti di proprietà intellettuale — Direttiva 2004/48/CE — Articolo 14 — Spese giudiziarie — Spese di avvocato — Rimborso forfettario — Importi massimi — Spese sostenute per un consulente tecnico — Rimborso — Condizione di fatto illecito commesso dalla parte soccombente)

    GU C 350 del 26.9.2016, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 350/5


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — United Video Properties Inc./Telenet NV

    (Causa C-57/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Diritti di proprietà intellettuale - Direttiva 2004/48/CE - Articolo 14 - Spese giudiziarie - Spese di avvocato - Rimborso forfettario - Importi massimi - Spese sostenute per un consulente tecnico - Rimborso - Condizione di fatto illecito commesso dalla parte soccombente))

    (2016/C 350/05)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Hof van beroep te Antwerpen

    Parti

    Ricorrente: United Video Properties Inc.

    Convenuta: Telenet NV

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che preveda che la parte soccombente è condannata a sopportare le spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa, che offra al giudice competente a pronunciarsi su tale condanna la possibilità di tener conto delle caratteristiche specifiche della causa di cui è investito e che preveda un sistema di tariffe forfettarie in materia di rimborso delle spese di assistenza legale, a condizione che tali tariffe assicurino che le spese che la parte soccombente deve sopportare siano ragionevoli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Tuttavia, l’articolo 14 di tale direttiva osta ad una normativa nazionale che preveda tariffe forfettarie che, stabilendo importi massimi troppo bassi, non assicurino che almeno una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese sostenute dalla parte vittoriosa sia sopportata dalla parte soccombente.

    2)

    L’articolo 14 della direttiva 2004/48 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali che prevedono il rimborso delle spese di un consulente tecnico soltanto in caso di fatto illecito commesso dalla parte soccombente, nei limiti in cui tali spese sono direttamente e strettamente connesse ad un’azione giudiziaria che miri ad assicurare il rispetto della proprietà intellettuale.


    (1)  GU C 138 del 27.4.2015.


    Top