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Document 62014TN0809

Causa T-809/14: Ricorso proposto il 12 dicembre 2014 — Italia/Commissione

GU C 46 del 9.2.2015, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/59


Ricorso proposto il 12 dicembre 2014 — Italia/Commissione

(Causa T-809/14)

(2015/C 046/77)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la nota 2 ottobre 2014 HR.A2 diretta dal Direttore generale delle risorse umane della Commissione europea al Direttore generale per l’Unione europea del Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana;

Condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la suddetta nota, che fa seguito all’Avviso di posto vacante per un posto di Direttore del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (Lussemburgo) (COM/2014/10356), già impugnato con il ricorso T-636/14, e che prende posizione sulla pretesa divergenza esistente fra l’avviso in questione e il modulo della website in cui le rispettive candidature possono essere depositate, che limita le lingue disponibili a tali effetti al francese, all’inglese e al tedesco.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 18 e 24 n. 4 TFUE; 22 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 1 e 2 del Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea; 1 quinquies nn. 1 e 6 Statuto dei funzionari, per avere l’avviso, attraverso il rinvio al sito internet della Commissione, che conteneva tale precisione vincolante, imposto ai candidati di presentare il CV e la lettera di motivazione obbligatoriamente in inglese, francese e tedesco, anziché in una qualsiasi delle lingue dell’Unione. Per ovviare a questi vizi, la Commissione avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, modificare il sito e prorogare i termini di presentazione delle candidature.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE), per avere la Commissione durante la procedura di adozione dell’avviso assicurato formalmente più volte il Governo italiano che la suddetta discriminazione linguistica sarebbe stata rimossa, e per avere tenuto, invece, un comportamento opposto nel redigere l’avviso e nel predisporre le regole di funzionamento del sito internet cui l’avviso rinvia per la presentazione della candidatura.

3.

Terzo motivo, vertente sull’esistenza nella fattispecie di un vizio di motivazione, nella misura in cui la decisione sarebbe dovuto essere adottata dalla Commissione tramite il presidente o il commissario competente, e non dal direttore generale delle risorse umane.


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