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Document 62014TN0847

Causa T-847/14: Ricorso proposto il 30 dicembre 2014 — GHC/Commissione

GU C 56 del 16.2.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/28


Ricorso proposto il 30 dicembre 2014 — GHC/Commissione

(Causa T-847/14)

(2015/C 056/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: D. Lang, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla la decisione di esecuzione della Commissione del 31 ottobre 2014 C(2014) 7920 nonché l’assegnazione alla ricorrente della quota per il 2015 per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi nella parte in cui esse hanno fissato per la ricorrente un valore di riferimento troppo basso e hanno assegnato alla stessa una quota troppo bassa per il 2015;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione del regolamento (UE) n. 517/2014 (1)

La ricorrente sostiene che la convenuta ha fissato nei suoi confronti un valore di riferimento troppo basso e le ha assegnato per l’anno 2015 una quota troppo bassa. Essa contesta il fatto che la Commissione abbia preso in considerazione per il suo calcolo l’evoluzione del livello delle scorte negli anni di riferimento.

La ricorrente afferma che il tenore letterale, i lavori preparatori, la sistematica e la finalità del regolamento n. 517/2014 non giustificano la presa in considerazione dell’evoluzione del livello delle scorte.

La ricorrente fa valere nell’ambito di tale motivo, che l’evoluzione annuale del livello delle scorte non è adatta a determinare la quantità effettivamente immessa in commercio per importatori ed esportatori che non siano produttori, ma che essa piuttosto distorce tale determinazione a danno della ricorrente.

2.

Secondo motivo: violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

La ricorrente sostiene di essere ingiustamente penalizzata, tramite la presa in considerazione dell’evoluzione annuale del livello delle scorte, nei confronti degli importatori che hanno esaurito le loro scorte nel corso dell’anno di riferimento e non le hanno immagazzinate oltre la fine dell’anno.

Inoltre la ricorrente è ingiustamente penalizzata, in quanto importatrice, anche nei confronti dei produttori, poiché la presa in considerazione dell’evoluzione annuale del livello delle scorte è per essi adatta a riflettere precisamente la quantità effettivamente immessa in commercio, mentre questa è distorta a danno della ricorrente.

3.

Terzo motivo: violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE

Con tale motivo la ricorrente afferma, in particolare, che la decisione impugnata non rispetta i requisiti relativi all’obbligo di motivazione, in particolare non è evidente come si compongano per la ricorrente le tonnellate di CO2 equivalente indicate.


(1)  Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU. L 150, pag. 195).


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